CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2020
Cassazione n. 06276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 1612/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Ippolito in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze 9 giugno 2020 n. 12271; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Firenze 9 giugno 2020 n. 12271, la quale - decidendo in grado di appello - ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso una ingiunzione di pagamento notificatagli dal Comune di Firenze; il Comune di Firenze ha resistito con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria; èsuperfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto il ricorso è tardivo; la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 9.6.2020, con la conseguenza che il termine ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 9.12.2020; Oggetto: inammissibilità il ricorso è stato tuttavia proposto l’8.1.2021; ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una domanda qualificata dal giudice di merito come “opposizione all’opposizione ex art.615 c.p.c.” (p. 6 della sentenza impugnata, ove si aggiunge che su questa qualificazione concordarono le parti), non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, giusta la previsione di cui agli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; né rileva indagare se tale qualificazione fu o meno esatta, dal momento che la disciplina processuale delle impugnazioni segue la qualificazione della domanda e il rito ritenuti dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quand’anche inesatti (c.d. principio dell’apparenza, ripetutamente affermato da questa Corte: ex multis, in tal senso, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 -01); le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune di Firenze delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 730, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civi