Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15369/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appresentato e difeso con l'avv.Maurizio S. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA],AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIAs.p.a. – [OSCURATO:PERSONA] DIMESSINA)- intimati -Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 519/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memorie del ricorrente.Con sentenza n.519/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 728/2019 con cui ilGiudice di Pace di Palermo, accogliendo la sua domanda diannullamento della cartella esattoriale n. 295 2013 0034659551,emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per violazione del codice dellastrada, in considerazione della eccepita mancata notifica del verbale dicontestazione, aveva condannato il Comune al rimborso delle spese insuo favore, ma non anche l’ente di riscossione.

Con l’appello, GiovanniMobilia aveva lamentato appunto la mancata condanna alle spesedell’ente in suo favore, in solido con il Comune, secondo il principio disoccombenza.Per quel che qui rileva, il Tribunale, dopo aver preso atto che ilGiudice di Pace, nella sentenza impugnata, aveva omesso di regolarele spese tra l’opponente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., «dovendosiimplicitamente ritenere» un’avvenuta compensazione delle spese, hamotivato il rigetto dell’impugnazione rilevando la mancanza diinteresse ad impugnare, per difetto di «utilità concreta» all’ottenimentodella condanna alle spese, in via solidale, anche dell’ente di riscossione,avendo già ottenuto la condanna dell’ente territoriale.Avverso questa sentenza il Mobilia ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a un unico motivo corredato da successivamemoria; il Comune di Messina e Agenzia delle Entrate Riscossione nonhanno svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2022 n. 26453 sez.

S2 ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1292cod. civ. e, per altro profilo, in riferimento al n. 4, la violazione degliart. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. proc. civ. per motivazioneapparente, per avere il Tribunale negato il suo interesse a impugnarel’omessa statuizione di condanna alle spese anche nei confrontidell’ente di riscossione, seppure riconosciuto come legittimato passivo.Il motivo è fondato.Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa alpagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice dellastrada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica delverbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spettanon soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanzialecontestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore cheha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragionedell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento dellacartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. Sez. 3, n. 11661 del30/04/2024; Sez. 6 - 2, n. 12385 del 21/05/2013; Sez. 2, n. 24154del 20/11/2007).Ciò precisato, deve ancora considerarsi che secondol’interpretazione di questa Corte, l'interesse all'impugnazione - intesoquale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e lacui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso - deve essere individuato in un interesse giuridicamentetutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozionedella pronuncia censurata.Nella specie, l’art. 97 cod. proc. civ. prevede che se le partisoccombenti siano più di una, il giudice condanna ciascuna di esse allespese e agli eventuali danni in proporzione del rispettivo interesse nellaRic. 2022 n. 26453 sez.

S2 ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026causa o può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcunetra esse, quando hanno interesse comune.L’interesse dell’opponente Mobilia a impugnare l’omessastatuizione sulle spese per ottenere una condanna anche dell’ente diriscossione, separata o in via solidale trova, pertanto, giàriconoscimento nella legge ed è, quindi, certamente sussistente: lacondanna alle spese della seconda controparte, in via esclusiva osolidale, in quanto funzionale al recupero dei costi sopportati per ilgiudizio che necessariamente è stato instaurato anche nei suoiconfronti, costituisce sicuramente in sé un risultato utile perchérafforza la garanzia del recupero, non ottenibile senza l’intervento delGiudice.

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ne ha negato lasussistenza in concreto.L’errore di diritto è evidente e pertanto la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Messina in persona didiverso magistrato perché, esaminato il motivo di impugnazione,statuisca in merito alle spese tra l’opponente e l’Agenzia delle Entrate- riscossione.Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 26453 sez.

S2 ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ric. 2022 n. 26453 sez.

S2 ad. 10-9-2025 -5-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso con l'avv.Maurizio S. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA],AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già RISCOSSIONE SICILIAs.p.a. – [OSCURATO:PERSONA] DIMESSINA)- intimati -Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 519/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memorie del ricorrente.Con sentenza n.519/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 728/2019 con cui ilGiudice di Pace di Palermo, accogliendo la sua domanda diannullamento della cartella esattoriale n. 295 2013 0034659551,emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per violazione del codice dellastrada, in considerazione della eccepita mancata notifica del verbale dicontestazione, aveva condannato il Comune al rimborso delle spese insuo favore, ma non anche l’ente di riscossione. Con l’appello, GiovanniMobilia aveva lamentato appunto la mancata condanna alle spesedell’ente in suo favore, in solido con il Comune, secondo il principio disoccombenza.Per quel che qui rileva, il Tribunale, dopo aver preso atto che ilGiudice di Pace, nella sentenza impugnata, aveva omesso di regolarele spese tra l’opponente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., «dovendosiimplicitamente ritenere» un’avvenuta compensazione delle spese, hamotivato il rigetto dell’impugnazione rilevando la mancanza diinteresse ad impugnare, per difetto di «utilità concreta» all’ottenimentodella condanna alle spese, in via solidale, anche dell’ente di riscossione,avendo già ottenuto la condanna dell’ente territoriale.Avverso questa sentenza il Mobilia ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a un unico motivo corredato da successivamemoria; il Comune di Messina e Agenzia delle Entrate Riscossione nonhanno svolto difese in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2022 n. 26453 sez. S2 ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 1292cod. civ. e, per altro profilo, in riferimento al n. 4, la violazione degliart. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. proc. civ. per motivazioneapparente, per avere il Tribunale negato il suo interesse a impugnarel’omessa statuizione di condanna alle spese anche nei confrontidell’ente di riscossione, seppure riconosciuto come legittimato passivo.Il motivo è fondato.Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa alpagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice dellastrada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica delverbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spettanon soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanzialecontestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore cheha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragionedell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento dellacartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. Sez. 3, n. 11661 del30/04/2024; Sez. 6 - 2, n. 12385 del 21/05/2013; Sez. 2, n. 24154del 20/11/2007).Ciò precisato, deve ancora considerarsi che secondol’interpretazione di questa Corte, l'interesse all'impugnazione - intesoquale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e lacui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso - deve essere individuato in un interesse giuridicamentetutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozionedella pronuncia censurata.Nella specie, l’art. 97 cod. proc. civ. prevede che se le partisoccombenti siano più di una, il giudice condanna ciascuna di esse allespese e agli eventuali danni in proporzione del rispettivo interesse nellaRic. 2022 n. 26453 sez. S2 ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026causa o può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcunetra esse, quando hanno interesse comune.L’interesse dell’opponente Mobilia a impugnare l’omessastatuizione sulle spese per ottenere una condanna anche dell’ente diriscossione, separata o in via solidale trova, pertanto, giàriconoscimento nella legge ed è, quindi, certamente sussistente: lacondanna alle spese della seconda controparte, in via esclusiva osolidale, in quanto funzionale al recupero dei costi sopportati per ilgiudizio che necessariamente è stato instaurato anche nei suoiconfronti, costituisce sicuramente in sé un risultato utile perchérafforza la garanzia del recupero, non ottenibile senza l’intervento delGiudice. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ne ha negato lasussistenza in concreto.L’errore di diritto è evidente e pertanto la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Messina in persona didiverso magistrato perché, esaminato il motivo di impugnazione,statuisca in merito alle spese tra l’opponente e l’Agenzia delle Entrate- riscossione.Statuendo in rinvio, il Tribunale regolerà anche le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di Messina in persona di diverso magistrato, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 26453 sez. S2 ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 26453/2022Numero sezionale 2169/2025Numero di raccolta generale 15369/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ric. 2022 n. 26453 sez. S2 ad. 10-9-2025 -5-
Sentenza Cassazione n. 15369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris