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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 26237/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria della Repubblica del Portogallo in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale penale di Lamego relativo all'esecuzione della sentenza definitiva di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato dalla violenza reale.

Ha, inoltre, determinato il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia alla data della decisione in complessivi giorni undici.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 6, commi 5 e 6, e 18, legge n. 69 del 2005 in relazione alla mancata trasmissione da parte dello Stato emittente della sentenza definitiva di condanna, richiesta dalla Corte territoriale con ordinanza del 5/5/2023. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in quanto, da un lato, la Corte ha richiesto, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la trasmissione della sentenza e, dall'altro, ha deciso senza motivare sulla non rilevanza di tale omessa trasmissione che impedisce di valutare se ricorre il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g, legge n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessaria l'allegazione della sentenza di condanna, né è necessario che questa sia irrevocabile (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878 - 02).

Del tutto legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che, stante la completezza delle informazioni risultanti dal mandato di arresto, non era necessario acquisire ai fini della decisione copia della sentenza di condanna

2. Il secondo motivo prospetta un vizio della motivazione non più deducibile a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs.n. 10 del 2021 all'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il giorno 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria della Repubblica del Portogallo in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale penale di Lamego relativo all'esecuzione della sentenza definitiva di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato dalla violenza reale. Ha, inoltre, determinato il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia alla data della decisione in complessivi giorni undici. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 6, commi 5 e 6, e 18, legge n. 69 del 2005 in relazione alla mancata trasmissione da parte dello Stato emittente della sentenza definitiva di condanna, richiesta dalla Corte territoriale con ordinanza del 5/5/2023. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in quanto, da un lato, la Corte ha richiesto, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la trasmissione della sentenza e, dall'altro, ha deciso senza motivare sulla non rilevanza di tale omessa trasmissione che impedisce di valutare se ricorre il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. g, legge n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessaria l'allegazione della sentenza di condanna, né è necessario che questa sia irrevocabile (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Zlotea, Rv. 280878 - 02). Del tutto legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che, stante la completezza delle informazioni risultanti dal mandato di arresto, non era necessario acquisire ai fini della decisione copia della sentenza di condanna 2. Il secondo motivo prospetta un vizio della motivazione non più deducibile a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs.n. 10 del 2021 all'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il giorno 15
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