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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14928/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo e previa esclusione della recidiva, esclusa la subordinazione della già concessa sospensione condizionale alla prestazione dei lavori di pubblica utilità, ne ha confermato, anche nel residuo trattamento sanzionatorio, l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno dell'Enel, con le aggravanti della violenza sulle cose e dell'aver commesso il fatto su beni esposti alla pubblica fede, ovvero destinati a servizio pubblico o di pubblica utilità.

Sono stati dedotti due motivi di ricorso. 1.11 primo, fondato sulla pretesa sussistenza del vizio di erronea applicazione della legge penale e della motivazione in relazione all'attribuibilità del fatto all'imputata, statuita sui soli presupposti della intestazione dell'utenza e dell'accertata fruizione, da parte sua, dell'erogazione di energia elettrica, senza alcuna prova di una sua partecipazione all'esecuzione dell'allaccio abusivo; tra l'altro, la difesa avrebbe documentato il regolare pagamento delle fatture dell'Ente. 2.11 secondo, agganciato al vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ha lamentato la violazione del divieto della "reformatio in peius", in quanto, esclusa la recidiva, la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente attenuare la pena inflitta e non limitarsi a confermarla, previa rivisitazione del giudizio di comparazione tra circostanze.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato.

Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che il motivo posto a base del ricorso per cassazione deve essere ritenuto non specifico( e, comunque, non consentito nel giudizio di legittimità in quanto involgente una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata — peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente - del tutto lineare e plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità.Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4", sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai.

Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett.

C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

E allora, deve essere rammentato il principio secondo il quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, al fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo).

Nel caso in esame, i giudici del doppio grado, oltre a sottolineare come l'utenza della fornitura sia riconducibile all'imputata, residente all'indirizzo beneficiario, hanno puntualizzato che solo lei sia stata colta in loco al momento dell'esecuzione del controllo da parte del personale preposto (pag. 3 sentenza di primo grado, pag. 3 e 4 sentenza di appello).

Le ragioni del ricorso, puramente assertive, non si confrontano con il tessuto della motivazione della duplice, convergente pronuncia e si limitano a riprodurre le lagnanze già respinte, con argomentazioni logiche ed immuni da censure in sede di legittimità, dall'organo giurisdizionale del processo di merito.

L'assunto del rituale adempimento dei pagamenti delle fatture è, poi, meramente enunciato e privo delle indispensabili allegazioni, anche in termini di potenziale efficacia demolitoria, a sostegno della deduzione del vizio di motivazione che sia fondato sul travisamento della prova per omissione. 2.11 secondo motivo, a sua volta, è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza.

La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha espresso il principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione" (Sez.

U n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv.255660; sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv.279712;sez.2, n. 28532 del 04/05/2021,Grava, Rv. 281805).

Nel caso di specie, la Corte di merito, pur con la esclusione della recidiva contestata, si è congruamente profusa nelle argomentazioni giustificative del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo della sua adeguatezza e proporzione, rimarcando - a pag. 6 - che l'entità e rilevanza della duplice circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di furto, contestata e comunque ritenuta, che connota il fatto di peculiare gravità, non consente di valicare il giudizio di mera equivalenza con le già concesse attenuanti generiche, riconosciute per adeguare la pena al fatto concreto, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi forma di ristoro economico e, comunque, della prossimità della sanzione comminata al minimo di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo e previa esclusione della recidiva, esclusa la subordinazione della già concessa sospensione condizionale alla prestazione dei lavori di pubblica utilità, ne ha confermato, anche nel residuo trattamento sanzionatorio, l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno dell'Enel, con le aggravanti della violenza sulle cose e dell'aver commesso il fatto su beni esposti alla pubblica fede, ovvero destinati a servizio pubblico o di pubblica utilità. Sono stati dedotti due motivi di ricorso. 1.11 primo, fondato sulla pretesa sussistenza del vizio di erronea applicazione della legge penale e della motivazione in relazione all'attribuibilità del fatto all'imputata, statuita sui soli presupposti della intestazione dell'utenza e dell'accertata fruizione, da parte sua, dell'erogazione di energia elettrica, senza alcuna prova di una sua partecipazione all'esecuzione dell'allaccio abusivo; tra l'altro, la difesa avrebbe documentato il regolare pagamento delle fatture dell'Ente. 2.11 secondo, agganciato al vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., ha lamentato la violazione del divieto della "reformatio in peius", in quanto, esclusa la recidiva, la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente attenuare la pena inflitta e non limitarsi a confermarla, previa rivisitazione del giudizio di comparazione tra circostanze. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che il motivo posto a base del ricorso per cassazione deve essere ritenuto non specifico( e, comunque, non consentito nel giudizio di legittimità in quanto involgente una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata — peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente - del tutto lineare e plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità.Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4", sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contestai. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. E allora, deve essere rammentato il principio secondo il quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, al fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). Nel caso in esame, i giudici del doppio grado, oltre a sottolineare come l'utenza della fornitura sia riconducibile all'imputata, residente all'indirizzo beneficiario, hanno puntualizzato che solo lei sia stata colta in loco al momento dell'esecuzione del controllo da parte del personale preposto (pag. 3 sentenza di primo grado, pag. 3 e 4 sentenza di appello). Le ragioni del ricorso, puramente assertive, non si confrontano con il tessuto della motivazione della duplice, convergente pronuncia e si limitano a riprodurre le lagnanze già respinte, con argomentazioni logiche ed immuni da censure in sede di legittimità, dall'organo giurisdizionale del processo di merito. L'assunto del rituale adempimento dei pagamenti delle fatture è, poi, meramente enunciato e privo delle indispensabili allegazioni, anche in termini di potenziale efficacia demolitoria, a sostegno della deduzione del vizio di motivazione che sia fondato sul travisamento della prova per omissione. 2.11 secondo motivo, a sua volta, è travolto dal giudizio di manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione nomofilattica, ha espresso il principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione" (Sez. U n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv.255660; sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv.279712;sez.2, n. 28532 del 04/05/2021,Grava, Rv. 281805). Nel caso di specie, la Corte di merito, pur con la esclusione della recidiva contestata, si è congruamente profusa nelle argomentazioni giustificative del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo della sua adeguatezza e proporzione, rimarcando - a pag. 6 - che l'entità e rilevanza della duplice circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di furto, contestata e comunque ritenuta, che connota il fatto di peculiare gravità, non consente di valicare il giudizio di mera equivalenza con le già concesse attenuanti generiche, riconosciute per adeguare la pena al fatto concreto, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi forma di ristoro economico e, comunque, della prossimità della sanzione comminata al minimo di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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