CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata ascrittole alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione ha correttamente valorizzato la gravità del fatto accertato, i plurimi precedenti specifici dell'imputata e l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] B 'tra i [OSCURATO:PERSONA] DTO