CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 39860/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 33477/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, originario di Auchi (nell'[OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 9 ottobre 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura (ciò che esime il Collegio dal dare conto del contenuto dei motivi). Nella specie, la procura è stata rilasciata su foglio separato, ma non materialmente congiunto al ricorso. Deve, quindi, trovare applicazione il principio, consolidato, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. n. 1255/2018; Cass. n. 877/2019). 2. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte del resistente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazi