CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 06641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, esclusa la contestata aggravante, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, perché, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarava falsamente che il reddito familiare nell'anno 2012 era di euro 11.000,00, dichiarazione non rispondente al vero, atteso che, da accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, risultava un reddito complessivo familiare, per l'anno 2012, di euro 12.383,40. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione di legge perché le dichiarazioni ritenute false costituiscono, in realtà, mero errore derivante da leggerezza e/o negligenza dell'imputato e per essere errata la data del 27/11/2019 apposta in calce alla sentenza. 2.2. Mancanza di motivazione in relazione all'espresso motivo di gravame concernente l'indagine sulla sussistenza del dolo generico in capo all'imputato. 3. In data 19/10/21 sono pervenute memoria e nota spese a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Occorre, preliminarmente, ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, atteso che il bene giuridico tutelato non é l'interesse patrimoniale dello Stato ma l'attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio. Va, altresì, ricordato che se é vero che il reato in questione richiede il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete, deve, tuttavia, tenersi presente che il dolo generico non può essere considerato in re ipsa, essendo invece necessario che esso sia rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, stante che il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. 5. Nel caso di specie l'indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico é del tutto mancata, perché la Corte di appello si é limitata a constatare l'esistenza oggettiva della falsità, omettendo qualsiasi indagine sul punto. Essa, infatti, con riferimento al dolo, afferma che questo «è evidente, analizzando la composizione del nucleo familiare del Geraci... che l'indicazione nell'istanza del reddito di euro 11.000 è dovuta a superficialità voluta o a dolosa approssimazione, cosicché il dolo sussiste sia pure nella forma del dolo eventuale». Si appalesa, in primo luogo, evidente l'ossimoro costituito dall'aver accostato, nella medesima locuzione, parole che esprimono concetti contrari ("superficialità voluta") e nell'affermare, in modo apodittico, la sussistenza di un dolo eventuale utilizzato come formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario, poiché anche il dolo eventuale necessità di compiuta dimostrazione, vieppiù quando, come nel caso di specie, l'importo falso di reddito dichiarato non supera la soglia delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che provvederà altresì alla correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della data della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. della data della sentenza impugnata. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore I