CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.Aristide de Vivo nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso.-ricorrente-controComune di Gaeta, in persona del Sindaco dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale conferita in calce al controricorso e rilasciata su foglioseparato-controricorrente-avverso la sentenza n. 926/2024 della Corte di appello di Romadepositata il 9.2.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/20261. Sefiln sc ha impugnato per revocazione ex art. 395, n.3), c.p.c., neiNumero di raccolta generale 21224/2026confronti del Comune di Gaeta, il lodo arbitrale che aveva dDiactah piuabrbalictaozio ne 22/06/2026la nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., dei contratti stipulatitra le parti nelle date del 05.11.1998 e del 22.09.2000, percontrarietà all’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, ed aveva dichiaratoinammissibile la domanda di condanna del Comune al versamentodell’indennità ex art 2041 c.c. Con detti contratti, il Comune di Gaetaaveva affidato all’ATI Sefiln SC - [OSCURATO:SOCIETA] l’incarico di accertare eliquidare l’importo ICI dovuto negli anni 1993 - 1994 – 1995 e digestire le quote in domanda di rimborso e discarico presentateall'Ente dal Concessionario della riscossione nonché quello dieffettuare l’attività di liquidazione ed accertamento ICI degli anni1996 - 1997 - 1998, predisponendo un archivio elettronicocompatibile con le strutture hardware e software in uso al [OSCURATO:PERSONA].2. In particolare, Sefiln SC ha assunto di avere acquisito una copia delladelibera n. 742 del 15/09/1998 - recante i pareri di regolaritàtecnico-contabile ed il visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria del contratto del novembre 1998 - solosuccessivamente alla sottoscrizione del lodo arbitrale in data 8febbraio 2018, mediante un accesso civico. Ha dedotto, pertanto, ladecisività di tale documento in ragione della sua idoneità a dareluogo ad un diverso esito del giudizio arbitrale e ha chiesto larevocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. del lodo, con l’accoglimentodelle proprie domande. La Corte di appello di Roma ha respintol’impugnazione, con la sentenza n. 926 del 2024.3. La ricorrente ha proposto ricorso in cassazione avverso dettapronuncia della Corte territoriale, proponendo un unico motivo diimpugnazione.4. Il Comune di Gaeta ha resistito, costituendosi nel giudizio medianteil deposito di controricorso.5. La ricorrente ha depositato memorie difensive.2 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 21224/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 22/06/20261. Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., dell’art. 395 c.p.c. nonché degli artt. 35, 27 e 58 del d.lgs. n.77 del 1995 e dell’art. 55, comma 5, della l. n. 142 del 1990, inrelazione alla statuizione della Corte di Appello di Roma, che haritenuto privo di decisività un documento che la ricorrente non avevapotuto produrre in giudizio per fatto dell'avversario, o, comunque,per causa di forza maggiore, individuato nella delibera della Giuntacomunale n. 742 del 25 settembre 1998. Assume la ricorrente chetale deliberazione, recante il parere favorevole di regolarità tecnicae contabile nonché l’attestazione della copertura finanziaria,sottoscritti dal dirigente comunale responsabile del serviziofinanziario, costituirebbe la prova della sussistenza dell’impegno dispesa relativo ai contratti stipulati tra la ditta SE.FI.LN. S.C. e ilComune di Gaeta.2. L’unico motivo di impugnazione è inammissibile.3. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte “In tema direvocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1,n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documentodecisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversariopresuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impeditodi produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alladecisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata intale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattuttoquando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., piùfacilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento odel luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, mada causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da uncomportamento ostativo della controparte, non essendo sufficienteallegarne la mancata collaborazione”. La medesima pronuncia3 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 21224/2026precisa, altresì, che “nell’ipotesi di impossibilità di produrre inData pubblicazione 22/06/2026giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario (chericorrerebbe nel caso di specie, in tesi di parte ricorrente), ènecessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria dellaparte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo dellacontroparte, non essendo sufficiente allegarne la mancatacollaborazione … Né si può ritenere che il principio di lealecollaborazione tra il cittadino e l'amministrazione (v. Cass.8982/2023, Cass. 3841/2021) possa spingersi fino al punto diimporre alla [OSCURATO:PERSONA] evocata in giudizio di produrretutta la documentazione pertinente alla domanda presentata dallacontroparte sollevando quest’ultima dai generali oneri previstidall’art. 2697 cod. civ.”. Nel caso di specie, la ricorrente si limita adallegare un comportamento non collaborativo del Comune di Gaetanell’ambito del procedimento arbitrale, senza, tuttavia, dedurreulteriori elementi idonei a integrare i presupposti di cui all’art. 395,comma 1, n. 3, c.p.c. (“… se dopo la sentenza sono stati trovati unoo più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre ingiudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario …”).Non emerge in alcun modo un comportamento ostativo da parte delComune di Gaeta, dal quale, peraltro, la ricorrente ha ricevuto ildocumento posto a base del ricorso in esame non appena richiesto(“l’azione revocatoria trova origine nel mancato deposito in giudizio,da parte del Comune di Gaeta, dell’atto di indirizzo, e allo stessotempo gestionale, della Giunta comunale, ovvero la delibera n. 742del 25/09/1998”, vds. pag. 10 del ricorso).4. Richiamando ancora la giurisprudenza di legittimità in ordine alladecisività del documento, posto a fondamento della domanda direvocazione del provvedimento impugnato, la Suprema Corte haaffermato che “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligocontrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno dispesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo4 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa coperturaNumero di raccolta generale 21224/2026finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 dDealt a p2u0bb0lic0az,io ne 22/06/2026diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione chelo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazionedi essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore,funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabiledella violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il pareredi cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolaritàcontabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente(consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comportaalcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto.”(Cass. Sez. 3, n. 33768 del 19.12.2019, Rv. 656627-01). Lamedesima pronuncia ha poi sottolineato che “il parere di regolaritàcontabile richiesto dall'art. 49 TUEL (nel testo applicabile nella specieratione temporis, secondo cui "Su ogni proposta di deliberazionesottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto diindirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritàtecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportiimpegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile diragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseritinella deliberazione") debba ritenersi del tutto errata, essendoevidente la differenza tra un provvedimento (l'impegno di spesa dicui all'art. 191) funzionalmente destinato a incidere direttamente,vincolandolo, su un determinato 0.d capitolo di bilancio dell'entelocale e attestare la concreta sussistenza di una coperturafinanziaria, e un provvedimento (il parere di cui all'art. 49) il cuiprofilo funzionale deve ritenersi limitato ad attestare la (mera)regolarità, sul piano contabile, della prospettata manifestazione dellavolontà degli organi politici dell'ente (consiglio-giunta). 6. D'altrocanto, proprio detta differenza sembra poter giustificarel'introduzione (con il d.l. n. 174/2012, convertito con modificazionidalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) della possibilità per il Consiglio (o5 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026per la Giunta) di discostarsi motivatamente dal parere di regolaritàNumero di raccolta generale 21224/2026contabile (art. 49, co. 4, vigente dal 8/12/2012: "Ove la GDiuatan ptuab bolic aizlio ne 22/06/2026Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presentearticolo, devono darne adeguata motivazione nel testo delladeliberazione"): scostamento che non avrebbe alcuna ragiond'essere in relazione all'impegno di spesa di cui all'art. 191, la cuiviolazione vale a determinare la nullità della delibera e del contrattodella p.a. 7. Allo stesso modo, proprio detta differenza vale agiustificare la ragione per cui (come sottolineato dallo stesso giudicea quo), la mancata acquisizione del parere di cui all'art. 49 noncomporta alcuna illegittimità o nullità della deliberazione; evenienzadel tutto impensabile in caso di mancata acquisizione dell'impegnodi spesa, secondo quanto sin qui precisato”. Nel caso di specie, laricorrente allega che la “delibera collegiale della Giunta comunale ècorredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile nonché dallaper assenza di alcuna violazione di legge e di regolamento da partedel [OSCURATO:PERSONA], ovvero di tutti gli elementi necessari perla completezza del procedimento di spesa, ai sensi dell’art. 35, D.lgs.n. 35/1995”. Tuttavia, in ossequio alla normativa richiamata nelricorso, quale l’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, modificato dall’art.4 del d.lgs. n. 324 del 1997, la ricorrente non specifica, rispettoall’atto oggetto della revocazione né ove sia contenuto l’impegnocontabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilanciodi previsione né l’attestazione della copertura finanziaria ex articolo55 della l. n. 142 del 1990, tanto è vero che non risultano indicatefatture recanti tali indicazioni. Il ricorrente si limita a dedurre che“risultano documentalmente provati i pagamenti emessi da parte delComune di Gaeta in favore della ditta ricorrente, che non avrebberopotuto aver luogo, in forza dell’indicato art. 58 D.lgs. n. 77/1995, inassenza di preventiva registrazione in bilancio, intervenuta al cap.190, cod. 1.01.04.03, del PEG avente per oggetto la “Riscossione dei6 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026tributi comunali-Prestazione di servizi”, richiamato dalle stesseNumero di raccolta generale 21224/2026disposizioni di pagamento”, senza, tuttavia, richiamDaatar pnuebb licaizlio ne 22/06/2026contenuto. La Corte di appello ha affermato la necessità della“indicazione della intervenuta registrazione in bilancio delconseguente impegno contabile, attestante l’esistenza del vincolosulle somme necessarie a farvi fronte” ed il documento prodotto ingiudizio, per il quale la ricorrente chiede la revocazione dellapronuncia impugnata, non contiene tale previsione decisiva ai fini delriconoscimento della spesa. In tale senso si è espressa la S.C.,affermando che “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi informa scritta sulla base delle determinazioni a contrattare deiresponsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una deliberadella Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il pareredi regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, lacopertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contrattodell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio comeeccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo dibilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria,rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dalresponsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettivadisponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato” (Cass. Sez. 2,n. 29828 del 27.10.2023, Rv. 669307-01). La stessa S.C. ha, altresì,precisato in motivazione che “non basta l’indicazione del capitolo dibilancio che sarà impegnato, occorrendo anche che la spesa risulticoperta nel capitolo di bilancio indicato per l’esistenza di disponibilitàeffettive su tale capitolo, e l’art. 153 comma 5° del D. Lgs.n.267/2000 stabilisce, a sua volta, che il regolamento di contabilitàdisciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolaritàcontabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale, o delConsiglio comunale, che sono organi di indirizzo politico, ma anchele modalità con le quali viene apposto il visto di regolarità contabilesulle determinazioni dei soggetti abilitati, ed aggiunge che il7 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni diNumero di raccolta generale 21224/2026copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiveD eatsa ipsutbeblincatziio ne 22/06/2026negli stanziamenti di spesa” e che sussiste una “essenziale esigenzadi controllo della copertura finanziaria, che è assicurata, a tutela delcontenimento della spesa pubblica, non solo con l’indicazione delcapitolo di bilancio che dev’essere impegnato, ma anche conl’attestazione dell’effettiva esistenza di disponibilità in bilancio, perle delibere degli organi di indirizzo politico col parere di regolaritàcontabile del responsabile del servizio finanziario, e per ledeterminazioni dirigenziali col visto di regolarità contabile sempre delresponsabile del servizio finanziario”. La delibera della Giunta,tuttavia, rimanda alla competenza del dirigente, assumendo unprovvedimento programmatico-gestionale da attuarsi a cura delpredetto dirigente, rispetto al quale atto risulta un generico pareredi regolarità contabile e di attestazione per la copertura finanziaria,privo di ulteriori precisazioni. Non risulta, pertanto, in conformità aquanto statuito dalla Corte di appello, “la decisività del nuovodocumento depositato, che non contiene certezze circa l’intervenutaiscrizione preventiva in bilancio comunale della spesa derivantedall’incarico conferito all’ATI”.5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va respinto.6. Le spese, liquidate come da dispositivo, sono da porsi a carico dellaricorrente in virtù della soccombenza. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,liquidate in € 8.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltreoneri di legge nella misura massima.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a8 di 9Numero registro generale 19293/2024Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 21224/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoData pubblicazione 22/06/2026articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile,il 20.5.2026.Il PresidenteMauro Di Marzio9 di 9