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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01879/2022

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O RG 28706/2020 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Matte() Nuzzo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTI sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 153/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, ii/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O RG 28706/2020 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Matte() Nuzzo, giusta mandato in atti CONTRORICORRENTI sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 153/2020 pubblicata in data 24.06.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, ii/
Decreto Cassazione n. 01879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris