CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28350 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate, in persona Direttore pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrenti - Contro [OSCURATO:SOCIETA].„ in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.508/06/20, depositata in data 16 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, e l'Agenzia delle entrate, in persona Direttore pro tempore, propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva accolto l'appello principale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiarato inammissibile quello incidentale dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 12/07/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino di accoglimento -con compensazione delle spese di lite- del ricorso della società contribuente avverso cartelle esattoriali emesse per l'anno di imposta 2003; -la contribuente rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, lamentando l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'agente della riscossione per essersi avvalso del patrocinio di un avvocato del libero foro. 2. Il primo motivo, incentrato sulla possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato. 3. Nella specie viene preliminarmente in rilievo l'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, dettato in materia di «assistenza tecnica», che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dall'art. 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 156 del 2015, l'obbligo dell'assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all'albo da parte degli uffici finanziari e dell'agente della riscossione che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato d.lgs., stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al vigente comma 8 del citato art. 12 che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà "residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost. (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 citato, cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003). 4.Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati de/libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del di. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato de/libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)» (da ultimo, Cass. n. 9853/2021; in tema, v. anche Cass SU 4845/21 e 15911/21). 5. [OSCURATO:PERSONA] d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione», che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 6.Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/73, 215 c.p.c., 2719 c.c. e 91 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello principale della contribuente in ordine al capo della sentenza della CTP sulla disposta compensazione delle spese di lite, disponendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese dei gradi di merito, sul presupposto della vittoriosità della contribuente, dovendo essere confermata la sentenza di primo grado sulla ritenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle per mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle stesse, e, non rilevando la contestata inefficacia per genericità del disconoscimento operato in primo grado dalla contribuente della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica delle cartelle impugnate. 7.11 motivo è fondato. Nella sentenza impugnata il giudice di appello ha accolto l'appello principale della contribuente che aggrediva il capo della sentenza di primo grado in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi, nella specie, quelle "gravi ed eccezionali ragioni" giustificatrici della compensazione, in deroga al principio generale della soccombenza. Sul punto, la CTR ha osservato che - a fronte della contestazione operata dalla contribuente in primo grado della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica e della mancata produzione in giudizio da parte della Amministrazione degli originali - era da confermare la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della contribuente in base alla quale "in mancanza di prova rigorosa della avvenuta notifica delle cartelle [doveva] ritenersi compiuta la prescrizione dei crediti in esse incorporati per imposte risalenti al 2003". Ciò in quanto non poteva sostanzialmente scalfire l'efficacia del disconoscimento della conformità delle copie agli originali l'eventuale genericità dello stesso per non vertere su circostanze specifiche. In materia, questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui "L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione" (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 882 del 16/01/2018). Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c. c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione (Cass. Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018). 8.Nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio, avendo accolto l'appello principale della contribuente sul capo della sentenza di primo grado concernente la compensazione delle spese, in applicazione del principio generale di soccombenza, ritenendo di confermare la decisione di primo grado circa la avvenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle per mancanza di "prova rigorosa della avvenuta notifica delle stesse", stante la riconosciuta efficacia del disconoscimento operato dalla contribuente in sede di primo grado della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica e la mancata produzione in giudizio degli originali da parte dell'Amministrazione, considerando - in disparte il rilievo di tardività della relativa eccezione dell'Ufficio in sede di gravame - di non dovere subordinare il giudizio in ordine alla efficacia del disconoscimento alla previa verifica della specificità e inequivocità dello stesso. 9.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia,