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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28385/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. SOMOGYI Tamas ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione ricollegata alla esecuzione di una pena definitiva sofferta ininterrottamente dal 15/8/2000 al 17/3/2006, per complessivi giorni 2040 in regime carcerario, nell'ambito di un procedimento penale, nel quale egli era stato condannato per detenzione e porto illegali di armi e munizioni a una pena di anni otto di reclusione, oltre la multa.

In esecuzione di tale condanna, il SOMOGYI veniva arrestato in Austria e, quindi, estradato in Italia, ove era rimasto ristretto sino al suo trasferimento in Ungheria, paese d'origine, luogo nel quale l'esecuzione aveva termine.

Nel provvedimento impugnato, la Corte della riparazione ha previamente operato una ricostruzione della complessa vicenda processuale che ha riguardato il SOMOGYI, partendo dal rigetto, in sede esecutiva, dell'istanza di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini, fondata sulla mancata conoscenza del processo.

Esauriti i rimedi interni, il SOMOGYI adiva la Corte di Strasburgo, lamentando violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU, per essere stato condannato in contumacia senza avere avuto conoscenza del processo.

La Corte EDU accoglieva il ricorso e disponeva la rinnovazione del processo, ovvero la riapertura della procedura in tempo utile.

L'istanza di revisione era dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Ancona, la quale aveva ritenuto che il rimedio esperibile fosse quello di cui all'art. 175, cod. proc. pen.

Anche questa istanza veniva rigettata dalla Corte d'appello di Bologna, ma la Corte di cassazione annullava il provvedimento con rinvio, formulando il principio di diritto per il quale il giudice richiesto della restituzione nel termine per impugnare era tenuto a conformarsi alla decisione dei giudici sovranazionali in un caso di riconoscimento di processo celebrato in absentia non equo.

Restituito nel termine, l'appello del SOMOGYI era stato accolto con declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di condanna, per omessa notifica.

Rinnovato il processo, questo si concludeva in primo grado nuovamente con una condanna alla pena di anni otto di reclusione; in appello, il giudice del gravame dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, giusta sentenza del 26/6/2020.

2. La difesa ha ripercorso la vicenda processuale che fa da sfondo al procedimento instaurato, per ribadire che il ricorrente ha scontato una pena, dapprima in Italia, poi nel suo paese d'origine, in forza di un titolo nullo, cosicché la detenzione subita non potrebbe che considerarsi ingiusta e ristorabile.

Ricorda che la disciplina dell'istituto individua due fattispecie generatrici del diritto, riconducibile alla c.d. ingiustizia sostanziale e alla c.d. ingiustizia formale, rilevando che la situazione del SOMOGYI potrebbe apparire non inquadrabile nell'una e neppure nell'altra, ma che, ove così si ritenesse, la vicenda sarebbe portata nuovamente all'attenzione degli organi sovranazionali, trattandosi di una situazione certamente poco comune, in cui difetta una sentenza di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione o la illegittimità del titolo detentivo.

Pertanto, nella specie, secondo gli assunti difensivi, non giovando il criterio ermeneutico letterale, dovrebbe accedersi a una interpretazione che consenta l'esito riparatorio invocato.

Richiamati gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 314, cod. proc. pen., per rilevare come anche la situazione dell'ordine di esecuzione illegittimo non aveva trovato risposta fino all'intervento additivo dei giudici della Consulta, la difesa osserva che la presente situazione sarebbe ancora diversa, essendogli stato negato, con sentenza definitiva, il ricorso all'istituto della revisione.

Pertanto, attingendo dal principio formulato nella sentenza n. 310 del 1996 dal giudice delle leggi, la difesa ritiene lo stesso applicabile al caso di specie, nel quale, accertata la nullità degli atti presupposto (decreto disponente il giudizio e decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale), dovrebbe considerarsi caducato l'intero processo in forza del quale il SOMOGYI è stato estradato e tratto in arresto in Italia, con conseguente illegittimità dell'ordine di esecuzione, da equipararsi alla misura cautelare ingiusta.

In alternativa, il ricorrente rileva che la Corte d'appello di Bologna nulla avrebbe dedotto quanto alla configurabilità di una detenzione conseguente a un errore giudiziario, pacificamente accertato con la sentenza definitiva.

In altri termini, secondo la difesa, la strada da percorrere non era quella della rimessione in termini per impugnare, bensì quella della revisione che avrebbe, da un lato, consentito di correggere l'errore giudiziario basato su elementi di fatto e su un principio di razionalità dell'ordinamento che giustifica il sacrificio della intangibilità del giudicato in ragione di un valore superiore, la libertà e la dignità della persona; e, sotto altro spetto, rappresentato quella restitutio ad integrum richiesta dalla Corte di Strasburgo.

Tanto premesso, la difesa sollecita a questa Corte una lettura della norma di più ampio respiro e tale da consentire di individuare nel provvedimento della Corte d'appello di Bologna in data 26 marzo-27 aprile 2009 il titolo idoneo equiparabile a un proscioglimento in sede di revisione, censurando la superficialità con la quale la Corte della riparazione avrebbe affrontato il caso, i cui connotati peculiari hanno determinato anche la riforma dell'art. 175 codice di rito.

In particolare, contesta l'argomento in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto indispensabile, ai fini del ristoro richiesto, il definitivo accertamento, all'esito del processo riaperto, della responsabilità o meno del SOMOGYI per i reati ascrittigli , nelle more prescritti, con la conseguenza che, ancora una volta, il diritto del SOMOGYI resterebbe escluso perché difetta un procedimento di revisione.

All'esito di tali argomentazioni, la difesa ha, dunque, chiesto che questa Corte cassi l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 23 luglio 2021, con condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno secondo le modalità illustrate in ricorso.

3. Con atto successivo, la difesa ha proposto due motivi di ricorso deducendo, con il primo, vizio nnotivazionale in relazione alla lettura che i giudici bolognesi hanno dato dell'art. 314, cod. proc. pen., riproducendo, in sostanza, le argomentazioni contenute in ricorso; con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento al diniego, da parte dei giudicanti, della revisione del processo che avrebbe consentito di ottenere una pronuncia di proscioglimento.

Ancora una volta, il deducente contesta le decisioni dei giudici aditi per la revisione del processo, negata su presupposti che si assumono sostanzialmente fallaci e che non avrebbero tenuto conto del fatto che quello era l'unico istituto idoneo a correggere un errore giudiziario.

Sotto altro profilo, rileva che, ove ci si discostasse dall'interpretazione meramente letterale delle disposizioni, ci si potrebbe spingere a riscontrare una obiettiva assimilabilità fra l'istituto della revisione e quello della remissione in termini accordata dai giudici nazionali, istituto recentemente novellato, quanto meno ai fini della ammissibilità della richiesta riparatoria per la detenzione illegittimamente patita a seguito dell'errore giudiziario accertato nella sede processuale, sia essa di restituzione o di revisione.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale, ripercorso il lungo iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, nei termini sopra richiamati, ha precisato che il processo a carico del SOMOGYI, una volta disposta la restituzione dell'istante nel termine per appellare, era ripartito dall'appello che veniva accolto dai giudici del gravame (i quali annullavano la sentenza di primo grado del Tribunale di Rinnini per nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di condanna, per omessa notifica), per concludersi, in primo grado, con una sentenza di condanna per gli stessi fatti e alla stessa pena e, in secondo grado, con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione dovuta a prescrizione.

I giudici della riparazione hanno esaminato le prospettazioni difensive ritenendole fondate su una lettura delle norme suggestiva, ma disancorata dalla ratio legis che sovrintende al riconoscimento del diritto a una riparazione per una detenzione ingiusta, l'art. 314, cod. proc. pen., riconoscendo il diritto solo al prosciolto con sentenza irrevocabile (ingiustizia sostanziale) o al prosciolto nei cui confronti si accerti, con decisione incidentale irrevocabile, l'illegittimità del titolo cautelare (ingiustizia formale), equiparandosi ad esso anche il soggetto nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento.

Richiamati gli interventi additivi del giudice delle leggi e, tra questi, la sentenza n. 310/1996, con la quale la portata applicativa dell'istituto all'esame è stata estesa anche al caso di ordine di esecuzione erroneo, quel giudice ha affermato che il minimo comun denominatore dei casi in cui l'art. 314 cit. trova applicazione è sempre quello della illegittimità del titolo, ciò che, nel caso all'esame, non era ravvisabile.

Il titolo esecutivo, in forza del quale il SOMOGYI aveva patito la detenzione, infatti, non poteva considerarsi illegittimo, poiché esso non era stato emesso in conseguenza di un erroneo ordine di esecuzione, come interpretato dai giudici della Consulta nella richiamata sentenza n. 310/1996, atteso che, con la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 26/6/2020, i giudici avevano dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza che ciò abbia influito sulla legittimità del titolo che ha determinato la restrizione della libertà personale del SOMOGYI.

In tal senso, quei giudici hanno inteso dare continuità all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, a mente del quale, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è escluso il diritto alla riparazione, fatta salva l'ipotesi di un pre sofferto superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado riformata in appello per la sopravvenuta causa estintiva, ciò che nella specie non era accaduto atteso che la detenzione del SOMOGYI era stata inferiore alla pena inflitta in primo grado.

3. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorso, nonostante la mancata articolazione di motivi con i quali siano stati dedotti specifici vizi, è astrattamente idoneo a introdurre il rapporto di impugnazione, ricavandosi dal testo il vizio di mancanza della motivazione nel quale sarebbero incorsi i giudici della riparazione, non rispondendo alla prospettata ingiustizia derivante dalla scelta dei giudici nazionali dello strumento ripristinatorio del diritto fondamentale violato, come accertato dai giudici sovranazionali; dall'altro, la errata applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., come letto dal giudice delle leggi sin dalla sentenza n. 310 del 1996 che ha esteso i casi di indennizzabilità anche alle ipotesi di erroneo ordine di esecuzione, oltre a un vizio di incongruità motivazionale rispetto alle argomentazioni svolte a difesa.

Trattasi di conclusione che, oltre a porsi come più garantista rispetto alle istanze difensive, è suffragata dal diritto vivente in tema di impugnazione in generale: i motivi possono considerarsi generici, infatti, solo allorquando difetti la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame (sez. sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Lombardo, Rv. 254204; n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv, 268822, in cui si è pure precisato che l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato).

Quanto, poi, al ricorso per cassazione, la sua inammissibilità è stata ritenuta nel caso in cui l'impugnazione renda incomprensibili le ragioni della impugnazione a causa della tecnica espositiva, perché per esempio caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (sez. 2, n. 57737 del 20/9/2018, Obambi, Rv. 274471, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015); o quando impedisce l'ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 29607 del 14/5/2019, Casta/do, Rv. 276748).

Nella specie, pur avendo il ricorrente specificato, con il richiamo all'art. 606, cod. proc. pen., i vizi denunciati solo nella memoria contenente i motivi nuovi che, tuttavia, sarebbero inidonei a sanare l'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione, trasmettendosi a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; sez. 5, n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387; sez. 3, n. 24624 del 17/4/2018, Vernucci, Rv. 273369; sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850), ha tuttavia esposto le ragioni in fatto e in diritto con le doglianze veicolate con il ricorso principale, così consentendo di individuare i vizi denunciati.

4. I motivi sono tuttavia infondati.

Quanto alla censura inerente alla mancata considerazione delle doglianze formulate con riferimento alla scelta dello strumento ripristinatorio, la prospettazione difensiva introduce una censura estranea al thema decidendi, rispetto al quale deve valutarsi la tenuta del ragionamento operato dalla Corte adita con domanda di riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., non potendo in questa sede sindacarsi la scelta dello strumento ripristinatorio del diritto fondamentale violato, formulata con forza di giudicato dai giudici nazionali.

Peraltro, la stessa Corte EDU, nel procedimento che ha riguardato l'odierno ricorrente, ha precisato che, qualora la condanna di un soggetto sia stata pronunciata dal giudice nazionale nonostante una potenziale minaccia al suo diritto di partecipare al processo, il ristoro più appropriato sarebbe quello di consentire, in linea di principio, un nuovo giudizio o la riapertura del procedimento nel rispetto dell'art. 6 CEDU (CEDU, 2 A sezione, 18/5/2004, Somogyi c.

Italia, n. 67972/01).

Pertanto, è infondata la censura con la quale il ricorrente ha rilevato una omessa pronuncia della Corte bolognese sul punto specifico, non rilevandosi, sotto altro profilo, neppure un concreto interesse del ricorrente a una statuizione sul punto, muovendo la prospettazione difensiva dall'indimostrato assunto, secondo il quale il processo di revisione avrebbe avuto un esito decisorio favorevole.

5. È infondata, nei termini che si vanno a esporre, anche la censura che riguarda la corretta applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., e il percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali a giustificazione della decisione.

La parte ha prospettato la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., secondo una ricostruzione giuridica che si fonda però su un giudicato travolto dall'intervento ripristinatorio successivo alla pronuncia del giudice sovranazionale.

Nel far ciò, ha tralasciato di considerare che l'unico giudicato formatosi, nel caso all'esame, è quello della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, quindi, di una pronuncia che non ne ha riconosciuto l'innocenza.

Proprio muovendo dalla rimozione del primo giudicato, infatti, il denunciante ha ritenuto che il suo caso fosse assimilabile a quello di un erroneo ordine di esecuzione, esaminato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n 310 del 1996, richiamata.

Nella specie, tuttavia, la vicenda processuale va esaminata nella sua interezza, a seguito dell'avvenuta restitutio del SOMOGYI nel termine per appellare che ha determinato il successivo superamento del primo giudicato e l'esito processuale confluito nella sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/6/2020, che lo stesso ricorrente, infatti, ha posto quale termine a quo per promuovere il presente procedimento di riparazione.

6. E valga il vero.

Com'è noto, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314, cod. proc. pen., è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede(va) il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U. che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.

In quella sede, il giudice delle leggi era stato sollecitato a pronunciarsi sulla tenuta costituzionale di un'interpretazione della norma in esame, dalla quale restava escluso il caso di un ordine di esecuzione emesso sull'errato presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna (nella specie, la Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio, aveva assolto l'imputata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato; nelle more del processo, tuttavia, il Procuratore della Repubblica, organo dell'esecuzione, sull'erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna, aveva emesso ordine di esecuzione, a seguito del quale l'istante era stata detenuta).

In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, tuttavia, il giudice delle leggi non si è pronunciato.

Il compito è stato quindi rimesso all'interprete (sul punto, in motivazione, sez. 4 n. 35333 del 5/7/2001, [OSCURATO:PERSONA]; sempre in motivazione, anche n. 8117 del 24/11/2005, Arsicato).

Orbene, nell'esaminare la casistica giudiziaria sul tema all'esame, alla luce della quale può dirsi che la giustiziabilità della detenzione si estende anche ai casi di condanna, per vicende successive che riguardano l'esecuzione della pena, deve intanto richiamarsi l'indirizzo ermeneutico, intervenuto proprio con riferimento al caso di revoca di ordini di esecuzione in virtù della rideterminazione della pena in executivís a seguito della sentenza n. 32 del 11/2/2014 della Corte cost. (con la quale, si ricorda, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., gli artt. 4 -bis e 4 -vícies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge n. 49 del 2006, i quali unificavano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad 0(7 oggetto le c.d.

"droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d.

"droghe pesanti"), per il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168, nella quale si è spiegato che si tratta di situazione definitivamente esaurita e che la detenzione sofferta, sino al momento della sua cessazione, era pienamente legittima e rispettosa dell'assetto normativo allora vigente).

Tale indirizzo fa espresso rinvio alla sentenza n. 219 del 2008, con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cit. nella parte in cui condiziona il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che, in quella sede, il giudice delle leggi avesse sostanzialmente legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela.

Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si è ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione può essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta sia superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (in motivazione, sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. che richiama anche sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Rv. 243210).

Con la conseguenza che il diritto resta, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita consegua a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (sul punto, sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, in un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato, nel quale la Corte di legittimità aveva rilevato che, diversamente opinando, si finiva con il consentire allo stesso condannato di precostituirsi la premessa dell'indennizzo, per esempio ritardando la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio).

7. E' ben vero che altre pronunce di questa stessa sezione hanno riconosciuto il diritto alla riparazione a chi aveva patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l'ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordine di esecuzione non poteva più ritenersi efficace, pur in assenza di un'espressa di estinzione della pena, stante la doverosa diretta applicazione dell'art. 172 cod. pen).

In altro caso, mostrando di attribuire analoga rilevanza all'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione, questa sezione ha ritenuto dovuto l'indennizzo a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, e ciò ancorché il giudice dell'esecuzione non l'avesse ancora applicato (sez. 4, n. 30492 del 12/6/2014 Dispensa, Rv. 262240); e a colui il quale aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata perché l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena (sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per "disguidi" vari dell'organo dell'esecuzione).

Proprio in quest'ultima sentenza si è, peraltro, affermato come, con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale, si fosse evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».

Allo stesso modo, il diritto all'equa riparazione è stato riconosciuto in un caso in cui la scarcerazione - disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617).

8. Sulla scorta di tali principi, più di recente questa sezione ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un com ortamento doloso o ravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (in motivazione, sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689).

Nella sentenza richiamata, peraltro, si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (tra le altre, C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c.

Italia, n. 39824/07), secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo.

Vero è, infatti, secondo il giudice sovranazionale, che «...l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (Mouesca c.

Francia, n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, n. 73561/01, 2 ottobre 2001).

Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne (Grava c.

Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c.

Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013)».9.

In definitiva, muovendo da tali principi e dal consolidato orientamento di questa Corte in materia, tenuto conto delle argomentazioni formulate a sostegno del rigetto della istanza e delle correlate censure difensive, questa Corte ritiene di dover ribadire, nel caso in esame, il principio secondo il quale anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., ma sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesta su un errore dell'autorità procedente, errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge (in motivazione, sez. 4 n. 57203/17 cit.).

Il provvedimento censurato ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto.

La detenzione subita dal SOMOGYI, infatti, va valutata in relazione all'esito del procedimento a carico del predetto, procedimento che non si è concluso con la rimozione del primo giudicato, ma che è proseguito sino alla sentenza con la quale il reato è stato dichiarato estinto per essere maturato, nelle more, il relativo termine prescrizionale.

Situazione questa, a ben vedere, non dissimile da quella del soggetto che subisca una carcerazione preventiva in virtù di un titolo cautelare e che, all'esito del giudizio, si giovi di una pronuncia di prescrizione, alla quale non ha inteso rinunciare (come pure avrebbe avuto il diritto di fare, anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina la proponibilità della domanda di riparazione).

In tal caso, infatti, il diritto vivente ha ormai statuito che, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola delle contestazioni, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778).

Peraltro, tale interpretazione è stata avallata anche dai giudici della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.

La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi.

Per come emerge già dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi; né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art.314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia.

10. Proprio con riferimento alla coerenza di tale interpretazione con il diritto convenzionale, ricavabile dalla lettura del parametro di cui all'art. 5 CEDU operata dai giudici di Strasburgo, giovi considerare che la riparazione spetta in tutti i casi in cui una detenzione, pur conforme al diritto nazionale, sia contraria alle previsioni di cui ai §§ 1, 2, 3 o 4 dell'art. 5 richiamato (CEDU, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nolan e C. c.

Russia; 18.1.2007, Chitayev c.

Russia) e che, ai fini della operatività del suddetto parametro, rilevano non soltanto le ipotesi di detenzione senza base legale (per l'appunto l'art. 5, §1), ma anche le privazioni della libertà personale non rispettose delle cc.dd. garanzie di contesto (il diritto all'informazione, la ragionevole durata della detenzione, l'immediato contatto con l'autorità giudiziaria, il ricorso a un Tribunale), come statuito in CEDU, 29/11/1988, Brogan c. [OSCURATO:PERSONA]).

Tuttavia, è stata la stessa Corte EDU a ritenere coerente con il sistema convenzionale un caso nel quale la domanda era stata proposta in relazione alla durata della detenzione del ricorrente in attesa dell'estradizione (in quella sede statuendo che le autorità non erano tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo status di rifugiato e ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove estradato in Jugoslavia, avendo la Corte EDU ritenuto non eccessivo, né irragionevole il lasso temporale intercorso prima della rimessione in libertà dell'interessato, pari a due mesi e ventitré giorni dopo il provvedimento di sospensione, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura, la detenzione del ricorrente nelle more non avendo smesso di essere giustificata alla luce dell'art. 5, § 1 lett. f che fa riferimento espresso alla procedura estradizionale).

Proprio nella pronuncia testé richiamata, peraltro, con riferimento alla violazione dell'art. 5, §. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel li cf proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, ha affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà che contiene l'articolo 5, § l, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione e che, in quel caso specifico, la decisione assunta dal Ministro della Giustizia di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo status di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata [CEDU (GC) n. 24952/94, del 18 dicembre 2002].

11. Nel caso all'esame, il ricorrente non ha allegato di aver subito una detenzione più lunga rispetto alla pena astrattamente irrogabile.

Inoltre, la sua detenzione va valutata con riferimento a un procedimento che, per quanto riguarda l'imputazione, deve ritenersi unico (essendo stato il SOMOGYI restituito nel termine per proporre il gravame) e che si è dunque concluso con un verdetto non assolutorio.

L'origine del suo stato detentivo, infatti, rileva solo con riferimento alla verifica della giustiziabilità della situazione dedotta ai sensi della norma azionata, cioè l'art. 314, cod. proc. pen., e, rispetto ad essa, non può non considerarsi (e il ricorrente omette di farlo) che l'ordine di esecuzione al quale si fa riferimento in ricorso ha avuto un valore interinale, cosicché ciò che rileva è solo lo stato detentivo, rispetto al quale correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla mancata pronuncia assolutoria.

Al contrario, la parte ha ricollegato l'ingiustizia della sua detenzione a un esito di natura meramente processuale (travolgimento del giudicato) e non all'unico esito rilevante del procedimento, che è quello con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. SOMOGYI Tamas ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione ricollegata alla esecuzione di una pena definitiva sofferta ininterrottamente dal 15/8/2000 al 17/3/2006, per complessivi giorni 2040 in regime carcerario, nell'ambito di un procedimento penale, nel quale egli era stato condannato per detenzione e porto illegali di armi e munizioni a una pena di anni otto di reclusione, oltre la multa. In esecuzione di tale condanna, il SOMOGYI veniva arrestato in Austria e, quindi, estradato in Italia, ove era rimasto ristretto sino al suo trasferimento in Ungheria, paese d'origine, luogo nel quale l'esecuzione aveva termine. Nel provvedimento impugnato, la Corte della riparazione ha previamente operato una ricostruzione della complessa vicenda processuale che ha riguardato il SOMOGYI, partendo dal rigetto, in sede esecutiva, dell'istanza di rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini, fondata sulla mancata conoscenza del processo. Esauriti i rimedi interni, il SOMOGYI adiva la Corte di Strasburgo, lamentando violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU, per essere stato condannato in contumacia senza avere avuto conoscenza del processo. La Corte EDU accoglieva il ricorso e disponeva la rinnovazione del processo, ovvero la riapertura della procedura in tempo utile. L'istanza di revisione era dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Ancona, la quale aveva ritenuto che il rimedio esperibile fosse quello di cui all'art. 175, cod. proc. pen. Anche questa istanza veniva rigettata dalla Corte d'appello di Bologna, ma la Corte di cassazione annullava il provvedimento con rinvio, formulando il principio di diritto per il quale il giudice richiesto della restituzione nel termine per impugnare era tenuto a conformarsi alla decisione dei giudici sovranazionali in un caso di riconoscimento di processo celebrato in absentia non equo. Restituito nel termine, l'appello del SOMOGYI era stato accolto con declaratoria di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di condanna, per omessa notifica. Rinnovato il processo, questo si concludeva in primo grado nuovamente con una condanna alla pena di anni otto di reclusione; in appello, il giudice del gravame dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, giusta sentenza del 26/6/2020. 2. La difesa ha ripercorso la vicenda processuale che fa da sfondo al procedimento instaurato, per ribadire che il ricorrente ha scontato una pena, dapprima in Italia, poi nel suo paese d'origine, in forza di un titolo nullo, cosicché la detenzione subita non potrebbe che considerarsi ingiusta e ristorabile. Ricorda che la disciplina dell'istituto individua due fattispecie generatrici del diritto, riconducibile alla c.d. ingiustizia sostanziale e alla c.d. ingiustizia formale, rilevando che la situazione del SOMOGYI potrebbe apparire non inquadrabile nell'una e neppure nell'altra, ma che, ove così si ritenesse, la vicenda sarebbe portata nuovamente all'attenzione degli organi sovranazionali, trattandosi di una situazione certamente poco comune, in cui difetta una sentenza di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione o la illegittimità del titolo detentivo. Pertanto, nella specie, secondo gli assunti difensivi, non giovando il criterio ermeneutico letterale, dovrebbe accedersi a una interpretazione che consenta l'esito riparatorio invocato. Richiamati gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 314, cod. proc. pen., per rilevare come anche la situazione dell'ordine di esecuzione illegittimo non aveva trovato risposta fino all'intervento additivo dei giudici della Consulta, la difesa osserva che la presente situazione sarebbe ancora diversa, essendogli stato negato, con sentenza definitiva, il ricorso all'istituto della revisione. Pertanto, attingendo dal principio formulato nella sentenza n. 310 del 1996 dal giudice delle leggi, la difesa ritiene lo stesso applicabile al caso di specie, nel quale, accertata la nullità degli atti presupposto (decreto disponente il giudizio e decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale), dovrebbe considerarsi caducato l'intero processo in forza del quale il SOMOGYI è stato estradato e tratto in arresto in Italia, con conseguente illegittimità dell'ordine di esecuzione, da equipararsi alla misura cautelare ingiusta. In alternativa, il ricorrente rileva che la Corte d'appello di Bologna nulla avrebbe dedotto quanto alla configurabilità di una detenzione conseguente a un errore giudiziario, pacificamente accertato con la sentenza definitiva. In altri termini, secondo la difesa, la strada da percorrere non era quella della rimessione in termini per impugnare, bensì quella della revisione che avrebbe, da un lato, consentito di correggere l'errore giudiziario basato su elementi di fatto e su un principio di razionalità dell'ordinamento che giustifica il sacrificio della intangibilità del giudicato in ragione di un valore superiore, la libertà e la dignità della persona; e, sotto altro spetto, rappresentato quella restitutio ad integrum richiesta dalla Corte di Strasburgo. Tanto premesso, la difesa sollecita a questa Corte una lettura della norma di più ampio respiro e tale da consentire di individuare nel provvedimento della Corte d'appello di Bologna in data 26 marzo-27 aprile 2009 il titolo idoneo equiparabile a un proscioglimento in sede di revisione, censurando la superficialità con la quale la Corte della riparazione avrebbe affrontato il caso, i cui connotati peculiari hanno determinato anche la riforma dell'art. 175 codice di rito. In particolare, contesta l'argomento in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto indispensabile, ai fini del ristoro richiesto, il definitivo accertamento, all'esito del processo riaperto, della responsabilità o meno del SOMOGYI per i reati ascrittigli , nelle more prescritti, con la conseguenza che, ancora una volta, il diritto del SOMOGYI resterebbe escluso perché difetta un procedimento di revisione. All'esito di tali argomentazioni, la difesa ha, dunque, chiesto che questa Corte cassi l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 23 luglio 2021, con condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno secondo le modalità illustrate in ricorso. 3. Con atto successivo, la difesa ha proposto due motivi di ricorso deducendo, con il primo, vizio nnotivazionale in relazione alla lettura che i giudici bolognesi hanno dato dell'art. 314, cod. proc. pen., riproducendo, in sostanza, le argomentazioni contenute in ricorso; con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento al diniego, da parte dei giudicanti, della revisione del processo che avrebbe consentito di ottenere una pronuncia di proscioglimento. Ancora una volta, il deducente contesta le decisioni dei giudici aditi per la revisione del processo, negata su presupposti che si assumono sostanzialmente fallaci e che non avrebbero tenuto conto del fatto che quello era l'unico istituto idoneo a correggere un errore giudiziario. Sotto altro profilo, rileva che, ove ci si discostasse dall'interpretazione meramente letterale delle disposizioni, ci si potrebbe spingere a riscontrare una obiettiva assimilabilità fra l'istituto della revisione e quello della remissione in termini accordata dai giudici nazionali, istituto recentemente novellato, quanto meno ai fini della ammissibilità della richiesta riparatoria per la detenzione illegittimamente patita a seguito dell'errore giudiziario accertato nella sede processuale, sia essa di restituzione o di revisione. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Olga [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale, ripercorso il lungo iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, nei termini sopra richiamati, ha precisato che il processo a carico del SOMOGYI, una volta disposta la restituzione dell'istante nel termine per appellare, era ripartito dall'appello che veniva accolto dai giudici del gravame (i quali annullavano la sentenza di primo grado del Tribunale di Rinnini per nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di condanna, per omessa notifica), per concludersi, in primo grado, con una sentenza di condanna per gli stessi fatti e alla stessa pena e, in secondo grado, con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione dovuta a prescrizione. I giudici della riparazione hanno esaminato le prospettazioni difensive ritenendole fondate su una lettura delle norme suggestiva, ma disancorata dalla ratio legis che sovrintende al riconoscimento del diritto a una riparazione per una detenzione ingiusta, l'art. 314, cod. proc. pen., riconoscendo il diritto solo al prosciolto con sentenza irrevocabile (ingiustizia sostanziale) o al prosciolto nei cui confronti si accerti, con decisione incidentale irrevocabile, l'illegittimità del titolo cautelare (ingiustizia formale), equiparandosi ad esso anche il soggetto nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di archiviazione o sentenza di proscioglimento. Richiamati gli interventi additivi del giudice delle leggi e, tra questi, la sentenza n. 310/1996, con la quale la portata applicativa dell'istituto all'esame è stata estesa anche al caso di ordine di esecuzione erroneo, quel giudice ha affermato che il minimo comun denominatore dei casi in cui l'art. 314 cit. trova applicazione è sempre quello della illegittimità del titolo, ciò che, nel caso all'esame, non era ravvisabile. Il titolo esecutivo, in forza del quale il SOMOGYI aveva patito la detenzione, infatti, non poteva considerarsi illegittimo, poiché esso non era stato emesso in conseguenza di un erroneo ordine di esecuzione, come interpretato dai giudici della Consulta nella richiamata sentenza n. 310/1996, atteso che, con la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 26/6/2020, i giudici avevano dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza che ciò abbia influito sulla legittimità del titolo che ha determinato la restrizione della libertà personale del SOMOGYI. In tal senso, quei giudici hanno inteso dare continuità all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, a mente del quale, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è escluso il diritto alla riparazione, fatta salva l'ipotesi di un pre sofferto superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado riformata in appello per la sopravvenuta causa estintiva, ciò che nella specie non era accaduto atteso che la detenzione del SOMOGYI era stata inferiore alla pena inflitta in primo grado. 3. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorso, nonostante la mancata articolazione di motivi con i quali siano stati dedotti specifici vizi, è astrattamente idoneo a introdurre il rapporto di impugnazione, ricavandosi dal testo il vizio di mancanza della motivazione nel quale sarebbero incorsi i giudici della riparazione, non rispondendo alla prospettata ingiustizia derivante dalla scelta dei giudici nazionali dello strumento ripristinatorio del diritto fondamentale violato, come accertato dai giudici sovranazionali; dall'altro, la errata applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., come letto dal giudice delle leggi sin dalla sentenza n. 310 del 1996 che ha esteso i casi di indennizzabilità anche alle ipotesi di erroneo ordine di esecuzione, oltre a un vizio di incongruità motivazionale rispetto alle argomentazioni svolte a difesa. Trattasi di conclusione che, oltre a porsi come più garantista rispetto alle istanze difensive, è suffragata dal diritto vivente in tema di impugnazione in generale: i motivi possono considerarsi generici, infatti, solo allorquando difetti la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame (sez. sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, Lombardo, Rv. 254204; n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv, 268822, in cui si è pure precisato che l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato). Quanto, poi, al ricorso per cassazione, la sua inammissibilità è stata ritenuta nel caso in cui l'impugnazione renda incomprensibili le ragioni della impugnazione a causa della tecnica espositiva, perché per esempio caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (sez. 2, n. 57737 del 20/9/2018, Obambi, Rv. 274471, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015); o quando impedisce l'ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 29607 del 14/5/2019, Casta/do, Rv. 276748). Nella specie, pur avendo il ricorrente specificato, con il richiamo all'art. 606, cod. proc. pen., i vizi denunciati solo nella memoria contenente i motivi nuovi che, tuttavia, sarebbero inidonei a sanare l'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione, trasmettendosi a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; sez. 5, n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387; sez. 3, n. 24624 del 17/4/2018, Vernucci, Rv. 273369; sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850), ha tuttavia esposto le ragioni in fatto e in diritto con le doglianze veicolate con il ricorso principale, così consentendo di individuare i vizi denunciati. 4. I motivi sono tuttavia infondati. Quanto alla censura inerente alla mancata considerazione delle doglianze formulate con riferimento alla scelta dello strumento ripristinatorio, la prospettazione difensiva introduce una censura estranea al thema decidendi, rispetto al quale deve valutarsi la tenuta del ragionamento operato dalla Corte adita con domanda di riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., non potendo in questa sede sindacarsi la scelta dello strumento ripristinatorio del diritto fondamentale violato, formulata con forza di giudicato dai giudici nazionali. Peraltro, la stessa Corte EDU, nel procedimento che ha riguardato l'odierno ricorrente, ha precisato che, qualora la condanna di un soggetto sia stata pronunciata dal giudice nazionale nonostante una potenziale minaccia al suo diritto di partecipare al processo, il ristoro più appropriato sarebbe quello di consentire, in linea di principio, un nuovo giudizio o la riapertura del procedimento nel rispetto dell'art. 6 CEDU (CEDU, 2 A sezione, 18/5/2004, Somogyi c. Italia, n. 67972/01). Pertanto, è infondata la censura con la quale il ricorrente ha rilevato una omessa pronuncia della Corte bolognese sul punto specifico, non rilevandosi, sotto altro profilo, neppure un concreto interesse del ricorrente a una statuizione sul punto, muovendo la prospettazione difensiva dall'indimostrato assunto, secondo il quale il processo di revisione avrebbe avuto un esito decisorio favorevole. 5. È infondata, nei termini che si vanno a esporre, anche la censura che riguarda la corretta applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., e il percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali a giustificazione della decisione. La parte ha prospettato la sussistenza del proprio diritto al riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., secondo una ricostruzione giuridica che si fonda però su un giudicato travolto dall'intervento ripristinatorio successivo alla pronuncia del giudice sovranazionale. Nel far ciò, ha tralasciato di considerare che l'unico giudicato formatosi, nel caso all'esame, è quello della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e, quindi, di una pronuncia che non ne ha riconosciuto l'innocenza. Proprio muovendo dalla rimozione del primo giudicato, infatti, il denunciante ha ritenuto che il suo caso fosse assimilabile a quello di un erroneo ordine di esecuzione, esaminato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n 310 del 1996, richiamata. Nella specie, tuttavia, la vicenda processuale va esaminata nella sua interezza, a seguito dell'avvenuta restitutio del SOMOGYI nel termine per appellare che ha determinato il successivo superamento del primo giudicato e l'esito processuale confluito nella sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/6/2020, che lo stesso ricorrente, infatti, ha posto quale termine a quo per promuovere il presente procedimento di riparazione. 6. E valga il vero. Com'è noto, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314, cod. proc. pen., è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede(va) il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U. che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. In quella sede, il giudice delle leggi era stato sollecitato a pronunciarsi sulla tenuta costituzionale di un'interpretazione della norma in esame, dalla quale restava escluso il caso di un ordine di esecuzione emesso sull'errato presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna (nella specie, la Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio, aveva assolto l'imputata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato; nelle more del processo, tuttavia, il Procuratore della Repubblica, organo dell'esecuzione, sull'erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna, aveva emesso ordine di esecuzione, a seguito del quale l'istante era stata detenuta). In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, tuttavia, il giudice delle leggi non si è pronunciato. Il compito è stato quindi rimesso all'interprete (sul punto, in motivazione, sez. 4 n. 35333 del 5/7/2001, [OSCURATO:PERSONA]; sempre in motivazione, anche n. 8117 del 24/11/2005, Arsicato). Orbene, nell'esaminare la casistica giudiziaria sul tema all'esame, alla luce della quale può dirsi che la giustiziabilità della detenzione si estende anche ai casi di condanna, per vicende successive che riguardano l'esecuzione della pena, deve intanto richiamarsi l'indirizzo ermeneutico, intervenuto proprio con riferimento al caso di revoca di ordini di esecuzione in virtù della rideterminazione della pena in executivís a seguito della sentenza n. 32 del 11/2/2014 della Corte cost. (con la quale, si ricorda, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., gli artt. 4 -bis e 4 -vícies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge n. 49 del 2006, i quali unificavano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad 0(7 oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti"), per il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168, nella quale si è spiegato che si tratta di situazione definitivamente esaurita e che la detenzione sofferta, sino al momento della sua cessazione, era pienamente legittima e rispettosa dell'assetto normativo allora vigente). Tale indirizzo fa espresso rinvio alla sentenza n. 219 del 2008, con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cit. nella parte in cui condiziona il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che, in quella sede, il giudice delle leggi avesse sostanzialmente legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si è ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione può essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta sia superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (in motivazione, sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. che richiama anche sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Rv. 243210). Con la conseguenza che il diritto resta, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita consegua a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (sul punto, sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, in un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato, nel quale la Corte di legittimità aveva rilevato che, diversamente opinando, si finiva con il consentire allo stesso condannato di precostituirsi la premessa dell'indennizzo, per esempio ritardando la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio). 7. E' ben vero che altre pronunce di questa stessa sezione hanno riconosciuto il diritto alla riparazione a chi aveva patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l'ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordine di esecuzione non poteva più ritenersi efficace, pur in assenza di un'espressa di estinzione della pena, stante la doverosa diretta applicazione dell'art. 172 cod. pen). In altro caso, mostrando di attribuire analoga rilevanza all'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione, questa sezione ha ritenuto dovuto l'indennizzo a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, e ciò ancorché il giudice dell'esecuzione non l'avesse ancora applicato (sez. 4, n. 30492 del 12/6/2014 Dispensa, Rv. 262240); e a colui il quale aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata perché l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena (sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per "disguidi" vari dell'organo dell'esecuzione). Proprio in quest'ultima sentenza si è, peraltro, affermato come, con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale, si fosse evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata». Allo stesso modo, il diritto all'equa riparazione è stato riconosciuto in un caso in cui la scarcerazione - disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617). 8. Sulla scorta di tali principi, più di recente questa sezione ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un com ortamento doloso o ravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (in motivazione, sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689). Nella sentenza richiamata, peraltro, si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (tra le altre, C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07), secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo. Vero è, infatti, secondo il giudice sovranazionale, che «...l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (Mouesca c. Francia, n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 73561/01, 2 ottobre 2001). Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne (Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013)».9. In definitiva, muovendo da tali principi e dal consolidato orientamento di questa Corte in materia, tenuto conto delle argomentazioni formulate a sostegno del rigetto della istanza e delle correlate censure difensive, questa Corte ritiene di dover ribadire, nel caso in esame, il principio secondo il quale anche le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., ma sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita che si innesta su un errore dell'autorità procedente, errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge (in motivazione, sez. 4 n. 57203/17 cit.). Il provvedimento censurato ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto. La detenzione subita dal SOMOGYI, infatti, va valutata in relazione all'esito del procedimento a carico del predetto, procedimento che non si è concluso con la rimozione del primo giudicato, ma che è proseguito sino alla sentenza con la quale il reato è stato dichiarato estinto per essere maturato, nelle more, il relativo termine prescrizionale. Situazione questa, a ben vedere, non dissimile da quella del soggetto che subisca una carcerazione preventiva in virtù di un titolo cautelare e che, all'esito del giudizio, si giovi di una pronuncia di prescrizione, alla quale non ha inteso rinunciare (come pure avrebbe avuto il diritto di fare, anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen., subordina la proponibilità della domanda di riparazione). In tal caso, infatti, il diritto vivente ha ormai statuito che, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola delle contestazioni, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778). Peraltro, tale interpretazione è stata avallata anche dai giudici della Consulta con la sentenza 20/6/2008, n. 219, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle ragioni poste a base della stessa: il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. Per come emerge già dalla massima estrapolata dalla decisione in commento, non risulta in tal caso violato l'art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in quanto non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi; né può ritenersi violato il principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, giacché né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art.314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4), valgono a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia. 10. Proprio con riferimento alla coerenza di tale interpretazione con il diritto convenzionale, ricavabile dalla lettura del parametro di cui all'art. 5 CEDU operata dai giudici di Strasburgo, giovi considerare che la riparazione spetta in tutti i casi in cui una detenzione, pur conforme al diritto nazionale, sia contraria alle previsioni di cui ai §§ 1, 2, 3 o 4 dell'art. 5 richiamato (CEDU, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Nolan e C. c. Russia; 18.1.2007, Chitayev c. Russia) e che, ai fini della operatività del suddetto parametro, rilevano non soltanto le ipotesi di detenzione senza base legale (per l'appunto l'art. 5, §1), ma anche le privazioni della libertà personale non rispettose delle cc.dd. garanzie di contesto (il diritto all'informazione, la ragionevole durata della detenzione, l'immediato contatto con l'autorità giudiziaria, il ricorso a un Tribunale), come statuito in CEDU, 29/11/1988, Brogan c. [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, è stata la stessa Corte EDU a ritenere coerente con il sistema convenzionale un caso nel quale la domanda era stata proposta in relazione alla durata della detenzione del ricorrente in attesa dell'estradizione (in quella sede statuendo che le autorità non erano tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo status di rifugiato e ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove estradato in Jugoslavia, avendo la Corte EDU ritenuto non eccessivo, né irragionevole il lasso temporale intercorso prima della rimessione in libertà dell'interessato, pari a due mesi e ventitré giorni dopo il provvedimento di sospensione, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura, la detenzione del ricorrente nelle more non avendo smesso di essere giustificata alla luce dell'art. 5, § 1 lett. f che fa riferimento espresso alla procedura estradizionale). Proprio nella pronuncia testé richiamata, peraltro, con riferimento alla violazione dell'art. 5, §. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel li cf proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, ha affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà che contiene l'articolo 5, § l, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione e che, in quel caso specifico, la decisione assunta dal Ministro della Giustizia di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo status di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata [CEDU (GC) n. 24952/94, del 18 dicembre 2002]. 11. Nel caso all'esame, il ricorrente non ha allegato di aver subito una detenzione più lunga rispetto alla pena astrattamente irrogabile. Inoltre, la sua detenzione va valutata con riferimento a un procedimento che, per quanto riguarda l'imputazione, deve ritenersi unico (essendo stato il SOMOGYI restituito nel termine per proporre il gravame) e che si è dunque concluso con un verdetto non assolutorio. L'origine del suo stato detentivo, infatti, rileva solo con riferimento alla verifica della giustiziabilità della situazione dedotta ai sensi della norma azionata, cioè l'art. 314, cod. proc. pen., e, rispetto ad essa, non può non considerarsi (e il ricorrente omette di farlo) che l'ordine di esecuzione al quale si fa riferimento in ricorso ha avuto un valore interinale, cosicché ciò che rileva è solo lo stato detentivo, rispetto al quale correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla mancata pronuncia assolutoria. Al contrario, la parte ha ricollegato l'ingiustizia della sua detenzione a un esito di natura meramente processuale (travolgimento del giudicato) e non all'unico esito rilevante del procedimento, che è quello con
Sentenza Cassazione n. 28385/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris