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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27509/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. LaCorte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere collocato nella posizione F5 a decorrere dal 1.1.2009 agli effetti giuridici ed economici ed aveva condannato il MIT al risarcimento del danno in misura pari alle differenze tra le retribuzioni proprie della posizione F4 e quelle della posizione economica F5 con decorrenza dal 1.1.2009, oltre interessi legali.

2. La Corte territoriale ha osservato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in causa nel giudizio di primo grado quale ultima classificata nella selezione per progressione orizzontale) e che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato concesso termine per effettuare tale incombente, mentre all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte appellante, la qualeaveva dedotto di avere provveduto a tale incombente, aveva dichiarato di non essere in grado di produrre gli atti relativi alla notifica, in quanto smarriti dall’ufficiale giudiziario, ed aveva chiesto in subordine un termine per provvedere a detto incombente.

3. Il giudice di appello ha rilevato che il Ministero appellante non aveva dimostrato di avere ritualmente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Lettieri( litisconsorte necessari a nel giudizio di appello ) nel termine di cui all’art. 331, comma primo, cod. proc. civ.;a fronte della natura perentoria del suddetto termine ha ritenuto preclusa la concessione di un ulteriore termine per provvedere al medesimo incombente.

4. Considerato che lo smarrimento degli atti relativi all’integrazione del contraddittorio non era imputabile all’UNEP, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma secondo, cod. proc. civ.; ha inoltre ritenuto in dimostrata l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della Lettieri, essendo a tal fine inidonea la certificazione dell’ufficio UNEP del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( depositata telematicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiin data 6.6.2018).

5. In assenza della materiale produzione degli atti relativi alla notifica, ha in particolare ritenuto indimostrato che nei confronti della Lettieri fossero stati espletati gli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ.

6. Ha osservato che il termine previsto dall’ art. 331 cod. proc. civ. per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non è prorogabile nemmeno sull’accordo delle parti; ha aggiunto che nonpuò essere sanato dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio eche la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio.

7. Avverso tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

DIRITTO 1.L’unico motivo il ricorso - che denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 161, comma secondo, cod. proc. civ., 136 ss. cod. proc. civ. e con l’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello - è articolatoin due sottocensure.

Con la prima sottocensura, a ddebita a lla Corte territoriale di non avere valutato la correttezza e tempestività della notifica del ricorso anche in considerazione delle note depositate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Sostieneche la certificazione UNEP, atto redatto da pubblico ufficiale e facente fede fino a querela di falso (o comunque atto redatto da pubblico funzionario ed avente valenza certificativa),è sufficiente a comprovare l’avvenuta notificazione.

Argomentache la notifica effettuata con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. produce l’effetto della conoscenza legale.

Evidenzia che la nota del 6.6.2018, da cui risulta che l’atto era stato smarrito negli uffici dell’Avvocatura, prevale sulle dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore dello Stato.

Con la seconda sottocensura d educe che negli uffici dell’Avvocatura dello Stato era stato rinvenuto il fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della Lettieri.

2. Il ricorso èinammissibile.

3. La prima sotto censura è inammissibile, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportinon ha idoneamente provato di essere incorso nella decadenza per fatto a sé non imputabile.

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la certificazione dell’Ufficio UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta mediante deposito telematico in data 6.6.2018 è stata rilasciata a richiesta del procuratore istante, il quale aveva dichiarato di avere smarrito l’originale dell’atto, e tale prospettazione è stata ribadita nel ricorso.

4. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: a) il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato dall’art. 331 cod. proc. civ. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 31386/2018); b) qualora il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l’assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza diquello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. n. 28298/2021).

5. La sentenza impugnata ha fatto altresì corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo cui la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. si considera perfezionata quando l’ufficiale notificatore dia atto, espressamente e puntualmente, della relata dell’invio dellaraccomandata, con avviso del Comune in cui la notifica deve essere eseguita, non potendo l’attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia della notifica effettuata (Cass. n. 7159/2024; Cass. n. 22333/2021).

6. Anche la seconda sottocensura è in ammissibile , in quanto non precisa l’epocadel rinvenimento del fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della Lettieri, e non rispetta dunque l’onere imposto da ll’ art. 366 n. 4, secondo cui il ricorso deve contenere la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

In particolare la censura , formulata nell’ambito di un motivo che deduce la nullità della sentenza impugnata, non chiarisce in quale violazione sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto non prospetta che il ritrovamento sia avvenuto prima della sentenza,né che sia stato portato all’attenzione della Corte territoriale prima della definizione del giudizio di appello.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. LaCorte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiavverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere collocato nella posizione F5 a decorrere dal 1.1.2009 agli effetti giuridici ed economici ed aveva condannato il MIT al risarcimento del danno in misura pari alle differenze tra le retribuzioni proprie della posizione F4 e quelle della posizione economica F5 con decorrenza dal 1.1.2009, oltre interessi legali. 2. La Corte territoriale ha osservato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in causa nel giudizio di primo grado quale ultima classificata nella selezione per progressione orizzontale) e che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato concesso termine per effettuare tale incombente, mentre all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte appellante, la qualeaveva dedotto di avere provveduto a tale incombente, aveva dichiarato di non essere in grado di produrre gli atti relativi alla notifica, in quanto smarriti dall’ufficiale giudiziario, ed aveva chiesto in subordine un termine per provvedere a detto incombente. 3. Il giudice di appello ha rilevato che il Ministero appellante non aveva dimostrato di avere ritualmente provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Lettieri( litisconsorte necessari a nel giudizio di appello ) nel termine di cui all’art. 331, comma primo, cod. proc. civ.;a fronte della natura perentoria del suddetto termine ha ritenuto preclusa la concessione di un ulteriore termine per provvedere al medesimo incombente. 4. Considerato che lo smarrimento degli atti relativi all’integrazione del contraddittorio non era imputabile all’UNEP, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma secondo, cod. proc. civ.; ha inoltre ritenuto in dimostrata l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della Lettieri, essendo a tal fine inidonea la certificazione dell’ufficio UNEP del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( depositata telematicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiin data 6.6.2018). 5. In assenza della materiale produzione degli atti relativi alla notifica, ha in particolare ritenuto indimostrato che nei confronti della Lettieri fossero stati espletati gli adempimenti ex art. 140 cod. proc. civ. 6. Ha osservato che il termine previsto dall’ art. 331 cod. proc. civ. per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio non è prorogabile nemmeno sull’accordo delle parti; ha aggiunto che nonpuò essere sanato dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio eche la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio. 7. Avverso tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. DIRITTO 1.L’unico motivo il ricorso - che denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 161, comma secondo, cod. proc. civ., 136 ss. cod. proc. civ. e con l’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello - è articolatoin due sottocensure. Con la prima sottocensura, a ddebita a lla Corte territoriale di non avere valutato la correttezza e tempestività della notifica del ricorso anche in considerazione delle note depositate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Sostieneche la certificazione UNEP, atto redatto da pubblico ufficiale e facente fede fino a querela di falso (o comunque atto redatto da pubblico funzionario ed avente valenza certificativa),è sufficiente a comprovare l’avvenuta notificazione. Argomentache la notifica effettuata con le modalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. produce l’effetto della conoscenza legale. Evidenzia che la nota del 6.6.2018, da cui risulta che l’atto era stato smarrito negli uffici dell’Avvocatura, prevale sulle dichiarazioni rese in udienza dal Procuratore dello Stato. Con la seconda sottocensura d educe che negli uffici dell’Avvocatura dello Stato era stato rinvenuto il fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della Lettieri. 2. Il ricorso èinammissibile. 3. La prima sotto censura è inammissibile, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportinon ha idoneamente provato di essere incorso nella decadenza per fatto a sé non imputabile. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la certificazione dell’Ufficio UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta mediante deposito telematico in data 6.6.2018 è stata rilasciata a richiesta del procuratore istante, il quale aveva dichiarato di avere smarrito l’originale dell’atto, e tale prospettazione è stata ribadita nel ricorso. 4. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: a) il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato dall’art. 331 cod. proc. civ. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 31386/2018); b) qualora il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l’assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza diquello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. n. 28298/2021). 5. La sentenza impugnata ha fatto altresì corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte secondo cui la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. si considera perfezionata quando l’ufficiale notificatore dia atto, espressamente e puntualmente, della relata dell’invio dellaraccomandata, con avviso del Comune in cui la notifica deve essere eseguita, non potendo l’attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia della notifica effettuata (Cass. n. 7159/2024; Cass. n. 22333/2021). 6. Anche la seconda sottocensura è in ammissibile , in quanto non precisa l’epocadel rinvenimento del fascicolo, comprensivo dell’originale della relazione di notifica effettuata nei confronti della Lettieri, e non rispetta dunque l’onere imposto da ll’ art. 366 n. 4, secondo cui il ricorso deve contenere la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. In particolare la censura , formulata nell’ambito di un motivo che deduce la nullità della sentenza impugnata, non chiarisce in quale violazione sarebbe incorsa la Corte territoriale, in quanto non prospetta che il ritrovamento sia avvenuto prima della sentenza,né che sia stato portato all’attenzione della Corte territoriale prima della definizione del giudizio di appello. 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di