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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22188/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Frosinone: a) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. per essere tale reato estinto per prescrizione; c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; d) riduceva la pena per tale reato a dieci mesi di reclusione ed C 500,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza degli artt. 148 «e ss», 171 e 601 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della legge processuale in ordine alla nullità della citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del difensore, è fondato posto che, come risulta anche dal provvedimento 19/10/2023 della Corte d'appello di Roma di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, il giudice di secondo grado, pur in presenza della comunicata nomina del difensore di fiducia, ha notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio.

Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l'estinzione del residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 14/11/2013, per decorso del termine decennale di prescrizione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in data 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 27/11/2017 del Tribunale di Frosinone: a) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; b) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen. per essere tale reato estinto per prescrizione; c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; d) riduceva la pena per tale reato a dieci mesi di reclusione ed C 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce l'inosservanza degli artt. 148 «e ss», 171 e 601 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della legge processuale in ordine alla nullità della citazione per il giudizio di appello dell'imputata e del difensore, è fondato posto che, come risulta anche dal provvedimento 19/10/2023 della Corte d'appello di Roma di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, il giudice di secondo grado, pur in presenza della comunicata nomina del difensore di fiducia, ha notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio. Ciò posto, si deve rilevare che la prosecuzione del rapporto processuale in pendenza del presente giudizio di legittimità ha comportato l'estinzione del residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 14/11/2013, per decorso del termine decennale di prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 23
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