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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22310/2026

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resentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 maggio2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazione 29/06/2026Rilevato che:− [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16 novembre 2022;− REGIONE LOMBARDIA ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.;− in prossimità dell'udienza, con atto ritualmente sottoscritto,− REGIONE LOMBARDIA ha dato riscontro alla rinuncia, depositandopresa d'atto, e chiedendo che venga dichiarata l'estinzione delgiudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Ritenuto che:− ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con attosottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solodifensore munito di mandato speciale a tale effetto;− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previstodall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti aprescindere dalla accettazione delle altre parti, che non èrichiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di attounilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo,senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggioin giudicato della sentenza impugnata e comporta il con-seguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugna-Sez.

S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026zione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n.23840/2008);− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n.2317/2016);− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta, conse-guentemente, assorbito (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 3876 del18/02/2010);− ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna allespese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandatospeciale;− nella specie, l'atto di rinuncia non è stato oggetto diaccettazione da parte della ricorrente incidentale, la quale haproceduto alla sola presa d'atto;− ritiene tuttavia la Corte di disporre l'integrale compensazione,alla luce dell'assorbimento del ricorso incidentale e dell'esitocomplessivo della controversia;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dellaSez.

S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n.19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione èesclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna dellefattispecie previste dalla norma (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debba rendereformale attestazione di non sussistenza in dispositivo, nonessendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara estinto il giudizio di legittimità;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile in data 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 maggio2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazione 29/06/2026Rilevato che:− [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3633/2022depositata il 16 novembre 2022;− REGIONE LOMBARDIA ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.;− in prossimità dell'udienza, con atto ritualmente sottoscritto,− REGIONE LOMBARDIA ha dato riscontro alla rinuncia, depositandopresa d'atto, e chiedendo che venga dichiarata l'estinzione delgiudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Ritenuto che:− ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con attosottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solodifensore munito di mandato speciale a tale effetto;− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previstodall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti aprescindere dalla accettazione delle altre parti, che non èrichiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di attounilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo,senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggioin giudicato della sentenza impugnata e comporta il con-seguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugna-Sez. S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026zione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n.23840/2008);− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condannaalle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n.2317/2016);− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta, conse-guentemente, assorbito (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3876 del18/02/2010);− ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna allespese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandatospeciale;− nella specie, l'atto di rinuncia non è stato oggetto diaccettazione da parte della ricorrente incidentale, la quale haproceduto alla sola presa d'atto;− ritiene tuttavia la Corte di disporre l'integrale compensazione,alla luce dell'assorbimento del ricorso incidentale e dell'esitocomplessivo della controversia;− non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dellaSez. S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 4Numero registro generale 10790/2023Numero sezionale 2059/2026Numero di raccolta generale 22310/2026Data pubblicazio n e 29/06/2026impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) -è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n.19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione èesclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna dellefattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debba rendereformale attestazione di non sussistenza in dispositivo, nonessendo la medesima contemplata dalla previsione in esame(Cass. Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara estinto il giudizio di legittimità;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile in data 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 10790/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 4
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