CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 39314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 19258/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 436/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Verona ha applicato in data 16 aprile 2025 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026): nella fattispecie, la sussumibilità nell'ipotesi aggravata si attaglia alla descrizione del fatto contenuta nella imputazione e le deduzioni del ricorrente introducono surrettiziamente una diversa valutazione dei fatti. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Ry. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7 novembre 2025 Il C estensore [OSCURATO:PERSONA]