Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:362
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0138_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑138/07,
[OSCURATO:PERSONA] , con sede in Hergiswil (Svizzera),
[OSCURATO:PERSONA] AG , con sede in Ebikon (Svizzera),
[OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in Bruxelles ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Berlino ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] BV , con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dagli avv.ti R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata dalla sig.ra K. Mojzesowicz e dal sig. R. Sauer, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea , rappresentato dalle sig.re M. Simm e G. Kimberley, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. La presente causa ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2008 (GU C 75, pag. 19), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.
2. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha considerato che le seguenti società hanno violato l’art. 81 CE:
– [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] BV [OSCURATO:PERSONA] en Roltrappen (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «KC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»);
– [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «GTO»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «GT»), [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «OEC») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «UTC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»);
– [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»);
– ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: «TKLA»), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (in prosieguo: «TKA»), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (in prosieguo: «TKF»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «TKE»), ThyssenKrupp AG (in prosieguo: «TKAG»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «TKAL») e ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «TKL») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «ThyssenKrupp»); e
– [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «MEE»).
3. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei primi gruppi mondiali fornitori di ascensori e scale mobili. La sua società capogruppo è la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Svizzera (punto 27 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue attività nel settore degli ascensori e delle scale mobili tramite controllate nazionali. Queste ultime sono, in particolare, in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 28‑32 della decisione impugnata).
Procedimento amministrativo
1. Indagine della [OSCURATO:PERSONA]
4. Nell’estate del 2003 sono state trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative alla possibile esistenza di un’intesa tra i quattro principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp (punti 3 e 91 della decisione impugnata).
[OSCURATO:PERSONA]
5. A partire dal 28 gennaio 2004 e durante il mese di marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, in applicazione dell’art. 14, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 19612, 13, pag. 204), in particolare presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] (punti 92, 93, 95 e 97 della decisione impugnata).
6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato domande a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). Tali domande sono state integrate dalle imprese interessate (punti 94, 96, 98 e 103 della decisione impugnata).
7. Il 29 giugno 2004 è stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] un’immunità condizionata in applicazione del punto 8, lett. b), della suddetta comunicazione (punto 99 della decisione impugnata).
8. Tra settembre e dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato inoltre richieste di informazioni a norma dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese partecipanti all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e all’associazione belga Agoria (punti 101 e 102 della decisione impugnata).
[OSCURATO:PERSONA]
9. A partire dal 28 gennaio 2004 e durante il mese di marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, in particolare presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] (punti 104 e 106 della decisione impugnata).
10. Il 12 e il 18 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha integrato la sua domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, tra marzo 2004 e febbraio 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha integrato la sua domanda relativa al [OSCURATO:PERSONA] con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA]. Il 25 novembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda a titolo di detta comunicazione contenente informazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA], che è stata completata tra dicembre 2004 e febbraio 2005. Infine, nel dicembre 2005 ThyssenKrupp ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda, relativa alla [OSCURATO:PERSONA], sempre a titolo della suddetta comunicazione (punti 105, 107, 112 e 114 della decisione impugnata).
11. Tra settembre e novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato inoltre richieste di informazioni, in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003, alle imprese partecipanti all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VDMA, VFA e VMA (punti 110, 111 e 113 della decisione impugnata).
[OSCURATO:PERSONA]
12. Il 5 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha integrato la sua domanda del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp hanno presentato oralmente una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. Una domanda a titolo della medesima comunicazione, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] (punti 115, 118, 119 e 124 della decisione impugnata).
13. A partire dal 9 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, segnatamente presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] (punto 116 della decisione impugnata).
14. Il 29 giugno 2004 è stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] un’immunità condizionata in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la parte della sua domanda relativa al [OSCURATO:PERSONA] (punto 120 della decisione impugnata).
15. Nel settembre e nell’ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni a norma dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 alle imprese partecipanti all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alla Fédération luxembourgeoise des ascensoristes (punti 122 e 123 della decisione impugnata).
[OSCURATO:PERSONA]
16. Nel marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riferimento ai [OSCURATO:PERSONA], che veniva successivamente completata. Nell’aprile 2004 è stata presentata da ThyssenKrupp una domanda a titolo di detta comunicazione, anch’essa successivamente completata a più riprese. Infine, il 19 luglio 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha integrato la sua domanda del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti i [OSCURATO:PERSONA] (punti 127, 129 e 130 della decisione impugnata).
17. Il 27 luglio 2004 è stata concessa un’immunità condizionata ad [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del punto 8, lett. a), della suddetta comunicazione (punto 131 della decisione impugnata).
18. A partire dal 28 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, segnatamente presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE nei [OSCURATO:PERSONA], nonché presso i locali dell’associazione Boschduin (punto 128 della decisione impugnata).
19. Nel settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste di informazioni in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 alle imprese partecipanti all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VLR e Boschduin (punti 133 e 134 della decisione impugnata).
2. Comunicazione degli addebiti
20. Il 7 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti, rivolta in particolare alle società menzionate supra al punto 2. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta alle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 135 e 137 della decisione impugnata).
21. [OSCURATO:PERSONA] nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ne aveva fatto domanda, non si è tenuta un’audizione (punto 138 della decisione impugnata).
3. Decisione impugnata
22. Il 21 febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, in cui ha constatato che le società destinatarie avevano partecipato a quattro infrazioni singole, complesse e continuate all’art. 81, n. 1, CE, in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l’attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e all’ammodernamento di ascensori e scale mobili (punto 2 della decisione impugnata).
23. Per quanto riguarda i destinatari della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, oltre alle controllate delle imprese interessate in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], le società capogruppo di dette controllate dovessero essere considerate solidalmente responsabili per le violazioni dell’art. 81 CE commesse dalle rispettive controllate, per il fatto che avevano potuto esercitare un’influenza decisiva sulla loro politica commerciale nel periodo dell’infrazione e si poteva presumere che si fossero avvalse di tale potere (punti 608, 615, 622, 627 e 634‑641 della decisione impugnata). Le società controllanti di MEE non sono state considerate solidalmente responsabili del comportamento della loro controllata, poiché non è stato possibile dimostrare che esse avessero esercitato un’influenza decisiva sul suo comportamento (punto 643 della decisione impugnata).
24. Per calcolare l’importo delle ammende, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo descritto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). Essa ha inoltre esaminato se, e in quale misura, le imprese interessate soddisfacessero le condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.
25. [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le infrazioni come «molto gravi» in considerazione della loro natura e del fatto che ciascuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), anche se il loro impatto reale non poteva essere misurato (punto 671 della decisione impugnata).
26. Per tenere conto dell’effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] le ha suddivise, per ciascun paese, in varie categorie a seconda del volume d’affari realizzato sul mercato degli ascensori e/o delle scale mobili, compresi, se del caso, i servizi di manutenzione e di ammodernamento (punti 672 e 673 della decisione impugnata).
27. Per quanto riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di EUR 40 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 27 000 000. ThyssenKrupp è stata classificata nella terza categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 16 500 000 (punti 674 e 675 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 45 900 000 ed EUR 33 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione è durata sette anni e otto mesi (dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato del 75% l’importo di partenza dell’ammenda per le imprese interessate. L’importo di base dell’ammenda è stato quindi fissato in EUR 70 000 000 per [OSCURATO:PERSONA], in EUR 80 325 000 per [OSCURATO:PERSONA], in EUR 70 000 000 per [OSCURATO:PERSONA] e in EUR 57 750 000 per ThyssenKrupp (punti 692 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 708‑710 della decisione impugnata). Non sono state riconosciute circostanze attenuanti a favore delle imprese interessate (punti 733, 734, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di un’immunità totale dalle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altro, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. ThyssenKrupp ha beneficiato, da un lato, di una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, secondo trattino, di tale comunicazione e, dall’altro, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 760‑777 della decisione impugnata).
28. Per quanto riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 70 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 17 000 000 (punti 676‑679 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 119 000 000 ed EUR 140 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata otto anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese dell’80%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] è durata cinque anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 50%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 126 000 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 214 200 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 25 500 000 per [OSCURATO:PERSONA] e ad EUR 252 000 000 per ThyssenKrupp (punti 693 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697‑707 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 727‑729, 735, 736, 742‑744, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, della riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, secondo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, terzo trattino, di tale comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. ThyssenKrupp ha beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 778‑813 della decisione impugnata).
29. Per quanto riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 10 000 000. [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp sono state classificate nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 2 500 000 (punti 680-683 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 17 000 000 ed EUR 5 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione è durata otto anni e tre mesi (dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per le imprese interessate dell’80%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 4 500 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 30 600 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 18 000 000 per [OSCURATO:PERSONA] e ad EUR 9 000 000 per ThyssenKrupp (punti 694 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 711‑714 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 730, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altro, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp hanno beneficiato soltanto di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 814‑835 della decisione impugnata).
30. Per quanto concerne l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 41 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella terza categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 24 500 000. ThyssenKrupp e MEE sono state classificate nella quarta categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 8 500 000 (punti 684 e 685 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 69 700 000 ed EUR 17 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata cinque anni e dieci mesi (dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 55%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è durata quattro anni e nove mesi (dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 45%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da MEE è durata quattro anni e un mese (dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 40%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 79 750 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 108 035 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 35 525 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 26 350 000 per ThyssenKrupp e ad EUR 11 900 000 per MEE (punti 695 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 715‑720 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 724‑726, 731, 732, 737, 739‑741, 745-748 e 751-755 della decisione impugnata). In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende. ThyssenKrupp ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 836‑855 della decisione impugnata).
31. Il dispositivo della decisione impugnata così recita:
«Articolo 1
1. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione di ascensori e scale mobili conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] e [TKLA]: dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004.
2. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003.
3. Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 7 dicembre 1995 al 29 gennaio 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC], [[OSCURATO:PERSONA]], [GTO] e [GT]: dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] e [TKAL]: dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004.
4. Per quanto riguarda i [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004;
– ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; e
– [MEE]: dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004.
Articolo 2
1. Per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 0 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 47 713 050 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 69 300 000 EUR; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] e [TKLA], in solido: 68 607 000 EUR.
2. Per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 62 370 000 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 159 043 500 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 21 458 250 EUR; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF], in solido: 374 220 000 EUR.
3. Per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono inflitte le seguenti ammende:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 0 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC], [[OSCURATO:PERSONA]], [GTO] e [GT], in solido: 18 176 400 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 17 820 000 EUR; e
– ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] e [TKAL], in solido: 13 365 000 EUR.
4. Per le infrazioni nei [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende:
– [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 79 750 000 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 0 EUR;
– [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: 35 169 750 EUR;
– ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL], in solido: 23 477 850 EUR; e
– [MEE]: 1 841 400 EUR.
(…)».
Procedimento e conclusioni delle parti
32. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, hanno proposto il ricorso in esame.
33. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2007, il Consiglio dell’Unione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 8 ottobre 2007, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto tale istanza di intervento.
34. Il 26 novembre 2007, il Consiglio ha depositato la sua memoria di intervento. Le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su detta memoria.
35. Sulla base della relazione del giudice relatore il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha sottoposto quesiti per iscritto alle ricorrenti ed ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare un documento. Le parti hanno ottemperato a tali misure nei termini impartiti.
36. Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali loro posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 17 settembre 2009.
37. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine, ridurre l’ammontare dell’ammenda inflitta;
– accertare, in conformità all’art. 113 del regolamento di procedura, il non luogo a provvedere sul ricorso, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA];condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese quelle risultanti dal non luogo a provvedere, per quanto riguarda il ricorso come proposto da [OSCURATO:PERSONA].
38. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
39. Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– pronunciarsi equamente sulle spese.
Sulla domanda di non luogo a provvedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
40. [OSCURATO:PERSONA] versione anteriore alla presentazione del ricorso, l’art. 4 della decisione impugnata menzionava [OSCURATO:PERSONA] tra i destinatari della stessa.
41. Con decisione 4 settembre 2007, comunicata al Tribunale il 30 giugno 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha rettificato l’art. 4 della decisione impugnata e ha notificato tale rettifica a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 4 rettificato della decisione impugnata non menziona più [OSCURATO:PERSONA].
42. Secondo le ricorrenti, la rettifica della decisione impugnata ha privato il ricorso del suo oggetto nei limiti in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].
43. Si deve constatare, in base alle conclusioni delle ricorrenti, che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto nella parte relativa a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della rettifica della decisione impugnata.
44. [OSCURATO:PERSONA], non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].
Nel merito
1. Osservazioni preliminari
45. A sostegno del ricorso, nelle loro memorie le ricorrenti hanno sollevato argomenti nell’ambito di tredici motivi, che esse hanno presentato come segue. Il primo motivo verte sulla violazione del principio di legalità delle pene, in ragione del fatto che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 conferirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale illimitato per il calcolo delle ammende. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di irretroattività nell’applicazione degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di legalità delle pene e sulla carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare gli orientamenti del 1998. Il quarto motivo verte sull’illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per violazione dei principi nemo tenetur se ipsum accusare, nemo tenetur se ipsum prodere (in prosieguo, congiuntamente, «il principio nemo tenetur»), in dubio pro reo e di proporzionalità. Il quinto motivo verte sulla violazione del principio della separazione dei poteri e del diritto ad un procedimento fondato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto. Il sesto motivo verte sulla natura confiscatoria delle ammende inflitte alle ricorrenti. Il settimo e l’ottavo motivo vertono sulla violazione degli orientamenti del 1998 nella fissazione dell’importo di partenza delle ammende e nella valutazione delle circostanze attenuanti. Il nono motivo verte sulla violazione degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Il decimo motivo verte sul carattere sproporzionato dell’importo delle ammende. L’undicesimo motivo verte sulla mancanza di valida notifica della decisione impugnata a [OSCURATO:PERSONA]. Il dodicesimo motivo verte sull’inesistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il tredicesimo motivo verte sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
46. Anche se il ricorso proposto dalle ricorrenti presenta un duplice oggetto, vale a dire, in via principale, una domanda di annullamento della decisione impugnata e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende, le ricorrenti, nelle loro memorie, hanno dedotto i singoli motivi, senza che fossero precisate le rispettive pretese. In udienza, le ricorrenti hanno sostanzialmente indicato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che i primi dieci motivi e il tredicesimo motivo hanno ad oggetto l’annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata, che l’undicesimo motivo ha ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata in toto, nella parte in cui riguarda [OSCURATO:PERSONA], e che il dodicesimo motivo ha ad oggetto l’annullamento degli artt. 1, 2 e 3 della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda [OSCURATO:PERSONA].
47. A tal proposito, si deve osservare che varie censure delle ricorrenti riguardano la legittimità della decisione impugnata nel suo complesso e verranno quindi esaminate per prime. Ciò vale per la censura delle ricorrenti formulata nell’ambito del loro quinto motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Tra le censure concernenti la legittimità della decisione impugnata nel suo complesso rientrano anche quelle sollevate nell’ambito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo, vertenti rispettivamente sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui riguarda [OSCURATO:PERSONA] per la mancanza di una valida notifica e sull’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui vi si afferma la responsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA].
48. Verranno poi esaminate le censure relative alla legittimità dell’art. 2 della decisione impugnata, sollevate nell’ambito degli altri motivi di ricorso. A tal proposito, il Tribunale ritiene opportuno esaminare le censure delle ricorrenti nel modo seguente. Anzitutto, saranno analizzati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, nell’ambito dei quali le ricorrenti sollevano varie eccezioni di illegittimità relative all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, agli orientamenti del 1998 e alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il Tribunale esaminerà poi il sesto motivo, secondo cui la decisione impugnata avrebbe natura confiscatoria. Infine, il Tribunale esaminerà il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e il tredicesimo motivo, nell’ambito dei quali le ricorrenti hanno invocato varie censure relative alla determinazione dell’importo delle loro ammende.
2. Sulla domanda di annullamento in toto della decisione impugnata
Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU
49. Le ricorrenti sostengono che, dal momento che le infrazioni alle disposizioni del Trattato CE in materia di diritto della concorrenza rientrano nell’ambito del diritto penale, il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU. Orbene, le autorità amministrative potrebbero infliggere sanzioni penali solo qualora le stesse possano essere sottoposte a sindacato giurisdizionale, ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA], un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione sarebbe solo un procedimento di cassazione amministrativo, limitato ai motivi concretamente addotti dal ricorrente, che non soddisferebbe i requisiti definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), in particolare nella sentenza 21 febbraio 1984, Öztürk c. [OSCURATO:PERSONA] (serie A n. 73). Inoltre, il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere considerato un procedimento dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale, dato che l’amministrazione della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, consistente nel basarsi su descrizioni dei fatti ottenute nel contesto di un’«autoincriminazione», non risponde ai requisiti di un procedimento in uno Stato di diritto, tanto più che le imprese non avrebbero alcuna possibilità di verificare la rilevanza degli addebiti, ad esempio ponendo domande ai testimoni a carico.
50. L’art. 6, n. 1, della CEDU così recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
51. Si deve ricordare che la Corte ha riconosciuto il principio generale di diritto dell’Unione in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo (v. sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑411/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata). Tale principio, peraltro riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, p. 1) (in prosieguo: la «Carta»), si ispira ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite in particolare dalla Corte EDU (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41).
52. In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non soddisferebbe i requisiti di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, affinché sia applicabile l’art. 6 della CEDU è sufficiente che l’infrazione di cui trattasi abbia natura penale o abbia esposto l’interessato ad una sanzione che, per natura e grado di gravità, rientri in generale nella materia penale (v. Corte EDU, sentenza 23 novembre 2006, Jussila c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions, 2006‑XIII, § 31 e la giurisprudenza ivi citata). A tal proposito, come risulta dalla giurisprudenza della Corte EDU, adottando un’interpretazione autonoma della nozione di «accusa penale», gli organi della CEDU hanno gettato le basi per una progressiva estensione dell’applicazione della parte penale dell’art. 6 a settori che formalmente non rientrano nelle categorie classiche del diritto penale, quali le sanzioni pecuniarie inflitte per violazione delle norme in materia di concorrenza. Tuttavia, per quanto riguarda le categorie che non fanno parte del nucleo centrale del diritto penale, la Corte EDU ha precisato che le garanzie penalistiche scaturenti dall’art. 6 non devono essere necessariamente applicate in tutto il loro rigore (v., in tal senso, Corte EDU, sentenza Jussila c. [OSCURATO:PERSONA], cit., § 43 e la giurisprudenza ivi citata).
53. Inoltre, secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione e, come espressamente affermato all’art. 23, n. 5, del regolamento n. 1/2003, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] mediante le quali vengono inflitte ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1994, T‑83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑755, punto 235; 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95‑T‑32/95, T‑34/95‑T‑39/95, T‑42/95‑T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95‑T‑65/95, T‑68/95‑T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 717, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 390).
54. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, si deve rilevare che un procedimento nel quale la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con cui constata un’infrazione e infligge ammende che può essere successivamente sottoposta al controllo del giudice dell’Unione soddisfa i requisiti di cui all’art. 6, n. 1, della CEDU. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] non è un tribunale ai sensi dell’art. 6 della CEDU (v., in tal senso, sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 81, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 7). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione durante il procedimento amministrativo (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 39; Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, punto 718, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, punto 391).
55. [OSCURATO:PERSONA], il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] garantisce che siano soddisfatti i requisiti di un processo equo, quale previsto dall’art. 6, n. 1, della CEDU (v. punto 50 supra).
56. A tal riguardo, secondo la Corte EDU, occorre che l’impresa interessata possa impugnare qualsiasi decisione presa nei suoi confronti dinanzi ad un organo giurisdizionale dotato di una competenza anche di merito, che possa in particolare riformare in qualunque punto, in fatto come in diritto, la decisione adottata (v., per analogia, Corte EDU, sentenza 23 luglio 2002, Janosevic c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions, 2002‑VII, § 81 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, allorché verifica la legittimità di una decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE, il Tribunale può essere invitato dai ricorrenti a procedere ad un esame esaustivo sia della ricostruzione materiale dei fatti, sia della loro valutazione giuridica da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, per quanto concerne le ammende, esso dispone di una competenza giurisdizionale estesa anche al merito, in forza dell’art. 229 CE e dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, punto 719).
57. In secondo luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti per cui le imprese interessate non avrebbero avuto la possibilità di verificare la rilevanza delle censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], ad esempio interrogando gli eventuali testimoni a carico. [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza, nessuna disposizione né alcun principio generale del diritto dell’Unione vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Se ciò non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari agli artt. 81 CE e 82 CE, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuita dal Trattato CE. Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di avere preso parte ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie imprese sottoposte ad indagine, non può essere considerata una prova sufficiente dei fatti controversi qualora non sia confermata da altri elementi probatori (v. sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 285 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, è giocoforza constatare che, in ogni caso, nella fattispecie le ricorrenti hanno espressamente riconosciuto i fatti risultanti dalla comunicazione degli addebiti.
58. In terzo luogo, riguardo al resto del motivo, per quanto concerne l’amministrazione della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la censura delle ricorrenti si confonde con quella relativa all’illegittimità di detta comunicazione per violazione dei principi nemo tenetur e in dubio pro reo, che deve essere respinta per i motivi esposti ai punti 146‑164 infra.
59. Ne consegue che va respinto il motivo concernente la violazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU.
Sul motivo vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, nella parte in cui è indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di valida notifica
60. Le ricorrenti riconoscono che la decisione impugnata è stata comunicata a [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Svizzera. Tuttavia, essa non sarebbe stata notificata conformemente all’art. 254, n. 3, CE. Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il diritto penale svizzero e sarebbe in contrasto con il diritto internazionale. [OSCURATO:PERSONA], la notifica in Svizzera presupporrebbe l’esistenza di una convenzione di diritto internazionale con la Svizzera, convenzione che non esisterebbe, di modo che, in mancanza di notifica, la decisione impugnata, nella parte in cui è indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe valida e pertanto sarebbe giuridicamente inesistente.
61. A tal proposito, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che le irregolarità nel procedimento di notifica di una decisione sono estranee all’atto e non possono quindi inficiarne la legittimità (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punto 39). Irregolarità del genere possono solo ostacolare, in talune circostanze, la decorrenza del termine d’impugnazione di cui all’art. 230, quinto comma, CE. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie [OSCURATO:PERSONA] ha incontestabilmente preso conoscenza del contenuto della decisione impugnata e si è avvalsa del proprio diritto di ricorso entro il termine di cui all’art. 230, quinto comma, CE.
62. Si deve quindi respingere il presente motivo.
Sul motivo vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, nella parte in cui vi si afferma la responsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA]
63. Con questo motivo le ricorrenti mettono in discussione la responsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA], la società capogruppo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], per le condotte anticoncorrenziali delle sue controllate in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
64. Per quel che riguarda la responsabilità in solido di una società controllante per il comportamento della sua controllata, occorre rammentare che la circostanza che la società controllata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità di imputare alla società controllante il suo comportamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61 supra, punto 132).
65. [OSCURATO:PERSONA], il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8237, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).
66. Il giudice dell’Unione ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenze della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑234/95, DSG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2603, punto 124). Esso ha infatti sottolineato che, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, mentre è decisiva l’unità o meno del loro comportamento sul mercato. Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino, ovvero appartengano ad una sola ed unica impresa o soggetto economico che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61 supra, punto 140, e sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3319, punto 85).
67. Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
68. L’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengano addebitati i fatti invocati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
69. Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due soggetti giuridici (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).
70. [OSCURATO:PERSONA], in una simile situazione la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 65 e 66. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende alla società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 59).
71. Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
72. In simili circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla sua società controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare la suddetta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).
73. Inoltre, se è pur vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925), la Corte ha menzionato altre circostanze diverse dalla detenzione del 100% del capitale della controllata, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano state rilevate solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione menzionata supra al punto 71 alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65 supra, punto 62).
74. [OSCURATO:PERSONA] luce dei principi sopra ricordati, occorre esaminare il presente motivo.
75. Al punto 627 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata responsabile in solido del comportamento illecito delle sue controllate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dato che, «in quanto unica proprietaria e società al vertice del gruppo, [essa] aveva potuto esercitare un’influenza decisiva sulla politica commerciale di ciascuna delle controllate per la durata dell’infrazione e si poteva presumere che si fosse avvalsa di tale potere».
76. Ai punti 628 e 629 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui dette controllate esercitano la loro attività sul mercato come entità giuridiche autonome che determinano da sé gli elementi essenziali della loro politica commerciale, così come l’argomento secondo cui essa non aveva alcuna influenza sulle attività correnti di tali controllate, «non [erano] sufficient[i] per confutare la presunzione secondo cui le controllate di [OSCURATO:PERSONA] non determinavano in piena autonomia la loro condotta sul mercato».
77. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato, al punto 630 della decisione impugnata, che, «durante il procedimento amministrativo, [[OSCURATO:PERSONA]] avrebbe potuto fornire prove atte a dimostrare che essa non aveva esercitato un’influenza decisiva sulle proprie controllate (…)». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], «tuttavia, [[OSCURATO:PERSONA]] e le sue controllate [non le] hanno fornito (…) elementi di prova che chiarissero i loro rapporti societari, la struttura gerarchica e gli obblighi di relazione al fine di smentire [la] presunzione [secondo cui] (…) [[OSCURATO:PERSONA]], in quanto proprietaria unica delle sue controllate, destinatarie [della] decisione [impugnata], ha esercitato i suoi diritti di controllo e ha utilizzato tutti gli altri strumenti di cui disponeva per esercitare la propria influenza decisiva».
78. Al punto 631 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «la mera esistenza di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza in seno a [OSCURATO:PERSONA] non consent[iva] di stabilire se [[OSCURATO:PERSONA]] [avesse] o meno impartito istruzioni relativamente all’infrazione». [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], «[r]esta valida la presunzione secondo cui la controllata al 100% di [[OSCURATO:PERSONA]] non determinava autonomamente la propria politica commerciale sul mercato».
79. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, al punto 632 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che «[[OSCURATO:PERSONA]] e le sue controllate al 100% non [avevano] confutato la presunzione di responsabilità per le infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [e che,] [p]ertanto, [[OSCURATO:PERSONA]] [doveva] essere considerata responsabile in solido con le sue controllate interessate delle infrazioni all’articolo 81 CE che formano oggetto [della] decisione [impugnata]».
80. Anzitutto, è pacifico che, durante il periodo dell’infrazione, [OSCURATO:PERSONA] deteneva direttamente il 100% del capitale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, indirettamente, tramite [OSCURATO:PERSONA], il 100% del capitale di [OSCURATO:PERSONA]. Sussisteva quindi una presunzione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate (v. punto 72 supra).
81. [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che le attività operative di dette controllate, compreso il loro comportamento contrario all’art. 81 CE, sono state realmente influenzate da [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima ha causato o sostenuto l’infrazione.
82. [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione. Per contro, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare il fatto di considerarle come un’unica entità economica (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 83). [OSCURATO:PERSONA], se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra che tutto il capitale di una controllata è detenuto dalla sua controllante, può considerare la società controllante come responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, salvo quando la società controllante dimostri che la sua controllata agisce autonomamente sul mercato (v. punto 72 supra). Occorre anche sottolineare che non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 58).
83. Le ricorrenti non possono nemmeno basarsi su un’asserita violazione del principio di colpevolezza (Schuldprinzip) o sull’esclusione del principio della responsabilità dell’azionista di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni per i debiti della società e gli atti dei suoi organi direttivi. Al riguardo è sufficiente constatare che tale argomento si fonda sulla premessa erronea secondo la quale non sarebbe stata accertata alcuna infrazione a carico della società controllante, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, posto che dal punto 632 e dagli artt. 1 e 2 della decisione impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata personalmente condannata per infrazioni che si reputa abbia commesso essa stessa in ragione degli stretti vincoli economici e giuridici che la uniscono alle sue controllate (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10065, punti 28 e 34, e sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 74).
84. Occorre poi analizzare gli argomenti addotti dalle ricorrenti, che mirano a confutare la presunzione citata al precedente punto 71, secondo i quali le controllate di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero stabilito la propria politica commerciale in modo autonomo.
85. In primo luogo, il fatto addotto dalle ricorrenti per cui [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alle proprie controllate istruzioni che, nel caso di specie, avrebbero consentito o favorito contatti contrari all’art. 81 CE e non ha avuto conoscenza di simili contatti, ammesso che sia accertato, non costituisce un elemento idoneo a dimostrare l’autonomia di queste ultime. Come rammentato supra al punto 82, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre infatti che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico dell’oggetto dell’infrazione.
86. In secondo luogo, dev’essere respinto anche l’argomento secondo cui le controllate di [OSCURATO:PERSONA] operavano sempre in modo autonomo nei loro rispettivi paesi, senza subire l’influenza di [OSCURATO:PERSONA] sulle loro attività correnti, sulle «acquisizioni di appalti», sulla conclusione di contratti o sulla loro politica di prezzo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva informata solo degli appalti che potevano provocare perdite. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, le ricorrenti interessate non hanno presentato elementi di prova a sostegno di tali affermazioni e, dall’altro, in ogni caso, dette affermazioni, anche ammesso che siano dimostrate, non sarebbero sufficienti per confutare la presunzione esposta al punto 71 supra, poiché dalla giurisprudenza risulta che nella nozione di politica commerciale di una controllata ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE nei confronti della società controllante rientrano anche elementi diversi da quelli menzionati dalle ricorrenti. A tale titolo, è necessario menzionare che, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra diverse società che fanno parte di un gruppo, il giudice dell’Unione ha esaminato in particolare se la società controllante potesse esercitare un’influenza per quanto riguarda la politica dei prezzi, le attività di produzione e di distribuzione, gli obiettivi di vendita, i margini lordi, le spese di vendita, la liquidità, le scorte e il marketing. Tuttavia, non può dedursene che solo tali aspetti rientrino nella nozione della politica commerciale di una controllata ai fini dell’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE nei confronti della società controllante (v. sentenza 12 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 82 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).
87. In terzo luogo, non è atto a confutare tale presunzione di responsabilità nemmeno il fatto che le controllate di [OSCURATO:PERSONA] abbiano partecipato nei quattro paesi interessati dall’infrazione ad infrazioni distinte, di natura diversa, il che deporrebbe contro l’esistenza di un’effettiva influenza di detta impresa sulle attività operative delle sue controllate. [OSCURATO:PERSONA], dai punti 627‑632 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata su un eventuale parallelismo tra le infrazioni accertate nei quattro paesi interessati per imputare a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del comportamento delle sue controllate. Inoltre, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui le infrazioni sarebbero di natura diversa è errata, dato che le controllate di [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato, nei quattro paesi interessati, per periodi in ampia misura coincidenti (dal 9 maggio 1996 al 29 gennaio 2004 in [OSCURATO:PERSONA], dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000 in [OSCURATO:PERSONA], dal 7 dicembre 1995 al 9 marzo 2004 in [OSCURATO:PERSONA] e dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004 nei [OSCURATO:PERSONA]), ad infrazioni aventi un analogo oggetto, consistente in «un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa)» (punto 658 della decisione impugnata).
88. In quarto luogo, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] possa aver fatto tutto il possibile per impedire i comportamenti delle sue controllate contrari all’art. 81 CE, in particolare adottando un codice di condotta diretto ad impedire le violazioni da parte loro del diritto della concorrenza e degli orientamenti ad esso relativi, da un lato, non muta in nulla la realtà dell’infrazione rilevata nei suoi confronti (v., per analogia, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P‑C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 373) e, dall’altro, non consente di dimostrare che dette controllate determinassero autonomamente la loro politica commerciale. Al contrario, l’applicazione in seno alle controllate di [OSCURATO:PERSONA] del menzionato codice di condotta sembra indicare semmai che la società controllante esercitava un controllo effettivo sulla politica commerciale delle sue controllate, tanto più che le stesse ricorrenti hanno affermato che il rispetto del codice di condotta veniva controllato mediante verifiche periodiche ed altre misure adottate da un dipendente di [OSCURATO:PERSONA] incaricato dell’applicazione di detto codice (compliance officer).
89. In quinto luogo, per quanto concerne i rapporti all’interno del gruppo, la struttura gestionale e le linee direttive sulle relazioni che dovevano essere trasmesse in seno a [OSCURATO:PERSONA], al punto 630 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate non le hanno fornito elementi di informazione che chiarissero i loro rapporti societari. È vero che dagli atti emerge che durante il procedimento amministrativo le ricorrenti hanno effettivamente fornito alla [OSCURATO:PERSONA] alcune informazioni sui rapporti all’interno del gruppo, la struttura gestionale e le linee direttrici concernenti le relazioni che dovevano essere trasmesse (reporting lines).
90. Tuttavia, tali informazioni non consentono di concludere che le controllate di [OSCURATO:PERSONA] fossero autonome. [OSCURATO:PERSONA], le informazioni fornite, che peraltro non sono accompagnate da elementi di prova, presentano varie lacune, poiché riguardano essenzialmente le responsabilità e gli obblighi di relazione (reporting obligations) di taluni dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché di un dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e non forniscono maggiori chiarimenti in merito ai rapporti societari tra [OSCURATO:PERSONA] e le sue controllate attive nei paesi interessati o all’influenza esercitata su queste ultime da [OSCURATO:PERSONA].
91. Tenuto conto della presunzione di responsabilità esposta al punto 72 supra e del fatto che, come risulta dai punti 84‑90 supra, tale presunzione non è stata confutata dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] le infrazioni commesse dalle sue controllate.
92. Occorre pertanto respingere il presente motivo.
3. Sulla domanda di annullamento dell’art. 2 della decisione impugnata
Sull’eccezione di illegittimità relativa all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, vertente sulla violazione del principio di legalità delle pene
93. Le ricorrenti sostengono che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale quasi illimitato per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, il che sarebbe in contrasto con il principio di legalità delle pene, definito all’art. 7, n. 1, della CEDU, principio che deriverebbe anche dai principi generali di diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
94. Si deve ricordare il testo dell’art. 7, n. 1, della CEDU:
«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
95. Dalla giurisprudenza risulta che il principio di legalità delle pene è un corollario del principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ed esige, segnatamente, che la normativa dell’Unione, in particolare quando impone o consente di imporre sanzioni, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano essere inequivocabilmente consapevoli dei diritti e degli obblighi che ne derivano e possano agire in modo adeguato (v. sentenze del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 66, e 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).
96. Il principio della legalità delle pene, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione e che fonda le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è stato anche riconosciuto da molteplici trattati internazionali e, in particolare, dall’art. 7 della CEDU. Detto principio postula che la legge definisca chiaramente gli illeciti e le pene che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il singolo può conoscere, sulla base del testo della disposizione rilevante e, se necessario, mediante l’aiuto della sua interpretazione da parte dei giudici, quali atti o omissioni fanno sorgere la sua responsabilità penale. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la chiarezza della legge si valuta con riguardo non solo al tenore della disposizione rilevante, ma anche alle precisazioni apportate da una giurisprudenza costante e pubblicata (v. sentenza della Corte 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punti 38‑40 e la giurisprudenza ivi citata).
97. Detto principio si impone sia alle disposizioni penali che agli strumenti amministrativi specifici che impongono o consentono di imporre sanzioni amministrative (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4587, punto 15 e la giurisprudenza ivi citata). Esso si applica non soltanto alle norme che stabiliscono gli elementi costitutivi di un’infrazione, ma altresì a quelle che definiscono le conseguenze derivanti da una violazione delle prime (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 67, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).
98. Risulta, peraltro, da una giurisprudenza costante che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice dell’Unione garantisce l’osservanza (parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1759, punto 33, e sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C‑299/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2629, punto 14). A tal fine la Corte e il Tribunale s’ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9011, punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14). [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 6, n. 2, TUE, «[l]’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto [dell’Unione]».
99. Come ha già ricordato il Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 71), l’art. 7, n. 1, della CEDU non esige una precisione dei termini delle disposizioni a norma delle quali queste sanzioni vengono inflitte tale da rendere prevedibili con assoluta certezza le conseguenze potenzialmente risultanti da un’infrazione alle disposizioni stesse. [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non è di per sé incompatibile con l’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un potere siffatto vengano definite con sufficiente chiarezza, in considerazione del legittimo obiettivo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro l’arbitrio (v. Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], serie A n. 226, § 75). Al riguardo, oltre al testo normativo stesso, la Corte EDU tiene conto del fatto se le nozioni indeterminate utilizzate siano state precisate da una giurisprudenza costante e pubblicata (v. Corte EDU, sentenza 27 settembre 1995, G. c. [OSCURATO:PERSONA], serie A, n. 325‑B, § 25).
100. La presa in considerazione delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri non induce a fornire al principio generale del diritto dell’Unione costituito dal principio di legalità una interpretazione diversa da quella risultante dai suddetti rilievi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 73). L’argomento delle ricorrenti secondo cui, a livello nazionale, nessuna autorità disporrebbe di poteri tali da consentire a quest’ultima di infliggere ammende in modo «quasi illimitato» deve quindi essere respinto.
101. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, per quanto riguarda la legittimità dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 rispetto al principio di legalità delle pene, si deve rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il legislatore dell’Unione non ha attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale eccessivo o arbitrario per la determinazione delle ammende per violazione delle regole di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 74).
102. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, occorre evidenziare che, se è vero che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio, stabilendo criteri oggettivi ai quali essa deve attenersi. A tal proposito, da un lato, deve ricordarsi che l’importo dell’ammenda applicabile è soggetta ad un limite massimo calcolabile e assoluto, calcolato in rapporto a ciascuna impresa e per ciascuna ipotesi di infrazione, di talché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta a un’impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, questa disposizione impone alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire le ammende in ciascuna fattispecie prendendo in considerazione, oltre alla gravità dell’infrazione, la durata della stessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 75).
103. Le ricorrenti non possono sostenere che la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 95 supra (punti 66‑88), o la sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 95 supra (punti 69‑92), nella quale l’interpretazione del principio di legalità delle pene adottata corrisponde a quella accolta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. al punto 95 supra), si basano su una «concezione giuridica erronea». [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, citata al punto 96 supra (punti 36‑63), la Corte ha confermato l’interpretazione data dal Tribunale al principio di legalità delle pene nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 95 supra.
104. È vero che le sentenze menzionate al punto precedente riguardano l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, mentre le ammende inflitte dalla decisione impugnata sono basate sull’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, poiché i criteri e il tetto massimo per l’imposizione delle ammende sono identici in queste due disposizioni, la giurisprudenza citata al punto precedente è trasponibile all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
105. In secondo luogo, nell’esercizio del suo potere discrezionale per quanto riguarda le ammende inflitte in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare i principi generali del diritto, e particolarmente i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 51, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 77).
106. In terzo luogo, per garantire la prevedibilità e la trasparenza della sua azione, l’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo potere discrezionale è limitato altresì dalle regole di condotta che essa si è imposta con la comunicazione sulla cooperazione del 2002 e con gli orientamenti del 1998. Al riguardo occorre rilevare che tale comunicazione e tali orientamenti, da un lato, enunciano regole di condotta dalle quali la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi, pena una sanzione a titolo di violazione dei principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento, e, dall’altro, garantiscono la certezza del diritto nei confronti delle imprese interessate stabilendo la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punti 52 e 53, e 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 60; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punti 78 e 82). [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti del 1998 e successivamente, nel 2006, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2), dal momento che rientra nel contesto normativo stabilito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, ha soltanto contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] già risultante da tali disposizioni, senza che se ne possa dedurre l’insufficiente determinazione iniziale, da parte del legislatore dell’Unione, dei limiti della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore in parola (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 44).
107. In quarto luogo, occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, la Corte e il Tribunale hanno competenza giurisdizionale estesa anche al merito sui ricorsi proposti avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] fissa un’ammenda e possono, quindi, non solo annullare queste ultime, ma anche eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Conseguentemente, la prassi amministrativa nota e accessibile della [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta al sindacato anche nel merito del giudice dell’Unione. Tale controllo ha permesso, secondo giurisprudenza costante e pubblicata, di precisare le nozioni indeterminate che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e successivamente l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 potevano contenere (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 54, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 79).
108. [OSCURATO:PERSONA] luce dei diversi elementi sopra rilevati, quindi, un operatore avveduto, avvalendosi se necessario dell’assistenza legale, può prevedere con sufficiente precisione il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza delle ammende nelle quali può incorrere per un dato comportamento. La circostanza che detto operatore non possa conoscere in anticipo l’importo delle ammende che la [OSCURATO:PERSONA] infliggerà in ciascuna fattispecie non può costituire una violazione del principio di legalità delle pene (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 55, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 83).
109. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono sostenere che il dettato dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 non garantisca il grado di prevedibilità richiesto dai principi fondamentali del diritto penale e dello Stato di diritto. [OSCURATO:PERSONA], detta disposizione consente di prevedere in modo sufficientemente preciso il metodo di calcolo e il livello delle ammende inflitte (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 58).
110. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in tema di ammende non si è evoluta in maniera imprevedibile o aleatoria.
111. In primo luogo, nel periodo per il quale sono state constatate nella decisione impugnata le quattro infrazioni, ha avuto luogo solo una riorganizzazione del metodo di determinazione delle ammende, attraverso la pubblicazione degli orientamenti del 1998, che è stata dichiarata dalla Corte ragionevolmente prevedibile (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 231).
112. In secondo luogo, per quanto riguarda l’aumento del livello delle ammende a seguito dell’adozione degli orientamenti del 1998, secondo costante giurisprudenza la [OSCURATO:PERSONA] può adattare in ogni momento il livello delle ammende qualora l’efficace applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione lo richieda (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 54 supra, punto 109, e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 237) e una siffatta modificazione di una prassi amministrativa può essere considerata oggettivamente giustificata dall’obiettivo di prevenzione generale delle infrazioni alle regole di concorrenza dell’Unione. Il recente aumento dell’entità delle ammende sottolineato e contestato dalle ricorrenti non può pertanto, di per sé, essere considerato illegittimo rispetto al principio di legalità delle pene, poiché esso rimane all’interno del contesto normativo definito nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e nell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, quali interpretati dai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 43).
113. In terzo luogo, deve essere considerato infondato l’argomento secondo il quale, nell’adottare l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, il Consiglio sarebbe venuto meno al proprio obbligo di indicare chiaramente i limiti della competenza attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] e, di fatto, avrebbe trasferito a quest’ultima una competenza ad esso appartenente in forza del Trattato CE, in violazione dell’art. 83 CE.
114. Da un lato, come già precedentemente esposto, anche se l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 lasciano alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, essi ne limitano tuttavia l’esercizio, stabilendo criteri oggettivi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi. Dall’altro, si deve ricordare che il regolamento n. 17 ed il regolamento n. 1/2003 sono stati adottati in base all’art. 83, n. 1, CE, il quale prevede che «[i] regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 [CE] e 82 [CE] sono stabiliti dal Consiglio (…) su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione del Parlamento europeo». Tali regolamenti o direttive hanno in particolare lo scopo, ai sensi dell’art. 83, n. 2, lett. a) e d), CE, di «garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e all’articolo 82 [CE], comminando ammende e penalità di mora» e di «definire i rispettivi compiti della [OSCURATO:PERSONA] e della Corte di giustizia nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo». Occorre ricordare, peraltro, che, in forza dell’art. 211, primo trattino, CE, la [OSCURATO:PERSONA] «vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso» e dispone, in forza del terzo trattino dello stesso articolo, di un «proprio potere di decisione» (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 86, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 48).
115. Ne consegue che il potere di infliggere ammende in caso di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE non può essere considerato come appartenente originariamente al Consiglio, il quale l’avrebbe trasferito o ne avrebbe delegato l’esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 202, terzo trattino, CE. In conformità alle disposizioni del Trattato CE precedentemente citate, tale potere è infatti connaturato al ruolo, proprio della [OSCURATO:PERSONA], di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, ruolo che è stato precisato, delimitato e formalizzato, relativamente all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, dai regolamenti n. 17 e n. 1/2003. Il potere di infliggere sanzioni, che tali regolamenti attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA], proviene quindi dalle previsioni del Trattato CE stesso ed è diretto a consentire l’applicazione effettiva dei divieti previsti nei detti articoli (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 95, punto 87, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 83, punto 49).
116. Da queste considerazioni discende che l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, vertente sulla violazione del principio di legalità delle pene, deve essere respinta.
Sull’eccezione di illegittimità degli orientamenti del 1998, vertente sulla violazione del principio di irretroattività
117. Le ricorrenti ricordano che un atto dell’Unione non è applicabile prima della sua pubblicazione e che l’art. 49, n. 1, seconda frase, della Carta prevede che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, gli orientamenti del 1998 violerebbero il principio di irretroattività, poiché supererebbero i limiti della prevedibilità. Le ricorrenti sottolineano al riguardo che l’inasprimento della politica decisionale in materia di ammende è opera della [OSCURATO:PERSONA], e non del legislatore.
118. Dalla giurisprudenza risulta che il principio di irretroattività delle leggi penali, sancito dall’art. 7 della CEDU, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza e che tale principio richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 202; sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 112 supra, punti 218‑221, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punti 39‑41).
119. Inoltre, è stato già dichiarato che l’adozione di orientamenti atti a modificare la politica generale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende può rientrare, in linea di principio, nell’ambito di applicazione del principio di irretroattività (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 222).
120. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, gli orientamenti del 1998 possono produrre effetti giuridici. Tali effetti giuridici derivano non già da una forza normativa propria degli orientamenti del 1998, bensì dalla loro adozione e pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale adozione e tale pubblicazione degli orientamenti del 1998 implica un’autolimitazione del potere discrezionale di valutazione della [OSCURATO:PERSONA], che non può discostarsi da essi, pena, se del caso, la sanzione a titolo di violazione di principi generali del diritto, come la parità di trattamento, la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punti 209‑212).
121. Dall’altro, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 7, n. 1, della CEDU, tale disposizione osta all’applicazione retroattiva, a scapito dell’accusato, di una nuova interpretazione di una norma che prevede un’infrazione (v., in tal senso, Corte EDU, sentenze 22 novembre 1995, S.W. c. [OSCURATO:PERSONA], serie A n. 335‑B, §§ 34‑36; 22 novembre 1995, C.R. c. [OSCURATO:PERSONA], serie A n. 335‑C, §§ 32‑34; 15 novembre 1996, Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions, 1996‑V, §§ 29‑32, e 22 giugno 2000, Coëme e a. c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions, 2000‑VII, § 145). Secondo tale giurisprudenza, ciò vale in particolare nel caso di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, tenuto conto, in particolare, dell’interpretazione data dalla giurisprudenza nel momento considerato alla disposizione di legge di cui trattasi. Si deve tuttavia precisare che da questa stessa giurisprudenza risulta che la portata della nozione di prevedibilità dipende in ampia misura dal contenuto del testo in esame, dal settore nel quale esso si colloca nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. [OSCURATO:PERSONA], la prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a consulenti esperti in materia al fine di valutare, in misura ragionevole, in base alle circostanze del caso, le possibili conseguenze risu ltanti da un atto determinato. Più nello specifico, secondo la sentenza Cantoni c. [OSCURATO:PERSONA] (cit., § 35), ciò vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dar prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Ci si può quindi attendere dai medesimi una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta.
122. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, e al fine di verificare il rispetto del principio di irretroattività, occorre esaminare se la modifica in questione, costituita dall’adozione degli orientamenti del 1998, fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 224).
123. A tal proposito, si deve anzitutto constatare che l’asserito aumento dell’entità delle ammende conseguente all’applicazione degli orientamenti del 1998 rimane nel contesto normativo definito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dato che gli orientamenti prevedono espressamente, al punto 5, lett. a), che le ammende irrogate non possono in alcun caso superare il limite del 10% del fatturato previsto da dette disposizioni.
124. Si deve poi constatare che la principale innovazione degli orientamenti del 1998 consiste nel prendere come punto di partenza per il calcolo un importo di base determinato a partire da forcelle a tale riguardo previste nei detti orientamenti, le quali riflettono i differenti gradi di gravità delle infrazioni, ma che, in quanto tali, non sono in rapporto con il fatturato pertinente. Questo metodo essenzialmente si fonda quindi su di una tariffazione, per quanto relativa e flessibile, delle ammende (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 225, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 61).
125. Deve infine ricordarsi che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dai regolamenti n. 17 e n. 1/2003, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica della concorrenza dell’Unione, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza dell’Unione implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., in tal senso, sentenza della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 54 supra, punto 109; 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 227; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑869, punto 89).
126. Ne consegue che le imprese implicate in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né nel metodo di calcolo di queste ultime (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 228).
127. Di conseguenza, tali imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato. Questo vale non soltanto allorché la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende pronunciando ammende in decisioni individuali, ma anche quando tale innalzamento viene operato applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti del 1998 (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punti 229 e 230, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 59).
128. Le ricorrenti ritengono dunque erroneamente che gli orientamenti del 1998 contravvengano al principio di irretroattività in quanto avrebbero condotto all’imposizione di ammende più elevate rispetto a quelle irrogate in passato, o che nella fattispecie siano stati superati i limiti della prevedibilità. Gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, difatti, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali le ricorrenti nel momento in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 231). Per gli stessi motivi, la [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno tenuta a spiegare negli orientamenti del 1998 che l’aumento del livello delle ammende era necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
129. Per quanto concerne l’argomento secondo cui l’inasprimento della politica decisionale in materia di ammende sarebbe opera della [OSCURATO:PERSONA] e non del legislatore, tale argomento si confonde con quello invocato nell’ambito dell’eccezione di illegittimità basata sulla carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] e sarà esaminato ai punti 131‑137 infra.
130. Da tutto quel che precede risulta che anche la presente eccezione di illegittimità deve essere respinta.
Sull’eccezione di illegittimità degli orientamenti del 1998, vertente sulla carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, sulla mancanza di trasparenza e prevedibilità degli stessi
131. Le ricorrenti sostengono che il notevole potere discrezionale conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 deve concretizzarsi in maniera astratta e generale, vale a dire in una norma di diritto sostanziale. Orbene, a differenza del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe competente ad adottare una norma del genere. Inoltre, quand’anche la concretizzazione dell’«ambito dell’ammenda» da parte della [OSCURATO:PERSONA] fosse legittima, gli orientamenti del 1998 sarebbero comunque inefficaci, dato che non sono atti a garantire il livello minimo di trasparenza e prevedibilità necessario nel contesto della fissazione dell’importo dell’ammenda.
132. In primo luogo, va rilevato che, nelle loro memorie, le ricorrenti non hanno precisato quale disposizione sarebbe stata violata dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’adozione degli orientamenti del 1998. Interrogate al riguardo in udienza, le ricorrenti hanno indicato che, secondo il principio di legalità delle pene, sarebbe spettato al Consiglio adottare le norme astratte per il calcolo delle ammende.
133. Orbene, l’adozione degli orientamenti del 1998 da parte della [OSCURATO:PERSONA], rientrando nel contesto normativo imposto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, da ultimo, dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, ha soltanto contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] già risultante da tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 44). Premesso ciò, l’argomento vertente sull’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare gli orientamenti deve essere respinto.
134. In secondo luogo, anche gli argomenti vertenti sulla mancanza di trasparenza e di prevedibilità degli orientamenti del 1998 devono essere respinti.
135. Invero, da un lato, è per ragioni di trasparenza e di maggior certezza del diritto nei confronti delle imprese interessate che la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato i suddetti orientamenti e vi ha indicato il metodo di calcolo che la stessa si è imposta in ciascuna fattispecie. Al riguardo, la Corte ha peraltro considerato che, adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate alle fattispecie cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento. La Corte ha inoltre dichiarato che gli orientamenti stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punti 211 e 213; v. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 60).
136. Dall’altro, un operatore accorto può, ricorrendo eventualmente ad un legale, prevedere in modo sufficientemente preciso il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza delle ammende in cui egli incorre per un determinato comportamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. al punto 96 supra, punto 55). È vero che un operatore non può prevedere in base agli orientamenti del 1998 l’importo esatto dell’ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] infliggerà in ogni singolo caso. Tuttavia, in ragione della gravità delle infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a sanzionare, gli obiettivi di repressione e dissuasione giustificano la volontà di evitare che le imprese siano in grado di valutare i benefici che trarrebbero dalla loro partecipazione ad un’infrazione, tenendo conto, a monte, dell’importo della sanzione che sarebbe loro inflitta a causa di tale comportamento illecito (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 83).
137. Da quanto precede discende che l’eccezione di illegittimità degli orientamenti del 1998, vertente sulla carenza di competenza della [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, sulla loro mancanza di trasparenza e prevedibilità, non è fondata.
Sull’eccezione di illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vertente sulla violazione del principio di irretroattività e del principio di tutela del legittimo affidamento
138. Le ricorrenti sostengono che l’applicazione nel caso di specie della comunicazione sulla cooperazione del 2002, mentre la maggior parte dei fatti indicati nella decisione impugnata era anteriore alla sua entrata in vigore, contravviene al principio di irretroattività. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare la sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), il che avrebbe consentito loro di beneficiare di una riduzione dell’ammenda dal 10 al 50% per la mancata contestazione dei fatti anziché della riduzione simbolica dell’1% di cui hanno beneficiato nella decisione impugnata (punti 777, 806, 835 e 854 della decisione impugnata). Applicando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre violato il principio del legittimo affidamento.
139. Occorre rammentare che la comunicazione sulla cooperazione del 1996 stabiliva alla sezione D che un’impresa poteva beneficiare «di una riduzione dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione (…) se (…), dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, [essa] informa[va] la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta[va] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse». La comunicazione sulla cooperazione del 2002, da parte sua, non prevede più riduzioni di ammenda per tale motivo.
140. Per quanto riguarda l’asserita retroattività della comunicazione sulla cooperazione del 2002, si deve rilevare che il punto 28 di detta comunicazione dispone che, «[d]al 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione [sulla cooperazione] del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la [OSCURATO:PERSONA] al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione». Tenuto conto del fatto che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 è stata pubblicata il 19 febbraio 2002, è quindi vero che detta comunicazione prevede l’applicazione retroattiva delle sue disposizioni, ma essa è limitata al periodo dal 14 febbraio 2002 al 18 febbraio 2002 compreso. [OSCURATO:PERSONA] nessuno dei partecipanti all’intesa ha presentato una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prima del 2 febbraio 2004 (punti 94, 105, 115 e 127 della decisione impugnata), l’eventuale illegittimità risultante da tale retroattività della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non può avere inficiato la legittimità della decisione impugnata.
141. Tuttavia, nel caso di specie, le ricorrenti contestano l’applicazione immediata della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini del calcolo delle ammende per fatti, in parte, anteriori al 2002.
142. In primo luogo, come risulta dal fascicolo, occorre notare che, almeno a sei riprese nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti hanno esplicitamente chiesto l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
143. In secondo luogo, e in ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che il principio di irretroattività non osta all’applicazione di orientamenti che abbiano, per ipotesi, un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte per infrazioni commesse prima della loro adozione, a condizione che la politica che essi attuano sia ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni in questione sono state commesse (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punti 202‑232; sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 233; v. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 66). Orbene, le ricorrenti non hanno sostenuto che il cambiamento intervenuto in occasione dell’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non fosse prevedibile.
144. Quanto all’asserita violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti derivante dall’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ad infrazioni parzialmente commesse prima della sua entrata in vigore, è sufficiente constatare che, secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici non possono riporre il loro legittimo affidamento nella conservazione di una situazione in atto che può essere modificata dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (v. sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4973, punto 80, e 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5673, punto 89 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, in ogni caso, le ricorrenti avrebbero potuto far scattare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 in qualsiasi momento presentando una domanda a titolo di tale comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’entrata in vigore della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Ne consegue che tale censura deve essere respinta.
145. Di conseguenza, l’eccezione di illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vertente sulla violazione del principio di irretroattività, e la censura vertente sulla violazione del principio di legittimo affidamento devono essere respinte.
Sull’eccezione di illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto nemo tenetur, in dubio pro reo e di proporzionalità, nonché sull’abuso di potere discrezionale
146. Le ricorrenti sostengono che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 è illegittima in quanto contravviene ai principi generali del diritto e travalica i limiti del potere discrezionale conferito alla [OSCURATO:PERSONA]. Così, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 violerebbe il principio nemo tenetur, il principio in dubio pro reo e il principio di proporzionalità. La sua adozione costituirebbe un abuso del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] ed essa sarebbe quindi inapplicabile alla presente causa, sicché gli elementi di prova forniti nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non potrebbero essere utilizzati, stante il divieto di utilizzare prove acquisite illegittimamente.
147. Occorre analizzare separatamente le diverse censure formulate nel contesto della presente eccezione.
Sulla prima censura, vertente sulla violazione del principio nemo tenetur
148. Le ricorrenti ricordano che, conformemente al principio nemo tenetur, nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi o a testimoniare contro sé stesso. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 violerebbe tale principio, dato che, in pratica, costringerebbe le imprese a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e a fornirle una confessione. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, solo la prima impresa che presenti prove rispondenti ai requisiti di cui al punto 8, lett. a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 potrebbe pretendere l’immunità da un’ammenda, di modo che tutte le imprese, in «corsa per il primo posto», fornirebbero confessioni complete (e talora esagerate) alla [OSCURATO:PERSONA], senza che possa confrontarsi l’utilità di una cooperazione che riveste la forma della riduzione sperata dell’ammenda con gli svantaggi che tale cooperazione comporta. Dall’altro, cooperando nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, un’impresa si priverebbe della possibilità di contestare i fatti, anche erronei, presentati da altre imprese, poiché la [OSCURATO:PERSONA] considererebbe qualsiasi contestazione come una mancanza di cooperazione ai sensi dei punti 11 e 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il che comporterebbe il grave rischio di non beneficiare di una riduzione dell’ammenda a titolo di tale comunicazione.
149. Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che in virtù dei principi generali del diritto dell’Unione, dei quali i diritti fondamentali costituiscono parte integrante e alla luce dei quali vanno interpretate tutte le norme di diritto dell’Unione, le imprese hanno il diritto di non essere costrette dalla [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere la loro partecipazione ad un’infrazione (v., in tal senso, sentenze della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, punto 35, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P‑C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 273).
150. Dall’altro lato, se la [OSCURATO:PERSONA] non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione a un’infrazione, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa, di sua iniziativa, le ha fornito al fine di accertare l’esistenza dell’infrazione (sentenze della Corte 14 luglio 2005, causa C‑57/02 P, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6689, punto 87, e cause riunite C‑65/02 P e C‑73/02 P, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6773, punto 50).
151. Le ricorrenti non possono sostenere che la giurisprudenza citata ai punti 149 e 150 supra è «superata». Al contrario, la Corte l’ha espressamente confermata dopo aver preso conoscenza degli sviluppi intervenuti nella giurisprudenza della Corte EDU, in particolare delle sentenze 25 febbraio 1993, Funke c. [OSCURATO:PERSONA] (serie A n. 256 A), e 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions, 1996‑VI), alle quali fanno riferimento le ricorrenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 149 supra, punti 273‑280).
152. La legittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riguardo al principio nemo tenetur va quindi esaminata alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata ai punti 149 e 150 supra.
153. A tal proposito, si deve rilevare che la cooperazione a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non è in alcun modo costretta a fornire elementi di prova relativi alla presunta intesa. Il grado di cooperazione che l’impresa intende offrire nel corso del procedimento amministrativo dipende dunque esclusivamente dalla sua libera scelta e non è, in nessun caso, imposto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v., in tal senso, sentenza ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 150 supra, punto 52, e conclusioni dell’avvocato generale Léger relative a detta causa, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6777, paragrafo 140).
154. L’argomento secondo cui, cooperando, un’impresa si priverebbe della possibilità di contestare i fatti, anche se falsi, presentati da altre imprese, si fonda su di una lettura erronea della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
155. Da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, né il punto 11 di tale comunicazione, che esige dall’impresa interessata la «piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo», né il punto 23 della stessa, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «potrà (…) tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo», esigono che l’impresa interessata si astenga dal contestare o dal rettificare i fatti erronei presentati da un’altra impresa. Inoltre, l’affermazione delle ricorrenti si basa sulla premessa errata secondo cui le dichiarazioni unilaterali erronee di un’unica impresa che ha partecipato ad un’intesa, non corroborate da elementi di prova, sarebbero sufficienti per dimostrare un’infrazione.
156. Dall’altro, diversamente dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996, la comunicazione del 2002 non prevede alcuna riduzione dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 «obblighi» le imprese che intendano beneficiare dell’applicazione della stessa a non contestare i fatti presentati da altre imprese.
157. In ogni caso, il presunto obbligo di un’impresa di non contestare fatti ai quali è estranea riposa sull’ipotesi puramente teorica di un’impresa che accusa se stessa di un’infrazione che non ha commesso, nella speranza di beneficiare di una riduzione dell’ammenda che, ciononostante, essa teme di vedersi infliggere. Un tale pronostico non può fondare un argomento attinente alla violazione del principio nemo tenetur (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10157, punto 58).
158. Ne consegue che la prima censura sollevata nell’ambito dell’eccezione di illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002 deve essere respinta.
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio in dubio pro reo
159. Le ricorrenti sostengono che, conformemente al principio in dubio pro reo o al principio della presunzione di innocenza, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] produrre la prova del comportamento illecito e della colpevolezza di un’impresa. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 violerebbe il principio della presunzione di innocenza, dato che, in pratica, farebbe sì che siano le imprese a fornire la prova della propria infrazione e della propria colpevolezza nonché delle infrazioni e della colpevolezza delle altre imprese.
160. Si deve rilevare che il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della CEDU, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dall’art. 6, n. 2, UE e dall’art. 48 della Carta, sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tenuto conto della natura delle infrazioni in parola, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 115 e la giurisprudenza ivi citata).
161. Contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non contravviene al principio della presunzione di innocenza.
162. Anzitutto, come si è ricordato al punto 153 supra, la cooperazione ai sensi di tale comunicazione riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Essa non comporta alcun obbligo per l’impresa di fornire elementi di prova dell’infrazione cui avrebbe partecipato.
163. Inoltre, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non incide sull’obbligo che incombe alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha l’onere di provare le infrazioni da essa accertate, di addurre elementi di prova idonei a dimostrare in modo giuridicamente valido l’esistenza dei fatti che costituiscono l’infrazione. Tuttavia, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi su ogni elemento utile di cui dispone. Così, senza violare il principio della presunzione di innocenza, essa può basarsi non solo sui documenti raccolti in occasione di accertamenti ai sensi dei regolamenti nn. 17 e 1/2003 o che le siano pervenuti in risposta a richieste di informazioni a norma di detti regolamenti, ma anche sugli elementi di prova che un’impresa le abbia fornito volontariamente a titolo della suddetta comunicazione.
164. Da quanto precede risulta che neppure la censura vertente sull’illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, in quanto violerebbe il principio della presunzione di non colpevolezza, può essere accolta.
Sulla terza censura, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
165. Le ricorrenti sostengono che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è né necessaria né adeguata e, pertanto, contravviene al principio di proporzionalità. Essa non sarebbe necessaria in quanto il regolamento n. 1/2003, in particolare agli artt. 18‑21, fornirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] mezzi sufficienti per svolgere indagini sulle intese. Inoltre non sarebbe né adeguata né proporzionata. [OSCURATO:PERSONA], quand’anche detta comunicazione consentisse di meglio dimostrare l’esistenza di intese, promuovendo così l’interesse comunitario, essa ricompenserebbe le imprese che hanno violato l’art. 81 CE e porrebbe in una situazione di svantaggio le imprese oneste, in quanto osterebbe a che vengano inflitte ammende ad imprese che hanno partecipato ad un’intesa e ne hanno tratto vantaggio. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 lederebbe anche l’interesse comunitario consistente nella repressione delle infrazioni al diritto delle concorrenza.
166. Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza della Corte 12 luglio 2001, C‑189/01, Jippes e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5689, punto 81 e la giurisprudenza ivi citata).
167. Si deve inoltre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone, nell’ambito del regolamento n. 1/2003, di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 57 supra, punto 134 e la giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione sulla cooperazione del 2002 si colloco nell’ambito della politica della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla fissazione di ammende per le intese orizzontali che contravvengono all’art. 81 CE, occorre tenere conto di tale margine di discrezionalità nell’esame della censura relativa al principio di proporzionalità.
168. Orbene, è giocoforza constatare che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 rappresenta uno strumento adeguato e indispensabile per accertare l’esistenza delle intese orizzontali segrete e, pertanto, per orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza.
169. [OSCURATO:PERSONA], sebbene gli strumenti previsti agli artt. 18‑21 del regolamento n. 1/2003, vale a dire le richieste di informazioni e gli accertamenti, costituiscano misure indispensabili nell’ambito della repressione delle infrazioni al diritto della concorrenza, si deve rilevare che le intese segrete sono spesso difficili da scoprire e da investigare senza la cooperazione delle imprese interessate. Anche se esiste sempre il rischio, per un partecipante a un’intesa, che quest’ultima venga scoperta, in particolare a seguito di una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] o ad un’autorità nazionale, il soggetto che intenda porre fine alla propria partecipazione può essere dissuaso dall’informarne la [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’ammenda elevata che rischia di vedersi infliggere. Prevedendo la concessione di un’immunità dalle ammende o di una riduzione significativa dell’ammenda per le imprese che forniscano alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova dell’esistenza di un’intesa orizzontale, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 tende ad evitare che tale soggetto rinunci ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa.
170. L’argomento per cui la comunicazione sulla cooperazione del 2002 consente di ricompensare talune imprese che hanno partecipato ad intese vietate dall’art. 81 CE deve essere respinto. [OSCURATO:PERSONA], come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] al punto 4 della suddetta comunicazione, «[i]l vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all’interesse d’infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di scoprire e vietare pratiche di questo tipo».
171. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non supera in modo manifesto il limite di quanto è appropriato e necessario al conseguimento dell’obiettivo legittimo che la stessa persegue.
172. Da quanto precede risulta che la censura vertente sull’illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, in quanto la stessa violerebbe il principio di proporzionalità, non è fondata.
Sulla quarta censura, relativa ad un abuso di potere discrezionale
173. Secondo le ricorrenti, adottando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travalicato i limiti del potere discrezionale conferitole dall’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. Tale disposizione imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della fissazione dell’importo dell’ammenda, di prendere in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione, il che sarebbe impossibile nell’ambito di una «riduzione totale della pena». [OSCURATO:PERSONA], il titolo A della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sarebbe illegittimo, il che comporterebbe l’illegittimità della comunicazione in toto.
174. Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese (…) quando, intenzionalmente o per negligenza[,] (…) commettano un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 [CE]». Ne consegue che dal tenore stesso di detta disposizione risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, ma non l’obbligo, di imporre un’ammenda ad un’impresa autrice di una violazione dell’art. 81 CE.
175. Inoltre, l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 non elenca in modo tassativo i criteri di cui la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto per fissare l’importo dell’ammenda. Il comportamento dell’impresa nel corso del procedimento amministrativo può quindi far parte degli elementi di cui si deve tenere conto in sede di tale fissazione (v., in tal senso, sentenza Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 157 supra, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).
176. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha superato i limiti dei poteri ad essa conferiti dal regolamento n. 1/2003 dotandosi delle regole di condotta nella comunicazione sulla cooperazione del 2002 destinate a guidarla nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia di fissazione delle ammende, per tenere conto in particolare del comportamento delle imprese nel corso del procedimento amministrativo e, così, meglio garantire la parità di trattamento fra le imprese interessate (v., in tal senso, sentenza Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 157 supra, punto 57).
177. Ne consegue che nemmeno quest’ultima censura è fondata.
178. Da quanto precede discende che l’eccezione di illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002 deve essere respinta in toto.
Sul motivo vertente sulla natura confiscatoria, in violazione del diritto internazionale, della decisione impugnata
Sulla ricevibilità
179. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il motivo concernente la natura confiscatoria, in violazione del diritto internazionale, della decisione impugnata non soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura ed è quindi irricevibile. Dal punto di vista fattuale, il ricorso non spiega in alcun modo perché le ammende inflitte avrebbero effettivamente ripercussioni drammatiche sulla capacità di sopravvivenza economica delle controllate di [OSCURATO:PERSONA]. Dal punto di vista giuridico, le ricorrenti non identificherebbero i trattati applicabili né le norme che sarebbero state violate.
180. Occorre ricordare che, in forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto e all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi ricorso deve contenere, in particolare, un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑679, punto 20, 25 maggio 2004, causa T‑154/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1493, punto 58, e 12 marzo 2008, causa T‑332/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 229).
181. Nel caso di specie, le ricorrenti, nel proprio ricorso, hanno esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso che l’imposizione delle ammende a [OSCURATO:PERSONA], tramite la decisione impugnata, è confiscatoria e viola il diritto internazionale.
182. [OSCURATO:PERSONA] non può criticare il fatto che il ricorso non identifica i trattati applicabili. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non hanno invocato nel ricorso alcuna violazione di un accordo bilaterale o multilaterale concernente la tutela dell’investimento. Esse fanno riferimento all’esistenza di tali accordi solo al fine di dimostrare l’esistenza di una norma di diritto consuetudinario internazionale che sarebbe stata violata nel caso di specie. Così, nel loro ricorso, le ricorrenti spiegano che, sebbene non esista alcuna convenzione generale per la tutela dell’investimento tra la Comunità europea e la Svizzera, il divieto di espropriazione senza indennizzo degli investitori stranieri sancito dal diritto consuetudinario internazionale non può essere rimesso seriamente in discussione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la norma violata, ossia una norma di diritto consuetudinario internazionale, è chiaramente indicata nel ricorso.
183. Le ricorrenti spiegano inoltre che la natura confiscatoria delle ammende irrogate va rapportata alla grave svalutazione degli investimenti di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, la gravità del pregiudizio ai valori patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe dal confronto tra le ammende e i capitali propri, il fatturato annuo e il risultato di esercizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
184. Da quanto precede risulta che il presente motivo soddisfa le esigenze delle disposizioni menzionate al precedente punto 180. Di conseguenza, il presente motivo è ricevibile.
Nel merito
185. Le ricorrenti rilevano che la tutela degli investitori stranieri è prevista da numerosi accordi bilaterali e multilaterali per la tutela dell’investimento. In base a tali convenzioni, la detenzione transfrontaliera di quote di un’impresa di un altro Stato membro rientrerebbe nella nozione di investimento e godrebbe di una tutela che, da un lato, consentirebbe l’espropriazione solo nel rispetto di condizioni molto rigorose e, dall’altro, esigerebbe che gli investitori stranieri vengano trattati in modo equo e leale nello Stato in cui effettuano investimenti. Tale protezione sarebbe riconosciuta anche dal diritto consuetudinario internazionale.
186. Le ammende inflitte a [OSCURATO:PERSONA], società di diritto svizzero, equivarrebbero, dal punto di vista del loro effetto economico, ad un’espropriazione, in violazione del diritto internazionale, degli investimenti di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quand’anche la condanna ad un’ammenda non costituisse un’espropriazione formale, essa costituirebbe comunque un’espropriazione materiale, in quanto gli investimenti di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero subito una notevole svalutazione. La gravità del pregiudizio ai valori patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe soprattutto dal confronto tra le ammende e i capitali propri, il fatturato annuo e il risultato di esercizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
187. Occorre rammentare che le competenze della Comunità devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale (v. sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6351, punto 291 e la giurisprudenza ivi citata).
188. Il diritto di proprietà non è solo protetto dal diritto internazionale, ma fa anche parte dei principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 187 supra, punto 355 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, poiché la prevalenza del diritto internazionale sul diritto dell’Unione non si estende al diritto primario e, in particolare, ai principi generali nel cui novero vi sono i diritti fondamentali (sentenza Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 187 supra, punto 308), occorre esaminare, nell’ambito del presente motivo, se le ammende inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ledano il diritto fondamentale al rispetto della proprietà.
189. A tal riguardo, deve ricordarsi che il diritto di proprietà non è una prerogativa assoluta, ma deve essere valutato alla luce della sua funzione sociale. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che esse rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto garantito (v. sentenze della Corte 11 luglio 1989, 265/87, Schräder HS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2237, punto 15, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 144 supra, punto 78, e Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 187 supra, punto 355).
190. L’art. 3, n. 1, lett. g), CE prevede che, per conseguire gli obiettivi della Comun ità, l’azione della stessa comporta «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». Ne deriva che l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE costituisce uno degli aspetti dell’interesse pubblico comunitario. Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni, in applicazione di questi articoli, all’uso del diritto di proprietà, a condizione che non siano sproporzionate e non pregiudichino la sostanza stessa di tale diritto (sentenza del Tribunale 23 ottobre 2003, causa T‑65/98, Van den [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4653, punto 170).
191. Occorre quindi accertare se le ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscano un intervento eccessivo ed intollerabile che arreca pregiudizio alla sostanza stessa del diritto fondamentale al rispetto della proprietà.
192. In primo luogo, deve constatarsi come la decisione controversa non pregiudichi la struttura della proprietà in seno alla [OSCURATO:PERSONA].
193. In secondo luogo, se è vero che il pagamento dell’ammenda incide sul valore patrimoniale della società debitrice, tuttavia nella fattispecie non si può ritenere che le ammende inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e alle sue controllate abbiano azzerato il valore di tali società. [OSCURATO:PERSONA], dal fascicolo risulta che l’insieme delle ammende inflitte alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non raggiunge il tetto massimo del 10% del fatturato consolidato di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio sociale precedente alla data della decisione impugnata. Orbene, il tetto massimo del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 mira, inter alia, a proteggere le imprese da ammende di importo eccessivo che potrebbe distruggerle dal punto di vista commerciale (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 389).
194. In terzo luogo, poiché le ricorrenti criticano l’imposizione di un’ammenda eccessiva alle controllate nei quattro paesi interessati, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, per ciascuna infrazione [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata in solido con la controllata interessata al pagamento dell’ammenda (v. anche punti 63‑91 supra). Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la determinazione del rispettivo contributo delle società appartenenti ad un medesimo gruppo, tenute in solido al pagamento di una medesima ammenda, spetta a queste ultime. [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non incide necessariamente sul valore degli investimenti detenuti da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue controllate.
195. In quarto luogo, nei limiti in cui le ricorrenti lamentano l’imposizione di ammende per le infrazioni che risulterebbero eccessive se confrontate con il fatturato e l’utile annuo delle controllate interessate, tale argomento si confonde con il motivo concernente l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui dichiara la responsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], le ammende inflitte nel caso di specie potrebbero recare pregiudizio al diritto di proprietà solo se fosse vero che le controllate nazionali non costituiscono con [OSCURATO:PERSONA] un’unica impresa, nel senso di entità economica responsabile delle infrazioni sanzionate. Tali ammende sarebbero comunque illegittime in quanto violerebbero l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, dai punti 63‑91 supra risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] le infrazioni delle controllate nazionali interessate.
196. Ne consegue che il presente motivo dev’essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998 e dell’obbligo di motivazione nella fissazione dell’importo di partenza delle ammende
Osservazioni preliminari
197. In limine, occorre rammentare che risulta da una costante giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 1998, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7191, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).
198. La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punto 72, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 54).
199. Come è stato esposto supra al punto 24, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 1998.
200. Anche se gli orientamenti del 1998 non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 209 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punto 70).
201. Come indicato supra al punto 135, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punto 211 e la giurisprudenza ivi citata, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 71).
202. Inoltre, gli orientamenti del 1998 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 88 supra, punti 211 e 213).
203. Infine, occorre rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, sulla cui base può essere fissato un importo di partenza generale (punto 1 A, secondo comma). In secondo luogo, la gravità è esaminata in relazione alla natura delle infrazioni commesse e alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un importo di partenza specifico (punto 1 A, dal terzo al settimo comma).
Decisione impugnata
204. In primo luogo, nella sezione della decisione impugnata dedicata alla gravità delle infrazioni (sezione 13.6.1), la [OSCURATO:PERSONA] esamina in parallelo le quattro infrazioni constatate all’art. 1, in considerazione del fatto che esse «presentano caratteristiche comuni» (punto 657 della decisione impugnata). Tale sezione è suddivisa in tre sottosezioni, la prima intitolata «Natura delle infrazioni» (sottosezione 13.6.1.1), la seconda «Estensione del mercato geografico rilevante» (sottosezione 13.6.1.2) e la terza «Conclusioni sulla gravità dell’infrazione» (sottosezione 13.6.1.3).
205. [OSCURATO:PERSONA] sottosezione intitolata «Natura delle infrazioni», la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue ai punti 658 e 659 della decisione impugnata:
«658. Le infrazioni oggetto della presente decisione consistevano principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’articolo 81 [CE]. Nel caso in esame le infrazioni hanno artificialmente privato i clienti dei vantaggi che avrebbero potuto sperare di ottenere da un processo di offerta concorrenziale. È inoltre interessante notare che alcuni dei progetti manipolati erano appalti pubblici finanziati con le imposte e realizzati precisamente al fine di ricevere offerte competitive, che presentassero in particolare un buon rapporto qualità/prezzo.
659 Per valutare la gravità di un’infrazione, gli elementi relativi al suo oggetto sono generalmente più significativi di quelli relativi ai suoi effetti, in particolare quando gli accordi vertono, come nel caso in esame, su infrazioni molto gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato. Di norma, gli effetti di un accordo non costituiscono un criterio decisivo per valutare la gravità dell’infrazione».
206. [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché [era] impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni» (punto 660 della decisione impugnata). Nondimeno, essa ritiene che «[sia] (…) evidente che le infrazioni hanno avuto un impatto reale» ed osserva al riguardo che «[i]l fatto che vari accordi anticoncorrenziali siano stati attuati dai membri dell’intesa sembra indicare di per sé un impatto sul mercato, anche se l’effetto reale è difficile da misurare, poiché non è noto, tra l’altro, se e come altri progetti siano stati oggetto di una manipolazione delle offerte, né come determinati progetti possano essere stati oggetto di una ripartizione tra i membri dell’intesa senza che fossero necessari contatti tra loro» (punto 660 della decisione impugnata). Nel medesimo punto la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che «[l]e elevate quote di mercato complessive dei concorrenti indicano probabili effetti anticoncorrenziali e [che] la relativa stabilità di tali quote di mercato per tutta la durata delle infrazioni confermerebbe tali effetti».
207. Ai punti 661‑669 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] risponde agli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo e intesi a dimostrare lo scarso impatto delle infrazioni sul mercato.
208. [OSCURATO:PERSONA] sottosezione intitolata «Estensione del mercato geografico rilevante», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al punto 670 della decisione impugnata, che «[l]e intese oggetto [della] decisione [impugnata] riguardavano l’intero ambito territoriale rispettivamente del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o dei [OSCURATO:PERSONA]», e che «[d]alla giurisprudenza risulta chiaramente che un mercato geografico nazionale che si estenda ad un intero Stato membro rappresenta già in sé una parte sostanziale del mercato comune».
209. [OSCURATO:PERSONA] sottosezione intitolata «Conclusioni sulla gravità dell’infrazione», la [OSCURATO:PERSONA] indica, al punto 671 della decisione impugnata, che ciascun destinatario ha commesso una o più infrazioni molto gravi all’art. 81 CE, «[t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA])». Essa conclude che, «in base a tali elementi, le infrazioni devono essere considerate molto gravi anche se il loro impatto reale non può essere misurato».
210. In secondo luogo, nella sezione della decisione impugnata dal titolo «Trattamento differenziato» (sezione 13.6.2), la [OSCURATO:PERSONA] fissa un importo di partenza dell’ammenda per ciascuna delle imprese partecipanti alle varie intese (v. supra, punti 27‑30), che tiene conto, secondo il punto 672 della decisione impugnata, dell’«effettiva capacità economica dei contravventori di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza». [OSCURATO:PERSONA] spiega, al punto 673 della decisione impugnata, che, «[a] tal fine, le imprese [sono state] suddivise in varie categorie in funzione del fatturato conseguito nel settore degli ascensori e/o delle scale mobili, compresi, se del caso, i servizi di manutenzione e di ammodernamento».
Sulla qualificazione delle infrazioni come «molto gravi»
211. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la valutazione della gravità delle infrazioni effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] è erronea. A loro parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato un approccio globalizzante alla qualificazione delle infrazioni come «molto gravi», senza tenere conto, da un lato, del fatto che gli accordi negli Stati membri interessati erano strutturati in modo molto vario e, dall’altro, dell’impatto concreto delle infrazioni. Orbene, tale impatto sarebbe stato minimo.
212. Così, le ricorrenti fanno riferimento alla riduzione dei prezzi sui mercati tedesco e lussemburghese, alla fluttuazione delle quote di mercato sui mercati tedesco, belga e lussemburghese, all’inefficacia e al mancato rispetto degli accordi sui mercati tedesco, belga, lussemburghese e olandese o ancora al fatto che le intese in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato solo alcuni progetti. Inoltre, le ricorrenti sostengono che in [OSCURATO:PERSONA] era implicata soltanto nel settore delle scale mobili. Infine, conformemente alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata come «grave», tenuto conto del fatto che essa riguardava solo uno Stato membro di dimensioni ridotte.
213. Per quanto attiene alla valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, deve essere rammentato che gli orientamenti del 1998 affermano, al punto 1 A, primo e secondo comma, quanto segue:
«Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi».
214. [OSCURATO:PERSONA], conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti del 1998, nel valutare la gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere ad un esame dell’impatto concreto sul mercato unicamente quando risulti che tale impatto è misurabile (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 143, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 216).
215. Secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della [OSCURATO:PERSONA] riferirsi al gioco della concorrenza che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).
216. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 660 della decisione impugnata, di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché [era] impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni». Benché la [OSCURATO:PERSONA] sostenga, al punto 660 della decisione impugnata, che è evidente che le intese, dal momento che sono state poste in atto, hanno avuto un impatto reale, il che suggerisce di per sé un impatto sul mercato, e sebbene essa abbia respinto, ai punti 661‑669, gli argomenti delle imprese interessate diretti a dimostrare gli effetti limitati delle intese, si deve constatare che nella decisione impugnata non si è tenuto conto dell’eventuale impatto sul mercato al fine di valutare la gravità delle infrazioni.
217. Invero, al punto 671 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria conclusione relativa alla valutazione della gravità delle infrazioni esclusivamente sulla natura delle stesse e sulla loro estensione geografica. [OSCURATO:PERSONA], in tale punto la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, «[t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) (…), [si deve ritenere che] ciascun destinatario abbia commesso una o più infrazioni molto gravi all’articolo 81 CE».
218. È giocoforza constatare che le ricorrenti non dimostrano che l’impatto concreto delle intese fosse misurabile nel caso di specie, dato che si limitano a sottolineare, nella replica, che esisterebbero vari metodi scientifici per calcolare l’impatto economico di un’intesa, ma affermano solo che gli effetti sono stati necessariamente limitati. A tal riguardo, le circostanze invocate dalle ricorrenti, relative alle riduzioni di prezzo, alla fluttuazione delle quote di mercato o ancora al mancato rispetto o all’inefficacia degli accordi (v. punto 212 supra), quand’anche dimostrate, non consentono di concludere che gli effetti delle intese fossero misurabili sui mercati interessati, tanto più che le ricorrenti non contestano le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali nella fattispecie era impossibile stabilire con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili in mancanza delle infrazioni.
219. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non hanno dimostrato che , nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’obbligo, conformemente agli orientamenti del 1998 e alla giurisprudenza citata supra al punto 214, di tenere conto dell’impatto concreto delle infrazioni al fine di valutarne la gravità.
220. Inoltre, anche supponendo che l’impatto concreto delle infrazioni fosse misurabile e che gli argomenti delle ricorrenti riportati ai punti 211 e 212 supra siano fondati, in quanto dimostrerebberoche le intese hanno avuto un impatto limitato sui mercati interessati, si deve constatare che la qualificazione delle infrazioni in esame come «molto gravi» risulterebbe comunque adeguata.
221. Anzitutto, occorre rilevare che, a prescindere dalla struttura asseritamente varia delle intese, le infrazioni accertate nella decisione impugnata rientrano per loro stessa natura nel novero delle violazioni più gravi dell’art. 81 CE, in quanto avevano ad oggetto un «accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], dove l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa» (punto 658 della decisione impugnata). A tal riguardo, gli orientamenti del 1998 indicano che le infrazioni «molto gravi» consistono essenzialmente in restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o in altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno. Le intese di questo tipo rientrano tra gli esempi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato comune dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE. Oltre alla grave alterazione del gioco della concorrenza che esse comportano, queste intese, in quanto obbligano le parti a rispettare mercati distinti, spesso delimitati dalle frontiere nazionali, provocano l’isolamento di questi mercati, ostacolando così l’obiettivo principale del Trattato CE di integrazione del mercato comune. Anche infrazioni di questo tipo, in particolare quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come «particolarmente gravi» o come «infrazioni patenti» (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 109; 15 settembre 1998, caus e riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punto 136, e 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punto 85).
222. Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione della gravità di un’infrazione. Elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi ai detti effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati (sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 118, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punto 96; sentenze del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 199, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95 supra, punto 251).
223. La natura dell’infrazione svolge quindi un ruolo preminente, in particolare, al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi». Dalla descrizione delle infrazioni molto gravi operata negli orientamenti del 1998 risulta che accordi o pratiche concordate miranti specificamente, come nel caso de quo, alla ripartizione dei mercati possono già solo per questa loro natura essere qualificati come «molto gravi», senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto o da un’estensione geografica particolare (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punto 75). Tale conclusione è corroborata dal fatto che, se nella descrizione delle infrazioni gravi sono espressamente menzionati l’impatto sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, per contro, non si menziona alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 171 e la giurisprudenza ivi citata). In questo contesto, si deve respingere la tesi delle ricorrenti per cui, nella fattispecie, si sarebbe trattato non di ripartizione dei mercati, bensì «principalmente di accordi sulle quote», dato che un congelamento delle quote di mercato implica necessariamente una previa ripartizione dei mercati interessati.
224. Dunque, in considerazione del loro oggetto, le infrazioni sulle quali verte la decisione impugnata sono, per loro natura, molto gravi, anche se dovesse essere accertato che le intese non riguardavano l’intero mercato dei prodotti interessati e non hanno portato a tutti gli effetti sperati.
225. Inoltre, poiché una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punto 60; sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 92) e, in ogni caso, alla luce dell’esame svolto ai punti 221‑224 supra, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti relativo alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle dimensioni ridotte di detto Stato membro, avrebbe dovuto essere qualificata come «grave». A tal proposito si deve rilevare, inoltre, che è in particolare la presa in considerazione delle «[d]imensioni del mercato lussemburghese rispetto ad altri Stati membri» (punto 666 della decisione impugnata) ad avere indotto la [OSCURATO:PERSONA] a fissare un importo di partenza generale per tale infrazione che rappresenta la metà del limite minimo di EUR 20 milioni normalmente previsto dagli orientamenti per questo tipo di infrazione molto grave (v. punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti del 1998).
226. Infine, anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto tenere conto di tale criterio facoltativo rappresentato dall’impatto dell’infrazione sul mercato e dovesse quindi apportare nella decisione impugnata indizi concreti, credibili e sufficienti che consentissero di valutare quale effettiva influenza abbia potuto avere l’infrazione sul gioco della concorrenza nel mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punto 82), si deve osservare che essa ha comunque adempiuto tale obbligo.
227. [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata risulta che, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare constatato che gli accordi anticoncorrenziali riguardavano tutti i segmenti del mercato degli ascensori e delle scale mobili, indipendentemente dal valore del progetto, e che, tenuto conto dell’elevata quota di mercato complessiva delle imprese interessate (punto 50 della decisione impugnata), queste ultime non correvano seri rischi di dover affrontare una pressione concorrenziale esercitata da imprese più piccole di ascensori e di scale mobili, che impedisse loro di fissare prezzi sovraconcorrenziali aventi un impatto sul mercato (punto 662 della decisione impugnata). Essa ha inoltre rilevato che rappresentanti delle quattro imprese si riunivano periodicamente (punti 153 e 160 della decisione impugnata), mantenevano inoltre regolari contatti telefonici su progetti specifici (punto 153 della decisione impugnata) e avevano stabilito un meccanismo di compensazione in caso di differenze tra le quote di mercato concordate e quelle reali (punti 162 e 175 della decisione impugnata). Sono peraltro stati redatti elenchi di progetti, che consentivano alle imprese interessate di verificare e di accertarsi costantemente che tutti rispettassero gli impegni assunti e di effettuare gli adeguamenti necessari allorché non veniva pienamente rispettato quanto convenuto in precedenza (punto 166 della decisione impugnata). Sono inoltre state adottate misure particolarmente elaborate al fine di dissimulare gli accordi (punto 153 della decisione impugnata).
228. Per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato in particolare che i partecipanti all’intesa detenevano, in valore, oltre il 60% del mercato degli ascensori e circa il 100% del mercato delle scale mobili (punti 51 e 232 della decisione impugnata) e che l’obiettivo dell’intesa era congelare le rispettive quote di mercato delle imprese interessate (punti 236 e segg. della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sottolineato la frequenza delle riunioni (punti 217 e 218 della decisione impugnata) e le precauzioni adottate dai partecipanti per dissimulare i loro contatti (punti 219‑221 della decisione impugnata).
229. Per quanto concerne l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le imprese interessate dagli accordi avevano realizzato quasi il 100% delle vendite cumulate di ascensori e scale mobili nel 2003, rilevando al contempo che le controllate locali di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp erano le uniche fornitrici con sede in [OSCURATO:PERSONA] che offrissero scale mobili (punto 52 della decisione impugnata). Essa ha inoltre sottolineato la frequenza degli incontri (punto 302 della decisione impugnata), le precauzioni adottate per dissimulare le riunioni e i contatti (punti 304‑307 della decisione impugnata) e l’esistenza di un meccanismo di compensazione (punti 317 e 336 della decisione impugnata).
230. Infine, per quanto riguarda l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato la quota di mercato cumulata molto elevata dei partecipanti all’intesa (punto 53 della decisione impugnata). Essa ha inoltre sottolineato la frequenza delle riunioni tra i partecipanti (punti 383 e 397‑401 della decisione impugnata), il procedimento di ripartizione elaborato dai partecipanti (punti 411 e segg. della decisione impugnata), le precauzioni adottate per dissimulare i contatti tra partecipanti (punto 391 della decisione impugnata) o ancora l’esistenza di un meccanismo di compensazione de facto (punto 434 della decisione impugnata).
231. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 660 della decisione impugnata, che il fatto che i vari accordi anticoncorrenziali fossero stati attuati suggeriva di per sé un impatto concreto sul mercato, anche se l’effetto reale era difficile da misurare, non potendosi stabilire, in particolare, se e quanti altri progetti fossero stati oggetto di una manipolazione delle offerte, né quanti progetti potessero essere stati oggetto di una ripartizione tra i membri dell’intesa senza che occorressero contatti tra loro. Essa ha aggiunto che le elevate quote di mercato complessive dei concorrenti indicavano probabili effetti anticoncorrenziali e che la relativa stabilità di tali quote di mercato per l’intera durata delle infrazioni confermerebbe tali effetti.
232. Dalle considerazioni che precedono emerge che gli argomenti delle ricorrenti riportati ai punti 211 e 212 supra non sono atti ad inficiare la legittimità della qualificazione come «molto gravi» delle infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata e vanno quindi respinti.
233. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ignora il principio della presunzione di innocenza, attribuendo alle imprese interessate l’onere della prova della mancanza di incidenza della loro intesa.
234. È giocoforza constatare che, conformemente al punto 1 A degli orientamenti del 1998, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’impatto concreto di un’intesa, quando sia misurabile. Tuttavia, nella fattispecie, al punto 660 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’impatto concreto non fosse misurabile e le ricorrenti non hanno validamente contestato tale valutazione (v. punti 211‑232 supra).
235. [OSCURATO:PERSONA], la mancata presa in considerazione dell’impatto concreto delle infrazioni non ha potuto comportare una violazione del principio della presunzione di innocenza, dato che, nella fattispecie, la gravità delle infrazioni poteva essere determinata, conformemente al punto 1 A degli orientamenti del 1998, senza che occorresse dimostrare tale impatto.
236. Di conseguenza, neanche l’argomento vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza può essere accolto.
237. [OSCURATO:PERSONA], tutte le censure relative alla qualificazione delle infrazioni come «molto gravi» devono essere respinte.
Sull’asserita illegittimità degli importi di partenza delle ammende
238. Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto 1 A degli orientamenti del 1998, in quanto non ha tenuto conto, nella decisione impugnata, delle dimensioni del mercato controllato dalle imprese di cui trattasi e interessato dagli accordi al fine di fissare gli importi di base delle ammende. Le ricorrenti lamentano inoltre la mancanza di proporzionalità e di coerenza degli importi di base delle ammende rispetto alle dimensioni del mercato rilevante e al fatturato delle controllate di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] replica le ricorrenti hanno addotto altresì che, a prescindere dalla qualificazione delle infrazioni come «molto gravi», gli argomenti esposti ai punti 211 e 212 supra giustificavano una riduzione degli importi di partenza delle ammende. Esse ritengono inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato una differenziazione sufficiente tra le imprese interessate. Interrogate all’udienza in merito alla portata del loro motivo, le ricorrenti hanno precisato che, diversamente da quanto indicato nelle loro memorie, le loro censure non riguardano gli importi di base delle ammende, bensì gli importi di partenza delle stesse.
239. In particolare, per quanto concerne l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti ritengono che l’importo di partenza dell’ammenda di EUR 10 milioni sia sproporzionato, dato che rappresenterebbe circa un terzo del volume del mercato lussemburghese interessato dall’intesa. Le ricorrenti aggiungono che tale importo [ riservato ] (1) . Per quel che riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], l’importo di partenza specifico corrisponderebbe a [ riservato ]. Infine, per quanto concerne l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti evidenziano l’entità eccessiva dell’importo di partenza specifico dell’ammenda, che rappresenterebbe [ riservato ], mentre [OSCURATO:PERSONA] deterrebbe solo una quota modesta di mercato dei [OSCURATO:PERSONA].
240. Come è stato ricordato al punto 203 citato supra, gli orientamenti del 1998 prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, sulla cui base può essere fissato «un importo di partenza generale» (punto 1 A, secondo comma). In secondo luogo, la gravità è esaminata in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un importo di partenza specifico (punto 1 A, dal terzo al settimo comma, sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 73).
241. A tal proposito, si deve anzitutto osservare che le censure delle ricorrenti relative alla violazione degli orientamenti del 1998 o del principio di proporzionalità, per la mancata presa in considerazione delle dimensioni dei mercati interessati dagli accordi, e alla mancanza di coerenza degli importi di partenza delle ammende rispetto alle dimensioni dei mercati in questione riguardano gli importi di partenza generali delle ammende, dato che vertono sulla gravità intrinseca delle infrazioni. Lo stesso può dirsi per le censure concernenti la struttura degli accordi o il loro impatto limitato, che, sebbene siano state sollevate al fine di contestare la qualificazione come «molto gravi» delle infrazioni, giustificherebbero, secondo le ricorrenti, una riduzione degli importi di partenza delle ammende. Inoltre, le censure delle ricorrenti relative alla mancanza di proporzionalità degli importi di partenza delle ammende e alla loro mancanza di coerenza rispetto ai fatturati delle controllate di [OSCURATO:PERSONA] o all’insufficiente differenziazione tra le imprese interessate riguardano la determinazione degli importi di partenza specifici delle ammende, poiché vertono sulla classificazione delle imprese per categoria. Infine, le ricorrenti deducono un motivo fondato sulla carenza di motivazione della decisione impugnata per quanto concerne la determinazione degli importi di partenza delle ammende.
– Sull’asserita carenza di motivazione
242. Le ricorrenti hanno sostenuto, nelle loro memorie, che gli importi di base delle ammende utilizzati nella decisione impugnata non sono motivati. Come si è indicato al punto 238 supra, dalle spiegazioni fornite dalle ricorrenti in udienza è emerso tuttavia che la loro censura riguarda la carenza di motivazione degli importi di partenza delle ammende. Le ricorrenti non sarebbero state in grado di verificare su quali principi e basi materiali siano stati determinati detti importi. [OSCURATO:PERSONA] gli importi di partenza costituiscono la base dei calcoli successivi, la meticolosità con cui la [OSCURATO:PERSONA] calcola gli aumenti e le riduzioni dell’importo di partenza sarebbe priva di qualsiasi utilità se tale importo venisse fissato arbitrariamente.
243. Emerge da una costante giurisprudenza che il requisito di forma sostanziale costituito dall’obbligo di motivazione è soddisfatto quando la [OSCURATO:PERSONA] precisa, nella sua decisione, gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione, senza essere tenuta ad inserirvi una spiegazione più dettagliata ovvero i dati relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punto 44, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 149 supra, punti 463 e 464; sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 131).
244. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto esposto, ai punti 657‑671 della decisione impugnata, che gli importi di partenza delle ammende sono stati determinati tenendo conto della natura delle infrazioni e dell’estensione del mercato geografico interessato. Inoltre, dai punti 672‑685 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato la gravità delle infrazioni rispetto alle caratteristiche dei partecipanti procedendo, per ciascuna infrazione, ad una differenziazione tra le imprese interessate in funzione dei loro fatturati relativi ai prodotti costituenti l’oggetto dell’intesa nel paese interessato dall’infrazione.
245. Gli elementi di valutazione che hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di quantificare la gravità delle infrazioni accertate sono stati pertanto sufficientemente indicati nella decisione impugnata. Ciò posto, occorre rigettare il motivo relativo alla violazione dell’art. 253 CE.
– Sugli importi di partenza generali delle ammende
246. Anzitutto, si deve sottolineare che le ricorrenti non contestano la legittimità della metodologia esposta nel punto 1 A degli orientamenti del 1998, relativa alla determinazione degli importi di partenza generali delle ammende. Orbene, detta metodologia risponde ad una logica forfettaria secondo cui l’importo di base generale dell’ammenda, determinato sulla base della gravità dell’infrazione, viene calcolato in funzione della natura e dell’estensione geografica dell’infrazione, nonché del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile (sentenze del Tribunale BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 243 supra, punto 134, e 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1087, punto 62).
247. Inoltre, le dimensioni del mercato rilevante non costituiscono, in linea di principio, un fattore indispensabile, ma solo uno fra più fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione, e la [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro obbligata, secondo la giurisprudenza, a procedere ad una delimitazione del mercato rilevante o ad una valutazione delle sue dimensioni, dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punti 55 e 64). [OSCURATO:PERSONA], ai fini della determinazione dell’importo di partenza generale dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può, senza peraltro esservi obbligata, tenere conto del valore del mercato oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 243 supra, punto 134, e Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 246 supra, punto 63). [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano nemmeno a che tali fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 187).
248. [OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti nella parte in cui invocano l’asserito carattere eccessivo degli importi di partenza delle ammende fissati per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i fatturati realizzati in tale Stato membro sono stati presi in considerazione al fine di classificare le imprese interessate in categorie e, pertanto, al fine di fissare gli importi delle ammende di partenza specifici per tali imprese (punti 680 e 684 della decisione impugnata). In ogni caso, come è stato indicato al punto 225 supra, è in particolare la presa in considerazione delle «[d]imensioni del mercato lussemburghese rispetto ad altri Stati membri» (punto 666 della decisione impugnata) che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a fissare un importo di partenza generale per tale infrazione che rappresenta la metà del limite minimo di EUR 20 milioni normalmente previsto dagli orientamenti per questo tipo di infrazione molto grave (v. punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti del 1998).
249. In secondo luogo, le ricorrenti evidenziano che la determinazione degli importi generali di partenza per le diverse intese non è coerente e specificano che l’importo di partenza è sproporzionato rispetto al volume del mercato in [OSCURATO:PERSONA].
250. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale argomento soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA], con tale argomento, le ricorrenti sottolineano che, supponendo che le diverse infrazioni dovessero essere considerate analoghe, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare, in particolare per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], un importo di partenza analogo, espresso in percentuale sulle dimensioni del mercato, agli importi di partenza utilizzati per le altre infrazioni.
251. Si deve rammentare che, riguardo alla logica forfettaria soggiacente alla metodologia esposta al punto 1 A degli orientamenti del 1998, la [OSCURATO:PERSONA], quando stabilisce l’importo di partenza generale dell’ammenda, non è obbligata a tener conto della dimensione del mercato di cui trattasi (v. precedenti punti 246 e 247).
252. Anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA], quando constata più infrazioni molto gravi in un’unica decisione, debba garantire una certa coerenza tra gli importi di partenza generali e le dimensioni dei vari mercati di cui trattasi, nella fattispecie nulla indica che gli importi di partenza generali fissati per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] siano privi di coerenza.
253. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato importi di partenza generali tanto maggiori quanto maggiore era la dimensione del mercato, pur senza attenersi ad una formula matematica precisa, cosa a cui non era comunque tenuta. Per il mercato più importante, quello della [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta EUR 576 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato in EUR 70 milioni; per i due mercati seguenti in ordine di importanza, quelli dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che rappresentano rispettivamente EUR 363 milioni ed EUR 254 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato, rispettivamente, in EUR 55 milioni ed in EUR 40 milioni; infine, per quanto concerne il mercato lussemburghese, di dimensioni manifestamente più ridotte, con un valore di EUR 32 milioni, la [OSCURATO:PERSONA], benché gli orientamenti del 1998 prevedano per le infrazioni molto gravi la fissazione di un importo a titolo della gravità in «oltre (...) 20 milioni di [EUR]», ha ritenuto opportuno limitare tale importo ad EUR 10 milioni.
254. In terzo luogo, le ricorrenti hanno sottolineato che l’incidenza minima delle infrazioni giustificava la determinazione di un importo di partenza più contenuto. Anche tale argomentazione dev’essere respinta. [OSCURATO:PERSONA], come è stato ricordato ai punti 213‑219 supra, nel valutare la gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere ad un esame dell’impatto concreto sul mercato unicamente quando risulti che tale impatto è misurabile, ipotesi che non ricorre nel presente caso. Inoltre, come si è rilevato ai punti 220‑224 supra, anche ammesso che nella fattispecie l’impatto concreto delle infrazioni fosse misurabile, la qualificazione delle infrazioni in esame come «molto gravi» risulterebbe comunque adeguata. Orbene, le ricorrenti non adducono altri argomenti che consentano di giustificare, malgrado la qualificazione delle infrazioni come «molto gravi», una riduzione dell’importo di partenza generale delle ammende comminate dalla [OSCURATO:PERSONA].
– Sugli importi di partenza specifici delle ammende
255. Occorre rammentare che, nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, un trattamento differenziato tra le imprese interessate rientra nell’esercizio dei poteri spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] in forza di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del suo margine discrezionale, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche propri delle imprese interessate, al fine di garantire, in ogni caso di specie, la piena efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 54 supra, punto 109, e [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 225 supra, punto 44).
256. [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 dispongono che, per un’infrazione di una determinata gravità, può essere opportuno, nei casi che coinvolgono più imprese, come i cartelli, ponderare l’importo di partenza generale per stabilire un importo di partenza specifico tenendo conto del peso e, dunque, dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (punto 1 A, sesto comma). È necessario, segnatamente, valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori (punto 1 A, quarto comma).
257. Gli orientamenti del 1998 precisano altresì che il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (punto 1 A, settimo comma).
258. Dalla giurisprudenza risulta che gli orientamenti del 1998 non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato conseguito dalle imprese sul mercato rilevante. Tuttavia, essi non ostano neppure a che siffatti fatturati siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano (v., in tal senso, sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 112 supra, punto 283, 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 82, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 57 supra, punto 157). Inoltre, il Tribunale ha già stabilito che non deve necessariamente esistere una relazione strettamente proporzionale tra la dimensione di ogni impresa e l’importo dell’ammenda che le viene inflitta (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 534).
259. [OSCURATO:PERSONA] specie, dai punti 672‑685 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, per ogni infrazione constatata all’art. 1 della decisione impugnata, «un trattamento differenziato alle imprese al fine di tenere conto dell’effettiva capacità economica dei contravventori di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza» (punto 672 della decisione impugnata). Per ciascuna infrazione, essa ha proceduto a una classificazione delle imprese per stabilire gli importi di partenza specifici dell’ammenda, in funzione del loro volume d’affari realizzato su ciascun mercato nazionale dei prodotti di cui trattasi (punti 673‑685 della decisione impugnata). Ad eccezione della fissazione dell’importo di partenza specifico per [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua partecipazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], per stabilire gli importi di partenza specifici delle altre imprese, si è basata per ciascuna infrazione sul fatturato del 2003, che, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], è l’ultimo anno in cui dette imprese sono state membri attivi delle intese di cui trattasi (punti 674, 676, 680 e 684 della decisione impugnata).
260. Tuttavia, le ricorrenti sostengono che, per quanto concerne le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], la determinazione dell’importo di partenza specifico delle ammende per la loro partecipazione all’infrazione considerata si basa su un’applicazione erronea degli orientamenti del 1998 ed è sproporzionata. Esse adducono inoltre che le imprese interessate non sono state sufficientemente differenziate.
261. In primo luogo, relativamente alle infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti invocano la violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità [ riservato ].
262. Orbene, da un lato, come risulta dal precedente punto 244, l’importo di partenza generale delle ammende è stato determinato tenendo conto della natura delle infrazioni e dell’estensione del mercato geografico rilevante. Dall’altro, i fatturati realizzati dalle imprese di cui trattasi sul mercato tedesco sono stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente nell’applicazione di un trattamento differenziato alle imprese interessate, al fine di tenere conto della loro importanza relativa sul mercato rilevante e della loro effettiva capacità economica di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza (punto 672 della decisione impugnata), il che, peraltro, è conforme alla giurisprudenza citata supra ai punti 255 e 258. Il confronto operato dalle ricorrenti tra i fatturati che avrebbero conseguito sul mercato rilevante e l’importo di partenza delle ammende non può essere di conseguenza ammesso.
263. [OSCURATO:PERSONA], e poiché in ogni caso il diritto dell’Unione non contempla un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione dev’essere proporzionata all’importanza dell’impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 118 supra, punto 75), l’argomento fondato sul carattere eccessivo dell’importo di partenza specifico imposto a [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto.
264. In secondo luogo, per quanto concerne l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sottolineano che [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella stessa categoria di [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima, con un fatturato di EUR 9‑13 milioni realizzato in [OSCURATO:PERSONA] e una quota di mercato del 35‑40%, disporrebbe di una potenza economica ben superiore.
265. A tal riguardo, occorre rammentare che, per verificare se la ripartizione in categorie dei membri di un’intesa sia conforme ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità, il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve tuttavia limitarsi a verificare che la detta ripartizione sia coerente ed oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-913, punti 406 e 416; BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 243 supra, punto 157, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 184). Inoltre, come menzionato al precedente punto 258, secondo gli orientamenti del 1998, il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (punto 1 A, settimo comma). A tal riguardo, come risulta dal precedente punto 258, non deve necessariamente esistere una relazione strettamente proporzionale tra la dimensione di ogni impresa e l’importo dell’ammenda che le viene inflitta.
266. Nel caso di specie, va rilevato che, come risulta dal punto 680 della decisione impugnata, nel 2003 i fatturati di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato lussemburghese erano relativamente simili ed entrambi inferiori di tre o quattro volte a quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp sullo stesso mercato. [OSCURATO:PERSONA], classificando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria e [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp nella seconda, la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del potere discrezionale ad essa attribuito, dato che siffatta classificazione risulta coerente ed obiettivamente giustificata.
267. In terzo luogo, con riguardo all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che la loro esigua quota di mercato in detto Stato membro «non è stata presa in considerazione in maniera evidente». L’importo di partenza rappresenterebbe [ riservato ], nonostante la sua quota di mercato [ riservato ].
268. È giocoforza constatare che, tenuto conto della notevole differenza esistente tra i fatturati realizzati dai partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale dividendo tali partecipanti in quattro categorie ai fini della fissazione dell’importo di partenza specifico delle ammende e classificando [OSCURATO:PERSONA], in quanto terzo operatore sul mercato olandese del prodotto interessato, nella terza categoria.
269. Dalle precedenti considerazioni consegue che devono essere respinte tutte le censure relative alla determinazione degli importi di partenza specifici delle ammende imposte alle ricorrenti.
270. [OSCURATO:PERSONA], il presente motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998, del principio di adeguatezza tra la colpa e la pena, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione nell’ambito della valutazione delle circostanze attenuanti
271. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli orientamenti del 1998, i principi di adeguatezza tra la colpa e la pena e di proporzionalità, nonché l’obbligo di motivazione, rifiutando erroneamente di prendere in considerazione come circostanza attenuante, in primis, la cessazione volontaria anticipata dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 e, in secundis, gli intensi sforzi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] per evitare qualsiasi infrazione all’art. 81 CE.
272. In primo luogo, per quanto riguarda la cessazione volontaria anticipata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato nella decisione impugnata che «[OSCURATO:PERSONA] ha abbandonato l’intesa tedesca nel 2000», ma ha osservato che «[i]l fatto che un’impresa ponga fine volontariamente all’infrazione prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato la propria indagine viene preso sufficientemente in considerazione nel calcolo della durata dell’infrazione e non costituisce una circostanza attenuante» (punto 742 della decisione impugnata).
273. Le ricorrenti rammentano che gli orientamenti del 1998 prevedono, al punto 3, la riduzione dell’importo di base in presenza di circostanze attenuanti quali, in particolare, la cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza attenuante dovrebbe a fortiori applicarsi quando la cessazione del comportamento illecito si verifica prima dei detti interventi, come nella fattispecie.
274. Tale argomentazione non può essere accolta. In proposito, la Corte ha recentemente confermato che una circostanza attenuante non può essere concessa ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti del 1998 nel caso in cui l’infrazione sia già terminata anteriormente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 198 supra, punto 105). [OSCURATO:PERSONA], si può logicamente parlare di una circostanza attenuante, ai sensi del punto 3 degli orientamenti del 1998, soltanto se le imprese di cui trattasi sono state indotte a terminare i loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi della [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione mira a indurre le imprese a cessare i loro comportamenti anticoncorrenziali immediatamente quando la [OSCURATO:PERSONA] avvia un’indagine in proposito, di modo che una riduzione di ammenda a tale titolo non può essere applicata quando l’infrazione è già terminata anteriormente alla data dei primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di una riduzione in tali circostanze costituirebbe una ripetizione della presa in considerazione della durata delle infrazioni per calcolare l’importo delle ammende (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2395, punti 328‑330, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 227).
275. Occorre inoltre ricordare che la concessione di una siffatta diminuzione dell’importo di base dell’ammenda è necessariamente connessa alle circostanze della specie che possono indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene (sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C‑511/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843, punto 104). A questo proposito, l’applicazione di tale disposizione degli orientamenti a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui il carattere anticoncorrenziale del comportamento di cui trattasi non sia manifesto. Diversamente, la sua applicazione sarà meno adeguata, in via di principio, in una situazione in cui questo è chiaramente anticoncorrenziale, ammesso che esso sia accertato (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 281, 14 dicembre 2006, cause riunite T‑259/02‑T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 497, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 228). In tal senso, riconoscere il beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, potrebbe indurre le imprese a perseguire un accordo segreto fintantoché possibile, nella speranza che il loro comportamento non venga mai scoperto, nella consapevolezza che, in caso di scoperta del loro comportamento, potrebbero ottenere una riduzione dell’ammenda interrompendo a quel punto l’infrazione. Un siffatto riconoscimento priverebbe l’ammenda inflitta di qualsivoglia effetto dissuasivo e pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE (v. sentenza 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105 e la giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, neanche la cessazione immediata dell’infrazione da parte di un’altra impresa, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], in seguito all’intervento della [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata nella decisione impugnata come una circostanza attenuante, tenuto conto della natura manifesta e deliberata dell’infrazione all’art. 81 CE (punto 744 della decisione impugnata).
276. Così, anche a supporre che gli orientamenti del 1998 prevedessero quale circostanza attenuante la cessazione volontaria dell’infrazione prima di qualsiasi intervento della [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe potuto legittimamente ritenere che anche il carattere manifesto e deliberato dell’infrazione, che non è stato contestato dalle ricorrenti, nonché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia abbandonato l’intesa, secondo quanto emerge dagli atti, unicamente a motivo di un disaccordo con gli altri partecipanti, dovuto al loro rifiuto di concederle una quota di mercato superiore, ostino ad una riduzione dell’importo di partenza per tale motivo. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non occorre comunque rimettere in discussione la giurisprudenza citata al punto 274 supra.
277. Infine, le ricorrenti si riferiscono alla prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della quale la stessa avrebbe considerato come circostanza attenuante la cessazione volontaria di un’infrazione prima di qualsiasi intervento da parte sua.
278. A tal proposito, come è stato ricordato al punto 225 supra, le precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] dedotte dalle ricorrenti sono inconferenti, atteso che la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non costituisce il contesto di diritto delle ammende in materia di concorrenza.
279. La prima censura sollevata nel contesto del presente motivo deve quindi essere respinta.
280. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione, e nemmeno esaminato, il programma di adeguamento alle regole di concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] in quanto circostanza attenuante, il che costituirebbe una carenza di motivazione. Inoltre, le ricorrenti ritengono che nel calcolo delle ammende debba tenersi conto delle misure dirette a garantire l’adeguamento alle regole di concorrenza, poiché, da un lato, le ricorrenti, adottando misure interne, avrebbero fatto tutto il possibile per evitare infrazioni e, dall’altro, siffatte misure avrebbero avuto l’effetto secondario di rendere più difficile l’accertamento interno delle infrazioni, dato che i collaboratori rischiavano di essere sanzionati. Le ricorrenti fanno inoltre riferimento a talune decisioni anteriori della [OSCURATO:PERSONA], nelle quali l’esistenza di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza sarebbe stato preso in considerazione in quanto circostanza attenuante.
281. Per quanto concerne l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, si deve rilevare che al punto 754 della decisione impugnata è stato esposto che, «[s]ebbene la [OSCURATO:PERSONA] accolga favorevolmente le misure adottate dalle imprese per evitare ulteriori infrazioni connesse alle intese, tali misure non possono mutare la realtà delle infrazioni e la necessità di sanzionarle nella presente decisione» e che «[i]l semplice fatto che in alcune decisioni precedenti la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione siffatte misure in quanto circostanze attenuanti non significa che essa sia tenuta a fare lo stesso in tutti i casi». Anche se il punto 754 della decisione impugnata costituisce una risposta ad un argomento di [OSCURATO:PERSONA] riportato al punto 753, esso consente anche alle ricorrenti di conoscere i motivi per i quali nemmeno il programma di [OSCURATO:PERSONA] di adeguamento alle regole di concorrenza, al pari di quello di [OSCURATO:PERSONA], poteva essere considerato una circostanza attenuante e al Tribunale di esercitare il suo controllo di legittimità sulle ammende inflitte alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento relativo ad una carenza di motivazione deve essere respinto (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63).
282. Con riguardo alla fondatezza dell’approccio della [OSCURATO:PERSONA], è già stato dichiarato che l’adozione di un programma di messa in conformità da parte dell’impresa interessata non obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a concedere una riduzione dell’ammenda in ragione di detta circostanza (sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], punto 143 supra, punto 52). Inoltre, se è certamente importante che una impresa adotti provvedimenti per impedire che in futuro siano commesse da parte di propri collaboratori nuove infrazioni al diritto dell’Unione in materia di concorrenza, l’adozione di siffatti provvedimenti non muta affatto la realtà dell’infrazione constatata. [OSCURATO:PERSONA] non è quindi tenuta a considerare tale elemento come circostanza attenuante, tanto più quando le infrazioni accertate nella decisione impugnata costituiscono, come nella fattispecie, una manifesta violazione dell’art. 81 CE (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 88 supra, punto 373, e Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], punto 200 supra, punto 231). Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato la necessità di stabilire individualmente l’importo delle ammende, non concedendo riduzioni delle ammende a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’esistenza del suo programma di messa in conformità della stessa, non può essere accolto.
283. Infine, l’argomento relativo alla prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto per i motivi illustrati supra al punto 278.
284. La seconda censura sollevata nell’ambito del presente motivo non può dunque neanch’essa essere accolta.
285. Dal momento che le ricorrenti hanno sollevato censure vertenti sull’inadeguatezza tra la colpa e la pena e sulla violazione del principio di proporzionalità soltanto a causa dell’omessa considerazione di tutte le circostanze attenuanti, tali censure devono, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti 272‑284,essere respinte .
286. Risulta da quanto precede che il presente motivo va interamente respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nel contesto della concessione di riduzioni degli importi delle ammende
287. Le ricorrenti rammentano di aver presentato domande al fine di beneficiare di una immunità dalle ammende o di una riduzione dell’importo delle stesse, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato le disposizioni di detta comunicazione valutando la qualità e l’utilità della loro cooperazione. Le ricorrenti affermano anche che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento nella valutazione della riduzione dell’ammenda applicabile ai sensi di detta comunicazione. Le ricorrenti adducono altresì il difetto di motivazione della decisione impugnata.
Sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002
288. Si deve rilevare che, nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa ai fini dell’accertamento di un’intesa possono evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti avrebbero dovuto versare.
289. Anzitutto, la comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella sezione A, punto 8, dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] concederà ad un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:
290. a) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppureb) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 CE in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità».Inoltre, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, nella sezione B, punto 20, che «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per la concessione di un’immunità dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta» e, al punto 21, che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione al massimo entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».
291. Per quanto riguarda il concetto di valore aggiunto, al punto 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 si precisa quanto segue:
«Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».
292. Il punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede una classificazione in tre categorie ai fini della riduzione delle ammende:
«– [p]rima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,
– [s]econda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,
– [a]ltre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%».
293. Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone quanto segue:
«Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».
294. Infine, il punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 così recita:
«[S]e un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
Sul margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] e sul controllo del giudice dell’Unione
295. Si deve ricordare che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che costituisce la base giuridica per l’imposizione delle ammende in caso di infrazione alle regole del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di valutazione discrezionale nella fissazione delle ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 127), che è, in particolare, funzione della sua politica generale in materia di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 54 supra, punti 105 e 109). [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto la [OSCURATO:PERSONA], per assicurare trasparenza e obiettività alle proprie decisioni in materia di ammende, ha adottato e pubblicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratta di uno strumento destinato a precisare, nel rispetto delle norme di rango superiore, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale. Da ciò consegue una autolimitazione di tale potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑717, punto 89), nella misura in cui compete alla [OSCURATO:PERSONA] conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2169, punto 57).
296. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è tuttavia incompatibile con il mantenimento da parte sua di un margine di valutazione sostanziale (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 81, e v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 275 supra, punto 224).
297. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 contiene vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 275 supra, punto 224).
298. [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di valutazione allorché è chiamata a stabilire se gli elementi di prova forniti da un’impresa che abbia espresso la propria intenzione di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione (v., in tal senso, sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 296 supra, punto 88). Per quanto riguarda il punto 8, lett. a) e b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è giocoforza constatare che tale margine di valutazione sostanziale risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione, la quale fa espressamente riferimento alla produzione di elementi di prova che, «secondo la [OSCURATO:PERSONA]», possono rispettivamente consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento o di constatare un’infrazione. La valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa comporta infatti valutazioni di fatto complesse (v., in tal senso, sentenze SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punto 81, e Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 200 supra, punto 271).
299. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere constatato che taluni elementi di prova costituiscono un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dispone di un margine di valutazione quando è chiamata a stabilire il livello esatto della riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere all’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], il punto 23, lett. b), primo comma, della detta comunicazione prevede forcelle per la riduzione dell’importo dell’ammenda per le diverse categorie di imprese considerate, mentre il secondo comma di detto punto definisce i criteri cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi per stabilire il livello di riduzione all’interno di tali margini.
300. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo il manifesto superamento di tale margine può essere censurato dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 296 supra, punti 81, 88 e 89).
Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]
301. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la quarta impresa a presentare una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua partecipazione all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] (punto 775 della decisione impugnata), non ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda per la suddetta infrazione (punto 776 della decisione impugnata). Da ciò la [OSCURATO:PERSONA] deduce, al punto 776 della decisione impugnata, quanto segue:
«776 [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato elementi di prova contemporanei sotto forma di elenchi dell’intesa dal 2000 al 2003, questi ultimi non consentono di completare il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], dato che essa disponeva già di elenchi dell’intesa del medesimo periodo. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] il 21 gennaio 2005, vale a dire un anno dopo la prima ispezione in [OSCURATO:PERSONA], in un momento nel quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva già svolto due serie di accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] e ricevuto tre domande corroborative [a titolo della suddetta comunicazione]. [OSCURATO:PERSONA], la natura delle informazioni molto limitate fornite da [OSCURATO:PERSONA] per la maggior parte degli elenchi dell’intesa nel 2000‑2003 non ha rafforzato in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare i fatti in questione. [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione non sono soddisfatte. Dopo la sua domanda (…), [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia apportare alcun valore aggiunto significativo».
302. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ignora, nella decisione impugnata, il fatto che gli elenchi di progetti comunicati da [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo hanno effettivamente costituito un valore aggiunto ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Anzitutto, detti elenchi non recherebbero le stesse date degli elenchi comunicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a ciò, gli elenchi di [OSCURATO:PERSONA] menzionerebbero molti progetti che non figurerebbero negli elenchi comunicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] farebbe poi espressamente riferimento, al punto 164 (nota a piè di pagina n. 176) della decisione impugnata, agli elenchi di progetti comunicati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto conclusioni da un confronto tra gli elenchi di progetti comunicati dalle diverse imprese, il che dimostrerebbe, da un lato, che tutti gli elenchi di progetti comunicati costituiscono elementi di prova rilevanti ai fini dell’accertamento dell’infrazione e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto provare l’esistenza dell’intesa solo grazie agli elenchi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, conformemente al punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto, in quanto quarta impresa ad avere cooperato, ad una riduzione dell’ammenda fino al 20%.
303. Si deve quindi esaminare, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 300 supra, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale constatando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso nel momento in cui detta impresa ha presentato la sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
304. A tal proposito, occorre anzitutto rilevare che le ricorrenti, le quali non contestano la concessione dell’immunità dalle ammende a [OSCURATO:PERSONA], non rimettono in discussione l’osservazione, formulata al punto 761 della decisione impugnata, secondo cui «le informazioni già fornite da [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] erano quindi già pervenuti elementi di prova sufficienti per constatare un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
305. È giocoforza constatare inoltre che le ricorrenti, per dimostrare il valore aggiunto significativo della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], fanno riferimento esclusivamente agli elenchi di progetti del periodo 2000‑2003 trasmessi da tale impresa alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda a titolo della citata comunicazione.
306. Tuttavia, sebbene gli elenchi trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] recassero date diverse rispetto a quelli forniti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sebbene tali elenchi facciano riferimento anche ad alcuni progetti che non erano inclusi in quelli comunicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che gli elenchi in questione abbiano rafforzato in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
307. [OSCURATO:PERSONA], si deve anzitutto sottolineare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’esistenza dell’intesa relativa agli ascensori e alle scale mobili nuovi in [OSCURATO:PERSONA] non solo facendo riferimento agli elenchi di progetti comunicati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche basandosi sulle osservazioni svolte dai partecipanti all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] nelle loro domande a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulle risposte di alcune imprese alle richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] (v. note a piè di pagina relative ai punti 163‑168 della decisione impugnata). Gli elenchi di progetti costituiscono quindi solo un elemento di prova tra gli altri nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA].
308. Inoltre, è pacifico che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] elenchi di progetti del periodo 2000‑2003, quest’ultima disponeva già di elenchi di progetti dello stesso periodo trasmessi precedentemente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 164 e 776 della decisione impugnata).
309. Orbene, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima e, quindi, non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 57, punto 455).
310. Tenuto conto di quanto rilevato al punto precedente e del fatto che le ricorrenti non contestano che la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] consentisse già alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono nemmeno sostenere che solo l’insieme degli elenchi di progetti menzionati nella decisione impugnata, compresi quelli trasmessi da [OSCURATO:PERSONA], ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di provare l’esistenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA].
311. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale considerando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Va quindi respinta la censura relativa al valore aggiunto significativo degli elenchi di progetti comunicati da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda a titolo di detta comunicazione.
312. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che dal confronto fra il trattamento di [OSCURATO:PERSONA] e quello di ThyssenKrupp emerge che la [OSCURATO:PERSONA], negando a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha violato il principio di parità di trattamento. Esse spiegano al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi di prova sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione all’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito elementi di prova che contengono solo pochissime informazioni nuove e avrebbe beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40%. ThyssenKrupp avrebbe solo fornito informazioni supplementari a proposito di un piccolo numero di progetti di manutenzione e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato che nessuno degli elementi di prova forniti riguardava fatti di cui essa non fosse già a conoscenza, e che le informazioni comunicate non risalivano al periodo dell’infrazione. Orbene, ThyssenKrupp avrebbe beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda del 20%. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, avrebbe fornito elenchi relativi agli anni 2000‑2003 di cui la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora a conoscenza e che risalivano all’epoca dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda del 20%.
313. A tal proposito, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio di parità di trattamento (v. sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01‑T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 394 e la giurisprudenza ivi citata).
314. Nel caso di specie, si deve constatare che le collaborazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] e da ThyssenKrupp differiscono molto nettamente da quella apportata da [OSCURATO:PERSONA].
315. Anzitutto, occorre ricordare che la valutazione del valore aggiunto di una cooperazione va effettuata in funzione degli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, poiché la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di ThyssenKrupp hanno preceduto quella di [OSCURATO:PERSONA] (punti 96, 98 e 103 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di più elementi di prova nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 di quanti non fossero in suo possesso al momento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp.
316. In secondo luogo, dalla decisione impugnata risulta che le collaborazioni di ThyssenKrupp e di [OSCURATO:PERSONA] presentavano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
317. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], tale impresa ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] «prove documentali contemporanee» (punto 766 della decisione impugnata) e tali elementi di prova fornivano informazioni, ancorché limitate, «su fatti precedentemente ignorati» (punto 766 della decisione impugnata). Per quanto concerne la cooperazione di ThyssenKrupp, essa presentava del pari un valore aggiunto significativo, «in quanto forni[va] informazioni complementari su progetti di manutenzione e di ammodernamento nonché spiegazioni dettagliate sul sistema utilizzato per fissare i prezzi dei contratti di manutenzione» (punto 771 della decisione impugnata).
318. Diversamente, per quanto riguarda la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], dall’esame effettuato ai precedenti punti 303‑311 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto correttamente considerare che tale collaborazione non soddisfaceva i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
319. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le situazioni delle diverse imprese non sono comparabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di parità di trattamento concedendo riduzioni dell’importo delle ammende a [OSCURATO:PERSONA] (il 40%) e a ThyssenKrupp (il 20%) e negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
320. Dal complesso delle suesposte considerazioni emerge che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]
321. [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, al punto 805 della decisione impugnata, «di concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda del 15% nella forcella prevista al punto 23, [primo comma], lett. b), [terzo trattino,] della comunicazione sulla cooperazione [del 2002]» in considerazione della sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
322. Al punto 803 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che la concessione dell’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 o di una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, di detta comunicazione era esclusa in quanto, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda a titolo di detta comunicazione, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso di una serie di prove che le consentivano di constatare un’infrazione all’art. 81 [CE], in particolare per il periodo 1995‑2000».
323. Al punto 804 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge quanto segue:
«(…) [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente soddisfatto la condizione di cui al punto 21 solo con l’integrazione del 25 novembre 2004, ossia otto mesi dopo le prime due domande [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002], tale ritardo deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della riduzione, nell’ambito della forcella prevista. Ciononostante, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno apportato un valore aggiunto significativo che ha rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione. Tuttavia, il valore aggiunto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] [ai sensi di detta comunicazione] rimane limitato, in quanto essa ribadiva essenzialmente quanto dichiarato da tale impresa, non conteneva alcun elemento di prova documentale e corroborava principalmente gli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]».
324. Le ricorrenti ricordano, in via preliminare, che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato solo ad intese relative alle installazioni di scale mobili tra il 1995 e il 2000, sicché solo le intese di detto periodo sono determinanti per valutare la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA]. Tale infrazione costituirebbe un’infrazione autonoma, che dovrebbe essere considerata distintamente dalle infrazioni relative alle scale mobili e agli ascensori commesse da altre imprese dopo il 2000. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato a tali infrazioni e non ne sarebbe stata a conoscenza.
325. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dovrebbe essere considerata la prima impresa ad avere fornito, conformemente al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, elementi di prova tali da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione e beneficiare, quindi, di una riduzione del 100% dell’ammenda.
326. È vero che le domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relative alle intese in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono pervenute alla [OSCURATO:PERSONA] prima di quella di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali domande non avrebbero consentito di dimostrare l’esistenza dell’infrazione all’art. 81 CE cui avrebbe partecipato [OSCURATO:PERSONA], vale a dire accordi concernenti le scale mobili conclusi tra il 1995 e il 2000. Senza gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto accertare l’infrazione all’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] sua domanda e nelle integrazioni della stessa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato l’esistenza di 33 riunioni tenutesi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 29 aprile 1994 e il 6 dicembre 2000. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivelato solo tre riunioni del 1999 (tenutesi il 20 gennaio, il 28 ottobre e il 22 dicembre 1999) e cinque riunioni del 2000 (tenutesi il 20 gennaio, il 18 febbraio, il 3 aprile, il 16 giugno e il 6 dicembre 2000). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbero nemmeno di dimostrare le riunioni sistematiche relative ai progetti nel settore delle scale mobili in [OSCURATO:PERSONA] dal 1995 al 2000.
327. In secondo luogo, in subordine, le ricorrenti sostengono che, conformemente al punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, a [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque dovuto essere inflitta alcuna ammenda, dato che essa è stata l’unica a fornire elementi di prova sufficienti per dimostrare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 e il 2000. Gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbero il periodo successivo al 2000. [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe, al punto 803 della decisione impugnata, che disponeva già di elementi di prova prima della domanda di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia precisare di quali elementi si tratti, le ricorrenti lamentano una carenza di motivazione della decisione impugnata.
328. Innanzitutto, si deve sottolineare che, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che le ricorrenti non mettano in discussione la qualificazione dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] come infrazione unica non pregiudica la ricevibilità della loro tesi.
329. [OSCURATO:PERSONA], la stessa [OSCURATO:PERSONA] distingue, nella decisione impugnata, due parti dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], una relativa al periodo agosto 1995‑dicembre 2000, che riguarda esclusivamente le scale mobili, e una relativa al periodo dicembre 2000‑dicembre 2003, che riguarda sia le scale mobili che gli ascensori (punti 213, 277 e 278 della decisione impugnata), senza che tale distinzione incida sulla qualificazione di detta intesa come infrazione unica, in quanto tutti gli accordi perseguivano i medesimi obiettivi e conducevano al medesimo risultato (punto 568 della decisione impugnata). È inoltre pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato alla parte relativa alle scale mobili dell’infrazione constatata all’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, dato che ha abbandonato l’intesa nel 2000 (punto 213 della decisione impugnata).
330. Orbene, se, come sostengono le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] fosse la prima impresa che ha fornito elementi di prova decisivi che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare l’esistenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] dall’agosto 1995 al dicembre 2000, essa avrebbe diritto, conformemente al punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e a prescindere dall’eventuale applicazione del punto 8, lett. b), di detta comunicazione, alla riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda, in quanto la sua cooperazione avrebbe avuto un’incidenza diretta sulla durata della presunta intesa, equivalente all’intera durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa.
331. Tuttavia, dai punti 214 e 803 della decisione impugnata risulta che al 25 novembre 2004, data della domanda di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di elementi di prova sufficienti che le consentivano di accertare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] tra il 1995 ed il 2000.
332. [OSCURATO:PERSONA], nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2004, del 12 febbraio 2004, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi concreti sull’intesa in [OSCURATO:PERSONA], sia per il periodo precedente all’abbandono dell’intesa da parte di [OSCURATO:PERSONA], sia per quello successivo. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la prima parte dell’infrazione, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che il 1° agosto 1995 esisteva già un’intesa per la ripartizione del mercato delle scale mobili, dell’elenco dei partecipanti all’intesa, dei criteri per l’assegnazione dei progetti e di altri elementi relativi all’attuazione dell’all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre chiaramente indicato nella sua domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva abbandonato l’intesa «[a]lla fine del 2000».
333. Nelle osservazioni dell’aprile 2004, che completano la sua domanda del marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’esistenza di un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sulla ripartizione del mercato delle scale mobili, l’elenco dei partecipanti all’intesa, i criteri per l’assegnazione dei progetti e altre informazioni relative all’attuazione dell’intesa, nonché l’abbandono della stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2000. Nelle sue osservazioni complementari dell’aprile 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre indicato che l’intesa sul mercato delle scale mobili esisteva fin dagli anni ‘80.
334. [OSCURATO:PERSONA], al momento del deposito della domanda di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il 25 novembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di due dichiarazioni concordanti che le consentivano di constatare la parte dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] cui detta impresa ha partecipato.
335. È vero che, nella domanda del 25 novembre 2004 e nella domanda integrativa del 7 dicembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni di cui essa non era ancora in possesso. Si tratta in particolare delle date di alcune riunioni tra i partecipanti all’intesa tenutesi tra il 29 aprile 1994 e il 6 dicembre 2000. Tuttavia, tenuto conto di quanto rilevato al punto 334 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare che si trattava di elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e davano diritto ad una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, di detta comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova in questione non erano determinanti per dimostrare l’esistenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] per l’intera durata della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa, ma rafforzavano la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione corroborando gli elementi di prova già in suo possesso.
336. Inoltre, tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stata la terza impresa a presentare una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la riduzione dell’ammenda applicabile era quella prevista al punto 23, lett. b), primo comma, terzo trattino, di tale comunicazione. Orbene, poiché gli elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo sono stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] solo otto mesi dopo le prime due domande a titolo di detta comunicazione ed è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato prove documentali contemporanee, la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale fissando al 15% la riduzione dell’importo dell’ammenda di [OSCURATO:PERSONA].
337. Infine, per quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’art. 253 CE, si deve rilevare che il punto 803 della decisione impugnata espone, in modo chiaro ed inequivocabile, i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non dessero diritto all’immunità dall’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento in proposito al fatto che, «al momento delle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], [essa] era già in possesso di una serie di prove che le consentivano di constatare un’infrazione all’art. 81 [CE]» (punto 803 della decisione impugnata). Collocati nel loro contesto, tali motivi fanno necessariamente riferimento alla serie di prove contenuta nelle domande di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il cui valore aggiunto è stato determinato ai punti 792 e 799 della decisione impugnata. I punti sopra citati consentivano quindi agli interessati di conoscere le giustificazioni del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende per la sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale di esercitare il suo sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], la censura relativa ad una violazione dell’art. 253 CE deve essere respinta.
338. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]
339. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la quarta impresa a presentare una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (punto 830 della decisione impugnata), non ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda in virtù della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la suddetta infrazione (punto 834 della decisione impugnata). Ai punti 831‑833 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] chiarisce in proposito quanto segue:
«831 La domanda [a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002] di [OSCURATO:PERSONA] è costituita principalmente da una dichiarazione scritta dell’impresa e da documenti interni risalenti al 2002 che, secondo [OSCURATO:PERSONA], sono stati elaborati nell’ambito delle normali attività dell’impresa. La domanda (…) di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] alcun elemento nuovo di elevato valore aggiunto. Le nuove informazioni erano in realtà descrizioni del settore all’epoca dell’infrazione e altri particolari di minore importanza. A parte tali informazioni, la domanda (…) di [OSCURATO:PERSONA] conferma essenzialmente le informazioni già in possesso della [OSCURATO:PERSONA].
832 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma che gli accordi relativi ai nuovi progetti di installazione, di ammodernamento, di riparazione e di manutenzione di ascensori e scale mobili esistevano sin dal 1993, e che essa aveva abbandonato l’intesa nel 1994 e vi aveva riaderito solo nel 1999. [OSCURATO:PERSONA] non ha trovato alcun elemento che confermasse tale affermazione. [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi sulla dichiarazione unilaterale e non dimostrata di una delle parti in relazione ad una questione cruciale, che può avere gravi conseguenze giuridiche per gli altri partecipanti.
833 [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] non contengono alcun elemento nuovo di valore significativo ma corroborano, sostanzialmente, i fatti di cui essa era già a conoscenza. Le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], se confrontate con gli elementi di prova in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al momento della domanda (…) di [OSCURATO:PERSONA], non hanno rafforzato in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare i fatti in questione. [OSCURATO:PERSONA], le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] non sono soddisfatte. Dopo la sua domanda (…), [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun contributo supplementare, se si eccettuano le informazioni comunicate su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]».
340. Le ricorrenti sostengono che [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda dal 20% al 30%, a titolo dei punti 21 e 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito elementi di prova di notevole valore aggiunto, relativi ad accordi nel settore delle attività di manutenzione. Senza la domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 4 novembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto accertare l’esistenza di accordi in tale settore, sul quale le domande di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp contenevano solo poche informazioni. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe espressamente ammesso la propria partecipazione ad accordi in detto settore.
341. L’importanza della domanda di [OSCURATO:PERSONA] a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini della produzione della prova da parte della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe altresì dalla frequenza dei riferimenti a tale domanda contenuti nella decisione impugnata, rispetto ai riferimenti alle domande di [OSCURATO:PERSONA] e di ThyssenKrupp. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] al punto 831 della decisione impugnata senza tuttavia rispondere agli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] esposti nella risposta alla comunicazione degli addebiti, il che costituirebbe una carenza di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE.
342. Occorre esaminare, alla luce della giurisprudenza citata al punto 300 supra, se la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale constatando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non presentavano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso al momento in cui detta impresa ha presentato la propria domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
343. A tal riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che le ricorrenti, le quali non contestano la concessione dell’immunità dalle ammende a [OSCURATO:PERSONA] a titolo del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, non negano che le informazioni fornite da detta impresa consentissero già alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] (punto 816 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] disponeva quindi già di elementi di prova sufficienti per constatare un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi di detta comunicazione. Inoltre, anteriormente alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva anche già ricevuto una domanda da [OSCURATO:PERSONA] a titolo della medesima comunicazione, nel marzo 2004, che ha dato luogo ad una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40% (punti 118 e 823 della decisione impugnata).
344. In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se, conformemente ai punti 21 e 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] costituissero un valore aggiunto significativo in quanto rafforzavano notevolmente la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che gli elementi di prova che, secondo le ricorrenti, avrebbero apportato un valore aggiunto significativo riguardano solo una delle due parti dell’infrazione constatata all’art. 1, n. 3, della decisione impugnata, vale a dire la ripartizione dei mercati per i contratti di manutenzione e di ammodernamento (v. anche punti 293 e 830 della decisione impugnata).
345. Orbene, dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 5 febbraio 2004, come integrata dalle informazioni del 19 febbraio 2004, risulta che la stessa conteneva già una descrizione chiara della parte dell’intesa che è stata successivamente oggetto della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA].
346. In terzo luogo, le ricorrenti non possono trarre argomenti dal numero di riferimenti nella decisione impugnata alla loro domanda, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Invero, il fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato tutti gli elementi di prova di cui disponeva, e quindi anche le informazioni comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda del 4 novembre 2004, non dimostra di per sé che tali informazioni costituissero un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cu i essa disponeva già in quel momento.
347. Dalle suesposte considerazioni emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale considerando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
348. Relativamente alla censura vertente sulla violazione dell’art. 253 CE, deve rilevarsi che la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata). A tal proposito si deve rilevare che, ai punti 831‑833 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente esposto i motivi per i quali ha ritenuto che gli elementi di prova presentati da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda del 4 novembre 2004 non costituissero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tali punti consentono agli interessati di conoscere le giustificazioni del diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale di esercitare il suo sindacato di legittimità. La censura relativa ad una violazione dell’art. 253 CE deve quindi essere respinta.
349. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].
Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e degli orientamenti del 1998, in ragione dell’insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda per mancata contestazione dei fatti
350. Al punto 614 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]».
351. Al punto 758 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari».
352. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concesso a tutti i partecipanti alle quattro infrazioni, ad eccezione, da una parte, delle imprese che beneficiavano di un’immunità dalle ammende (punti 762, 817 e 839 della decisione impugnata) e, dall’altra, di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 851 della decisione impugnata), una riduzione dell’importo dell’ammenda dell’1% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per la mancata contestazione dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti (punti 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 e 856 della decisione impugnata).
353. Le ricorrenti ritengono, in primo luogo, di poter pretendere una riduzione dell’importo dell’ammenda di almeno il 10% anziché dell’1% concesso per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il che sarebbe conforme alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in altri casi. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, nonostante una richiesta in tal senso, del fatto che le ricorrenti avevano cooperato con essa in un modo che andava ben al di là della semplice mancata contestazione dei fatti, il che darebbe loro diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda di almeno il 10%, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, o ad una riduzione in base al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998.
354. In limine, occorre rammentare che una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 156; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 222 supra, punto 270, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 57 supra, punto 449).
355. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 395, e SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 354 supra, punto 157).
356. È vero che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede, a differenza della comunicazione sulla cooperazione del 1996, alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda a favore delle imprese che non contestino i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse nella comunicazione degli addebiti. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, al punto 758 della decisione impugnata, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti ha suscitato in tali imprese un legittimo affidamento nel fatto che la mancata contestazione dei fatti avrebbe comportato una riduzione dell’importo dell’ammenda al di là della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Allo stesso punto essa ha anche indicato che «[p]er stabilire l’entità della riduzione si dovrà tenere conto del fatto che la cooperazione offerta dopo la comunicazione degli addebiti, allorché la [OSCURATO:PERSONA] ha già accertato tutti gli elementi dell’infrazione, in un momento nel quale l’impresa è già a conoscenza di tutti gli elementi d’indagine e ha avuto accesso agli atti dell’indagine, può contribuire, nel migliore dei casi, solo marginalmente all’indagine della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] ha altresì aggiunto che, «[i]n generale, l’ammissione dei fatti in tali circostanze costituisce tutt’al più un elemento di prova atto a confermare fatti che la [OSCURATO:PERSONA] considererebbe, di regola, sufficientemente dimostrati da altri elementi di prova versati agli atti».
357. In primo luogo, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha derogato alla sua prassi anteriore, in base alla quale un’impresa che non contesti i fatti materiali rilevati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002.
358. Se è vero che la sezione D, punto 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 disponeva che un’impresa poteva beneficiare «(…) di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione (…) se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, [essa] informa[va] la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta[va] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse», la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede più riduzioni dell’importo dell’ammenda per tale motivo. Orbene, come risulta già dai punti 142 e 143 supra, solo la comunicazione sulla cooperazione del 2002 è applicabile alle domande delle ricorrenti, che sono peraltro state espressamente presentate in virtù di tale comunicazione.
359. Come rammentato al precedente punto 225, la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non può comunque essere utilizzata come contesto giuridico per le ammende in materia di concorrenza.
360. In secondo luogo, per quanto concerne gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA], per l’intera durata del procedimento, informazioni relative alle infrazioni, che sarebbero state citate nei passaggi fondamentali della decisione impugnata, è sufficiente constatare che le ricorrenti non sostengono che tale collaborazione sia andata oltre quanto richiesto nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, sicché la loro censura deve essere respinta. Lo stesso può dirsi per il motivo, sollevato nella replica, secondo cui detta cooperazione giustificherebbe il fatto che [OSCURATO:PERSONA] benefici di una circostanza attenuante a titolo degli orientamenti del 1998.
361. Ne consegue che il motivo deve essere respinto in toto.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
362. Le ricorrenti fanno valere che le ammende imposte all’art. 2 della decisione impugnata per ogni infrazione contravvengono all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], per determinare il tetto del 10% del fatturato delle imprese in questione, si sarebbe basata sul fatturato delle società capogruppo dei gruppi di società interessati, anziché su quello delle controllate che hanno partecipato direttamente alle infrazioni.
363. Le ricorrenti fanno valere che non si possono imputare alle società capogruppo le infrazioni commesse dalle loro rispettive controllate e che, pertanto, il tetto del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 dovrebbe essere calcolato sulla base del fatturato di dette controllate.
364. Tuttavia, posto che le ricorrenti non sostengono che le ammende inflitte nella decisione impugnata superino il tetto del 10% del fatturato realizzato da [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio sociale precedente, è giocoforza constatare che tale censura si confonde con quelle esaminate ai punti 63‑91 supra, concernenti l’imputazione a [OSCURATO:PERSONA] del comportamento delle sue controllate. Orbene, dalle considerazioni relative a tale questione emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] i comportamenti delle sue controllate, con le quali essa forma un’unità economica. Tale motivo, pertanto, dev’essere respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell’importo finale delle ammende
365. Le ricorrenti sostengono che l’importo finale delle ammende loro inflitte è sproporzionato, in quanto non sarebbe né necessario né adeguato per raggiungere lo scopo perseguito, vale a dire la repressione dei comportamenti illeciti e la prevenzione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] specie, si tratterebbe di quattro infrazioni isolate commesse da quattro società diverse, di modo che le ammende inflitte non dovrebbero superare il 10% del fatturato di ciascuna di loro. Le ricorrenti ritengono inoltre che, qualora dovesse essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un’ammenda non è sproporzionata se non supera il tetto del 10% del fatturato dell’impresa interessata, l’applicazione del principio di proporzionalità sarebbe praticamente esclusa. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state inflitte ammende corrispondenti al [ riservato ]% dei fatturati medi consolidati di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda corrisponderebbe a [ riservato ].
366. A tale proposito, in limine va ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2265, punto 96, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 223).
367. Ne consegue che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto alle norme in materia di concorrenza, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionata all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto in particolare della sua gravità (sentenza 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 366 supra, punto 224). Inoltre, nella determinazione dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto dell’esigenza di garantire alle stesse un effetto sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 54 supra, punto 108, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 125 supra, punto 89).
368. Si deve rilevare, in primo luogo, che nella specie le intese consistevano principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Orbene, tali infrazioni rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE (punto 658 della decisione impugnata).
369. In secondo luogo, nel calcolo dell’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione segnatamente le dimensioni e la potenza economica dell’unità economica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’impresa pertinente da prendere in considerazione nel caso di specie non corrisponde a ciascuna controllata che ha partecipato alle infrazioni constatate all’art. 1, nn. 1, 3 e 4, della decisione impugnata. Al contrario, dall’analisi sopra esposta risulta che le infrazioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] sono state commesse da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue controllate. [OSCURATO:PERSONA], devono essere respinti gli argomenti delle ricorrenti che si limitano a dimostrare una sproporzione tra l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] e il volume d’affari realizzato da tali controllate, ad esclusione della società controllante.
370. In terzo luogo, per quanto concerne la proporzionalità delle ammende rispetto alle dimensioni e alla potenza economica delle unità economiche interessate, si deve ricordare che dalle suesposte considerazioni emerge che esse non superano il tetto del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, inteso ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 54 supra, punto 119, e sentenza 12 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 336 supra, punto 229). A tal proposito, risulta d’altronde dal fascicolo che l’importo totale delle ammende imposte a [OSCURATO:PERSONA] dalla decisione impugnata rappresenta circa il 2% del fatturato consolidato di [OSCURATO:PERSONA] realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione impugnata, il che non può considerarsi sproporzionato rispetto alla dimensione di detta impresa.
371. Con riguardo alle considerazioni precedenti, il motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nel calcolo dell’importo finale delle ammende deve essere respinto.
372. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
373. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Inoltre, conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Infine, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
374. Si deve rilevare che il presente ricorso, nei limiti in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], è divenuto privo di oggetto a seguito della rettifica della decisione impugnata da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che tutti i motivi del ricorso sono stati sollevati indistintamente da tutte le ricorrenti e che le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state respinte, occorre condannarle alle spese della [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio sopporta le proprie spese.
(1) .
(1) – Dati riservati omessi.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.
4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
5) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.