CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso la sentenza n. 80/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N.300/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. CARMELOCELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Manduria, premessoche sino alla Delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 132 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - istitutiva del Regolamento “Per la disciplina del serviziosostitutivo di mensa in favore del personale dipendente”- pur a fronte diuna attività lavorativa protrattasi dalla mattina sino alle ore pomeridianecon pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, non avevamai beneficiato di un servizio mensa né, men che meno, aveva mairicevuto i c.d. ticket “buoni pasto” (dal valore nominale di euro 5,29) cosìcome previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 45 e 46 CCNL14/9/2000, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno,commisurato proprio al controvalore economico dei buoni pasto nonerogati, per essersi la PA resa inadempiente ad un preciso obbligo su diessa gravante ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.2. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e condannato il Comune alpagamento di euro 2.264,12 in favore del Cavaliere.3. Decidendo sull’impugnazione del Comune di Manduria, la Corted’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenzadi primo grado, respingeva l’azionata domanda.Superata la questione della prescrizione estintiva, la Corte territorialeriteneva insussistenti l’obbligo del Comune di Manduria di predisporre unservizio mensa o di concedere dei buoni pasto e il corrispondente dirittosoggettivo del lavoratore.RGN 13784/2022Pag.2Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026In particolare, escludeva che le norme pattizie invocate deponesseronel senso della vincolatività tanto della predisposizione del servizio mensaquanto della alternativa corresponsione dei buoni pasto, avendo soloprevisto la facoltà di istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, ilservizio mensa o, in alternativa, di corrispondere il buono sostitutivo.Aggiungeva inoltre che il ricorrente non aveva neppure dimostrato ladisponibilità da parte del Comune delle risorse finanziarie necessarie perl’istituzione del servizio.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Il Comune di Manduria si è difeso con controricorso e ha depositatomemoria.5. Con ordinanza interlocutoria del 18 luglio 2025 questa Corte,rilevato che la questione posta dal ricorso riguardasse, in primis,l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosiindagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assettoorganizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o“devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione,all’erogazione del buono pasto e ritenuto che occorresse valutare sel’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buonopasto dovessero essere oggetto di una ponderata e discrezionalevalutazione da parte dell’Ente locale, alla luce, del proprio assettoorganizzativo, oltre che delle proprie risorse economico finanziarie (nonpotendosi, quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista) oppure se,per converso, l’erogazione costituisse, in ogni caso, una obbligazione perle parti datoriali, questione avente valenza nomofilattica, ha dispostorinviarsi la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.6. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per ilrigetto del ricorso.7. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.[OSCURATO:PERSONA] 13784/2022Pag.3Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/20261. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt.45 e 46 del CCNL 14/9/2000 per il personale del comparto enti locali eassume, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere ildiritto soggettivo del dipendente a percepire il buono pasto in presenzadelle condizioni di orario richieste dalla stessa contrattazione collettiva.Sostiene il ricorrente che l’art. 45 del citato CCNL, nella parte in cuiprevede che gli enti in relazione alle risorse disponibili «possono istituiremense di servizio o in alternativa … attribuire al personale buoni pastosostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali», vainterpretato nel senso che l’obbligazione deve essere in ogni casoadempiuta e la scelta riguarda unicamente le modalità, nel senso che èrimessa all’ente la decisione tra l’istituzione del servizio mensa ol’attribuzione del ticket.Aggiunge che la diversa interpretazione fatta propria dalla Corteterritoriale finisce per mortificare del tutto le esigenze del personale che,per esclusive ragioni di servizio e per volontà datoriale, è costretto aprestare attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane.Lamenta ancora l’erroneità della pronuncia quanto al riparto deglioneri probatori e rileva che, in ragione del principio della “vicinanza dellaprova”, l’impossibilità per ragioni finanziarie di predisporre il serviziomensa e di erogare i buoni pasto doveva essere dimostrata in giudiziodall’ente locale.2. Il ricorso non può trovare accoglimento.3. Per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie localil’istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pastosostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis, dall’art. 45 delCCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicabile alla fattispecie oggetto di causa. Ladisposizione in parola prevede, al comma 1 e per quel che qui rileva, che«Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmentecon le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, inRGN 13784/2022Pag.4Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire alpersonale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazionisindacali». La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all’esitodella disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l’ha sostituita conquella dettata dall’art. 35, il cui primo comma ricalca il testo previgente, alquale è sovrapponibile quanto alla previsione delle condizioni che devonoricorrere per l’istituzione del servizio (recita, infatti, il citato art. 35: «Glienti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con lerisorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa,organizzazioni sindacali»).3.1. Diversamente si esprimeva, invece, il d.P.R. 25 giugno 1983 n.347, di recepimento dell’accordo 29 aprile 1983 per il personale degli entilocali, il cui art. 12, stabiliva che «Al fine di agevolare la realizzazione delleforme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste aglioperatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile,mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gliaccordi decentrati».3.2. Il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non ètale da sorreggere la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, fermo ildiritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, lafacoltatività concessa all’ente riguarderebbe unicamente le modalità diadempimento dell’obbligazione, ossia la scelta fra l’istituzione della mensaaziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio.Si tratta, infatti, di un’esegesi che mortifica del tutto il significato delleparole utilizzate nella disposizione in rilievo e perviene ad un esitointerpretativo non rispettoso della volontà delle parti stipulanti,chiaramente indirizzata a bilanciare la tutela del lavoratore pubblico con leesigenze di carattere finanziario dell’amministrazione locale.3.3. Quanto al primo aspetto basterà sottolineare che il verbo servile«possono» utilizzato dalle parti collettive si collega ad entrambi i predicatiRGN 13784/2022Pag.5Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026verbali che figurano nella disposizione, e, quindi, prima ancora cheall’attribuzione del buono pasto, significativamente qualificato comesostitutivo, alla istituzione stessa del servizio, che, di conseguenza, non èprevista come obbligatoria, bensì come frutto di una scelta discrezionaledella [OSCURATO:PERSONA], condizionata dalla disponibilità dellenecessarie risorse nonché dal previo confronto sindacale.È, poi, significativo rimarcare la differenza dei termini utilizzati rispettoa quelli che figurano nella disciplina antecedente alla contrattualizzazionedell’impiego pubblico, che conteneva un preciso impegno a carico dell’enteterritoriale, impegno al quale non fa cenno alcuno la clausola oggetto diinterpretazione che, lo si ribadisce, prevede la sola possibilitàdell’istituzione, alla quale è poi condizionata anche la previsione dellaobbligazione alternativa della corresponsione del buono pasto.D’altro canto è agevole osservare che se la contrattazione collettivaavesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, lapossibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valoreequivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con laprevisione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, enon avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplinacontrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stessocontratto collettivo, al successivo art. 46, prevede una equivalenza deicosti a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazionialternative (recita, infatti, l’art. 46 «Il costo del buono pasto sostitutivodel servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto apagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente», chea sua volta prevede che «Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto,un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dallaconvenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad unterzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestitadirettamente dall’ente»). La previsione di compatibilità dei costi con lerisorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, proprio inRGN 13784/2022Pag.6Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe leobbligazioni alternative.3.4. In via conclusiva, i plurimi argomenti evidenziati nei punti cheprecedono inducono il Collegio a ritenere che la disposizione contrattualedebba essere interpretata, come sollecitato dall’ufficio della ProcuraGenerale, nei medesimi termini già indicati da questa Corte in relazioneall’analoga disciplina dettata per il comparto sanità dall’art. 29 del CCNL20 settembre 2001, in ordine alla quale si è detto che “con la formulaadottata («Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo ecompatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense diservizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa conmodalità sostitutive...») la disposizione contrattuale citata indicaimmediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto afavore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né allemodalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alleaziende, compatibilmente con le risorse disponibili” (Cass. n. 25622/2023che a sua volta richiama un orientamento già espresso da Cass. n.16736/2012 e da Cass. n. 25192/2013).3.5. L’esegesi della contrattazione collettiva che la Corte territoriale haposto a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda si sottrae,dunque, alle critiche mosse dal ricorrente e tanto basta per respingere ilricorso, giacché, una volta esclusi il diritto soggettivo del dipendenteall’istituzione del servizio e la correlata obbligazione dell’ente territoriale,diviene irrilevante la questione inerente all’onere di allegazione e provadelle disponibilità finanziare, essendo incontestato fra le parti che larealizzazione delle condizioni richieste dalla disciplina contrattuale si èavuta solo a partire dal marzo 2012.4. La novità della questione giuridica attinente all’interpretazione delcitato art. 45 CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni edAutonomie Locali, giustifica l’integrale compensazione fra le parti dellespese del giudizio di cassazione.RGN 13784/2022Pag.7Numero registro generale 13784/2022Numero sezionale 250/2026Numero di raccolta generale 8369/2026Data pubblicazione 03/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti lespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 20 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 13784/2022Pag.8