CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42093/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composi- zione monocratica, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto di energia elettrica aggravato dall'uso del mezzo fraudolento -commesso il 7/8/2013- e l'ha condannato, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equi- valenti alle aggravanti contestate ed alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, che ha chiesto -con il primo motivo- l'assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, l'assoluzione di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. In particolare, in sede di gravame nel merito, la linea difensiva dell'odierno ricorrente era stata quella di prospettare che il teste [OSCURATO:PERSONA], tecnico dell'E- nel, fosse stato paradossalmente ritenuto attendibile dal Tribunale, avendo riferito fatti ed avvenimenti confutati da altri testi e contrastanti con gli elementi docu- mentali acquisiti agli atti. Con sentenza del 3/2/2020 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motiva- zionale in punto di affermazione di responsabilità lamentando che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, le censure mosse in atto di appello erano del tutto fondate, poiché comprovate da elementi documentali e testimoniali, che sarebbero stati illogicamente valutati dalla Corte territoriale. I giudici di appello avrebbero, di fatto, stravolto le chiare risultanze proces- suali del primo grado di giudizio, motivando il rigetto di gravame in maniera con- traddittoria, illogica e a tratti di difficile interpretazione. In sentenza, di fatto, si sarebbe assistito alla riproduzione sistematica delle trascrizioni delle deposizioni dei testimoni, che, anche se in perfetta sintonia con la tesi sostenuta dalla difesa, vengono indicate quali elementi di conferma della condanna dell'appellante. Il percorso seguito dai giudici d'appello, di difficile lettura, per il ricorrente sarebbe del tutto viziato in quanto confutato da elementi documentali e di fatto che non potevano e non possono essere superati, e precisamente: /. La testimo- nianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che la fornitura oggetto di distacco era stata volturata a nome di tale Agata di Vanni il 12.8.2013, dunque il contatore mano- messo sequestrato nell'agosto 2013 non poteva essere quello presente nel feb- braio dell'anno successivo. 2. Le evidenziate contraddizioni nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha sostenuto, e continua a farlo, che il sequestro non poteva avere avuto ad oggetto il contatore del Cascio, avendo esso continuato a funzionare regolarmente anche dopo il cambio di gestione dell'impianto e del soggetto inte- statario della fornitura, [OSCURATO:PERSONA]. Ci si duole che la Corte territoriale abbia anche disatteso e non preso in con- siderazione un altro elemento basilare, emerso dalla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, alla pag. 9 della sua deposizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato che l'importo delle bollette di energia elettrica erano ammontanti a 250-280 euro. Im- porti collimanti perfettamente con quelli delle fatture di energia elettrica della ge- stione [OSCURATO:PERSONA], prodotte dalla difesa nel giudizio di primo grado. Ele- mento che i giudici d'appello avrebbero dovuto ritenere troncante, in quanto, stante che l'utenza aveva avuto consumi costanti, sia nel periodo di presupposta permanenza del reato che in quello successivo, nessuna sottrazione di energia elettrica si poteva essere concretizzata. Dunque, ci si duole che la Corte territoriale, dando un'interpretazione illogica e contraddittoria, abbia ritenuto di confermare le statuizioni di condanna del primo grado, nonostante la presenza di elementi documentali e testimoniali che avvalo- ravano la tesi difensiva dell'imputato. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale (in tal senso deve intendersi il richiamo alle lettere b ed e dell'art. 606 co. 1 cod. proc. pen.) ci si duole che le risultanze processuali del primo grado di giudizio, stante l'evidente discrasia delle dichiarazioni dei testi della procura e il contrasto delle stesse con i dati documentali, giustificavano l'ap- plicazione, in ogni caso del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] cesco Bono, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, comunque, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella secondo cui la fornitura in questione non sarebbe riconducibile al Cascio. Alle pagg. 8 e ss. del provvedimento impugnato i giudici del gravame del merito ripercorrono la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e ricordano come sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva volturato l'utenza il 25 maggio 2010 e come il 7 agosto 2013 venne eseguita la verifica, con l'ausilio dei carabinieri, e venne riscontrato un magnete posto sopra il misuratore, che determinava un errore per- centuale del 65,10%.Il teste - evidenziano i giudici di appello- ha chiarito che la verifica era stata effettuata il 7 agosto 2013, allorquando l'originaria gestione era già passata all'o- dierno imputato, precisando la quantificazione dei consumi in meno registrati. Viene in proposito ricordato in sentenza che, per quanto, invece, concerne il cliente attuale, o meglio, l'Agip di [OSCURATO:PERSONA], è stata fatta la ricostruzione a partire dal 2010 fino alla data della verifica, ovvero fino al 7 agosto del 2013, applicando come metodo la potenza tecnicamente prelevabile, dalla sezione che è stata rilevata in sede di verifica, riscontrata sul momento, che ha portato ad una media di 115,39 kilowatt ore al giorno e quindi ad un ammontare della ricostru- zione pari a 137,910 kwh". La sentenza riporta anche i contenuti della testimonianza del m.11o [OSCURATO:PERSONA], che ha precisato di aver agito su delega della locale Procura della Repub- blica, al fine di individuare l'utilizzatore della fornitura di energia elettrica in modo irregolare, dopo la verifica dal personale dell'Enel, in data 7 agosto 2013, La sentenza ricorda anche che il teste [OSCURATO:PERSONA], poi, ha riferito in merito al cambio di gestione, avvenuto il 18/11/2013 e, dunque, in epoca successiva al controllo che aveva interessato l'odierno ricorrente. Dunque, secondo il logico argomentare dei giudici di appello, non vi è possi- bilità di errore in merito al contatore sequestrato, anteriormente ai fatti esposti dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha sì riferito che vi erano due contatori nel magazzino ma ha riferito che i tecnici Enel, poi, successivamente intervenuti, gli avevano lasciato la possibilità di volturare l'altro contatore e ciò non dimostra affatto che il contatore con il magnete non fosse stato sequestrato, come fedelmente affermato dal teste Cambria, oltre che dal M.[OSCURATO:PERSONA]. Resta, così, degno di prova per i giudici di appello, quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto il predetto ha dichiarato che era stato lo stesso imputato, all'atto del suo intervento, a condurlo nel magazzino adiacente alla stazione di servizio, aprendogli la porta d'ingresso. Era stata, così, notata la presenza del magnete posizionato sul contatore relativa all'utenza elettrica dell'imputato, come dichiarato dallo stesso teste. Nel caso specifico, il magnete comportava un errore, nella misura di meno 65,10%: "tali prove venivano fatte anche asportando il ma- gnete dove si riscontrava che l'errore era entro i parametri previsti dalla norma- tiva, con il magnete dava l'errore, senza il magnete registrava regolarmente". Pertanto, come precisato dal detto teste, il contatore era destinato a fornire energia solo alla stazione di servizio, gestita dall'odierno ricorrente. 3. Va peraltro ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sardo ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legitti- mità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si ag- giunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la viola- zione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogi- cità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impu- gnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gra- vame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enun- ciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe