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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c‘F [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (consumato e tentato) a lui ascritti, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata censurata la motivazione (di cui, in particolare, di assunta l'apparenza o quantomeno la carenza) difetta di specificità, non confrontandosi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) che ha esplicitato gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (ossia, il suo arresto in quasi flagranza, l'esito della comparazione dell'impronta rilevata dagli operanti e la scarpa indossata dall'imputato, le dichiarazioni dei testimoni e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c‘F [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato (consumato e tentato) a lui ascritti, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata censurata la motivazione (di cui, in particolare, di assunta l'apparenza o quantomeno la carenza) difetta di specificità, non confrontandosi effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) che ha esplicitato gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (ossia, il suo arresto in quasi flagranza, l'esito della comparazione dell'impronta rilevata dagli operanti e la scarpa indossata dall'imputato, le dichiarazioni dei testimoni e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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