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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 09835/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per imposta di registro a seguito di un decreto di trasferimento a suo favore emesso dal Tribunale - sezione esecuzione immobiliare nell'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente dichiarando nulla la cartella di pagamento ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (evenienza che non ricorre nel caso di specie stante, in primo luogo, la prova fornita dall'Agenzia e, in secondo luogo, per effetto del principio di non contestazione) non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti all'avviso di liquidazione già notificato e non opposto nei termini.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, in relazione agli artt. 2-quater, comma 1, del D.L. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, della legge n. 656 del 1994, e 2, comma 12, lett. b), del D.M. n.

Ric. 2020 n. 26545 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- 37 del 1997, nonché in relazione agli artt. 23, 53 e 97 Cost. in quanto la ricorrente aveva documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio fiscale agevolato e l'errore nel calcolo del tributo rappresenta un vizio proprio della cartella di pagamento.

Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente dimostrato l'autonomia e l'intrinseca diversità della cartella di pagamento rispetto al prodromico avviso di liquidazione, mai impugnato.

In effetti, secondo questa Corte, e come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, nel processo tributario la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'atto prodromico (cfr. ex multis, Cass. . 8737 del 2021; Cass. n. 37259 del 2021, secondo cui nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale).

Ric. 2020 n. 26545 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- Nella specie invece il ricorrente si è limitato apoditticamente ad affermare la sussistenza di tutti i presupposti per usufruire dell'agevolazione (mentre secondo questa Corte spetta invece al contribuente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per usufruire del beneficio: cfr. Cass. nn. 11322 del 2020; Cass. 11556 del 2016; in genere, sulla spettanza dell'onere della prova in capo al contribuente dei requisiti per usufruire di una agevolazione fiscale cfr. anche Cass. n. 17334 del 2020) e la contestazione relativa ad un errore nel calcolo del tributo dovuto rappresenta un vizio proprio dell'atto prodromico (nella specie la cartella di pagamento) e come tale non è suscettibile di contestazione attraverso l'impugnazione del successivo avviso di liquidazione.

Pertanto, ritenuto inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26545-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per imposta di registro a seguito di un decreto di trasferimento a suo favore emesso dal Tribunale - sezione esecuzione immobiliare nell'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente dichiarando nulla la cartella di pagamento ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (evenienza che non ricorre nel caso di specie stante, in primo luogo, la prova fornita dall'Agenzia e, in secondo luogo, per effetto del principio di non contestazione) non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti all'avviso di liquidazione già notificato e non opposto nei termini. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, in relazione agli artt. 2-quater, comma 1, del D.L. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, della legge n. 656 del 1994, e 2, comma 12, lett. b), del D.M. n. Ric. 2020 n. 26545 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 37 del 1997, nonché in relazione agli artt. 23, 53 e 97 Cost. in quanto la ricorrente aveva documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio fiscale agevolato e l'errore nel calcolo del tributo rappresenta un vizio proprio della cartella di pagamento. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente dimostrato l'autonomia e l'intrinseca diversità della cartella di pagamento rispetto al prodromico avviso di liquidazione, mai impugnato. In effetti, secondo questa Corte, e come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, nel processo tributario la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'atto prodromico (cfr. ex multis, Cass. . 8737 del 2021; Cass. n. 37259 del 2021, secondo cui nel processo tributario non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale). Ric. 2020 n. 26545 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- Nella specie invece il ricorrente si è limitato apoditticamente ad affermare la sussistenza di tutti i presupposti per usufruire dell'agevolazione (mentre secondo questa Corte spetta invece al contribuente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per usufruire del beneficio: cfr. Cass. nn. 11322 del 2020; Cass. 11556 del 2016; in genere, sulla spettanza dell'onere della prova in capo al contribuente dei requisiti per usufruire di una agevolazione fiscale cfr. anche Cass. n. 17334 del 2020) e la contestazione relativa ad un errore nel calcolo del tributo dovuto rappresenta un vizio proprio dell'atto prodromico (nella specie la cartella di pagamento) e come tale non è suscettibile di contestazione attraverso l'impugnazione del successivo avviso di liquidazione. Pertanto, ritenuto inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella ca
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