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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01415/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, in subordine, della detenzione domiciliare o la semilibertà; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti per l’applicazione delle misure richieste; Rilevato che in data 17 ottobre 2025 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con provvedimento del 16 luglio 2025, ha ammesso il ricorrente alla semilibertà e che la misura è in corso di esecuzione; Ritenuto che la sopravvenuta concessione della misura richiesta in uno con l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerati il contenuto del ricorso e la sopravvenuta concessione della misura, nonché la conseguente rinuncia all’impugnazione si può escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, in subordine, della detenzione domiciliare o la semilibertà; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza dei presupposti per l’applicazione delle misure richieste; Rilevato che in data 17 ottobre 2025 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con provvedimento del 16 luglio 2025, ha ammesso il ricorrente alla semilibertà e che la misura è in corso di esecuzione; Ritenuto che la sopravvenuta concessione della misura richiesta in uno con l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerati il contenuto del ricorso e la sopravvenuta concessione della misura, nonché la conseguente rinuncia all’impugnazione si può escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris