CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 36244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la correzione dell'errore materiale della data di decorrenza della revoca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 22 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina, ha revocato con effetto ex tunc la misura dell'affidamento ex art. 94 d.p.r. 309/90, concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA] in data 20 aprile 2022; tanto in ragione del fatto che lo stesso era stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 27 febbraio 2023 che lo indicava come indiziato dei gravi reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con condotta contestata dal 2021 con permanenza. 2. Ricorre per cassazione Settimo, a mezzo del difensore di fiducia, e lamenta che, a prescindere dal rilievo delle condotte rimproverate al ricorrente nel provvedimento cautelare, il Tribunale di sorveglianza nel revocare con efficacia ex tunc il beneficio penitenziario non ha tenuto conto del carattere di afflittività comunque connesso con le prescrizioni imposte nel momento dell'affidamento, della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di prova. Inoltre, il ricorrente censura l'impugnata ordinanza nella parte in cui, per mero errore materiale, il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoc:a della misura de qua con decorrenza dal 2 maggio 2020, a far data dalla sottoscrizione delle prescrizioni, mentre egli era stato ammesso alla misura alternativa a partire dal 2 maggio 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, previa correzione dell'errore materiale relativamente alla data di decorrenza della revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza in punto di decorrenza della revoca, dovendosi dichiarare inammissibile nel resto. 2. Incontestata la decisione di revoca della misura alternativa, il ricorso ha censurato esclusivamente la decisione di stabilire la decorrenza della revoca sin dall'inizio dell'esecuzione della misura. Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al frne di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474). 3. Nel caso in esame l'ordinanza ha correttamente applicato il menzionato principio di diritto, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca sul rilievo che i fatti descritti nell'ordinanza cautelare, in sé assai gravi, erano anche significativi di effettivi rapporti con la criminalità organizzata e della pervicacia nel delitto da parte dell'affidato. Circostanze che, a loro volta, davano conto della strumentalit:à e della adesione al programma terapeutico meramente apparente, tali da giustificare una revoca retroattiva, anche alla luce delle pur pregnanti prescrizioni cui il condannato era sottoposto e, dunque, senza alcun automatismo. Si tratta di motivazione adeguata che resiste alle censure contro-valutative ed aspecifiche contenute nel ricorso che, difatti, con essa non si confronta. 4. L'ordinanza impugnata è, invece, errata nell'indicazione della data di decorrenza, le prescrizioni essendo state imposte al condannato il 2 maggio 2022 e non, come si legge nel provvedimento, il 2 maggio 2020; errore che può essere rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. E, invero, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa regola discende dai principi dell'economia, dell'efficienza processuale e della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale) (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279). Il principio è stato recentemente ripreso da Sez. U., n. 24701 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754, nella cui motivazione si è precisato che «Con specifico riguardo all'art. 619 cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno infatti individuato la ratio della norma nell'esigenza di evitare l'annullamento della decisione impugnata in tutte le occasioni nelle quali si possa rimediare a errori o cadute di attenzione del giudice a quo lasciando inalterato il contenuto decisorio essenziale della sentenza impugnata (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072). La Suprema Corte ha peraltro sottolineato in altre decisioni che la norma in esame, nel prevedere la rettificazione nel giudizio di legittimità, costituisce disposizione speciale e derogatoria della più generale disciplina della correzione di errori materiali dettata dall'art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall'art. 130 cod.proc. pen. nel precludere tale facoltà al giudice competente a conoscere dell'impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Rv. 224846; Sez. 1, n. 2149 del 27/11/1998, dep. 1999, Rv. 212532). A prescindere da quest'ultimo aspetto, l'art. 619 cod. proc. pen. riprende pertanto dall'art. 130 cod. proc. pen. Il fondamento definitorio dell'errore che giustifica la mera correzione in luogo dell'annullamento. Questi tratti fondamentali sono stati nitidamente delineati, ancora dalle Sezioni Unite, nella definizione dell'errore correggibile quale divergenza evidente e casuale fra la volontà del giudice e il correttivo mezzo di espressione, della quale costituiscono manifestazioni tipiche l'errore lingu stico e quello immediatamente rilevabile dal contesto interno della sentenza (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426). Il limite dell'errore rilevabile con la procedura di correzione e, nel giudizio di legittimità, di rettificazione, rispetto al vizio che impone viceversa l'annullamento della sentenza impugnata, viene ad esserne ricostruito, in negativo, nell'ininfluenza sul contenuto decisorio della sentenza impugnata; e, in positivo, nell'evidente divergenza fra il dato testuale e l'effettiva volontà del decidente». Ed è ciò che è accaduto nel caso che ci occupa, posto che è evidente che per una mera svista la data di decorrenza della revoca, come congiuntamente segnalato dalla difesa e dal Procuratore generale, nonché come risulta dagli atti ?è quella del 2 maggio 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca, che stabilisce al 2 maggio 2022. Dichiara inammissi