CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 17557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 721/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2238/2018 depositata il 25/10/2018. PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito anche “sorelle Lapira”) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] e allegarono di essere comproprietarie, per decreto di trasferimento del giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di una villetta in costruzione sita in [OSCURATO:PERSONA], via Colleorbo (riportata in catasto al foglio 35, particella 104 e, successivamente, 110), confinante con la proprietà della convenuta; che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fallimento dell’impresa costruttrice originariamente proprietaria di entrambi i lotti, aveva modificato il confine preesistente, come risultante dalle mappe catastali, spostando verso est il muro posto a confine tra i due lotti, in tal modo incorporando nel terreno di sua proprietà una porzione di circa mq 90 del terreno di proprietà delle attrici. Chiesero la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare lo stato dei luoghi, a riportare il confine là dove si trovava il muro prima dello spostamento, e a restituire alle attrici la parte di terreno illegittimamente incorporata; 2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, contestò la domanda attorea e chiese che fosse respinta; sostenne di non avere mai modificato lo stato dei luoghi e aggiunse che il muro in contestazione era stato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., originaria proprietaria dell’intero lotto, la quale aveva ivi realizzato anche altre opere (il canale di scolo delle acque piovane, una gettata di cemento a scaloni a monte e una scaletta in cemento in basso); 3. il Tribunale di Siracusa, istruita la causa anche a mezzo di c.t.u. (redatta dall’arch. Cannarella; in seguito “c.t.u. Cannarella”), con sentenza n. 923/2008, qualificata la domanda come azione di regolamento di confini, la accolse e (per quanto qui rileva) condannò la convenuta ad arretrare il muro edificato lungo il lato est del proprio fondo fino al confine indicato nell’estratto di mappa catastale e nelle planimetrie allegate al tipo di frazionamento n. 1484/95; 4. la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1577/2011, accolse l’appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda attorea . A suo giudizio la domanda doveva essere qualificata come azione di rivendica sicché incombeva sulle attrici l’onere di dimostrare di essere proprietarie della porzione di terreno che assumevano usurpata. Inoltre, il decreto di trasferimento faceva riferimento esclusivamente all’acquisto di una villetta in costruzione sita in [OSCURATO:PERSONA], via Colleorbo, riportata in catasto al foglio 35, particella 104, nello stato di fatto descritto nella relazione del perito ing. [OSCURATO:PERSONA] (in seguito “perizia [OSCURATO:PERSONA]”), e non comprendeva anche l’area circostante l’immobile «e, men che meno, il tratto di terreno delle Lapira ritenuto illegittimamente sottratto»; 5. questa Corte, con sentenza n. 20959/2016, decidendo sul ricorso delle sorelle Lapira, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1577/2011. In particolare, la Corte ha condiviso la qualificazione della domanda operata dal giudice d’appello come azione di rivendica, ma (in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso) ha rilevato che la sentenza impugnata aveva tralasciato di accertare se il terreno circostante la villetta oggetto di trasferimento fosse un bene pertinenziale, e cioè se fosse al servizio o ad ornamento della villetta; 6. riassunta la causa dalle sorelle Lapira, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2238/2018, emessa nel contraddittorio delle parti, ha accolto la domanda e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ad «arretrare il muro edificato lungo il lato est del fondo di sua proprietà, identificato in catasto al fl. 35 part.lla 109, al confine con il lotto di proprietà delle […] Lapira (in catasto al fl. 35, part.lla 110), posizionandolo in corrispondenza del confine tracciato nell’estratto di mappa catastale e nelle planimetrie allegate al frazionamento tipo n. 1484/95 (all.ti 1 e 4 della ctu arch. [OSCURATO:PERSONA]), e, per l’effetto, al rilascio a favore delle Lapira della porzione di terreno compresa tra il suddetto confine ed il muro di confine successivamente realizzato tra i due lotti»; 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con undici articolati motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Vizio ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 818 cc. In relazione agli artt. 1362 cod. civ. 1363 cod. civ., 1371 cod. civ., 1346 cod. civ., 1470 cod. civ.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che - discostandosi da i princìpi normativi in materia di individuazione dei beni immobili, desumibili dai criteri di ermeneutica contrattuale e dai criteri dell’art. 1470, cod. civ., in materia di vendita immobiliare, secondo cui l’oggetto del trasferimento immobiliare deve essere innanzitutto desunto dal titolo e dalle indicazioni dei confini, dall’estensione del bene e dai dati catastali - ha stabilito la natura pertinenziale di un bene indeterminato nella misura, nei confini e nell’ubicazione; 2. con il secondo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 817 e 818 cod. civ., in relazione agli artt. 948 2697 2727 e 2729 cod. civ.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha accertato il rapporto pertinenziale in via presuntiva, sulla base di meri indizi, senza tenere conto che la pretesa pertinenza è oggetto di domanda di rivendicazione (art. 948, cod. civ.), sicché spettava alle attrici l’onere di provare l’esistenza di un bene pertinenziale collegato al bene principale e soprattutto l’acquisto di tale bene tramite il decreto di trasferimento del giudice delegato; 3. con il terzo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha preso in considerazione il fatto storico dell’impossibilità della determinazione dell’estensione e dell’ubicazione planimetrica del terreno circostante illotto di proprietà Lapira; 4. con il quarto motivo [«Vizio ex art. 360 n. 5 cpc per avere fatto capo a motivazione apparente, incorrendo inoltre nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»], la ricorrente censura la sentenza impugnata la cui motivazione si fonda su affermazioni inconciliabili in quanto essa assevera contestualmente che è esatta la “quantificazione catastale” dell’immobile Lapira e, al contempo, assevera la quantificazione, diversa ed incerta, indicata nella perizia [OSCURATO:PERSONA]; 5. con il quinto motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc in relazione all’art. 2697 cc.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che, a fronte della contestazione della convenuta, parte attrice non ha fornito la prova richiesta in materia di azione di rivendicazione che, com’è noto, esige che l’attore provi il proprio diritto risalendo sino all’acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell’usucapione a proprio favore; 6. con il sesto motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc in relazione all’art. 2697 cc. ed agli artt.2727 e 2729 cc.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare il titolo di acquisto delle attrici e non ha compiuto la necessaria e rigorosa indagine sull’idoneità del detto titolo ad integrare la prova, anch’essa rigorosa, della proprietà che, comeafferma la giurisprudenza, incombe sull’attore; 7. con il settimo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cc in relazione all’art. 2697 cc. ed agli artt.2727 e 2729 cc.»], si censura la sentenza impugnata che, trascurando che nella rivendica non è consentita la prova presuntiva e che spetta all’attore dare la prova della proprietà del bene controverso, ha ritenuto che l’usurpazione del terreno in favore del lotto [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta dopo l’acquisto dello stesso e dopo il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed ha quindi disatteso l’eccezione della convenuta “possideo quia possideo”, in base alla quale essa [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essersi immessa nel possesso del bene come consegnatole dall’impresa costruttrice; 8. con l’ottavo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare i seguenti cinque fatti decisivi: (1) che, come stabilito dal c.t.u. Cannarella, la superficie del terreno di pertinenza non poteva essere determinata non essendo materialmente tracciati i confini nord ed est ed essendo il lotto di terreno di proprietà Lapira delimitato soltanto a sud ed ovest, rispettivamente al confine con via delle Grazie e con la proprietà [OSCURATO:PERSONA]; (2) la sentenza ha utilizzato unicamente il dato catastale per trarne la prova che il muro di confine non è posizionato sul confine effettivo, pur in presenza di altra circostanza che, da sola o valutata insieme con altri elementi, avrebbe portato ad un diverso esito della causa; (3) la sentenza accoglie la domanda di parte attrice ritenendo che il muro di confine sia stato costruito dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’acquisto e dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, come stabilito dalla c.t.u., detto muro di confine all’epoca del fallimento dell’impresa costruttrice si arrestava in corrispondenza allacentralina elettrica su via delle Grazie (come da fotografia n. 39 della perizia [OSCURATO:PERSONA] e da allegato della c.t.u. Cannarella). In realtà, dall’esame della fotografia n. 39 si evince che essa non dimostra l’asserita (dalla sentenza e dalla c.t.u.) inesistenza del muro di confine alla data del sopralluogo dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], perché la fotografia non consente alcuna visuale del muro di confine tra i due lotti; (4) per la sentenza, che si fonda sulla c.t.u. Cannarella, il muro di confine si arrestava in corrispondenza alla centralina elettrica su via delle Grazie e la posizione di tale centralina è prossima al punto di confine tra i due fondi come tracciato nelle planimetrie catastali. In realtà, è in atti la prova della non corrispondenza tra il luogo in cui si trova la centralina elettrica e il confine tra i due fondi supposto o accertato dall’ing. Cannarella; (5) la sentenza rileva la divergenza tra l’estensione del terreno di pertinenza della convenuta, pari a mq 950, riportato nel suo atto di acquisto del 22/01/1996, e la maggiore estensione accertata in sede di operazioni peritali, sostanzialmente corrispondente per l’eccedenza a quella della porzione di terreno (mq 96) rivendicata dalle attrici. Il giudice d’appello non dà atto di un fatto determinante, al fine di pervenire a una conclusione opposta, e cioè che l’eccedenza del terreno di proprietà [OSCURATO:PERSONA] non deriverebbe dallo sconfinamento in danno del terreno di proprietà Lapira, ma sarebbe il frutto, almeno in parte, di uno sconfinamento del lotto verso ovest e verso la particella 111, in danno di terzi, diversi dalle attrici; 9. con il nono motivo [«Vizio ex art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 115, 183 184 cpc. Omessa motivazione circa il mancato accoglimento della prova per testi riproposto nell’atto di appello»], si censura la sentenza impugnata che non ha ammesso la prova per testi che la parte aveva articolato al fine di dimostrare che la costruzione dell’attuale muro di confine tra la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà Lapira era stata ordinata dall’amministratore dell’impresa costruttrice e che l’attuale conformazione dei luoghi risaliva ad epoca antecedente all’acquisto del lotto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; 10. con il decimo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 2697 cod. civ. ed agli artt. 61, 191 e 194 cpc. Vizio ex art. 360 n. 3 e 4 in relazione agliartt. 61, 191 e 194, 115 e 116 cpc 101, 195 cpc. Vizio ex art. 360 n. 5»], si censura la sentenza impugnata che ha posto a fondamento della decisione, con ciò esonerando le attrici dall’onere della prova, la c.t.u. disposta in primo grado, quando la domanda era stata qualificata come azione di regolamento di confini e, quindi, prima che, nei gradi successivi, venisse (ri)qualificata come azione di rivendicazione, sebbene la stessa consulenza tecnica fosse diretta esclusivamente a descrivere lo stato dei luoghi e il confine in base alle risultanze catastali e non già ad accertare l’originaria estensione della proprietà delle attrici e l’usurpazione da parte della convenuta; 11. con l’undicesimo motivo [«Vizio ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 948 cc ed all’art. 2697 cc – Vizio ex art. 360 n. 4 per violazione degli artt. 99 101 112 163 183 e 184 cpc»], si censura, sotto un duplice profilo, il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. E infatti, in primo luogo, mentre il tema del decidere riguardava l’asserito spostamento ad opera della convenuta del muro di confine del proprio lotto con usurpazione della proprietà delle attrici, il giudice del rinvio aveva accolto la domanda di rivendicazione, benché la c.t.u. avesse stabilito che il muro di confine era stato realizzato (dall’impresa costruttrice) sin dall’origine nel luogo in cui si trovava al momento della domanda; in secondo luogo, la sentenza ha condannato la convenuta ad eliminare tutta la superficie tra il muro e il confine catastale, mentre avrebbe dovuto condannarla all’eliminazione del muro limitatamente alla porzione del confine tra i due lotti nonché alla restituzione della sola superficie intercorrente tra le due proprietà in quella parte di muro; 12. il primo motivo non è fondato; 12.1. la sentenza impugnata, senza violare le regole dell’ermeneutica contrattuale né quelle in materia di compravendita, attenendosi alla prescrizione della sentenza di questa Corte n. 20959/16 - la quale, per un verso, dava atto che nel decreto di trasferimento non era fatta menzione del terreno in contestazione; per altro verso, demandava al giudice di merito l’accertamento dell’eventuale pertinenzialità del terreno circostante la villetta acquistata dalle sorelle Lapira giusta decreto di trasferimento -con un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che una parte del terreno di pertinenza della proprietà Lapira fosse stata incorporata nel lotto [OSCURATO:PERSONA]; 13. il secondo, il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; 13.1. la premessa è che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355); 13.2. nella vicenda, il giudice del rinvio ha accertato la sussistenza di un vincolo di pertinenzialità tra la villetta acquistata dalle attrici con decreto di trasferimento del giudice delegato e il terreno circostante dalle stesse rivendicato, sulla base delle seguenti considerazioni: (1) assumono rilievo il decreto di trasferimento con la descrizione del lotto di cui alla perizia [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze della c.t.u. Cannarella espletata nel giudizio di primo grado, secondo cui: (i) il lotto di terreno di proprietà Lapira è delimitato soltanto a sud (confine con via delle Grazie) e a ovest (confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA]), mentre il lotto [OSCURATO:PERSONA] è recintato su tutti i lati; (ii) la posizione del muro di confine tra i due lotti è difforme rispetto alla planimetria catastale e al frazionamento dei lotti e successivo inserimento in mappa dei fabbricati, depositatiin catasto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prima del fallimento; (iii) la porzione del muro di confine tra i due lotti alla data del fallimento dell’impresa costruttrice non era stata ancora realizzata, come risulta dalle fotografie allegate alla perizia [OSCURATO:PERSONA]; (iv) il terreno di pertinenza dell’immobile di proprietà [OSCURATO:PERSONA] risulta esteso mq 1046 (escluso il fabbricato), anziché mq 950, come invece indicato nell’atto di vendita [OSCURATO:DATA_NASCITA], con un’eccedenza di terreno, rispetto a quanto acquistato da parte convenuta, di circa mq 96; (v) la modificazione della posizione del muro, realizzata in corso d’opera rispetto al detto deposito delle planimetrie catastali, ha comportato un incremento di superficie di terreno della proprietà [OSCURATO:PERSONA] di circa mq 96 rispetto a quanto acquistato; (2) l’immobile acquistato dalle sorelle Lapira comprendeva anche il terreno circostante, la cui destinazione a servizio della villetta è evidenziata dalle fotografie in atti, dalla natura complementare rispetto al fabbricato ivi insistente e dalla mancanza di qualsivoglia apparente destinazione alternativa; (3) la provenienza dal medesimo proprietario e la volontà di questi di destinare l’area al servizio o all’ornamento del bene principale risulta dall’assetto che l’impresa costruttrice ha dato al lotto poi unitariamente trasferito alle sorelle Lapira; (4) dall’accertamento di un chiaro vincolo pertinenziale tra la villetta acquistata dalle attrici e il terreno circostante si desume che le sorelle Lapira hanno acquistato, con il decreto di trasferimento, la proprietà dell’intero lotto comprensivo dell’area che circonda il fabbricato; (5) l’esame del titolo d’acquisto, riguardante sia il fabbricato che le relative pertinenze, e le risultanze della c.t.u. Cannarella dimostrano che la realizzazione del muro posto a confine tra il lotto di proprietà Lapira e quello di proprietà [OSCURATO:PERSONA], in difformità dalle risultanze catastali e dagli atti di frazionamento, ha comportato l’accorpamento al lotto [OSCURATO:PERSONA] di una porzione di terreno corrispondente a quella oggetto dell’azione di rivendica; 13.3.osserva questa Corte che, al contrario di quanto prospetta la ricorrente, la ricostruzione della natura pertinenziale della porzione di terreno contestata, compiuta dal giudice del rinvio sulla base di tutti gli elementi probatori sopra richiamati, non collide con i criteri processuali di riparto dell’onere della prova, con l’asserito divieto di fare ricorso alla prova presuntiva, non è viziata dall’omesso esame del titolo di acquisto e neppure lede il principio del possideo quia possideo fatto valere dalla convenuta, la cui proprietà, come si è visto, ha inglobato una porzione del terreno della proprietà finitima. Con specifico riferimento all’utilizzo, da parte del giudice di merito, della prova presuntiva al fine di accertare se il terreno rivendicato dalle attrici avesse o meno natura pertinenziale rispetto alla villetta oggetto del decreto di trasferimento, è dato rilevare che non esiste alcuna preclusione all’accertamento della pertinenzialità di un bene per presunzioni e, inoltre, che detto accertamento era stato demandato al giudice di merito dalla sentenza di questa Corte n. 20959/2016, che dava atto che il titolo di acquisto nulla prevedeva al riguardo, ma nemmeno escludeva esplicitamente la pertinenzialità del terreno circostante la villetta; 14. il quarto motivo non è fondato; 14.1. con riferimento alla prospettata carenza strutturale della motivazione, è dato rilevare che la sentenza d’appello reca una motivazione chiara e puntuale, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679); 15. il terzo e l’ottavo motivo, suscettibili di esame congiunto perché pongono la medesima questione, sono inammissibili; 15.1. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 15.2. nella fattispecie concreta, la ricorrente non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, in quanto senza ascriverle l’omesso esame di “fatti storici”, offre la sua versione degli aspetti meritali della causa e prospetta una diversa interpretazio ne delle prove assunte nel giudizio di rinvio, al fine di dimostrare l’inesistenza dell’accertato accorpamento, all’interno della proprietà [OSCURATO:PERSONA], di una porzione del terreno di proprietà Lapira; 16. il nono motivo è inammissibile; 16.1. in primo luogo, la censura ad esso sottesa è estranea al perimetro dell’”omesso esame circa un fatto decisivo”, come definito sub 15.1.; in secondo luogo, la critica manca di autosufficienza in quanto la ricorrente non ha documentato (e per la verità nemmeno allegato) di avere insistito, nel giudizio di rinvio, nella richiesta di ammissione della prova per testi, assuntivamente formulata in primo grado e reiterata nel “primo” giudizio di appello, al fine di dimostrare di non essere decaduta dalla facoltà di chiedere la prova orale; 17. l’undicesimo motivo non è fondato; 17.1. la prima censura di ultrapetizione si sostanzia, in maniera non consentita, in una ricostruzione della vicenda difforme da quella operata dal giudice di merito; la seconda censura di ultrapetizione è basata su una lettura soggettiva e non corretta del dispositivo della sentenza di appello che, con sufficiente chiarezza, accoglie la domanda di rivendica e condanna l’appellata al ripristino dello stato dei luoghi e al rilascio a favore delle sorelle Lapira della porzione di terreno di loro proprietà, incorporata nel lotto [OSCURATO:PERSONA]; 18. ne consegue il rigetto del ricorso; 19. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso per spese