CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 46995/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cetraro avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in accoglimento della richiesta di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere acquistato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Mario danni, sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di cessione (capo 20). Rilevava il Tribunale che già il giudice procedente aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico nell'alto tirreno cosentino, che vedeva viceversa coinvolti altri indagati. Tale dato, valutato unitamente alla considerazione che all'indagato veniva contestato un unico episodio di acquisto di itt cocaina (quantitativo non precisato) finalizzata alla cessione e allo iato temporale che separava la applicazione della misura rispetto alla commissione del fatto (risalente al 2016), non consentiva di ritenere l'attualità del pericolo di recidivanza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione di legge quanto al profilo della gravità indiziaria in ordine al reato contestato. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti - alternandosi i nominativi dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] (Carmine e Giuseppe) - e comunque non sarebbero concludenti in assenza di dati certi o quantomeno probabili dai quali inferire l'acquisto di sostanza stupefacente da parte dell'indagato, né l'incontro fra costui e il presunto corriere presso la stazione ferroviaria di Paola. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento. In materia cautelare, un interesse concreto ed attuale può rinvenirsi in capo al ricorrente solo in riferimento alla possibilità per lo stesso di attivare, in presenza dei presupposti di legge, la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. Detto istituto, tuttavia, concerne esclusivamente la custodia cautelare - cui sono riconducibili anche gli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5 cod. proc. pen., rimanendone invece escluse le altre misure coercitive o interdittive. Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare intervenuta nel corso del procedimento incidentale de liberljte o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame - atteso che la persistenza dell'interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione - trova pertanto applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare, ma non quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, non idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta: la revoca di tali ultime misure, sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916; Sez. 4 n. 4477 del 24/11/2005, dep. 2006, Riccardi, Rv. 233401). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]