CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 01173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18060-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], POCAFORZA Massimo e FOSCHI Franco, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA CULTURA; REGIONE LAZIO; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5645 del 2023, depositata l’8 giugno 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 15 novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì