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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34149/2021

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sul ricorso iscritto al n. 25675/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a sua volta incorporante della Alcar 92 A.r.I.) rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14 presso lo studio di quest'ultimo; contro Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. [OSCURATO:PERSONA] di Revigliasco, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Parioli, n. 43, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della- Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 385/07/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 49/2000 - 50/2000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma L7 (Q 2374 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 25675/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., (incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a sua volta incorporante della Alcar 92 A.r.I.) rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14 presso lo studio di quest'ultimo; contro Comune di Alessandria, con sede in Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. [OSCURATO:PERSONA] di Revigliasco, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Parioli, n. 43, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza della- Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 385/07/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 49/2000 - 50/2000. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma L7 (Q 2374 DE