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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12569/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u?^- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.500,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, deteneva, in una tasca anteriore dei pantaloni, un coltello, marca Opinel, della lunghezza complessiva di cm. 16, di cui 7 di lama, munito di blocco consistente in una ghiera girevole, oggetto utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona e la cui presenza non era stata dichiarata prima del controllo; in [OSCURATO:PERSONA] (MI) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fruci, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 in relazione alla sussistenza del "giustificato motivo".

Nel caso di specie, Fruci avrebbe portato il coltello in quanto esso gli serviva nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta nel settore edile-artigianale e, in particolare, per la realizzazione di opere di "cartongesso".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., per avere il Giudice ritenuto provato il porto illecito del coltello benché Fruci esercitasse una attività lavorativa che ne comportava l'uso.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., avendo il Tribunale escluso la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" nonostante la modesta entità dell'offesa, derivante dalle caratteristiche dell'oggetto e dall'esiguità del danno o del pericolo e nonostante la non abitualità del comportamento dell'autore.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché Fruci avesse ammesso il possesso del coltello e avesse avuto un corretto comportamento processuale.

Né sarebbe stato oggetto di debita valutazione il concreto disvalore del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi dei primi due motivi, la cui stretta connessione impone una trattazione unitaria, osserva il Collegio che il tema della presenza di un giustificato motivo del porto del coltello è stato adeguatamente scrutinato dal Tribunale, il quale ha evidenziato come, nell'immediatezza, Fruci non avesse fornito alcuna giustificazione e come, pur avendo egli dichiarato di svolgere l'attività di imbianchino, al momento del controllo non indossasse abiti da lavoro.

Sul punto, giova ribadire che il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall'imputato, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli addetti al controllo (così Sez. 1, n. 19307 del 30/1/2019, Naimi, Rv. 276187- 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007-01).

3. Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha puntualmente motivato le ragioni che non consentivano di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., rilevando, nella condotta dell'imputato, dei profili di pericolosità ostativi al riconoscimento, in rapporto alla tipologia di arma detenuta e alle modalità del fatto, essendo stato Fruci rinvenuto a bordo di un veicolo e in orario serale.

Tale apprezzamento, di natura eminentemente fattuale, non appare frutto di una irragionevole valutazione e, pertanto, si sottrae a qualunque possibilità di scrutinio in questa sede.

4. Venendo, infine, alle doglianze che riguardano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che il riconoscimento di esse presuppone l'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza della richiesta, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460- 01).

Nel caso di specie, invero, la sentenza ha evidenziato come non ricorressero, nella specie, ulteriori circostanze valutabili, neppure indicate dalla difesa, rispetto agli elementi già presi in considerazione nel ritenere applicabile la attenuante dell'ipotesi di lieve entità, riconosciuta in ragione delle contenute • dimensioni del coltello in sequestro.

Ne consegue la manifesta infondatezza della presente censura.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u?^- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.500,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, deteneva, in una tasca anteriore dei pantaloni, un coltello, marca Opinel, della lunghezza complessiva di cm. 16, di cui 7 di lama, munito di blocco consistente in una ghiera girevole, oggetto utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona e la cui presenza non era stata dichiarata prima del controllo; in [OSCURATO:PERSONA] (MI) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fruci, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 in relazione alla sussistenza del "giustificato motivo". Nel caso di specie, Fruci avrebbe portato il coltello in quanto esso gli serviva nello svolgimento dell'attività lavorativa svolta nel settore edile-artigianale e, in particolare, per la realizzazione di opere di "cartongesso". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., per avere il Giudice ritenuto provato il porto illecito del coltello benché Fruci esercitasse una attività lavorativa che ne comportava l'uso. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., avendo il Tribunale escluso la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" nonostante la modesta entità dell'offesa, derivante dalle caratteristiche dell'oggetto e dall'esiguità del danno o del pericolo e nonostante la non abitualità del comportamento dell'autore. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché Fruci avesse ammesso il possesso del coltello e avesse avuto un corretto comportamento processuale. Né sarebbe stato oggetto di debita valutazione il concreto disvalore del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi dei primi due motivi, la cui stretta connessione impone una trattazione unitaria, osserva il Collegio che il tema della presenza di un giustificato motivo del porto del coltello è stato adeguatamente scrutinato dal Tribunale, il quale ha evidenziato come, nell'immediatezza, Fruci non avesse fornito alcuna giustificazione e come, pur avendo egli dichiarato di svolgere l'attività di imbianchino, al momento del controllo non indossasse abiti da lavoro. Sul punto, giova ribadire che il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall'imputato, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli addetti al controllo (così Sez. 1, n. 19307 del 30/1/2019, Naimi, Rv. 276187- 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007-01). 3. Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha puntualmente motivato le ragioni che non consentivano di ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., rilevando, nella condotta dell'imputato, dei profili di pericolosità ostativi al riconoscimento, in rapporto alla tipologia di arma detenuta e alle modalità del fatto, essendo stato Fruci rinvenuto a bordo di un veicolo e in orario serale. Tale apprezzamento, di natura eminentemente fattuale, non appare frutto di una irragionevole valutazione e, pertanto, si sottrae a qualunque possibilità di scrutinio in questa sede. 4. Venendo, infine, alle doglianze che riguardano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che il riconoscimento di esse presuppone l'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza della richiesta, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460- 01). Nel caso di specie, invero, la sentenza ha evidenziato come non ricorressero, nella specie, ulteriori circostanze valutabili, neppure indicate dalla difesa, rispetto agli elementi già presi in considerazione nel ritenere applicabile la attenuante dell'ipotesi di lieve entità, riconosciuta in ragione delle contenute • dimensioni del coltello in sequestro. Ne consegue la manifesta infondatezza della presente censura. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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