CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, già controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore- intimato già ricorrente-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.33566/2025 depositata il 22/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ricorso per correzione di errore materiale del 16 gennaio 2026la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che con la sentenza n. 33566/2025,questa Corte ha rigettato il ricorso della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] e hacondannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parteNumero registro generale 1116/2026Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23568/2026Data pubblicazione 20/07/2026controricorrente (la [OSCURATO:PERSONA]) delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori dilegge, senza tuttavia disporre l’attribuzione delle spese al procuratoredichiaratosi antistatario, benché tale attribuzione fosse stata richiesta nelcontroricorso in atti.Rilevato che dal contenuto degli atti risulta la richiesta di distrazione infavore del difensore antistatario, e pertanto l’omessa indicazione neldispositivo integra un errore materiale emendabile mediante ilprocedimento di correzione;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza n.33566/2025 deve essere corretta mediante l’inserimento, nel dispositivo,dopo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, della formularichiesta dalla parte istante P.Q.MVisti gli artt. 391 -bis, 287, 288 c.p.c.Dispone che il dispositivo della sentenza n. 33566/2025, resa da questaCorte nel procedimento iscritto al n. 23878/2022 R.G., sia corretto nelsenso che, laddove è scritto «Condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 perspese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento ed agli accessori di legge», deve correttamente leggersi edintendersi «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessoridi legge, spese distratte in favore dell’avv. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario».Numero registro generale 1116/2026Numero sezionale 2806/2026Numero di raccolta generale 23568/2026Data pubblicazione 20/07/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]