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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18919/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame avverso provvedimenti cautelari coercitivi, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 18 agosto del 2021 che aveva applicato dila ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), tentata estorsione aggravata (capo 21), estorsione consumata (capi 30 e 38).

La vicenda attiene alle dinamiche illecite riferibili al clan di matrice mafiosa dei Sanfilippo, operante nel territorio di Mazzarino, centro della provincia di Caltanissetta, inserito nella più vasta organizzazione denominata "Stidda".

Le attività criminali, coinvolgenti parecchi soggetti sottoposti ad indagine, riguardano principalmente reati di estorsione ed in materia di sostanze stupefacenti, essendosi evidenziata anche una seconda organizzazione criminale dedita a tale traffico e collegata alla famiglia Sanfilippo.

La ricorrente è sorella del boss [OSCURATO:PERSONA], in stato di detenzione e ritenuto, con i figli Giuseppe e Calogero, anch'essi detenuti, a capo della congrega mafiosa nonostante la sua restrizione in carcere.

L'indagine si è avvalsa di intercetta/ione anche tramite captatore informatico, di attività classiche di polizia giudiziaria, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, nel caso della ricorrente, anche di accertamenti documentali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo

1. Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe enucleato nessun elemento indicativo della sua appartenenza alla cosca Sanfilippo e del dolo di partecipazione, non essendo stata effettuata alcuna idonea attività investigativa ma solo una attività di interpretazione di intercettazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione di cui al capo

21. La ricorrente si duole del fatto che la condotta non sia stata diversamente qualificata ai sensi dell'art. 636 cod.pen. come pascolo abusivo, neanche commessa dalla ricorrente ma dal di lei fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, con il suo gregge di animali, si introduceva nei terreni della vittima [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni.

La ricorrente non avrebbe offerto alcun contributo causale e le intercettazioni non rivelerebbero alcun atteggiamento intimidatorio contro la persona offesa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza per i reati estorsivi di cui ai capi 30 e

38. Il Tribunale si sarebbe basato solo sul contenuto di intercettazioni tra soggetti diversi dalla ricorrente di significato non univoco. 2 191, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità.

1. Quanto al primo motivo, la ricorrente non tiene in minimo conto quanto precisato dal Tribunale a fg. 9 dell'ordinanza impugnata, laddove è stato messo in luce che ella era stata attinta da una chiamata in correità da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva indicata come membro della famiglia mafiosa Sanfilippo incaricata di riscuotere il pizzo dagli esercizi commerciali sottoposti ad estorsione.

Tali dichiarazioni erano state confermate da una intercettazione del 15.9.2018 nella quale la ricorrente veniva esortata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], boss in stato di detenzione, "a sottoporre ad estorsione tutti gli esercizi commerciali" senza esporsi in prima persona.

Inoltre, gli accertamenti documentali dei quali il Tribunale ha dato atto a fg. 10 dell'ordinanza impugnata, dimostravano che ella era attiva nell'attività di sostentamento dei sodali reclusi.

Di tanto non vi è traccia in ricorso.

2. Anche il secondo motivo è generico.

La ricorrente non fa specifico riferimento al contenuto della intercettazione del 17 marzo del 2018 nella quale ella, parlando con la vittima [OSCURATO:PERSONA], la esortava a non sporgere denuncia nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] per il pascolo abusivo e di tollerare tale stato di cose per non incorrere in conseguenze gravi ("tragedie").

Altre conversazioni dimostravano che ella era intervenuta nella vicenda ed aveva offerto il proprio contributo causale alla condotta del congiunto.

Il Tribunale ha anche sottolineato che la persona offesa conosceva bene la famiglia Sanfilippo ed il suo peso mafioso, tanto da rispondere alle minacce dicendo che li avrebbe denunciati anche a rischio di essere ucciso, così dimostrando di avere recepito appieno l'intimidazione proveniente anche dalla ricorrente.

Anche su tale analisi della vicenda I ricorso tace, adombrando, in modo del tutto eccentrico rispetto ai dati riportati dal Tribunale, una diversa qualificazione giuridica del fatto, che non tiene conto della sussistenza di minacce alla persona per ottenere indebito profitto di tipo economico quale il pascolo abusivo sui terreni della vittima.

3. Il terzo motivo è ancora più generico, per l'assenza di ogni confronto rispetto alla chiamata in correità del collaboratore Branciforti proprio con riferimento alla estorsione di cui al capo 30 ai danni della ditta Alessi, riscontrata specificamente e autonomamente provata dalle intercettazioni del 7.4.2018 e 15.4.2018 sul fatto che la ricorrente avesse riscosso il pizzo in specifiche occasioni, tanto quanto la conversazioni del 6 settembre del 20.1.8 tra alcuni esponenti della famiglia di sangue e mafiosa dei Sanfilippo davano contezza del fatto che anche con riguardo alla estorsione di cui al capo 38, ai danni della ditta Russo, la ricorrente aveva riscosso il pizzo.

Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.04.2022. il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame avverso provvedimenti cautelari coercitivi, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 18 agosto del 2021 che aveva applicato dila ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), tentata estorsione aggravata (capo 21), estorsione consumata (capi 30 e 38). La vicenda attiene alle dinamiche illecite riferibili al clan di matrice mafiosa dei Sanfilippo, operante nel territorio di Mazzarino, centro della provincia di Caltanissetta, inserito nella più vasta organizzazione denominata "Stidda". Le attività criminali, coinvolgenti parecchi soggetti sottoposti ad indagine, riguardano principalmente reati di estorsione ed in materia di sostanze stupefacenti, essendosi evidenziata anche una seconda organizzazione criminale dedita a tale traffico e collegata alla famiglia Sanfilippo. La ricorrente è sorella del boss [OSCURATO:PERSONA], in stato di detenzione e ritenuto, con i figli Giuseppe e Calogero, anch'essi detenuti, a capo della congrega mafiosa nonostante la sua restrizione in carcere. L'indagine si è avvalsa di intercetta/ione anche tramite captatore informatico, di attività classiche di polizia giudiziaria, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e, nel caso della ricorrente, anche di accertamenti documentali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1. Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe enucleato nessun elemento indicativo della sua appartenenza alla cosca Sanfilippo e del dolo di partecipazione, non essendo stata effettuata alcuna idonea attività investigativa ma solo una attività di interpretazione di intercettazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione di cui al capo 21. La ricorrente si duole del fatto che la condotta non sia stata diversamente qualificata ai sensi dell'art. 636 cod.pen. come pascolo abusivo, neanche commessa dalla ricorrente ma dal di lei fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale, con il suo gregge di animali, si introduceva nei terreni della vittima [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni. La ricorrente non avrebbe offerto alcun contributo causale e le intercettazioni non rivelerebbero alcun atteggiamento intimidatorio contro la persona offesa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza per i reati estorsivi di cui ai capi 30 e 38. Il Tribunale si sarebbe basato solo sul contenuto di intercettazioni tra soggetti diversi dalla ricorrente di significato non univoco. 2 191, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità. 1. Quanto al primo motivo, la ricorrente non tiene in minimo conto quanto precisato dal Tribunale a fg. 9 dell'ordinanza impugnata, laddove è stato messo in luce che ella era stata attinta da una chiamata in correità da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva indicata come membro della famiglia mafiosa Sanfilippo incaricata di riscuotere il pizzo dagli esercizi commerciali sottoposti ad estorsione. Tali dichiarazioni erano state confermate da una intercettazione del 15.9.2018 nella quale la ricorrente veniva esortata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], boss in stato di detenzione, "a sottoporre ad estorsione tutti gli esercizi commerciali" senza esporsi in prima persona. Inoltre, gli accertamenti documentali dei quali il Tribunale ha dato atto a fg. 10 dell'ordinanza impugnata, dimostravano che ella era attiva nell'attività di sostentamento dei sodali reclusi. Di tanto non vi è traccia in ricorso. 2. Anche il secondo motivo è generico. La ricorrente non fa specifico riferimento al contenuto della intercettazione del 17 marzo del 2018 nella quale ella, parlando con la vittima [OSCURATO:PERSONA], la esortava a non sporgere denuncia nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] per il pascolo abusivo e di tollerare tale stato di cose per non incorrere in conseguenze gravi ("tragedie"). Altre conversazioni dimostravano che ella era intervenuta nella vicenda ed aveva offerto il proprio contributo causale alla condotta del congiunto. Il Tribunale ha anche sottolineato che la persona offesa conosceva bene la famiglia Sanfilippo ed il suo peso mafioso, tanto da rispondere alle minacce dicendo che li avrebbe denunciati anche a rischio di essere ucciso, così dimostrando di avere recepito appieno l'intimidazione proveniente anche dalla ricorrente. Anche su tale analisi della vicenda I ricorso tace, adombrando, in modo del tutto eccentrico rispetto ai dati riportati dal Tribunale, una diversa qualificazione giuridica del fatto, che non tiene conto della sussistenza di minacce alla persona per ottenere indebito profitto di tipo economico quale il pascolo abusivo sui terreni della vittima. 3. Il terzo motivo è ancora più generico, per l'assenza di ogni confronto rispetto alla chiamata in correità del collaboratore Branciforti proprio con riferimento alla estorsione di cui al capo 30 ai danni della ditta Alessi, riscontrata specificamente e autonomamente provata dalle intercettazioni del 7.4.2018 e 15.4.2018 sul fatto che la ricorrente avesse riscosso il pizzo in specifiche occasioni, tanto quanto la conversazioni del 6 settembre del 20.1.8 tra alcuni esponenti della famiglia di sangue e mafiosa dei Sanfilippo davano contezza del fatto che anche con riguardo alla estorsione di cui al capo 38, ai danni della ditta Russo, la ricorrente aveva riscosso il pizzo. Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.04.2022. il Consigliere estensor
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