CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 08026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 16 gennaio 2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato al capo 5), relativo all'omessa presentazione delle dichiarazioni ai fine delle imposte sui redditi, in relazione all'anno d'imposta 2014, perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per l'analogo reato, relativo all'anno d'imposta 2012, contestato al capo 3), per intervenuta prescrizione, e, confermando la condanna per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000 con riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette in relazione 9U_ all'anno d'imposta 2013, contestato al capo 4, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione, concedendo i doppi benefici di legge e riducendo l'importo della confisca a C 114.914,38. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulle conclusioni di una perizia contabile, disposta in sede di appello, che, sebbene migliorativa rispetto agli accertamenti iniziali della Guardia di Finanza, risulterebbe del tutto irrealistica e incompatibile con la situazione di fatto della società amministrata dall'imputato, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si evidenzia come la società, nell'anno di imposta 2013, versasse in una profonda e irreversibile crisi economica, culminata con la cessazione dell'attività nei primi mesi del 2014. Tale stato di crisi, pacificamente emerso in dibattimento, sarebbe comprovato da plurimi elementi quali il drastico calo dei dipendenti, la perdita del DURC, il crollo del fatturato e l'impossibilità di far fronte ai debiti verso fornitori, istituti di credito e professionisti. La perizia, invece, pur partendo da una documentazione contabile pacificamente incompleta (in particolare per l'assenza di gran parte delle fatture passive, a totale svantaggio dell'imputato), avrebbe determinato per l'anno 2013 un reddito imponibile di C 450.432,05 a fronte di ricavi per C 679.442,24. Ciò comporterebbe un margine di guadagno del 66,29%, un dato definito "assolutamente impossibile" per un'impresa edile, settore in cui i margini medi si attestano tra il 14% e il 18%, e ancor di più per la [OSCURATO:PERSONA] che, in un "anno florido" come il 2011, aveva conseguito un margine del 17,21%. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, pertanto, manifestamente illogica e contraddittoria laddove, da un lato, dà atto dello stato di crisi della società e, dall'altro, avalla acriticamente le conclusioni del perito che delineano un quadro di eccezionale redditività, senza fornire alcuna spiegazione plausibile per tale palese incongruenza. La Corte avrebbe erroneamente liquidato le obiezioni difensive, basate su studi di settore e dati storici della società, come meri "dati statistici" astratti, senza confrontarsi con la concreta e drammatica realtà aziendale. Sotto il profilo soggettivo, si contesta l'affermazione del dolo specifico di evasione. L'imputato, travolto dalla crisi aziendale e personale, non avrebbe potuto avere la percezione di conseguire utili, tanto meno di entità tale da superare la soglia di rilevanza penale. La Corte avrebbe disatteso tale doglianza sulla base dell'erroneo presupposto fattuale di un utile di oltre 450.000 euro. Si censura, infine, l'illogicità dell'argomento con cui la Corte ha svalutato elementi indicativi della buona fede dell'imputato, come l'accettazione dell'eredità materna in pendenza degli accertamenti fiscali. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, pur riducendo la pena rispetto al primo grado, abbia reiterato l'errore del Tribunale, omettendo di valutare tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p. e fondando la commisurazione della pena unicamente sul criterio della gravità del danno, ossia sull'ammontare dell'imposta evasa. La difesa aveva specificamente sollecitato una valutazione complessiva che tenesse conto di tutti gli indici di cui alla citata norma, la quale avrebbe dovuto condurre a una pena contenuta nei minimi edittali. La Corte, invece, si sarebbe limitata a una riduzione meramente aritmetica della pena, conseguente alla minor quantificazione dell'imposta evasa risultante dalla perizia, senza svolgere alcuna autonoma e completa valutazione sulla congruità della sanzione alla luce di tutti gli elementi del caso concreto. 3. Con memoria datata 22 gennaio 2026 la difesa ha replicato alla requisitori del PG riprendendo gli argomenti esposti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in relazione ai costi che si assume non computati per determinare la base imponibile, e, per il resto, in quanto volto a ottenere una rivalutazione fattuale non consentita al giudice di legittimità. 2. Il primo motivo non denuncia una reale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, quanto piuttosto contesta la sua forza persuasiva e sollecita una rilettura delle emergenze processuali e una diversa valutazione del compendio probatorio, in particolare della perizia contabile disposta in appello. Secondo il costante insegnamento di questa Corte,però, il sindacato di legittimità sulla motivazione non può spingersi a una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la coerenza strutturale della decisione, ossia l'esistenza di un apparato argomentativo privo di fratture logiche evidenti e macroscopiche. Il controllo di logicità deve, in altri termini, rimanere all'interno del provvedimento impugnato senza che, in ragione del circoscritto orizzonte cui è confinato il giudizio di legittimità, sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti né opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. 3 U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 20562101). Compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di valutare ex novo le emergenze processuali sulle quali i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento così da rendere un terzo grado di giudizio, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dì determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante: Sez. 4, n. 3862 del 13/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 5465 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). 2.1 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto del percorso logico seguito, evidenziando come, fra le differenti ipotesi ricostruttive elaborate dal perito, nominato proprio per superare le incertezze dell'accertamento iniziale, abbia optato per quella più favorevole per la difesa che escludeva dal computo i versamenti su conti di terzi, i versamenti tracciabili per i quali non era stato possibile escludere un collegamento con fatture già emesse e, soprattutto, ha riconosciuto tutti i costi emergenti dalla documentazione contabile disponibile (registri IVA acquisti e libro giornale), pur in assenza delle relative fatture passive. I giudici d'appello hanno anche esplicitamente affrontato il tema del "margine di guadagno" sollevato dalla difesa, che, muovendo dai dati statistici del settore e dai bilanci degli anni precedenti, assume che la percentuale del 66,29% sia irrealistica per una qualunque impresa operante nel settore dell'edilizia e ancor di più per la [OSCURATO:PERSONA] che, nel 2013, versava in uno stato di profonda crisi, ritenendo, da una parte, condivisibile l'osservazione del perito secondo cui il dato statistico di settore non è necessariamente vincolante per la singola impresa in un determinato anno d'imposta, e, dall'altra, che la ricostruzione recepita era fondata non "su dati statistici tendenziali ed astratti bensì su dati specifici acquisiti sulla base di una convergente pluralità di elementi documentali (fatture, note di redito, conti correnti, registri contabili)". La Corte distrettuale ha, quindi, spiegato perché ha ritenuto di recepire le conclusioni del perito disattendendo le censure difensive che, lungi dall'individuare palesi illogicità o contraddittorietà su passaggi decisivi della motivazione, senza precisare i costi preternnessi, propongono una differente valutazione di fatto, che rappresenta come "impossibile" un determinato margine di guadagno e dà prevalenza alla situazione di crisi aziendale rispetto ai dati contabili, la cui maggior capacità dimostrativa rispetto alla motivazione contestata esula, però, dal sindacato di legittimità. 2.2 Va, anche, aggiunto che il ragionamento probatorio della Corte territoriale risulta in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, "in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (ex multis, Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 265160). In altri termini, i costi indicati possono essere ritenuti credibili se è dimostrata la loro consistenza; tuttavia, se tale consistenza si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, è corretto ritenere che tali costi siano inesistenti" (Sez. 3, n. 14821 del 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860). 2.3 Anche le censure relative all'elemento soggettivo si fondano su una pretesa rivalutazione degli elementi di fatto (lo stato psicologico dell'imputato, le sue convinzioni, il significato da attribuire all'accettazione dell'eredità), rispetto ai quali la Corte territoriale, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha offerto una propria interpretazione, non manifestamente illogica, evidenziando come l'omissione della dichiarazione si inserisse in un contesto di crisi in cui l'imputato tentava di "risparmiare.., proprio sugli obblighi tributari" e che l'accettazione dell'eredità poteva aver trovato causa nella volontà dell'imputato di non aggravare la sua posizione con condotte elusive e di non coinvolgere i figli nelle indagini e, comunque, che era intervenuta in un momento in cui le indagini erano in una fase iniziale per cui l'imputato poteva anche confidare - si potrebbe aggiungere anche in forza dell'omesso aggiornamento delle scritture contabili- in un esito favorevole dell'accertamento. Anche in questo caso, il motivo di ricorso si traduce in una mera riproposizione delle questioni già dedotte in appello, senza un reale confronto critico con le specifiche risposte fornite dalla Corte territoriale e senza evidenziare vizi che ne inficino la tenuta logico- giuridica, ma limitandosi a contrapporre a quella dei giudici di merito la propria, alternativa, lettura dei fatti. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo che, afferendo al trattamento punitivo, istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non può essere sindacato, in assenza di valutazioni manifestamente illogiche o arbitrarie che il ricorso non arriva neppure a ventilare, nella presente sede di legittimità. La sentenza, facendo riferimento all' "ammontare dell'imposta evasa (oltre il doppio della soglia prevista dall'art. 5 d.l.vo 74/2000) e della rilevanza delle carenze delle scritture contabili", offre una motivazione adeguata a giustificare una pena che, ponendosi ben al di sotto della media edittale, non avrebbe neppure richiesto alcuna specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 1, n.22604 del 21/3/2024, Caputo) posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio a evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato. Va, ancora, aggiunto che non sono sindacabili in sede di legittimità i criteri seguiti dal giudice del merito né sulla base di elementi di segno opposto addotti dalla difesa, non essendo il giudice tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma dovendo, in una visione globale di ogni particolarità del caso, fornire l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi, né a fortiori sulla base, come nel caso di specie, di contestazioni generiche e meramente assertive, basate su un apprezzamento del fatto che confligge con quello dei giudici di merito (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile