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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 34754/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24949/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesc Jagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio e etto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 239, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2557/7/14, depositata il 28 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera d consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 190/1/08 della Commiss'one tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.Dft ed IVA 1999-2000.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare, nel merito, che le pretese creditorie erariali erano fondatamente basate sulla metodologia induttiva (percentuali di ricarico), salvo che nel quantum, che riduceva del 20% in considerazione dello scarto per materia! , e forniture inutilizzati.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n, 3, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nulliià della sentenza impugnata oer violazione degli artt. 53, 56, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha dichiarato inammissibile l'appello 9,3r- genericità dei motivi/per mancata riproposizione delle questioni t-tenute assorbite.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto il mezzo difetta di specficità/autosufficienza, posto che non è trascritto il gravame agenzia e né ne sono evidenziate le parti che implicherebbero una valutzizione di fondatezza della censura da parte di questa Corte.

Peraltro è consolidato che «Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si lirnit, a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come gin dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto °all'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 - 01; v. nello stesso senso Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 - 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 - 01).

Sicchè comunque ne risulta l'infondatezza della c-itica in questione della sentenza impugnata.

Altresì è infondata la denuncia di violazione dell'art. 56, d.lgs 546/1992, essendo consolidato nella giLrisprudenza di questa Corte che «Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le ecce;:ioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente a t. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o inciden:E le che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quel e su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto J.Igs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, tol:Ele o parziale, con relativa formazione di giudicato interno» (Sez 5 - , Sentenza n. 1z-534 del 06/06/2018, Rv. 649002 - 01).

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, cod. prcc. civ., poiché la CTR ha utilizzato argomenti decisionali estrEnei alle allegazioni delle parti ed in particolare a quelle dell'Ente impositore.La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anche questo mezzo è viziato nella sua articolazione dal difetto di specificità riscontrato per il primo, mancando non solo i puntuali riferimenti al gravame agenziale, ma anche la trascrizione di quelli altrettanto essenziali delle rnotvaz.oni degli atti impositivi impugnati, il che inibisce alla Corte la valutazione del dedotto error in procedendo.

Ciò posto, pacificamente trattandosi di un accertamerro di tipo "analitico-induttivo", il giudizio meritale sul merito delle pretese creditorie erariali risulta congruente e non può certamente essere "revisionato" in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta l'omessc esame di fatti decisivi controversi, poiché la CTR non ha dato la necessaria considerazione alla sue allegazioni defensionali.

La censura è inammissibile.

E sufficiente ribadire che: -«Con il ricorso per cassazione la irte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del rnerico poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da quest , ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, co itra )ponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici oel rr erito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ec in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il p -efilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va L tazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valulE re le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazicne, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'ar:. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01).

E' del tutto evidente che 'aricol3zione del mezzo in esame collide radicalmente con tutti 0,Lesti -consolidati- arresti giurisprudenziali.

In conclusione ìl ricorso va rige.tta :o.

Nulla per le spese stante la sostanziale mancata difesa dell'Agenzia delie entrate.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quar:er del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore irr porto a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24949/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesc Jagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio e etto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 239, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2557/7/14, depositata il 28 agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera d consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 190/1/08 della Commiss'one tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.Dft ed IVA 1999-2000. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare, nel merito, che le pretese creditorie erariali erano fondatamente basate sulla metodologia induttiva (percentuali di ricarico), salvo che nel quantum, che riduceva del 20% in considerazione dello scarto per materia! , e forniture inutilizzati. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n, 3, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nulliià della sentenza impugnata oer violazione degli artt. 53, 56, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha dichiarato inammissibile l'appello 9,3r- genericità dei motivi/per mancata riproposizione delle questioni t-tenute assorbite. La censura è inammissibile e comunque infondata. Anzitutto il mezzo difetta di specficità/autosufficienza, posto che non è trascritto il gravame agenzia e né ne sono evidenziate le parti che implicherebbero una valutzizione di fondatezza della censura da parte di questa Corte. Peraltro è consolidato che «Nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si lirnit, a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come gin dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto °all'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 - 01; v. nello stesso senso Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 - 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 - 01). Sicchè comunque ne risulta l'infondatezza della c-itica in questione della sentenza impugnata. Altresì è infondata la denuncia di violazione dell'art. 56, d.lgs 546/1992, essendo consolidato nella giLrisprudenza di questa Corte che «Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le ecce;:ioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente a t. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o inciden:E le che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quel e su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto J.Igs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, tol:Ele o parziale, con relativa formazione di giudicato interno» (Sez 5 - , Sentenza n. 1z-534 del 06/06/2018, Rv. 649002 - 01). Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, cod. prcc. civ., poiché la CTR ha utilizzato argomenti decisionali estrEnei alle allegazioni delle parti ed in particolare a quelle dell'Ente impositore.La censura è inammissibile e comunque infondata. Anche questo mezzo è viziato nella sua articolazione dal difetto di specificità riscontrato per il primo, mancando non solo i puntuali riferimenti al gravame agenziale, ma anche la trascrizione di quelli altrettanto essenziali delle rnotvaz.oni degli atti impositivi impugnati, il che inibisce alla Corte la valutazione del dedotto error in procedendo. Ciò posto, pacificamente trattandosi di un accertamerro di tipo "analitico-induttivo", il giudizio meritale sul merito delle pretese creditorie erariali risulta congruente e non può certamente essere "revisionato" in questa sede di legittimità. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta l'omessc esame di fatti decisivi controversi, poiché la CTR non ha dato la necessaria considerazione alla sue allegazioni defensionali. La censura è inammissibile. E sufficiente ribadire che: -«Con il ricorso per cassazione la irte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del rnerico poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da quest , ultimi è preclusa in sede di legittimità» (Cass., n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, co itra )ponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici oel rr erito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ec in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il p -efilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va L tazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valulE re le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass., n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - -«Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazicne, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'ar:. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01). E' del tutto evidente che 'aricol3zione del mezzo in esame collide radicalmente con tutti 0,Lesti -consolidati- arresti giurisprudenziali. In conclusione ìl ricorso va rige.tta :o. Nulla per le spese stante la sostanziale mancata difesa dell'Agenzia delie entrate. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quar:er del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore irr porto a titolo di contributo unificato pari a quello p
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