CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 14621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Sora, in data 26.1.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato in rubrica ascrittole, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata, per essere il reato estinto per sopravvenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo plurimi vizi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione da quest'uitima debitamente sottoscritta, con firma autenticata dal difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021 [OSCURATO:PERSONA];-,siliere Este sore Ifesidgite !/ i [OSCURATO:PERSONA] LEflIA 1 4 A