CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Marco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mallardo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rossi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].coop. Srlavverso la sentenza del 19/07/2024 della Corte d'appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore del responsabile civile, FallimentoSpoleto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. s.r.l., ha chiesto la declaratoria diinammissibilità o il rigetto del ricorso;lette le memorie con le quali i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMallardo hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente, anche replicando allarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Perugia ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dalla parte civile contro la pronuncia di primogrado, di declaratoria di proscioglimento degli imputati per prescrizione inrelazione ai capi a) e b) dell’imputazione e di assoluzione per non avercommesso il fatto rispetto al capo c) della stessa rubrica.2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Perugia il Solfaroliha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia,affidandosi a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 179e 525 cod. proc. pen. poiché dal verbale dell’udienza di discussione risulta che laCorte d’Appello era composta dal Consigliere a latere, dottor Panariello, mentrenell’epigrafe alla decisione è indicato, quale Consigliere a latere, il dottor Fornaci.2.2. Con il secondo motivo assume violazione degli att. 576 e 538 cod. proc.pen. atteso che, rispetto ai capi a) e b) dell’imputazione, il suo appello è statoritenuto inammissibile per non aver egli contestato l’avvenuta prescrizione deifatti di reato.Assume, invero, che aveva comunque interesse, in ragione delle statuizionidella decisione dalle quali si evinceva una responsabilità degli imputati, aottenere la declaratoria della stessa ai fini civili.2.3. Mediante il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 581 cod. proc.pen., nella formulazione antecedente alla novella normativa operata dal d.lgs. n.150 del 2022, nella misura in cui la Corte territoriale, quanto al delitto di cui alcapo c), ha ritenuto il gravame inammissibile per mancato confronto con lamotivazione della pronuncia di primo grado.Sottolinea che aveva esaustivamente rappresentato, alla luce dellaformulazione della disposizione ratione temporis applicabile, quali erano lecensure prospettate rispetto alla pronuncia assolutoria di primo grado, ossia chela circostanza che il Notaio non aveva dichiarato chiusa l’assemblea masemplicemente dato atto che non poteva proseguire, rappresentava una realtàgiuridica diversa da quella effettiva, per come emerso dall’istruttoria.2.4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta violazione dell’art.541, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la parte civile è stata condannata alpagamento delle spese processuali, sebbene ciò possa avvenire solo se non visono ragioni per compensare le stesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è manifestamente infondato.Nella giurisprudenza di legittimità è stato da lungo tempo chiarito chel’errore nell'epigrafe della sentenza del nome di uno o più giudici che l'hannodeliberata non è causa di nullità della stessa, ma di mera irregolarità,emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 6, n. 5917del 06/12/2011, dep. 2012, Mustafà, Rv. 252408).Nella fattispecie in esame, non vi è alcun dubbio sulla circostanza che igiudici che hanno partecipato alla decisione sono quelli che hanno assistito alprocesso, talché si è configurato il mero errore materiale indicato costituitodall’indicazione nell’epigrafe della sentenza dell’erroneo nominativo delConsigliere a latere.2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che la decisione di primo grado, per i delitti di cui aicapi a) e b), aveva dichiarato la prescrizione intervenuta prima della pronunciadella stessa, e che il maturare della prescrizione non era stato posto indiscussione dalla parte civile in sede di appello, la Corte territoriale ha fattocorretta applicazione del principio per il quale in detta ipotesi non poteva esserericonosciuto alcun risarcimento alla stessa, che postula, come si desume dall’art.578 cod. proc. pen. (avente peraltro portata eccezionale: Corte Cost., sent. n.182 del 2021), una pronuncia di condanna nel giudizio di primo grado e, dunque,che la prescrizione sia maturata solo nel corso del giudizio di gravame.Le Sezioni Unite hanno statuito, invero, che, in tema di decisione suglieffetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nelpronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato,pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di unerrore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di"valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenzadi primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n.39614 del 28/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670).3. Il terzo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate, poichécon esso viene reiterata una doglianza che congruamente era stata giàsanzionata, rispetto al delitto di cui al capo c) e alla contestazione della relativaassoluzione avvenuta nel giudizio di primo grado, con una declaratoria diinammissibilità ex art. 581 cod. proc. pen. da parte della Corte d’Appello.Ancora una volta il ricorrente non si avvede che avrebbe dovuto,confrontandosi con le argomentazioni della decisione assolutoria del Tribunale,contestarne il fondamento e non già ripercorrere, come ha continuato a fareanche in questa sede di legittimità, lo svolgimento degli eventi il giorno dellaprima assemblea.In particolare, sia nell’atto di appello che con il ricorso in esame il Solfarolinon si confronta con la decisiva argomentazione, sottesa alla sentenza di primogrado, per la quale il delitto di falso non poteva ritenersi integrato, in quantoripercorrendo i verbali redatti dal Notaio, era possibile ricostruire fedelmentequanto avvenuto, ossia le ragioni per le quali l’assemblea non era proseguita.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.Come noto, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza unrapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, con laconseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio dellasoccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019,Rv. 276627 – 01; Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Rv. 216462 – 01).Al riguardo, l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che “con lasentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputatoper cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta,condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenutedall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre chenon ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale”.Sulla portata di tale disposizione, questa Corte ha chiarito che lacompensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.,solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambitodel processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito dellasentenza della Corte cost., n. 77 del 2018: Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021,Daidone, Rv. 282110).Sicché di regola la parte civile soccombente deve essere condannata alpagamento delle spese in favore degli imputati che ne abbiano fatto richiesta:solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non restano integrate soloper la dedotta complessità (invero neppure sussistente nel caso in esame) dellequestioni cui si riferisce parte ricorrente, dette spese possono esserecompensate. Di qui la legittimità, anche in parte qua, della decisione censurata.5. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni depositate dallo stesso non hanno fornito alcun concretocontributo alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione), né di [OSCURATO:PERSONA] che non hachiesto il riconoscimento delle stesse.6. La parte civile ricorrente deve essere invece condannata alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalresponsabile civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivieuro 2.500, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;condanna, inoltre la parte civile ricorrente alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal responsabile civileaccessori di legge.Così è deciso, 12/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]