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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09209/2022

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8 ORDINANZA sul ricorso 26413/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del fr\ secondo in [OSCURATO:PERSONA]' 13, pec: [OSCURATO:EMAIL] p_gessini@i_pec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & Co in Liquidazione in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 132.1 avverso la sentenza n. 1574/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], venditore di un complesso immobiliare sito in Montepulciano, convenne in giudizio, con atto di citazione del 7/8/2003, davanti al Tribunale della stessa città, l'acquirente società Fattoria di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che, al momento in cui aveva posto in esecuzione una sentenza passata in giudicato dichiarativa della simulazione parziale del contratto di compravendita, di risoluzione del medesimo per inadempimento dell'acquirente e di condanna al risarcimento dei danni, aveva appreso che il bene, venduto libero da ogni iscrizione ipotecaria, era invece gravato da quattro ipoteche, iscritte a garanzia di altrettanti mutui contratti dall'acquirente con la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di queste premesse, chiese di accertare, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e le Banche, se le ipoteche fossero ancora efficaci e a sé opponibili, quale fosse l'entità dei crediti ancora garantiti dalle medesime, quanto occorresse per estinguerle; chiese altresì la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili a versare i frutti civili eio naturali dal giorno della presa di possesso fino al rilascio o fino alla risoluzione o l'equivalente pecuniario fino al rilascio e al risarcimento del danno.

Si costituirono tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e la società [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale chiedendo all'Accame il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ordinarie e straordinarie, per i miglioramenti e le addizioni, e la condanna dell'attore al pagamento degli interessi maturati sul prezzo di acquisto già corrisposto.

2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 136 del 2009: a) dichiarò opponibili a [OSCURATO:PERSONA] tutte le iscrizioni ipotecarie, dichiarò tenuta e condannò la società convenuta e i soci al pagamento delle somme necessarie per liberare l'immobile dalle ipoteche ancora gravanti sullo stesso e di quelle dovute per i frutti del bene, decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di citazione, quantificando le prime in C 136.571,97 e i secondi in C 141.523,95; b) dichiarò inammissibili le ulteriori domande dell'attore di natura risarcitoria perché coperte da giudicato; c) dichiarò tenuto l'Accame alla restituzione della parte di corrispettivo già versata per la compravendita, quantificata in C 154.937,06 (oltre interessi), per indennità di miglioramento (121.895,90) e per riparazioni straordinarie (C148.827,32); d) dichiarò la compensazione tra i diversi crediti e condannò l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo debito.

3. La Corte d'Appello di Firenze, a seguito di appello dell'Accame, con sentenza n. 1574 del 7/7/2017, ha confermato la sentenza di primo grado, fatta eccezione per due motivi, che ha accolto e che non hanno più rilievo ai fini del decidere (il primo sul mancato riconoscimento degli interessi legali sui frutti civili dovuti all'appellante ed il secondo sulla debenza del pagamento da parte della sola società convenuta e non anche dai soci).

Per quanto ancora qui di interesse, la Corte ha così statuito: aa) era inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la censura dell'appellante sulla omessa valutazione della sussistenza di obblighi restitutori e sulla operata compensazione; bb) era coperta da giudicato sia la determinazione della somma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] all'Accame sia ogni pretesa risarcitoria conseguente alla risoluzione, accolta dal giudice solo nella misura prevista in contratto da una clausola penale, salvo il danno da mancato godimento dell'immobile successivo alla risoluzione del contratto.

Su tale voce di danno la sentenza, pur affermando che essa esulava dai limiti della clausola penale e che vi era uno specifico motivo di appello, non ha provveduto però a scrutinarlo; cc) erano inammissibili le censure relative al danno da mantenimento delle ipoteche; dd) erano da confermare le statuizioni sulla decorrenza dei frutti dovuti all'attore dalla data di introduzione del presente giudizio, dovendosi ritenere che la domanda di risoluzione fino al suo accoglimento non priva il possessore della qualifica di possessore di buona fede, ai sensi dell'art. 1147, 3° co. c.c.; ee) erano infondate le doglianze relative alla riconoscibilità delle migliorie dovute a [OSCURATO:PERSONA] perché il soggetto era in buona fede; ff) erano infondate le richieste di rimessa in pristino del bene e di risarcimento del danno che avrebbero dovuto essere formulate unitamente alla domanda di risoluzione e che sarebbero state comunque prive di senso per l'ottimo stato manutentivo dell'immobile.

4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la società e i soci sulla base di otto motivi,.Nessuna delle parti intimate ha resistito al ricorso.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. ed in vista di essa il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato "Sui frutti e sui danni.

Violazione e falsa applicazione del disposto degli artico11142,1147,1148,1458,1493,2033,2037,2040 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost." - il ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia fatto riferimento, quale dies a quo della decorrenza dei frutti, alla data della citazione introduttiva del presente giudizio di restituzione anziché alla data dell'introduzione del giudizio sulla risoluzione o alla data di pronuncia della sentenza sulla risoluzione.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

La sentenza impugnata dà espressamente atto che il tribunale aveva fatto decorrere la spettanza dei frutti dalla data della domanda giudiziale (7 agosto 2003) e afferma che il tribunale aveva «ritenuto che nessun'altra potesse essere la interpretazione atteso che altrimenti anche la domanda di restituzione dei frutti avrebbe dovuto ritenersi coperta da giudicato».

Nell'esposizione del fatto del ricorso, a pagina 11, paragrafo 7, parte ricorrente riferisce che il dictum del primo giudice circa la rilevanza del giudicato era stato censurato.

Ivi, infatti, si riferisce che con l'appello era stato lamentata «l'omessa valutazione circa il fatto che, se anche con la sentenza 1387/2000, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, si fosse deciso su danni da mancato godimento del bene, non avrebbe potuto considerarsi coperta da giudicato alcuna domanda, finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni stessi - o i frutti - a decorrere dal 3.5.2000, data di pronuncia della stessa sentenza della Corte di Appello di Firenze, perché quest'ultima non avrebbe potuto statuire altro che fino al tempo della sua detta [sic] pronuncia, con la quale non aveva provveduto per il futuro».

E' palese che il motivo di appello aveva lamentato l'erronea applicazione del giudicato esterno di cui alla citata sentenza nel presupposto che il tribunale avesse fatto decorrere la restituzione dei frutti dalla data di introduzione del giudizio perché a farla decorre re prima era d'ostacolo il pregresso giudicato consolidatosi sulla sentenza di appello del 2000.

Ebbene, la motivazione enunciata dalla corte territoriale non si occupa affatto del problema del giudicato, ma sulla decorrenza della spettanza dei frutti svolge un'argomentazione che ne prescinde.

In tal modo, essa ignora il ricordato motivo di appello e, dunque, omette di pronunciarsi su di esso, non essendovi, del resto, alcun indizio che con la motivazione enunciata abbia inteso negare implicitamente la fondatezza della motivazione sul giudicato del primo giudice e nemmeno alcun indizio che abbia inteso condividerla.

Ne consegue che la motivazione del primo giudice, non avendo il ricorrente denunciato in questa sede l'omessa pronuncia sull'effettivo motivo di appello, si è consolidata, con la conseguenza che lo scrutinio della motivazione enunciata dalla corte capitolina e di cui si occupa il motivo resta inutile, dovendosi registrare la formazione del giudicato interno.Va avvertito che riguardo alla motivazione criticata nel motivo, che viene riprodotta anche per la parte in cui riferisce il tenore della decisione del primo giudice, parte ricorrente non ha nemmeno articolato una censura di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

In via del tutto aggiuntiva si rileva in ogni caso che il motivo si fonda sul contenuto della sentenza di primo grado emessa in questo giudizio, di cui si riproduce una parte nell'esposizione del fatto, ma non si indica la localizzazione in questo giudizio di legittimità, nonché - agli effetti della considerazione dell'incidenza sulla pretesa per il periodo anteriore alla domanda introduttiva del presente giudizio - anche del contenuto della sentenza di appello n. 1387 del 2000 dalla quale originerebbe il giudicato cui fece riferimento il giudice di rimo grado di questo giudizio, ma, se di essa si offre la localizzazione in questa sede (a pag. 35), si omette di individuare il contenuto come prescriveva l'art. 366 n. 6 c.p.c. e, dunque, resta impossibile apprezzare la questione del giudicato.

Lo steso art. 366 n. 6 c.p.c. risulta violato sia quanto all'onere di localizzazione sia quanto all'onere riproduttivo quanto agli atti evocati a pag. 32, prima parte.

Per tali ragioni il motivo è inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso "Nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Mancanza di motivazione.

Violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c." il ricorrente assume che la corte del gravame sia caduta in contraddizione, ritenendo, d'un lato, di aderire al dictum del giudice di prime cure sulla cessazione dello stato di buona fede del possessore al momento della sentenza costitutiva della risoluzione del contratto e, dall'altro, nel non porre la decorrenza dei frutti e degli interessi quantomeno dalla data della pronuncia giudiziale sulla risoluzione del contratto. 2.1 II motivo denuncia una contraddittorietà relativa alla motivazione resa dalla corte territoriale sulla questione dei frutti, di cui al motivo precedente.

La motivazione attinta da contraddizione è sempre quella criticata nel detto motivo (che, come s'è detto, è enunciata senza alcuna argomentazione relativa all'incidenza del giudicato, su cui vi fu l'omessa pronuncia) e la contraddizione viene ravvisata nel contrasto tra il ragionamento sui frutti e quello relativo allo stato soggettivo di buona fede del possessore risultato inadempiente.

In pratica la contraddizione viene ravvisata con il ragionamento svolto dalla corte territoriale nell'esaminare l'appello con riferimento alla decisione sulle domande svolte dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo, una volta dichiarato inammissibile il primo e dunque precluso lo scrutinio della motivazione asseritamente contraddittoria, ne segue le sorti e resta inammissibile per assorbimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso "Nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Violazione del disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c." il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sui criteri seguiti dal CTU per il calcolo del valore locatizio del bene, al fine della quantificazione dei frutti dovuti all'Accame. 3.1 II motivo è inammissibile.

Denuncia in modo contraddittorio nell'intestazione contemporaneamente la violazione dell'art. 132, secondo comma, 8 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., ma poi illustra in concreto solo la seconda.

Essa è priva di pregio in quanto non si correla alla motivazione, che sul punto c'è ed è quella dell'ultima proposizione della pag. 8, che è ignorata.

Essa ha il seguente tenore: "La critica alla quantificazione operata dal CTU appare generica, suggerendo di sostituire un parametro che il CTU ha rilevato essere ricavato da dati ufficiali quali l'OMI con un valore astrattamente indicato quale relativo alla elevata qualità del bene, certamente non evincibile dalla descrizione anche fotografica dell'immobile".

E' evidente che la motivazione esiste e il motivo -che non si correla affatto ad essa- è per ciò solo inammissibile.

Vi è di più.

Il motivo si fonda sulla sentenza di primo grado e sulla c.t.u. di primo grado, ma omette di fornirne l'indicazione specifica quanto alla localizzazione e viola l'art. 366 n. 6 c.p.c.

Si deve, altresì, aggiungere, che si riproduce inizialmente il contenuto dell'appello cui il motivo si correla, ma si omette di localizzare in questo giudizio l'atto d appello, dato che ci si astiene da dire se e dove sia stato prodotto ed in particolare se si rinvenga e dove nel fascicolo di parte di secondo grado (che è indicato come prodotto in chiusura del ricorso) oppure se si sia inteso fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo di ufficio, come ammette, per esentare la parte dell'onere di produzione, Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011, al fine appunto di esentare dall'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., ma affermando che si deve fare detto riferimento ai fini dell'osservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

4. Con il quarto motivo di ricorso "nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. 111 Cost., 112 c.p.c. e 2697 c.c." il ricorrente formula tre censure (omessa pronuncia, non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione della regola di riparto dell'onere probatorio) tutte relative alla questione dell'indennità per i miglioramenti e spese riconosciuti alla società [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Esso motivo prospetta tre censure.

La prima, quella di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. nemmeno è illustrata o almeno non è dato cogliere argomenti idonei ad evidenziarla.

La seconda - quella di violazione dell'art. 112 - oltre ad essere in contraddizione con la prima - è manifestamente infondata: lo stesso ricorrente evidenzia che la pronuncia vi è stata.

Ciò che si lamenta è l'omesso o errato esame di deduzioni e di risultanze istruttorie, particolarmente quanto alle valutazioni del c.t.u. e di non meglio individuate fatture, ma esso non può integrare omessa pronuncia, ma semmai, alle condizioni indicate da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (cioè se si individuano fatti principali o secondari di cui si è omessa la considerazione e che abbiano valore decisivo) motivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: ma tale motivo non è dedotto.

Gli uni e le altre vengono evocate, inoltre, senza rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. quanto all'onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità.

In fine, la terza censura, quella di violazione dell'art. 2697 c.c., si risolve in una inammissibile sollecitazione a rivalutare quaestiones facti ai di là di quanto consente il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sicché la deduzione della violazione di detta norma non rispetta i criteri indicati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. (ord.) n. 26769 del 2018.Con specifico riferimento alla idoneità probatoria della fattura commerciale si evoca un precedente - Cass. n. 8126 del 2004 - senza considerare che la sentenza impugnata non ha attribuito diretta efficacia probatoria alle fatture, ma, come risulta dalla stessa motivazione evocata a pag. 42 in fine, ha condiviso l'avviso del c.t.u. inerente alla loro comparazione con le autorizzazioni amministrative e con l'esito delle quattro visite effettuate alla presenza dei c.t.p.

Sicché, il precedente evocato, là dove parla di idoneità a svolgere valore di mero indizio della stipulazione del relativo contratto e dell'esecuzione della relativa prestazione, risulta osservato.

Il motivo è, dunque, in parte inammissibile e in parte infondato (quanto alla censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.).

5. Con il quinto motivo rubricato "Ancora sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

Violazione dell'art. 112 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle riparazioni di natura straordinaria e la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova dell'avvenuta esecuzione di opere per riparazioni straordinarie. 5.1 II motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili.

Innanzitutto, esso viola i requisiti di contenuto-forma del ricorso prescritti dall'art. 366 n. 6 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Esso, infatti, pur richiamando alcuni punti dell'atto di appello, non localizza il predetto atto nel giudizio di legittimità, come riferito anche in precedenza.

In secondo luogo, il motivo evoca, in modo del tutto contraddittorio, la violazione dell'art. 112 c.p.c. là dove, invece, dà conto dell'esistenza della motivazione.

Infine, il motivo sollecita una rivalutazione di risultanze istruttorie al di fuori dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nemmeno evocato e prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. senza osservare i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia già richiamata in relazione al precedente motivo di ricorso.

6. Con il sesto motivo di ricorso "violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 2037, 2040, 1148, 1150, 1458 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." l'impugnante censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di rimessa in pristino del bene e di risarcimento danni formulata dal ricorrente contestando la scelta dell'acquirente di destinare risorse non all'adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo ma ad opere di miglioramento non concordate con il venditore.

A sostegno della censura assume che il combinato disposto di tutte le disposizioni indicate in epigrafe avrebbe dovuto essere interpretato dal giudice del merito nel senso costituzionalmente conforme e tale da distinguere la posizione soggettiva di chi versa il dovuto, perché ha accettato i miglioramenti, dalla posizione di chi non li voglia accettare ma anzi debba affrontare spese per la loro eliminazione.

6.1. La motivazione censurata è la seguente: «le ulteriori argomentazioni sulla necessità di rimessa in pristino e risarcimento dei danni subiti per riportare il bene allo stato iniziale, dovevano essere formulate unitamente alla domanda di restituzione, conseguente alla risoluzione: esse comunque si presentano prive di significato e carenti di interesse, non essendo dato comprendere l'utilità di riportare u bene immobile in 'ottimo' stato manutentivo (così il CTU) al pristino stato.

In ogni caso sono contrarie al disposto di cui all'art. 1150 c.c. che non consente l'applicabilità della scelta al proprietario, in caso di possessore di buona fede che abbia compiuto addizioni migliorative (come nel caso di specie)».

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

E' palese che la ricordata motivazione contiene tre distinte e autonome motivazioni, ma l'illustrazione non indica quale di esse si intenda censurare e certamente l'esposizione alle pagg. 46-47 non consente di percepirlo.

Comunque, è certo che nessuna critica viene fatta alla prima ratio decidendi, quella basata sul fatto che si dovesse porre la questione unitamente alla domanda restitutoria in seno alla vicenda risolutoria.

Tanto integra una prima evidente ragione di inammissibilità In secondo luogo, l'illustrazione non denuncia direttamente - in disparte quanto osservato - una violazione dei paradigmi normativi evocati e nemmeno una falsa applicazione, ma le postula all'esito di una rivalutazione di emergenze istruttorie e deduzioni delle quali non fornisce l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

7. Con il settimo motivo - violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 820, 1382 e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto coperta da giudicato quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, e che non abbia pronunciato sul danno da mancato godimento del bene successivo alla risoluzione del contratto.

Assume che la statuizione abbia violato il disposto dell'art. 2909 c.c. ritenendo coperti da giudicato anche i frutti e l'art. 1382 c.c. in quanto la preliquidazione del danno - contenuta nella clausola penale prevista dal contratto- non poteva comprendere anche i danni conseguenti alla mancata o tardiva restituzione dell'immobile. 7.1 II motivo è inammissibile in quanto non individua la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe commesso la violazione degli artt. 1382 e 2909 c.c.

Infatti, fa generico riferimento alla pagina 7 e alla pagina 8 della sentenza impugnata senza però individuare la motivazione criticanda.

In ogni caso, il motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non fornisce il contenuto rilevante della sentenza n. 1387 del 2000 della Corte di Appello di Firenez passata in giudicato né degli atti del presente giudizio dalla cui comparazione poter desumere cosa fosse da ricondurre ai frutti e cosa ai danni.

8. Con l'ottavo motivo "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione dei danni e dei frutti per epoca successiva alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Montepulciano, in data 5/5/2009.

Violazione dell'art. 132 n. 4 e 111 Cost. nonché dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e n. 4 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla propria domanda di risarcimento del danno formulata con riguardo al periodo dal 31/1/89 o quanto meno dal 28/2/95 fino al dì del rilascio non ancora avvenuto, come la corresponsione dei frutti civili. 8.1 II ricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c. ha dichiarato di rinunciare a far valere tale motivo di impugnazione sicchè non è d'uopo procedere al suo scrutinio.

9. Conclusivamente il ricorso è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese per mancata difesa delle parti intimate.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 26413/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del fr\ secondo in [OSCURATO:PERSONA]' 13, pec: [OSCURATO:EMAIL] p_gessini@i_pec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & Co in Liquidazione in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 132.1 avverso la sentenza n. 1574/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], venditore di un complesso immobiliare sito in Montepulciano, convenne in giudizio, con atto di citazione del 7/8/2003, davanti al Tribunale della stessa città, l'acquirente società Fattoria di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che, al momento in cui aveva posto in esecuzione una sentenza passata in giudicato dichiarativa della simulazione parziale del contratto di compravendita, di risoluzione del medesimo per inadempimento dell'acquirente e di condanna al risarcimento dei danni, aveva appreso che il bene, venduto libero da ogni iscrizione ipotecaria, era invece gravato da quattro ipoteche, iscritte a garanzia di altrettanti mutui contratti dall'acquirente con la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di queste premesse, chiese di accertare, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e le Banche, se le ipoteche fossero ancora efficaci e a sé opponibili, quale fosse l'entità dei crediti ancora garantiti dalle medesime, quanto occorresse per estinguerle; chiese altresì la condanna della società e dei soci illimitatamente responsabili a versare i frutti civili eio naturali dal giorno della presa di possesso fino al rilascio o fino alla risoluzione o l'equivalente pecuniario fino al rilascio e al risarcimento del danno. Si costituirono tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e la società [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale chiedendo all'Accame il rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ordinarie e straordinarie, per i miglioramenti e le addizioni, e la condanna dell'attore al pagamento degli interessi maturati sul prezzo di acquisto già corrisposto. 2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 136 del 2009: a) dichiarò opponibili a [OSCURATO:PERSONA] tutte le iscrizioni ipotecarie, dichiarò tenuta e condannò la società convenuta e i soci al pagamento delle somme necessarie per liberare l'immobile dalle ipoteche ancora gravanti sullo stesso e di quelle dovute per i frutti del bene, decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di citazione, quantificando le prime in C 136.571,97 e i secondi in C 141.523,95; b) dichiarò inammissibili le ulteriori domande dell'attore di natura risarcitoria perché coperte da giudicato; c) dichiarò tenuto l'Accame alla restituzione della parte di corrispettivo già versata per la compravendita, quantificata in C 154.937,06 (oltre interessi), per indennità di miglioramento (121.895,90) e per riparazioni straordinarie (C148.827,32); d) dichiarò la compensazione tra i diversi crediti e condannò l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, del residuo debito. 3. La Corte d'Appello di Firenze, a seguito di appello dell'Accame, con sentenza n. 1574 del 7/7/2017, ha confermato la sentenza di primo grado, fatta eccezione per due motivi, che ha accolto e che non hanno più rilievo ai fini del decidere (il primo sul mancato riconoscimento degli interessi legali sui frutti civili dovuti all'appellante ed il secondo sulla debenza del pagamento da parte della sola società convenuta e non anche dai soci). Per quanto ancora qui di interesse, la Corte ha così statuito: aa) era inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la censura dell'appellante sulla omessa valutazione della sussistenza di obblighi restitutori e sulla operata compensazione; bb) era coperta da giudicato sia la determinazione della somma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] all'Accame sia ogni pretesa risarcitoria conseguente alla risoluzione, accolta dal giudice solo nella misura prevista in contratto da una clausola penale, salvo il danno da mancato godimento dell'immobile successivo alla risoluzione del contratto. Su tale voce di danno la sentenza, pur affermando che essa esulava dai limiti della clausola penale e che vi era uno specifico motivo di appello, non ha provveduto però a scrutinarlo; cc) erano inammissibili le censure relative al danno da mantenimento delle ipoteche; dd) erano da confermare le statuizioni sulla decorrenza dei frutti dovuti all'attore dalla data di introduzione del presente giudizio, dovendosi ritenere che la domanda di risoluzione fino al suo accoglimento non priva il possessore della qualifica di possessore di buona fede, ai sensi dell'art. 1147, 3° co. c.c.; ee) erano infondate le doglianze relative alla riconoscibilità delle migliorie dovute a [OSCURATO:PERSONA] perché il soggetto era in buona fede; ff) erano infondate le richieste di rimessa in pristino del bene e di risarcimento del danno che avrebbero dovuto essere formulate unitamente alla domanda di risoluzione e che sarebbero state comunque prive di senso per l'ottimo stato manutentivo dell'immobile. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la società e i soci sulla base di otto motivi,.Nessuna delle parti intimate ha resistito al ricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. ed in vista di essa il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato "Sui frutti e sui danni. Violazione e falsa applicazione del disposto degli artico11142,1147,1148,1458,1493,2033,2037,2040 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost." - il ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia fatto riferimento, quale dies a quo della decorrenza dei frutti, alla data della citazione introduttiva del presente giudizio di restituzione anziché alla data dell'introduzione del giudizio sulla risoluzione o alla data di pronuncia della sentenza sulla risoluzione. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse e comunque per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. La sentenza impugnata dà espressamente atto che il tribunale aveva fatto decorrere la spettanza dei frutti dalla data della domanda giudiziale (7 agosto 2003) e afferma che il tribunale aveva «ritenuto che nessun'altra potesse essere la interpretazione atteso che altrimenti anche la domanda di restituzione dei frutti avrebbe dovuto ritenersi coperta da giudicato». Nell'esposizione del fatto del ricorso, a pagina 11, paragrafo 7, parte ricorrente riferisce che il dictum del primo giudice circa la rilevanza del giudicato era stato censurato. Ivi, infatti, si riferisce che con l'appello era stato lamentata «l'omessa valutazione circa il fatto che, se anche con la sentenza 1387/2000, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, si fosse deciso su danni da mancato godimento del bene, non avrebbe potuto considerarsi coperta da giudicato alcuna domanda, finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni stessi - o i frutti - a decorrere dal 3.5.2000, data di pronuncia della stessa sentenza della Corte di Appello di Firenze, perché quest'ultima non avrebbe potuto statuire altro che fino al tempo della sua detta [sic] pronuncia, con la quale non aveva provveduto per il futuro». E' palese che il motivo di appello aveva lamentato l'erronea applicazione del giudicato esterno di cui alla citata sentenza nel presupposto che il tribunale avesse fatto decorrere la restituzione dei frutti dalla data di introduzione del giudizio perché a farla decorre re prima era d'ostacolo il pregresso giudicato consolidatosi sulla sentenza di appello del 2000. Ebbene, la motivazione enunciata dalla corte territoriale non si occupa affatto del problema del giudicato, ma sulla decorrenza della spettanza dei frutti svolge un'argomentazione che ne prescinde. In tal modo, essa ignora il ricordato motivo di appello e, dunque, omette di pronunciarsi su di esso, non essendovi, del resto, alcun indizio che con la motivazione enunciata abbia inteso negare implicitamente la fondatezza della motivazione sul giudicato del primo giudice e nemmeno alcun indizio che abbia inteso condividerla. Ne consegue che la motivazione del primo giudice, non avendo il ricorrente denunciato in questa sede l'omessa pronuncia sull'effettivo motivo di appello, si è consolidata, con la conseguenza che lo scrutinio della motivazione enunciata dalla corte capitolina e di cui si occupa il motivo resta inutile, dovendosi registrare la formazione del giudicato interno.Va avvertito che riguardo alla motivazione criticata nel motivo, che viene riprodotta anche per la parte in cui riferisce il tenore della decisione del primo giudice, parte ricorrente non ha nemmeno articolato una censura di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. In via del tutto aggiuntiva si rileva in ogni caso che il motivo si fonda sul contenuto della sentenza di primo grado emessa in questo giudizio, di cui si riproduce una parte nell'esposizione del fatto, ma non si indica la localizzazione in questo giudizio di legittimità, nonché - agli effetti della considerazione dell'incidenza sulla pretesa per il periodo anteriore alla domanda introduttiva del presente giudizio - anche del contenuto della sentenza di appello n. 1387 del 2000 dalla quale originerebbe il giudicato cui fece riferimento il giudice di rimo grado di questo giudizio, ma, se di essa si offre la localizzazione in questa sede (a pag. 35), si omette di individuare il contenuto come prescriveva l'art. 366 n. 6 c.p.c. e, dunque, resta impossibile apprezzare la questione del giudicato. Lo steso art. 366 n. 6 c.p.c. risulta violato sia quanto all'onere di localizzazione sia quanto all'onere riproduttivo quanto agli atti evocati a pag. 32, prima parte. Per tali ragioni il motivo è inammissibile. 2. Con il secondo motivo di ricorso "Nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Mancanza di motivazione. Violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c." il ricorrente assume che la corte del gravame sia caduta in contraddizione, ritenendo, d'un lato, di aderire al dictum del giudice di prime cure sulla cessazione dello stato di buona fede del possessore al momento della sentenza costitutiva della risoluzione del contratto e, dall'altro, nel non porre la decorrenza dei frutti e degli interessi quantomeno dalla data della pronuncia giudiziale sulla risoluzione del contratto. 2.1 II motivo denuncia una contraddittorietà relativa alla motivazione resa dalla corte territoriale sulla questione dei frutti, di cui al motivo precedente. La motivazione attinta da contraddizione è sempre quella criticata nel detto motivo (che, come s'è detto, è enunciata senza alcuna argomentazione relativa all'incidenza del giudicato, su cui vi fu l'omessa pronuncia) e la contraddizione viene ravvisata nel contrasto tra il ragionamento sui frutti e quello relativo allo stato soggettivo di buona fede del possessore risultato inadempiente. In pratica la contraddizione viene ravvisata con il ragionamento svolto dalla corte territoriale nell'esaminare l'appello con riferimento alla decisione sulle domande svolte dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, una volta dichiarato inammissibile il primo e dunque precluso lo scrutinio della motivazione asseritamente contraddittoria, ne segue le sorti e resta inammissibile per assorbimento. 3. Con il terzo motivo di ricorso "Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione del disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c." il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sui criteri seguiti dal CTU per il calcolo del valore locatizio del bene, al fine della quantificazione dei frutti dovuti all'Accame. 3.1 II motivo è inammissibile. Denuncia in modo contraddittorio nell'intestazione contemporaneamente la violazione dell'art. 132, secondo comma, 8 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., ma poi illustra in concreto solo la seconda. Essa è priva di pregio in quanto non si correla alla motivazione, che sul punto c'è ed è quella dell'ultima proposizione della pag. 8, che è ignorata. Essa ha il seguente tenore: "La critica alla quantificazione operata dal CTU appare generica, suggerendo di sostituire un parametro che il CTU ha rilevato essere ricavato da dati ufficiali quali l'OMI con un valore astrattamente indicato quale relativo alla elevata qualità del bene, certamente non evincibile dalla descrizione anche fotografica dell'immobile". E' evidente che la motivazione esiste e il motivo -che non si correla affatto ad essa- è per ciò solo inammissibile. Vi è di più. Il motivo si fonda sulla sentenza di primo grado e sulla c.t.u. di primo grado, ma omette di fornirne l'indicazione specifica quanto alla localizzazione e viola l'art. 366 n. 6 c.p.c. Si deve, altresì, aggiungere, che si riproduce inizialmente il contenuto dell'appello cui il motivo si correla, ma si omette di localizzare in questo giudizio l'atto d appello, dato che ci si astiene da dire se e dove sia stato prodotto ed in particolare se si rinvenga e dove nel fascicolo di parte di secondo grado (che è indicato come prodotto in chiusura del ricorso) oppure se si sia inteso fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo di ufficio, come ammette, per esentare la parte dell'onere di produzione, Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, al fine appunto di esentare dall'onere di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., ma affermando che si deve fare detto riferimento ai fini dell'osservanza dell'art. 366 n. 6 c.p.c. 4. Con il quarto motivo di ricorso "nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. 111 Cost., 112 c.p.c. e 2697 c.c." il ricorrente formula tre censure (omessa pronuncia, non corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazione della regola di riparto dell'onere probatorio) tutte relative alla questione dell'indennità per i miglioramenti e spese riconosciuti alla società [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Esso motivo prospetta tre censure. La prima, quella di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. nemmeno è illustrata o almeno non è dato cogliere argomenti idonei ad evidenziarla. La seconda - quella di violazione dell'art. 112 - oltre ad essere in contraddizione con la prima - è manifestamente infondata: lo stesso ricorrente evidenzia che la pronuncia vi è stata. Ciò che si lamenta è l'omesso o errato esame di deduzioni e di risultanze istruttorie, particolarmente quanto alle valutazioni del c.t.u. e di non meglio individuate fatture, ma esso non può integrare omessa pronuncia, ma semmai, alle condizioni indicate da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (cioè se si individuano fatti principali o secondari di cui si è omessa la considerazione e che abbiano valore decisivo) motivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: ma tale motivo non è dedotto. Gli uni e le altre vengono evocate, inoltre, senza rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. quanto all'onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità. In fine, la terza censura, quella di violazione dell'art. 2697 c.c., si risolve in una inammissibile sollecitazione a rivalutare quaestiones facti ai di là di quanto consente il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sicché la deduzione della violazione di detta norma non rispetta i criteri indicati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. (ord.) n. 26769 del 2018.Con specifico riferimento alla idoneità probatoria della fattura commerciale si evoca un precedente - Cass. n. 8126 del 2004 - senza considerare che la sentenza impugnata non ha attribuito diretta efficacia probatoria alle fatture, ma, come risulta dalla stessa motivazione evocata a pag. 42 in fine, ha condiviso l'avviso del c.t.u. inerente alla loro comparazione con le autorizzazioni amministrative e con l'esito delle quattro visite effettuate alla presenza dei c.t.p. Sicché, il precedente evocato, là dove parla di idoneità a svolgere valore di mero indizio della stipulazione del relativo contratto e dell'esecuzione della relativa prestazione, risulta osservato. Il motivo è, dunque, in parte inammissibile e in parte infondato (quanto alla censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.). 5. Con il quinto motivo rubricato "Ancora sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e 111 Cost. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Violazione dell'art. 112 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle riparazioni di natura straordinaria e la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova dell'avvenuta esecuzione di opere per riparazioni straordinarie. 5.1 II motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto, esso viola i requisiti di contenuto-forma del ricorso prescritti dall'art. 366 n. 6 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. Esso, infatti, pur richiamando alcuni punti dell'atto di appello, non localizza il predetto atto nel giudizio di legittimità, come riferito anche in precedenza. In secondo luogo, il motivo evoca, in modo del tutto contraddittorio, la violazione dell'art. 112 c.p.c. là dove, invece, dà conto dell'esistenza della motivazione. Infine, il motivo sollecita una rivalutazione di risultanze istruttorie al di fuori dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nemmeno evocato e prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. senza osservare i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia già richiamata in relazione al precedente motivo di ricorso. 6. Con il sesto motivo di ricorso "violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 2037, 2040, 1148, 1150, 1458 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." l'impugnante censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di rimessa in pristino del bene e di risarcimento danni formulata dal ricorrente contestando la scelta dell'acquirente di destinare risorse non all'adempimento dell'obbligazione del pagamento del prezzo ma ad opere di miglioramento non concordate con il venditore. A sostegno della censura assume che il combinato disposto di tutte le disposizioni indicate in epigrafe avrebbe dovuto essere interpretato dal giudice del merito nel senso costituzionalmente conforme e tale da distinguere la posizione soggettiva di chi versa il dovuto, perché ha accettato i miglioramenti, dalla posizione di chi non li voglia accettare ma anzi debba affrontare spese per la loro eliminazione. 6.1. La motivazione censurata è la seguente: «le ulteriori argomentazioni sulla necessità di rimessa in pristino e risarcimento dei danni subiti per riportare il bene allo stato iniziale, dovevano essere formulate unitamente alla domanda di restituzione, conseguente alla risoluzione: esse comunque si presentano prive di significato e carenti di interesse, non essendo dato comprendere l'utilità di riportare u bene immobile in 'ottimo' stato manutentivo (così il CTU) al pristino stato. In ogni caso sono contrarie al disposto di cui all'art. 1150 c.c. che non consente l'applicabilità della scelta al proprietario, in caso di possessore di buona fede che abbia compiuto addizioni migliorative (come nel caso di specie)». Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. E' palese che la ricordata motivazione contiene tre distinte e autonome motivazioni, ma l'illustrazione non indica quale di esse si intenda censurare e certamente l'esposizione alle pagg. 46-47 non consente di percepirlo. Comunque, è certo che nessuna critica viene fatta alla prima ratio decidendi, quella basata sul fatto che si dovesse porre la questione unitamente alla domanda restitutoria in seno alla vicenda risolutoria. Tanto integra una prima evidente ragione di inammissibilità In secondo luogo, l'illustrazione non denuncia direttamente - in disparte quanto osservato - una violazione dei paradigmi normativi evocati e nemmeno una falsa applicazione, ma le postula all'esito di una rivalutazione di emergenze istruttorie e deduzioni delle quali non fornisce l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. 7. Con il settimo motivo - violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 820, 1382 e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto coperta da giudicato quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, e che non abbia pronunciato sul danno da mancato godimento del bene successivo alla risoluzione del contratto. Assume che la statuizione abbia violato il disposto dell'art. 2909 c.c. ritenendo coperti da giudicato anche i frutti e l'art. 1382 c.c. in quanto la preliquidazione del danno - contenuta nella clausola penale prevista dal contratto- non poteva comprendere anche i danni conseguenti alla mancata o tardiva restituzione dell'immobile. 7.1 II motivo è inammissibile in quanto non individua la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe commesso la violazione degli artt. 1382 e 2909 c.c. Infatti, fa generico riferimento alla pagina 7 e alla pagina 8 della sentenza impugnata senza però individuare la motivazione criticanda. In ogni caso, il motivo viola l'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto non fornisce il contenuto rilevante della sentenza n. 1387 del 2000 della Corte di Appello di Firenez passata in giudicato né degli atti del presente giudizio dalla cui comparazione poter desumere cosa fosse da ricondurre ai frutti e cosa ai danni. 8. Con l'ottavo motivo "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione dei danni e dei frutti per epoca successiva alla pronuncia della sentenza del Tribunale di Montepulciano, in data 5/5/2009. Violazione dell'art. 132 n. 4 e 111 Cost. nonché dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e n. 4 c.p.c. - il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla propria domanda di risarcimento del danno formulata con riguardo al periodo dal 31/1/89 o quanto meno dal 28/2/95 fino al dì del rilascio non ancora avvenuto, come la corresponsione dei frutti civili. 8.1 II ricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c. ha dichiarato di rinunciare a far valere tale motivo di impugnazione sicchè non è d'uopo procedere al suo scrutinio. 9. Conclusivamente il ricorso è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese per mancata difesa delle parti intimate.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 09209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris