CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23407/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16.06.2021 della Corte d'Appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite sul rapporto tra la fattispecie 346 cod. pen. previgente e quella dell'art. 346-bis cod. pen.; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite ,k;2' sul rapporto tra la fattispecie dell'art. 346 cod. pen. previgente e quella dell'art. 346-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 9 luglio 2019 dal Tribunale dell'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado nei confronti della parte civile costituita. 2. [OSCURATO:PERSONA] è imputato: - del delitto di cui all'art. 318 cod. pen., perché, in qualità di maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri e appartenente al [OSCURATO:PERSONA] e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio, autore di indagini e interventi che vedevano coinvolta [OSCURATO:PERSONA] contrapposta a due cittadini di nazionalità albanese e di informative alla Procura della Repubblica di Fermo, indebitamente riceveva dalla Dichiara imprecisate somme di danaro non superiori a 4.000 euro per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri; fatto commesso in Montegiorgio in epoca antecedente e prossima al 4 gennaio 2016 (capo a); - del delitto di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., perché, millantando credito presso il Procuratore della Repubblica di Fermo, dr. [OSCURATO:PERSONA], si faceva dare da [OSCURATO:PERSONA] somme di danaro col pretesto di dover comprare il favore del magistrato; fatto commesso in Montegiorgio in epoca antecedente e prossima al 4 gennaio 2016 (capo b). 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Ferrara, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo sette motivi e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per entrambi i reati contestati all'imputato; Deduce il ricorrente che nell'atto di appello, di circa cinquanta pagine, la difesa aveva censurato la credibilità e la Corte di appello non aveva fornito alcuna specifica risposta sul punto. La sentenza di condanna sarebbe, inoltre, fondata sulle dichiarazioni della Dichiara prive di riscontri. b) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara, che all'udienza dibattimentale del 2 luglio 2019 aveva negato in modo espresso di aver mai dato o promesso denaro al Ferrara, tanto meno per l'assolvimento dei suoi doveri di ufficio. Deduce il ricorrente che tra il Ferrare e la Dichiara era sorta una relazione sentimentale, che non avrebbe influito sul corretto esercizio delle funzioni del Ferrara. Il messaggio sms inviato dalla Dichiara all'[OSCURATO:PERSONA], dal quale origina il procedimento penale, era frutto della delusione della Dichiara, che ambiva a una relazione stabile per il comportamento del Ferrara, che, invece, non voleva intrattenere legami sentimentali stabili. c) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara e al travisamento del testo del messaggio della Dichiara prog. n. 1209; d) la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara, in quanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata operata sulla base di dichiarazioni della coimputata non geneticamente autonome e non riscontrate. e) l'inosservanza dell'art. 318 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, in quanto l'interessamento del Ferrara per la Dichiara sarebbe dovuto solo a osservanza ai compiti affidatigli dal superiore gerarchico. Deduce, inoltre, il ricorrente che, con l'ultima denuncia sporta in data 1 gennaio 2015, sarebbe terminata l'attività del Ferrara; l'imputato, dunque, inviando il carteggio alla competente Procura della Repubblica, non avrebbe avuto più alcuna cognizione delle vicende giudiziarie della parte lesa. f) il vizio di travisamento della prova con riferimento alle indagini fiscali effettuate sulla Dichiara e sul Ferrara, che non avrebbero condotto ad alcun riscontro delle accuse della Dichiara. g) il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione della sentenza con riferimento all'art. 346-bis e all'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto per ritenere sussistente il delitto di traffico di influenze illecite sarebbe stato necessario dimostrare l'effettivo sfruttamento di una determinata relazione, non essendo sufficiente la promessa di un interessamento di una mera vanteria. Nel caso di specie, tuttavia, mancherebbe una relazione tra l'imputato e il pubblico ministero, dr. [OSCURATO:PERSONA], e non vi sarebbe prova che il destinatario dell'interessamento altrui avesse compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.Ad avviso del ricorrente, dunque, sarebbe assente la capacità del Ferrara di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte del 23 febbraio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite sul rapporto tra la fattispecie dell'art. 346 cod. pen. previgente e quella dell'art. 346-bis cod. pen. Con memoria depositata in data 28 febbraio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite sul rapporto tra la fattispecie dell'art. 346 cod. pen. previgente e quella dell'art. 346-bis cod. pen. Con conclusioni scritte depositate in data 4 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con i primi sei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro comune trama concettuale, il ricorrente censura congiuntamente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di fatto. Con il primo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni rese dalla Dichiara, poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità per entrambi i reati contestati, e con il secondo si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara, che, all'udienza dibattimentale del 2 luglio 2019, avrebbe negato in modo espresso di aver mai dato o promesso denaro al Ferrara, tanto meno per l'assolvimento dei suoi doveri di ufficio.Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara e al travisamento del testo del messaggio della Dichiara prog n. 1209. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla Dichiara, in quanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata operata sulla base di dichiarazioni della coimputata non geneticamente autonome e non riscontrate. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell'inosservanza del travisamento della prova, in quanto l'interessamento del Ferrara per la Dichiara sarebbe dovuto solo a osservanza ai compiti affidatigli dal superiore gerarchico e, con il sesto, del travisamento della prova con riferimento alle indagini fiscali effettuate sulla Dichiara e sul Fedele, che non avrebbero condotto ad alcun riscontro. 3. Questi motivi si rivelano, tuttavia, inammissibili. Il ricorrente, infatti, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e la Dichiara, anche a mezzo del continuo richiamo a elementi probatori e ai messaggi snns captati, sollecitando la Corte di Cassazione ad un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito e a un diverso apprezzamento degli stessi. Le censure svolte dal ricorrente tendono, infatti, a screditare la attendibilità della Dichiara e a mettere in luce asserite contraddizioni nella sua deposizione, a rivalutare le ulteriori testimonianze e gli ulteriori mezzi di prova raccolti, ma in realtà si risolvono in una rilettura degli elementi probatori, inammissibile in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 1657 del 06/10/1992, Francioli, Rv. 193237). Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è, infatti, devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondal:ezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Nel momento del controllo della motivazione, inoltre, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. È, dunque, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30%09/2013, Basile, Rv. 258153). Inammissibili si rilevano, inoltre, le censure formulate deducendo travisamenti della prova da parte della Corte di appello, in quanto si risolvono in una integrale rilettura delle vicende oggetto del presente giudizio e, dunque, nella denuncia di un travisamento del fatto non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv 273217- 01). 4. Parimenti insussistente è il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente, conseguente al mancato esame delle censure formulate nell'esteso atto di appello. La Corte d'appello dell'Aquila, nella sentenza impugnata, ha, infatti, complessivamente disatteso le censure formulate dall'appellante, richiamando e condividendo la valutazione della prova espressa nella sentenza di primo grado, che, facendo buon governo della regola di valutazione della prova enunciata dall'art. 192 cod. proc. pen., ha ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della Dichiara, ritenendole riscontrate ab extrínseco dalle risultanze delle intercettazioni svolte. Le sentenze di merito, dunque, tutt'altro che in modo manifestamente irragionevole, hanno ritenuto comprovata l'accusa sulla base della mutual corroboration tra le dichiarazioni della Dichiara con il messaggio sms inviato dalla Dichiara all'[OSCURATO:PERSONA], nel quale la stessa scriveva «scusa se ti disturbo, ma ho un rospo che non riesco a inghiottire. Quella merda di Ferrara facendomi credere di aiutarmi mi ha scroccato in tutti 4.000 euro, più 250 che sarebbero serviti per il regalo di [OSCURATO:PERSONA], che non è mai arrivato a destinazione...», con l'intercettazione delle conversazioni telefoniche tra l'imputato e la Dichiara, con le intercettazioni delle conversazioni tra il Ferrara e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della Dichiara, per concordare una versione difensiva e dagli esiti degli accertamenti bancari sui conti correnti del Ferrara e della Dichiara. La Corte di appello ha, peraltro, significativamente rilevato che dalle intercettazioni era emerso che l'imputato, in numerose occasioni, a fronte delle pressanti richieste della propria interlocutrice, non avrebbe rifiutato la restituzione delle somme e, dunque, in tal modo implicitamente aveva riconosciuto di averle ricevute, limitandosi solo ad interloquire sulla modalità per la loro restituzione. 5. Con il quinto motivo il ricorrente censura anche l'inosservanza dell'art.318 cod. pen., in quanto l'interessamento del Ferrara per la Dichiara sarebbe dovuto solo a osservanza ai compiti affidatigli dal superiore gerarchico. 6. Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto non censura l'applicazione della legge penale al fatto così come accertato dalle sentenze di merito, bensì propone una nuova ricostruzione dello stesso. 7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di illogicità della motivazione della sentenza con riferimento all'art. 346-bis e all'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto per ritenere sussistente il delitto di traffico di influenze illecite sarebbe stato necessario dimostrare l'effettivo sfruttamento di una determinata relazione, non essendo sufficiente la promessa di un interessamento di una mera vanteria. Nel caso di specie, infatti, mancherebbe una relazione tra l'imputato e il pubblico ministero dr. [OSCURATO:PERSONA] e non vi sarebbe prova che il destinatario dell'interessamento altrui avesse compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. Ad avviso del ricorrente, dunque, sarebbe assente la capacità del Ferrara di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. 8. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno ritenuto punibile la condotta di millantato credito di cui al secondo comma dell'art. 346, secondo comma, cod. pen. contestata al capo b) all'imputato e commessa nel gennaio 2016, ritenendo sussistente la continuità novativa tra la previsione dell'art. 346 7 cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di traffico di influenze illecite cui all'art. 346-bis cod. pen. Sulla continuità normativa tra la formulazione vigente dell'art. 346-bis cod. pen. e l'ormai abrogato secondo comma dell'art. 346 cod. pen. si sono, invero, registrate interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità. La questione, come noto, non esaurisce il suo rilievo in una prospettiva meramente dogmatica, ma rileva sulla possibilità di sanzionare penalmente, alla stregua della fattispecie di traffico di influenze, le condotte di millantato credito poste in essere nell'assetto previgente, nelle quali il millantatore si sia fatto dare o promettere danaro o altre utilità dal privato (il c.d. compratore di fumo) non già come prezzo della propria mediazione, ma con il "pretesto" cli dover comprare il favore del pubblico agente. 8.1, A seguito della L. n. 3 del 2019, la fattispecie di reato del traffico di influenze è stata, infatti, rimodellata estensivamente in una triplice direzione: - si è provveduto all'abrogazione del reato di millantatc credito nell'intento di dare attuazione alle previsioni sovranazionali, che sollecil:avano la punizione della compravendita di influenza; - si è eliminato l'inciso contenuto nell'art. 346-bis «in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; - è venuta meno la natura necessariamente "patrimoniale" del vantaggio dato o promesso al mediatore, per cui ora la disposizione individua il corrispettivo ricevuto dal venditore di influenza con il generico termine "utilità"; - il perimetro dell'incriminazione è stato ampliato agli accordi finalizzati ad influenzare un pubblico ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell'art. 322-bis cod. pen. (traffico di influenze c.d. internazionale). Anche dopo la novella del 2019, la materialità del fatto incriminato dall'art. 346-bis cod. pen. continua a descrivere due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine alla causa, alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi, l'erogazione indebita costituisce il' corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente italiano, straniero o internazionale. Nella seconda, la corresponsione illecita è effettuata all'intermediario affinché questi, a sua volta, remuneri il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri.Tale quadro di riferimento si distingue ulteriormente, con varie possibili combinazioni, in ragione della duplicità delle condotte dell'intermediario, consistenti nello sfruttare ovvero vantare relazioni, esisteni:i o asserite, con il pubblico ufficiale. 8.2. Secondo una prima opzione interpretativa, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. s), e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269735; sul tema anche Sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730). Infatti, l'art. 346-bis cod. pen., riformulato dalla I. n. 3 del 9 gennaio 2019, sanziona le medesime condotte già contemplate dall'art. 346 cod. pen. abrogato; in particolare, la nuova norma punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali, di natura economica o meno, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, indipendentemente dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo, a condizione - oggetto di un'espressa clausola di riserva («fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 31.9-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis») - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, altrimenti, ricorrendo una delle ipotesi di corruzione previste dalle norme richiamate (in tal senso espressamente sez. 6, n. 26437 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Casanova, Rv. 281583-01, e, in precedenza, sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996 - 01). Secondo l'interpretazione in esame, deporrebbero in senso confermativo della affermata continuità normativa, la sostanziale sovrapponibilità della condotta "strumentale" (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni «sfruttando o vantando relazioni (...) asserite» e quella «millantando credito»), e della condotta" "principale" di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità. Una diversa interpretazione, volta ad affermare la discontinuità normativa tra le fattispecie: - sarebbe smentita «dal prevalente orientamento secondo il quale l'ipotesi di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., - contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel comma 1 medesima disposizione - si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest'ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato (Sez. 6, n. 17642 del 19/02/2003, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 227138), cosicché il reato di millantato credito può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio» (così Sez. 6, n. 1869 del 2021, cit.). - non considererebbe che alla continuità normativa tra le due fattispecie avrebbe fatto espresso riferimento il legislatore nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, palesando l'intenzione di una abrogati° sine abolitione. 8.3. Ritiene, tuttavia, il Collegio di aderire alla opposta e prevalente interpretazione. Secondo il diverso orientamento, infatti, il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen., in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale (sez. 6, n. 53332 del 27/9/2017, Tagliaferri, Rv. 271730) e che quindi non sussiste continuità normativa tra i due reati (sez. 6, n. 28657 del 2/2/2021, Lepore, Rv. 281980; Sez. 6, n. 5221 del 18/09/2019, dep. 2020, Impeduglia, Rv. 278451). Pertanto, non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 26437 del 08/06/2021, Casanova, Rv. 281583 - 01). La punibilità del privato si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenziale suscettibile di instaurarsi, posto che solo in tal caso il bene giuridico tutelato dalla norma viene leso, mentre, nel caso in cui il privato sia tratto in errore, si realizza esclusivamente un pregiudizio alla sua sfera patrimoniale (Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980 - 01). 8.4. Questa Corte ha già precisato che la condotta in precedenza sanzionata dall'art. 346, secondo comma, cod. pen., a differenza di quella prevista dal primo comma, consisteva in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che veniva indotto ad un accordo che lo impegnava ad una prestazione patrimoniale, in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352); la condotta di cui al secondo comma dell'abrogato art. 346 cod. pen., a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al primo comma, non poteva, dunque, che realizzarsi attraverso artifici e raggiri sostanzialmente riconducibili al paradigma della truffa. Il riferimento al «pretesto» evocava cioè una componente di frode e dunque la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta; una falsa causa idonea ad indurre in errore la vittima, che in tal modo si determinava alla prestazione patrimoniale. Il carattere pretestuoso della condotta del millantatore si fondava, cioè, su una falsa rappresentazione dei fatti, idonea a convincere il cd. compratore di fumo a dare o promettere. Diversamente dalla falsa rappresentazione che compariva nel primo comma, basata sul sintagma "millantare un credito", e che riguardava un vasto orizzonte di significati, tale da accogliere, come è stato osservato, non solo il mendacio, ma anche la semplice magnificazione ovvero l'accentuazione di un dato tuttavia reale e dunque insuscettibile di rientrare nel tipo criminoso della truffa, «il pretesto di dover comprare il p.u. o l'impiegato» era invece chiaramente significativo di una condotta che integrava appieno gli artifici o raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen., proprio perché espressione dell'intenzione di indurre l'altro soggetto in errore (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352). Il millantatore strumentalizzava l'inesistente esigenza di dover corrompere il pubblico funzionario, consapevole che tale elemento avrebbe svolto un ruolo significativo nel processo di formazione della volontà di accettare l'accordo da parte dell'altro soggetto; questo schema, poi, si perfezionava indifferentemente con la promessa o la dazione del denaro o dell'altra utilità: nella truffa la promessa avrebbe configurato un tentativo e la dazione l'evento della consumazione perché realizzava il danno e l'offesa. Si tratta di una impostazione che non è incrinata dall'affermazione giurisprudenziale, valorizzata dalla diversa opzione interpretativa di cui si è detto, relativa alla possibilità che il reato di millantato credito potesse concorrere con quello di truffa. La Corte di cassazione aveva chiarito, in realtà soprattutto in relazione al delitto di cui all'art. 346 cod. pen., comma 1, come la possibilità di configurare il concorso tra i reati indicati, pur ipotizzabile, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, fosse in concreto prospettabile solo qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagnasse una ulteriore attività diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 6, n. 9961 del 13/01/2017, Pometto, Rv. 269439; Sez. 6, n. 9960 del 28/12/2016, Grasso, Rv. 269755; Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Fischetti, Rv. 262627) Dunque, il concorso fra i due reati era ipotizzabile solo quando alla vanteria o al pretesto si aggiungesse una diversa ed ulteriore attività decettiva, atteso che, diversamente, l'unico reato configurabile era quello di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. 8.5. Ciò detto, sono molteplici le ragioni che inducono a propendere per la tesi della discontinuità normativa tra il "vecchio" art. 346 cod. pen., secondo comma, ed il "nuovo" art. 346-bis cod. pen. Si tratta di ragioni che attengono alla struttura del reato di traffico di influenze illecite, alla offensività delle condotte ed alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Occorre, peraltro, premettere che, secondo un constante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il criterio ermeneutico fondato sulla volontà del legislatore è recessivo rispetto agli altri: le stesse Sezioni unite al riguardo hanno evidenziato come «è certamente corretto l'assunto per il quale, in base all'art. 12 delle "preleggi", "nell'applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"; tuttavia non può certo negarsi che proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale («le parole»), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete.... che poi detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa.., è fuor di dubbio» (così Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, in motivazione). L'art. 346-bis cod. pen. infatti, incrimina attualmente condotte prodromiche a più gravi fatti corruttivi, secondo la consolidata tecnica della anticipazione della tutela penale; una tutela avanzata dei beni della legalità e della imparzialità della pubblica amministrazione, tuttavia, in relazione ad un tipo criminoso obiettivamente non omogeneo. Si tratta di condotte (sfruttamento, vanteria) che possono riguardare: a) un rapporto tra mediatore e pubblico agente e una capacità di influenza del primo che possono effettivamente esistere già al momento in cui la condotta è commessa e di cui il "compratore" può essere già a conoscenza; b) un rapporto che non esiste al momento in cui il "fumo" viene venduto ma che il "compratore" sa del potere del "venditore" di realizzare, di concretizzarlo, di renderlo effettivo - grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo prestigio sociale o posizione professionale riconosciuta nell'ambiente di riferimento); c) un rapporto che esiste e che tuttavia è magnificato dal "venditore", ampliato, fatto apparire più intenso di quanto lo sia in concreto; d) un rapporto che non solo non esiste al momento in cui la condotta è compiuta ma che il "venditore" sa che non potrà nemmeno realizzarsi in futuro e che il "compratore" ritiene invece esistente o realizzabile per effetto di una condotta decettiva del mediatore (un traffico di influenze impossibile/putativo). Il rapporto tra mediatore e pubblico agente e la capac:ità di influenza del primo sul secondo possono essere inesistenti, esistenti - anche solo in potenza- e, posto che siano esistenti, assumere diverse gradazioni e modulazioni a seguito delle asserzioni del "venditore". E' tuttavia, con riguardo al committente, è fondato ritenere che, almeno nei casi in cui lo scopo da questi perseguito si collochi all'esterno di qualsiasi concreta prospettiva di pericolo per il bene protetto - per essere la capacità di influenza del mediatore impossibile - il disvalore che giustifica l'incriminazione finisce con il coincidere con il disvalore della intenzione, con il disvalore del proposito del soggetto; ciò rende condivisibile l'affermazione secondo cui è l'esistenza - nel senso indicato - del rapporto tra pubblico agente e venditore che giustifica l'anticipazione della tutela realizzata attraverso l'art. 346-bis cod. pen. e spiega l'incriminazione del "compratore". Dunque, è condivisibile l'affermazione secondo cui la condotta prevista dall'abrogato art. 346, secondo comma, cod. pen., non si presta a realizzare un vulnus alla pubblica funzione ed agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dall'art. 346-bis cod. pen.. Se cioè nella fattispecie di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., assumeva rilievo l'errore di cui era vittima il "compratore", ingannato dal "venditore di fumo" attraverso una condotta decettiva volta a far apparire ?s2 esistente un rapporto con il pubblico agente che non solo non esiste al momento in cui il fumo è venduto, ma che non può esistere nemmeno in futuro e che tuttavia il compratore, per effetto della condotta ingannatoria, crede - errando- possa realizzarsi, non è obiettivamente chiaro perché, in relazione a dette ipotesi, dovrebbe essere predisposta una tutela anticipata per la pubblica amministrazione, atteso che questa rimane del tutto estranea, esterna, in astratto e in concreto, rispetto al pericolo derivante dal rapporto tra committente e mediatore. Né sembra assumere decisivo rilievo, al fine di escludere la riconducibilità al delitto di truffa delle condotte prima sussumibili nell'ambito del secondo comma dell'art. 346 cod. pen., il disvalore dell'intenzione che il compratore persegue. La giurisprudenza della Corte ha infatti finora costantemente ammesso la tutela del truffato in re illicita, sul presupposto che, laddove il soggetto passivo abbia agito per causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del delitto di truffa (Sez. 1, n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini, Rv. 257296; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218673). 8.6. A diverse conclusioni non si perviene facendo riferimento agli elementi strutturali del nuovo art. 346-bis, secondo comma, cod. pen., che prevede la punizione con identica pena (da un anno a quattro anni e sei mesi di reclusione) del soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al venditore di fumo. Si tratta, sul piano strutturale, di un delitto che assume la struttura di un reato-accordo, di una fattispecie plurisoggettiva propria con cui, come detto, si prevengono, sul piano della offensività, attentati al buon andamento ed alla imparzialità dei pubblici agenti. Nella prospettiva del nuovo art. 346-bis cod. pen. tutti i partecipanti al patto sono sottoposti ad un omogeneo trattamento sanzionatorio ed in tal modo si realizza una trasformazione del reato da fattispecie monosoggettiva (il vecchio art.346 cod. pen., comma 2) ad una fattispecie in cui il privato "compratore" assume il ruolo di concorrente. In tale contesto, tuttavia, non è obiettivamente chiaro perché il privato che dà o promette denaro o utilità al "veditore di fumo" solo perché indotto in errore per effetto della condotta ingannatoria di questi, dovrebbe essere considerato compartecipe nello stesso reato e ritenuto responsabile di traffico di influenze illecite.E', peraltro, condivisibile l'affermazione della dottrina secondo cui la vendita di una influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina sul privato "compratore di fumo" una situazione di errore che 13 induce a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto continua a palesare una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma criminoso della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un'influenza reale, proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa, legislativa o giudiziaria. La trasformazione di una vittima in correo è operazione che comporta profondi mutamenti nella struttura del fatto, soprattutto perché le modalità realizzative della condotta di millantato credito di cui al secondo comma dell'art.346 cod. pen. si basavano sull'inganno di una parte in danno dell'altra e non in concorso con questa. Si è correttamente evidenziato che anche il riferimento alle «relazioni asserite», alla vanteria di relazioni, se può in apparenza costituire il canale semantico attraverso il quale ampliare l'operatività dell'art. 346-bis cod. pen. e giustificare la tesi della continuità normativa anche in relazione alla fattispecie in precedenza prevista dall'art. 346, secondo comma, cod. pen., in realtà non consente di far rientrare nel sintagma in questione le condotte ingannevoli. Le relazioni asserite non attengono al «pretesto di dover comprare», ma alla possibilità che l'influenza sul pubblico agente diventi reale; la vanteria asserita, si è fatto notare, non è finalizzata ad ingannare il cliente sulla inesistenza della relazione, ma attiene alla prospettazione al "compratore" di una relazione in futuro in concreto realizzabile, alla capacità prospettica del mediatore di dare concretezza ai suoi assunti. Diversamente opinando, residuerebbero sullo sfondo dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione perché si punirebbe con la stessa pena colui che paga in quanto ingannato e colui che paga sul presupposto della certezza della effettiva esistenza di una relazione tra il mediatore ed il pubblico agente. 9. Alla luce delle considerazioni svolte può dunque ritenersi che vi sia continuità normativa ai sensi dell'art. 2 cod. pen., comma 4, tra l'abrogato art. 346, secondo comma, cod. pen., e l'art. 640 cod. pen. - che in tal modo riespande il proprio ambito applicativo- e non invece rispetto all'art. 346-bis cod. pen. 10. Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che, non emergendo dagli atti che il Ferrara avesse un rapporto effettivo e concreto con il dott. [OSCURATO:PERSONA], procuratore capo di Fermo, la condotta accertata dalle sentenze di merito è sussumibile nella fattispecie di truffa. Il delitto di cui al capo b), pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per difetto di querela, in quanto nella specie non ricorre, neppure contestata in fatto, alcuna delle circostanze aggravanti che, ai sensi dell'art. 640, terzo comma, cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, consentivano la procedibilità di ufficio del delitto di truffa. Dalla pena complessivamente irrogata al Ferrara deve, dunque, essere decurtata la pena irrogata per il reato di millantato credito e la pena deve essere rideterminata in complessivi anni uno e mesi quattro di reclusione. 11. Alla stregua dei rilievi che precedono deve, dunque, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di millantato credito di cui al capo b), riqualificato ai sensi dell'art. 640, primo comma, cod. pen., dichiarando l'improcedibilità dello stesso per difetto di querela; il ricorso nel resto deve essere rigettato e la pena deve essere rideterminata in complessivi anni uno e mesi quattro di reclusione. P.Q.M. Annulla se