CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3923-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocatoGIOVANNI VENTURA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]-UNIVERSITARIA "[OSCURATO:PERSONA]"), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.3923/2018 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/11/2017 R.G.N. 111/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico dell’[OSCURATO:PERSONA] O spedaliera di Trieste, tesa a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del diniego di aspettativa per espletamento (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per la durata di un anno) di incarico a termine di aiuto ospedaliero presso l’Ospedale di Strasburgo, e, per l’effetto, la nullità della decadenza dall’impiego dichiarata dall’Azienda il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente ripristino del rapporto di lavoro; 2. la Corte rilevava che il diniego di aspettativa era supportato dalla carenza di medici “chirurgicamente indipendenti” a svolgere procedure complesse e dall’esigenza di disporre di personale a tempo indeterminato, anche in un contesto, suffragato dalla prova testimoniale, di crescita esponenziale di interventi chirurgici nell’Azienda, alcuni complessi, nonché di deficitdi organico personale medico, con soli trechirurghi esperti; 3. osservava che l’art. 10 comma 8 lett. b) del c.c.n.l. 2004 si richiamava espressamente per gli incarichi nell’UE all’art. 23 bis d.lgs.n. 165/2001, il quale faceva riferimento a « preminenti esigenze organizzative» che consentivano il diniego dell’aspettativa, qui tutte dimostrate; in senso contrario non serviva richiamare, poi, l’art. 15 septiesd.lgs. n. 502/1992 che, oltre a riferirsi a incarichi nell’ambito del solo SSN, si muovevanel contesto della disciplina del pubblico impiego, ivi richiamata, né tanto meno i principi di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, posto che il Chibbaro era già stato in Francia e si trattava di bilanciare l’interesse formativo del ricorrente con quelli propri del SSN; 4. legittimo, dunque, il ricorso alla decadenza ex artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957: il rifiuto del lavoratore, dopo la reiezione della sua istanza cautelare in data 18.12.2013, di riprendere servizio nel reparto di Neurochirurgia di Trieste, era infatti non solo ingiustificato ma anchecontrario a buona fede; 5. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] basato su tre motiviillustrati da memoria, cui oppone difese con tempestivo controricorso l’Azienda.4. tanto premesso, la Corte, in esito all’esame del ricorso nell'adunanza camerale del 1 9.1 2 .2023, tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza; 5. guardando alla disciplina normativa , va anzitutto evidenziato che l’art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 19 92 n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, riconosce (comma 4) al dirigente medico l’aspettativa senza assegni in caso di accettazione di incarico a tempo determinato nell’ambito del SSN; la disposizione , che si pone in rapporto di specialità con l’art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 (recante Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”),escluderebbe tuttavia il diritto all’aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell’ambito del servizio sanitario (come quello assegnato al Chibbaro dall’[OSCURATO:PERSONA]); 6. per tali incarichi presso soggetti e organismi pubblici o privati operanti in sede internazionale,l’art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 prevede, in genere, per tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni , il collocamento in aspettativa senza assegni , «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative»(comma 1); 7. l’art. 10 , comma 8 , del c.c.n.l. integrativo ( Area della dirigenza RuoliSPTA del SSN del 2004 ) r ichiama , a sua volta, l’ art. 23 - bis del d.lgs. n. 165/2001con riferimento agli incarichi conferiti da «organismi pubblici o privati dell’Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell’Unione stessa», consentendo il diniego dell’aspettativa laddove ravvisabili , appunto, «preminenti esigenze organizzative» dell’Azienda d’appartenenza, a fronte delle quali il diritto del dipendente al libero stabilimento nell’Unione risulterebbe sacrificato;8. così tratteggiata la disciplina , e muovendo da i principi affermatidalla Corte di Lussemburgo (v. Corte UE 13 luglio 2016 , in causa C-187/15), occorre esaminare la questione se una normativa come quella sopra richiamata non valga a integrare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, potendo rivelarsi idonea a impedire o a dissuadere il dirigente medico dal lasciare loStato membro di origine per accettare un impiego in un altro Stato membro; 9. un tale esito potrebbe rivelarsi in contrasto con gli articoli da 45TFUE a 48 TFUE , i quali mirano a evitare che un lavoratore che , avvalendosi del diritto alla liberacircolazione, intenda prestare attività in più di unoStato membro , riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi svolga la carriera, invece,solo all’interno di un solo Stato membro; 10.infatti, la Corte UE non ha mancato di precisare che «l’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla liberacircolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini dell’Unione europea l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta a provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di unoStato membro diverso da quello di origine» ( v. Corte UE 13 luglio 2016, cit., al punto 23, e ivi per ulteriori richiamigiurisprudenziali); 11.sotto altro profilo, la stessa Corte UE non ha mancato tuttavia di osservare che le restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, «possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso»; e, a tal proposito, si è altresì osservato che « dall'articolo 52, paragrafo 1, TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della sanità pubblica» (v. Corte G iustizia UE , sentenza 26 settembre 2013, incausa C-539/11, punti 33 e 34 ) ; 12.in tale cornice e nell’ambito di tali principi richiamati occorre , dunque,chiedersi se il diritto alla libera circolazione all’interno dell ’U nione Europea osti , o meno, ad una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all’aspettativa per assumere un incarico in altro paese dell’Unione quando quel diritto è invece riconosciuto per gli incarichi resi nell’ambito del servizio sanitario nazionale. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia