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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 06862/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di letture alternative delle vicende oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso non raggiungono lo standard necessario a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata, che ha toccato i punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere lstensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella proposizione di letture alternative delle vicende oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest'ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso non raggiungono lo standard necessario a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata, che ha toccato i punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagna; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere lstensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06862/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris