CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.VENEZIA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla utilizzabilità dei risultati dell'esame ematochimico disposto ed eseguito nei suoi confronti presso struttura sanitaria, lamentando sotto un primo profilo la mancanza dell'avviso previsto dalla legge e sotto un secondo profilo l'inadeguatezza del metodo scientifico utilizzato (esame del plasma), stante l'equivocità dei relativi esiti. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi di ricorso prospettano deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto e di fatto che dovrebbero sorreggere le richieste in sede di legittimità. Nello specifico, il primo motivo di ricorso, oltre che generico risulta essere stato / proposto per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e pertanto era improponibile ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen. 3.1 Le prospettazioni introdotte con il secondo motivo di ricorso sono poi in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità relativa alla compatibilità del metodo scientifico enzimatico al fine dell'accertamento della condizione dell'ebbrezza alcolica. 'E stato infatti affermato che è immune da censure la motivazione della sentenza che fondi il riconoscimento della concentrazione alcolica nel sangue sulle analisi ematiche condotte col metodo enzimatico, che può evidenziare altri tipi di alcool nell'organismo, oltre a quello etilico, ove non sia emerso nessun dato clinico o anamnestico sull'ingestione dei primi da parte dell'imputato, gravato dqll'onere di provare l'eventuale presenza di fattori che inficino la valenza dimostrativa della predetta prova (sez.4, n.8165 del 13/02/2020, Calabrò, Rv.278969; n.48637 del 11/10/2022, Gagniano, Rv.283928), prova che non è stata neppure proposta. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero (Corte Cost., 13.6. 2000, n.186), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 Il Consigliere