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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 20785/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7018-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] "Bolognini" di Seriate, in persona del Direttore Generale e leale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] medici del SSN Lavoro straordinario R.G.N. 7018/2016 Cron.

Rep.

Ud. 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 487/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data8 settembre 2015 la Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento degli appelli proposti dall'[OSCURATO:PERSONA] di Seriate avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo, riduceva l’importo liquidato nel primo grado a titolo di compenso per il lavoro straordinario in favore dei dirigenti medici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel resto respingeva gli appelli. 2.La Corte territoriale riteneva che la retribuzione di risultato non fosse finalizzata a remunerare specificamente la prestazione resa oltre l’orario ordinario; del resto, la forfettizzazione del lavoro straordinario non sarebbe stata compatibile con il sistema delineato dal CCNL del 1996, che non prevedeva tetti massimi delle attività svolte oltre l’orario di lavoro. 3.Sotto altro profilo, osservava che poteva parlarsi di lavoro straordinario in caso di prolungamento della giornata lavorativa per esigenze contingenti ed eccezionali e non in caso di normalità del ciclo lavorativo e che il rispetto di limiti orari rispondeva ad esigenze costituzionali di tutela del lavoratore. 4.Aggiungeva che i medici che, comegli appellati, pur essendo dirigenti, non avevano alcuna funzione di direzione di struttura, non avevano potere decisionale di articolazione dell’orario di lavoro e seguivano turnazioni disposte dal dirigente dell’unitàoperativa cui appartenevano.

Allo stesso modo, il fatto che la prestazione di attività lavorativa oltre l’orario di lavoro non fosse stata espressamente autorizzata perdeva di rilievo allorché il volume della prestazione oraria fosse stato previamente negoziato dal dirigente responsabile e poi assegnato ai singoli medici. 5.La azienda ove avesse constatato, come sostenuto nellesue difese, che le ore di lavoro straordinario non fossero necessarie rispetto ai posti letto occupati ed alle percentuali di interventi operatori, avrebbe dovuto diffidare i medici dall’effettuarle. 6.Oltre tutto l’istruttoria aveva dimostrato che gli appellati erano stati chiamati ad un surplus di orario per far fronte alla scopertura o alla insufficienza degli organici.7.Ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] di Seriate (di seguito, anche: Azienda), affidato a due motivi di censura , al quale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la azienda ricorrente ha denunciato: -la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17, 18,54,55 e 65,comma tre, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’articolo14 del CCNL della stessa area del 3.11.2005, dell’articolo 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 502, dell’articolo 14 D.Lgs. 3 febbraio 1993 nr. 29, dell’articolo 5 D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, dell’articolo 115 cod.proc.civ., dell'articolo 2697 cod.civ. e dell’ articolo 97 Cost. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti. 2.Ha sostenuto, in sintesi, che la contrattazione collettiva ha escluso il diritto del dirigente medico al pagamento del lavoro straordinario, prevedendo un trattamento globale onnicomprensivo e stabilendo che l'eventuale superamento dell'orario di lavoro è compensato dalla retribuzione di risultato. 3.Con il secondo mezzo la azienda ha dedotto: -la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17, 18,54,55 e 65, comma tre del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’articolo 14 del CCNL della stessa area del 3.11.2005, dell’articolo 28, lettera e) del CCNL dell’8 giugno 2000,dell’ articolo 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 502, dell’articolo 14 D.Lgs. 3 febbraio 1993 nr. 29, dell’articolo 5 D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, dell’articolo 115 cod.proc.civ., dell'articolo2697 cod.civ. e dell’ articolo 97 Cost. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti 4.La ricorrente ha censurato la sentenzaper non aver considerato che gli obiettivi erano stati determinatiin relazione alle risorse umane disponibili e che essa non avrebbe potuto diffidare i propri medici dall’eseguire lavoro straordinario, in ragione del potere-dovere del dirigente di autogestire il proprio tempo di lavoro.

Ha esposto: che dalla istruttoria non erano emerse carenze dell’ organico, che aveva sempre rispettatoi criteri di accreditamento regionale, non sindacabili dal giudice ordinario; che le prestazioni rese dai controricorrenti avevano avuto ad oggetto la normale attività di reparto programmata; chenon sussisteva la formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario di servizio; che lo straordinario poteva essere retribuito solo per le attività di guardia medica e di pronta disponibilità. 5.In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità opposte dalle parti controricorrenti con riguardo ad entrambi i motivi del ricorso; il ricorso, seppure formalizzato con una tecnica espositiva di non immediata lettura (alla trascrizione di stralci di precedenti favorevoli della stessa Corte di Appello segue quella di brani della decisione impugnata, collegati fra loro dalle prospettazioni difensive), soddisfa l'esigenza di specificità e completezza imposta dall'art. 366 cod.proc.civ., n. 4 perchè coglie la «ratio decidendi» della sentenza impugnata con argomenti idonei a confutarne il percorso argomentativo.

6. L’esame delle censure, che possono essere trattate congiuntamente, conduce all’accoglimento del ricorso. 7.Questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili con le sentenze nn.rr. 10322/2017, 7921/2017, 7348/2017 e con le ordinanze nr. 28787/2017 e 17250/2018, cui in questa sede si intende assicurare continuità ed alla cui motivazione si fa rinvio ex articolo 118 disp . att. cod.proc.civ. 8.Più in generale, questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass sez lav. 7 agosto 2020 nr. 16855; 5 agosto 2020 nr. 16711; 25 giugno 2020 nr. 12629; 22 giugno 2020 nr. 12201), individuando la normativa di riferimento negli articoli 62, commi 2 e 3 e 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996 dell’ area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti ( come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: articoli 19 e 20 del medesimo CCNL) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario. 9.Tale principio— affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 nr. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura— è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. nr. 16855/2020 cit.; Cass. nr. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 nr. 8958).

10. Va altresì evidenziato che l'articolo 80 dello stesso CCNL 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate. 11.Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma, in tal caso, sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass.nr. 16711/2020; Cass. nr. 7348/2017).

12. A detti principi di diritto non si è attenuta la Corte territoriale.

13. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano perché si adegui nella decisione ai principi qui ribaditi.

14. Il giudice del rinvio provvederà,altresì, alla disciplina del le spese del presente grado PQM La Corte accoglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7018-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] "Bolognini" di Seriate, in persona del Direttore Generale e leale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] medici del SSN Lavoro straordinario R.G.N. 7018/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/09/2015 R.G.N. 487/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data8 settembre 2015 la Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento degli appelli proposti dall'[OSCURATO:PERSONA] di Seriate avverso le sentenze del Tribunale di Bergamo, riduceva l’importo liquidato nel primo grado a titolo di compenso per il lavoro straordinario in favore dei dirigenti medici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel resto respingeva gli appelli. 2.La Corte territoriale riteneva che la retribuzione di risultato non fosse finalizzata a remunerare specificamente la prestazione resa oltre l’orario ordinario; del resto, la forfettizzazione del lavoro straordinario non sarebbe stata compatibile con il sistema delineato dal CCNL del 1996, che non prevedeva tetti massimi delle attività svolte oltre l’orario di lavoro. 3.Sotto altro profilo, osservava che poteva parlarsi di lavoro straordinario in caso di prolungamento della giornata lavorativa per esigenze contingenti ed eccezionali e non in caso di normalità del ciclo lavorativo e che il rispetto di limiti orari rispondeva ad esigenze costituzionali di tutela del lavoratore. 4.Aggiungeva che i medici che, comegli appellati, pur essendo dirigenti, non avevano alcuna funzione di direzione di struttura, non avevano potere decisionale di articolazione dell’orario di lavoro e seguivano turnazioni disposte dal dirigente dell’unitàoperativa cui appartenevano. Allo stesso modo, il fatto che la prestazione di attività lavorativa oltre l’orario di lavoro non fosse stata espressamente autorizzata perdeva di rilievo allorché il volume della prestazione oraria fosse stato previamente negoziato dal dirigente responsabile e poi assegnato ai singoli medici. 5.La azienda ove avesse constatato, come sostenuto nellesue difese, che le ore di lavoro straordinario non fossero necessarie rispetto ai posti letto occupati ed alle percentuali di interventi operatori, avrebbe dovuto diffidare i medici dall’effettuarle. 6.Oltre tutto l’istruttoria aveva dimostrato che gli appellati erano stati chiamati ad un surplus di orario per far fronte alla scopertura o alla insufficienza degli organici.7.Ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] di Seriate (di seguito, anche: Azienda), affidato a due motivi di censura , al quale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la azienda ricorrente ha denunciato: -la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17, 18,54,55 e 65,comma tre, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’articolo14 del CCNL della stessa area del 3.11.2005, dell’articolo 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 502, dell’articolo 14 D.Lgs. 3 febbraio 1993 nr. 29, dell’articolo 5 D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, dell’articolo 115 cod.proc.civ., dell'articolo 2697 cod.civ. e dell’ articolo 97 Cost. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti. 2.Ha sostenuto, in sintesi, che la contrattazione collettiva ha escluso il diritto del dirigente medico al pagamento del lavoro straordinario, prevedendo un trattamento globale onnicomprensivo e stabilendo che l'eventuale superamento dell'orario di lavoro è compensato dalla retribuzione di risultato. 3.Con il secondo mezzo la azienda ha dedotto: -la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17, 18,54,55 e 65, comma tre del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’articolo 14 del CCNL della stessa area del 3.11.2005, dell’articolo 28, lettera e) del CCNL dell’8 giugno 2000,dell’ articolo 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 502, dell’articolo 14 D.Lgs. 3 febbraio 1993 nr. 29, dell’articolo 5 D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, dell’articolo 115 cod.proc.civ., dell'articolo2697 cod.civ. e dell’ articolo 97 Cost. -l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti 4.La ricorrente ha censurato la sentenzaper non aver considerato che gli obiettivi erano stati determinatiin relazione alle risorse umane disponibili e che essa non avrebbe potuto diffidare i propri medici dall’eseguire lavoro straordinario, in ragione del potere-dovere del dirigente di autogestire il proprio tempo di lavoro. Ha esposto: che dalla istruttoria non erano emerse carenze dell’ organico, che aveva sempre rispettatoi criteri di accreditamento regionale, non sindacabili dal giudice ordinario; che le prestazioni rese dai controricorrenti avevano avuto ad oggetto la normale attività di reparto programmata; chenon sussisteva la formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario di servizio; che lo straordinario poteva essere retribuito solo per le attività di guardia medica e di pronta disponibilità. 5.In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità opposte dalle parti controricorrenti con riguardo ad entrambi i motivi del ricorso; il ricorso, seppure formalizzato con una tecnica espositiva di non immediata lettura (alla trascrizione di stralci di precedenti favorevoli della stessa Corte di Appello segue quella di brani della decisione impugnata, collegati fra loro dalle prospettazioni difensive), soddisfa l'esigenza di specificità e completezza imposta dall'art. 366 cod.proc.civ., n. 4 perchè coglie la «ratio decidendi» della sentenza impugnata con argomenti idonei a confutarne il percorso argomentativo. 6. L’esame delle censure, che possono essere trattate congiuntamente, conduce all’accoglimento del ricorso. 7.Questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili con le sentenze nn.rr. 10322/2017, 7921/2017, 7348/2017 e con le ordinanze nr. 28787/2017 e 17250/2018, cui in questa sede si intende assicurare continuità ed alla cui motivazione si fa rinvio ex articolo 118 disp . att. cod.proc.civ. 8.Più in generale, questa Corte si è ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass sez lav. 7 agosto 2020 nr. 16855; 5 agosto 2020 nr. 16711; 25 giugno 2020 nr. 12629; 22 giugno 2020 nr. 12201), individuando la normativa di riferimento negli articoli 62, commi 2 e 3 e 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996 dell’ area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti ( come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: articoli 19 e 20 del medesimo CCNL) mentre il superamento dell'orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell'orario per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario. 9.Tale principio— affermato dalla Sezioni Unite nell'arresto del 17 aprile 2009 nr. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura— è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. nr. 16855/2020 cit.; Cass. nr. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 nr. 8958). 10. Va altresì evidenziato che l'articolo 80 dello stesso CCNL 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere previamente autorizzate. 11.Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma, in tal caso, sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass.nr. 16711/2020; Cass. nr. 7348/2017). 12. A detti principi di diritto non si è attenuta la Corte territoriale. 13. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano perché si adegui nella decisione ai principi qui ribaditi. 14. Il giudice del rinvio provvederà,altresì, alla disciplina del le spese del presente grado PQM La Corte accoglie
Sentenza Cassazione n. 20785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris