CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 25394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 313/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6200/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25394/2025 Roma, lì, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, pronunciando nei limiti della devoluzione a seguito della sentenza di annullamento emessa da questa Corte in data 20 marzo 2024, n. 16130: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta documentale ex artt. 216, primo comma, n. 2), e 223, primo comma, legge fall., contestato al capo 2) della rubrica; - ha riaffermato la penale responsabilità del medesimo imputato in relazione al delitto di bancarotta impropria da reato societario ex art. 223, secondo comma, n. 1), legge fall., contestato al capo 4), rideterminando la pena principale complessiva nella misura di cinque anni di reclusione. 2. Il giudice del rinvio ha ritenuto provato che Cannella, nella qualità di amministratore, e poi di liquidatore, della [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., avesse cagionato l’aggravamento del dissesto della medesima, dichiarata fallita il 20 agosto 2014, commettendo il reato di false comunicazioni sociali, ovverosia non esponendo in bilancio l’ammontare reale dei debiti tributari e previdenziali, e così fornendo una rappresentazione sensibilmente alterata della situazione patrimoniale dell’impresa collettiva, con variazione del risultato economico di esercizio oltre le soglie, pro-tempore, penalmente rilevanti. Secondo il giudice del rinvio, la sistematica e pluriennale omissione dei versamenti fiscali e contributivi da parte della società in questione, ascrivibile a colui che la gestiva, era già conclamata per effetto del passaggio in giudicato, all’esito della pronuncia della Corte di cassazione, dell’affermazione di penale responsabilità relativamente al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui al capo 3). Sul punto, proprio la sentenza rescindente di legittimità aveva già ritenuto, in base alla sistematicità delle omissioni, all’accumularsi di debiti esorbitanti e al protrarsi di tali condotte per numerose annualità consecutive, che l’imputato si fosse rappresentato il dissesto sfociato nel fallimento, quale conseguenza di tale dissennata condotta imprenditoriale. Tali valutazioni andavano ribadite, per la Corte di appello di Milano, rispetto al reato di cui al capo 4). Le irregolarità di bilancio erano strettamente collegate alle omissioni fiscali e contributive ed erano indicative della volontà dell’imputato di occultare ai creditori l’entità dello squilibrio finanziario via via più ingente, dovuto al continuo incremento dell’entità del debito erariale e previdenziale della società, che di fatto si autofinanziava con i risparmi corrispondenti ai mancati e dovuti versamenti. Era tale fattore che, essendone l’imputato consapevole, aveva reso ingravescente, e infine irreversibile, il dissesto. 3. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Il ricorso è articolato in otto motivi, di seguito riassunti nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità sul reato di cui al capo 4). Il giudice di rinvio non avrebbe colmato il deficit argomentativo, già rilevato dalla sentenza rescindente di legittimità, e avrebbe ignorato le molteplici risultanze probatorie, su cui il motivo indugia, dalle quali risulterebbe che l’imputato non avesse alcuna preparazione di tipo contabile-fiscale, avesse delegato ogni operazione al riguardo a professionisti esterni e non si fosse reso conto, almeno sino all’anno 2011, del dissesto incipiente della società. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo 4), e in particolare quanto all’effettiva attribuibilità all’imputato dell’ipotizzata falsifica- zione del bilancio societario, e quanto al rilievo del nesso causale tra detta condotta e il dissesto aziendale, o il suo aggravamento, nonché al rilievo del coefficiente doloso della condotta medesima. 3.3. Con il terzo motivo sono riproposte questioni di diritto, già dedotte con il ricorso per cassazione originario e rimaste assorbite. Da un lato, si eccepisce la nullità del capo 4) della rubrica, facendo la relativa contestazione riferimento alla mancata esposizione del reale ammontare dei debiti tributari e previdenziali nei bilanci successivi al 2014, e quindi a fatti che l’imputato non poteva avere commesso, stante il fallimento dichiarato proprio nel 2014 e la conseguente estromissione dell’imputato da ogni attività gestoria. In secondo luogo, si denuncia l’indebita duplicazione della condanna dell’imputato, giacché le condotte contestate al capo 4), riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 223, primo comma, n. 1), legge fall., sarebbero in realtà ricomprese nel perimetro del reato (quello di cui all’art. 223, primo comma, n. 2, legge fall.) su cui è già sceso il giudicato. Infine, si sostiene che, nella rilevazione del dolo, il giudice di rinvio avrebbe preso indebitamente a riferimento il testo dell’art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), quale introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, successivamente al commesso reato, meno stringente nella configurazione dell’elemento soggettivo. 3.4. Con il quarto motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 4), al compimento (il 20 agosto 2024) dal decennio dalla dichiarazione di fallimento. Trattandosi di capo oggetto di contestazione suppletiva – operata, dinanzi al giudice di primo grado, all’udienza del 18 marzo 2021 – non si sarebbe potuto tenere conto degli atti interruttivi antecedenti tale data, dopo la quale non si sarebbero verificati atti interruttivi ulteriori. 3.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 219, secondo comma, n. 2), legge fall., e il vizio di motivazione. L’aggravante contemplata dalla citata disposizione (l’avere il colpevole commesso più fatti di bancarotta) avrebbe dovuto essere esclusa a seguito dell’intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo 2). 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, sia con riferimento alla pena base (quella del reato sub capo 3, pari a quattro anni di reclusione), sia con riferimento all’entità definitiva (cinque anni di reclusione). 3.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell’art. 219, primo comma, legge fall., e il vizio di motivazione. La rilevante gravità del danno, oggetto dell’aggravante contemplata dalla citata disposizione, era stata già valutata ai fini della quantificazione della pena base. L’ulteriore apprezzamento di tale elemento realizzerebbe un’ingiustificata duplicazione sanzionatoria. 3.8. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, ampiamente giustificate, tra l’altro, dall’età avanzata, dalle precarie condizioni di salute, dalla risalenza dei fatti e dal leale comportamento ad essi successivo. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per il suo contenuto fattuale e di merito, e per il tenore reiterativo delle doglianze. Il motivo si risolve, in effetti, nella mera rivisitazione del compendio istruttorio, che esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione, il quale, come è noto, non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di diretto confronto con le acquisizioni processuali; la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è, infatti, quella di saggiare l’intrinseca attendibilità dell’analisi ricostruttiva operata dal giudice di merito sulla base dei risultati dell’interpretazione delle fonti di prova, ma soltanto quella di verificare che gli elementi sottostanti la decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee di ragionamento adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. 6, n. 13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv.258153-01). E la valutazione dei giudici di merito – riguardo all’obiettività delle omissioni fiscali e contributive, e riguardo al fatto che si trattasse di omissioni dall’imputato consapevolmente realizzate, e dunque rilevanti altresì sotto il profilo della colpevolezza – appare impeccabile, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza rescindente n. 16130/24, che ha ritenuto infondate, sul punto e a proposito del reato di cui al capo 3), avente le medesime omissioni a suo substrato materiale, le doglianze del ricorrente. La sentenza rescindente, in particolare, ha già giudicato generico ed assertivo l’assunto del ricorrente di essere rimasto all'oscuro dei reiterati inadempimenti, essendo impreparato ed essendosi affidato a uno studio di commercialisti. Al contrario, almeno uno dei revisori, sentito in dibattimento, aveva riferito di aver ripetutamente segnalato all’imputato l’entità dell’evasione fiscale e contributiva, evidenziando anche il superamento delle soglie di punibilità. La sentenza impugnata appare, dunque, manifestamente esente da criticità, lì ove ribadisce come la sistematicità e la protrazione delle condotte, la loro deliberata assunzione e l’ascesa esponenziale del debito siano elementi che inducono conclusivamente a ritenere che l’imputato fosse il diretto responsabile di dette scelte imprenditoriali e si fosse altresì rappresentato il progressivo strutturato dissesto quale loro inevitabile conseguenza. 2. Il secondo motivo è infondato, al pari dell’ultimo e collegato profilo dedotto con il terzo motivo. La sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta anche in ordine alla paternità delle condotte di falsificazione dei bilanci della società, strettamente connesse alla mancata esposizione in essi delle poste passive corrispondenti ai versamenti dovuti ed omessi, e certamente riconducibili al soggetto, tenuto ai pagamenti in nome e per conto della società stessa, sul quale parimenti gravava l’obbligo di rappresentazione veritiera dei dati destinati a confluire nelle scritturazioni contabili. Stabilito, dunque, che l’imputato era ben consapevole delle omissioni e delle falsità, sia il dolo del reato societario di cui all’art. 2621 cod. civ., sia il processo di derivazione causale tra il reato societario e il dissesto, sia il dolo complessivo sottostante il conseguente reato di bancarotta impropria sono ricostruiti dal giudice del rinvio in modo conciso, ma assolutamente convincente. 2.1. Si applica certamente, ratione temporis, il testo dell’art. 2621 cod. civ., antecedente le modificazioni apportate dalla legge 27 maggio 2015, n. 69. Secondo tale paradigma normativo, le false comunicazioni sociali integrano reato ove il titolare della carica societaria abbia agito «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto». Ebbene, la sentenza impugnata si è intrattenuta espressamente sulla natura fraudolenta dell’intera e complessiva operazione di protratta alterazione dei bilanci, plausibilmente reputando che essa fosse esattamente volta ad ingannare i creditori e ad occultare loro le perdite di esercizio, e altrettanto adeguatamente riscontrando lo scopo di profitto ingiusto posto alla base di tale comportamento. Erra pertanto il ricorrente a ritenere che il giudice del rinvio abbia argomentato, a proposito del reato societario ex art. 2621 cod. civ., facendo retroattiva applicazione delle modificazioni, ampliative della sfera soggettiva della punibilità, intervenute solo in seguito alla sua commissione. Al contrario, detto giudice ha inappuntabilmente individuato il duplice dolo specifico, di profitto e di inganno, di tale reato presupposto, quale richiesto dalla configurazione legale di esso secondo il testo della disposizione vigente al tempo della consumazione (sul punto, Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558-03). 2.2. Così come inappuntabile, in seno alla sentenza impugnata, appare la ricostruzione logica del processo di derivazione causale tra la commissione del reato societario e il dissesto e/o il suo aggravamento, posto che la falsificazione dei bilanci si inserisce nella medesima linea di produzione causale che origina dalle omissioni fiscali e contributive e sfocia nel fallimento, e che è stata già irrevocabilmente accertata con il passaggio in giudicato della condanna per il reato di cui al capo 3). 2.3. Quanto al dolo, specificamente riferito al delitto di bancarotta impropria da reato societario, esso è di tipo generico, bastando ad integrarlo la volizione/accettazione del prodursi dell’evento-dissesto conseguente alle false comunicazioni sociali, nella specie ineccepibilmente desunte da quegli stessi inequivoci elementi che evidenziano, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme e irragionevole attraverso gli artifici contabili posti in essere (sul punto, Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673-01). 3. Il terzo motivo è infondato, nella parte residua. 3.1. La sentenza impugnata ha ribadito, in modo impeccabile, che la menzione, nel capo 4) d’imputazione, dei bilanci relativi alle annualità a partire «dal 2014», anziché «dal 2004», è frutto di mero refuso, emendato già con la sentenza di primo grado, essendo perfettamente chiaro all’imputato, sin da subito, il significato della contestazione ed essendo egli stato messo in condizione di difendersi compiutamente, sicché è da escludere (v. già Sez. 4, n. 18611 del 18/12/2003, dep. 2004, Rv. 228342-01) la denunciata nullità; e ciò anche ammesso che la questione, per essere stata di fatto assorbita da parte della pronuncia rescindente, potesse ancora porsi nel giudizio di rinvio, nonostante il disposto dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. 3.2. Quanto al denunciato bis in idem tra i reati di cui ai capi 3) e 4), il Collegio osserva quanto segue. 3.2.1. Sotto il profilo sostanziale, se si esamina, cioè, il rapporto tra fattispecie astratte, è semmai la norma incriminatrice di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1), legge fall., che configura la bancarotta impropria da reato societario, quale riscritta a seguito del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a porsi come speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui al n. 2) della stessa disposizione, che contempla la bancarotta impropria da operazioni dolose. Tale ricostruzione è effettivamente accolta da parte della dottrina, che vede nel fenomeno un concorso apparente di disposizioni penali, da risolvere con l’applicazione della sola disposizione speciale. L’elemento specializzante, proprio della prima fattispecie, consiste nella commissione del reato societario, appartenente al genus delle operazioni dolose ma evidentemente caratterizzato, pur nell’immutata cornice edittale, da peculiare e più pregnante disvalore. 3.2.2. Il principio del ne bis in idem sostanziale, così astrattamente delineato, e il principio del ne bis in idem processuale, il cui rispetto il ricorrente invoca allorché lamenta la duplicazione delle condanne, hanno, tuttavia, confini ed ambiti applicativi diversi, almeno in parte: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, impedendo che uno stesso fatto sia punito due volte; il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022, Abdurahmanovic, Rv. 282536-01, § 4 del Considerato in diritto). La nozione di bis in idem processuale, avendo riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, e il nuovo giudizio, prescinde dalle qualificazioni giuridiche, siano esse compatibili o meno, e preclude una seconda iniziativa penale solo là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (da ultimo, Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774-01). L’identità del fatto richiede, quindi, la corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi del reato, espressi dalla triade condotta, evento e nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). 3.2.3. Tale identità non si riscontra nel caso di specie. Le operazioni dolose, costate nella specie all’imputato la condanna ormai definitiva per il reato di cui al capo 3), sono consistite nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione della società nei confronti degli enti creditori, ha indotto il conseguente dissesto. A tale inadempimento si è cumulata, nel caso concreto, la condotta di falsificazione dei bilanci, dotata di forza causale autonoma e concorrente nella produzione del dissesto irreversibile, a base della dichiarazione di fallimento. Tale falsificazione, integrante condotta materiale ulteriore e ingravescente, e l’effetto che ne è derivato, insieme riconducibili al paradigma di cui art. 223, secondo comma, n. 1), legge fall., hanno formato oggetto della contestazione suppletiva di cui al capo 4), tuttora legittimamente sub iudice non essendo la relativa cognizione preclusa da un giudicato che non cade sull’identico fatto, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi. 3.2.4. In casi del genere, peraltro, è importante assicurare il rispetto del c.d. principio di detrazione. Detto principio, desunto dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, GC, 15/11/2016, A. e B. c. Norvegia; Corte EDU, 18/05/2017, caso Jòhannesson ed altri c. Islanda) implica che il giudice, chiamato a giudicare nuovamente, assicuri che il peso sanzionatorio complessivo resti proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati. Ciò è puntualmente avvenuto. Non solo l’accertamento dei fatti sotteso alla cognizione del reato sub 3) è stato replicato in occasione dell’ulteriore giudizio inerente al reato di cui al capo 4), ma all’atto dell'irrogazione della sanzione aggiuntiva si è tenuto conto di quella applicata in precedenza e l’aumento ulteriore, pari ad un anno di reclusione (v. infra § 5), non appare, al vaglio di legittimità, affatto sproporzionato alla maggiore lesività ed incidenza della condotta concorrente. 3.2.5. Va conclusivamente esclusa la dedotta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Dopo la contestazione suppletiva del reato di cui al capo 4), avvenuta all’udienza del 18 marzo 2021, e prima che maturasse il termine ordinario di prescrizione (20 agosto 2024), sono intervenuti plurimi atti interruttivi della prescrizione, il primo dei quali è la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (art. 160, primo comma, pro-tempore vigente), avvenuta il 31 marzo 2022. Opera, dunque, il prolungamento sino ad un quarto del termine ordinario di prescrizione (artt. 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen.), calcolato dalla data della dichiarazione di fallimento, sicché la prescrizione stessa in tutta evidenza non è ancora compiuta (sarebbe maturata solo il 20 febbraio 2027). 5. I motivi residui, concernenti il regime delle circostanze e il trattamento sanzionatorio, sono infondati. L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), riferita al reato di cui al capo 3), è stata accertata con effetto di giudicato all’esito del giudizio di legittimità definito dalla sentenza di questa Corte n. 16130 del 2024. L’aumento di pena, di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., non esprime altro che la “continuazione fallimentare”, che è l’istituto che trova corretta applicazione in tutti i casi, come l’odierno, in cui interviene condanna per una pluralità di delitti di bancarotta (nella specie, i capi 3 e 4 della rubrica). Le attenuanti generiche sono state negate a seguito di completa e insindacabile motivazione, facente leva sulla gravità del reato, sull’elevata capacità a delinquere e, appunto, sull’entità del danno, corrispondenti a profili giudicati poziori rispetto ad ogni altro prospettabile elemento. Su tali parametri è stato anche ineccepibilmente commisurato l’aumento sanzionatorio riferito al reato sub 4), congruamente proporzionato alla rilevanza complessiva dell’occorso. Né ha pregio la doglianza incentrata sulla pretesa duplicazione di valutazione. Ai fini della determinazione della pena, infatti, il giudice può certamente tenere conto di elementi che abbiano già dimostrato attitudine ad influire su aspetti concorrenti di valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti (ancora una volta) lesione del principio del ne bis in idem (da ultimo, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03). 6. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia