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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25010/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10605/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 5249/50/ 20 1 5, depositata il 3.12 .2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, relative all’anno 2005, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, in quanto riguardanti Oggetto: Tributi– Accertamento fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per presunte prestazioni di servizi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lombardia rigettava l’appello proposto dal la contribuente, condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, in quanto era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni contestate, essendo stato accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dipendenti e non aveva sostenuto costi per compensi a terzi, sicchè non si comprendeva come avesse potuto fornire personale alla contribuente; - l a [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per intervenuta decadenza dell’Agenzia delle entrate dal potere accertativo, atteso che l’avviso di accertamentoper il recupero delle imposte relative all’anno 2005, era stato notificato alla contribuente il 29.04.2013 e, quindi, oltre il termine ordinario di accertamento, scaduto in data 31.12.2010, non potendosi applicare al caso di specie la disciplina del raddoppio del termine, in quanto nessuna denuncia relativa a reati fiscali era stata allegata all’avviso di accertamento, che conteneva solo un generico riferimento ad una comunicazione di notizia di reato a carico della ricorrente, asseritamente trasmessa all’autorità giudiziaria quando il termine ordinario era ormai scaduto; - il motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto l’eccezione di decadenza già nel primo grado del giudizio, posto che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice (ex plurimis, Cass. n. 24074 del 3.10.2018); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTR non ha rispettato le regole sul riparto dell’onere della prova in materia di accertamento induttivo, gra vando sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della non inerenza delle prestazioni fatturate, quando i prodotti e/o i servizi indicati in fattura sono strettamente connessi con la produzione, e non ha esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare l’effettivo svolgimento e l’inerenza dei servizi contestati; - con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’omessa pronuncia e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR indicato la normativa che sarebbe stata violata e le relative conseguenze sanzionatorie in ordine alla tardiva registrazione delle fatture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla mancata rilevazione dei documenti di trasporto;- entrambi i motiv i, che vanno trattati con giuntamente per connessione, sonoinammissibili perché evoca no , in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il secondo motivo è anche inammissibile perché mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove; -il terzo motivo è anche inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non riporta le parti degli atti processuali rilevanti ai fini della censura, non facendo comprendere al collegio la questione prospettata; - entrambi i motivi sono poi inammissibil i , con riferimento al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc., operando il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 16.01.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - con il quarto motivo, articolato a sua volta in quattro censure, la ricorrente denuncia: 4)la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.e di norme di diritto in ordine all’omessa pronuncia in relazione alla domanda riguardante i l ciclo di produzione, i tempi e i costi necessari , oggetto dell’appello, con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4A) l’omesso esame e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo alla mancata dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento, in quanto redatto in modo non conforme e privo di sufficiente motivazione in ordine alle risultanze del contraddittorio, non svolto per l’annualità 2005; 4B) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per la mancata produzione della copia cartacea della notizia di reato inviata all’autorità giudiziaria, da cui conseguiva la nullità dell’accertamento e l’illegittimità della sentenza; 4C) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, fra cui gli ar tt. 74, commi 4 e 5, del TUIR e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR effettuato accertamenti in ordine alla concreta deducibilità dei costi che dovevano considerarsi deducibili, in forza dell’art. 14, comma 4-bis, anche in presenza di operazioni fraudolente, se risultavano rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, determinatezza o determinabilità; - la censura è complessivamente inammissibile, perché sovrappone motivi di impugnazione eterogene i, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e tale sovrapposizione non può essere in alcun modo superata, in quanto la formulazione del motivo non permette di cogliere conchiarezza l e doglianze prospettate (Cass. n. 38169 del 9.12.2021; Sez.

U. n. 37552 del 30.11.2021), dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018,n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il motivo è in ogni caso inammissibile per difetto di specificità, non avendola contribuente riportato nel corpo del ricorso per cassazione le pertinenti deduzioni contenute negli atti processuali dei gradi di merito e non avendo illustrato in modo specifico gli elementi di prova in quella sede dedotti, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in ordine alle denunciate censure; - in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizi o di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10605/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 5249/50/ 20 1 5, depositata il 3.12 .2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, relative all’anno 2005, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, in quanto riguardanti Oggetto: Tributi– Accertamento fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per presunte prestazioni di servizi; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lombardia rigettava l’appello proposto dal la contribuente, condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, in quanto era stata dimostrata l’inesistenza delle operazioni contestate, essendo stato accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dipendenti e non aveva sostenuto costi per compensi a terzi, sicchè non si comprendeva come avesse potuto fornire personale alla contribuente; - l a [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, per intervenuta decadenza dell’Agenzia delle entrate dal potere accertativo, atteso che l’avviso di accertamentoper il recupero delle imposte relative all’anno 2005, era stato notificato alla contribuente il 29.04.2013 e, quindi, oltre il termine ordinario di accertamento, scaduto in data 31.12.2010, non potendosi applicare al caso di specie la disciplina del raddoppio del termine, in quanto nessuna denuncia relativa a reati fiscali era stata allegata all’avviso di accertamento, che conteneva solo un generico riferimento ad una comunicazione di notizia di reato a carico della ricorrente, asseritamente trasmessa all’autorità giudiziaria quando il termine ordinario era ormai scaduto; - il motivo è inammissibile perché la ricorrente non ha dimostrato di avere proposto l’eccezione di decadenza già nel primo grado del giudizio, posto che nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, in quanto stabilita a favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, configura un'eccezione in senso stretto che deve essere necessariamente sollevata dallo stesso e non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice (ex plurimis, Cass. n. 24074 del 3.10.2018); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTR non ha rispettato le regole sul riparto dell’onere della prova in materia di accertamento induttivo, gra vando sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della non inerenza delle prestazioni fatturate, quando i prodotti e/o i servizi indicati in fattura sono strettamente connessi con la produzione, e non ha esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare l’effettivo svolgimento e l’inerenza dei servizi contestati; - con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all’omessa pronuncia e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR indicato la normativa che sarebbe stata violata e le relative conseguenze sanzionatorie in ordine alla tardiva registrazione delle fatture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla mancata rilevazione dei documenti di trasporto;- entrambi i motiv i, che vanno trattati con giuntamente per connessione, sonoinammissibili perché evoca no , in maniera cumulata ed indistinta, vizi diversi ed eterogenei, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018, n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il secondo motivo è anche inammissibile perché mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello con riferimento alla valutazione delle prove; -il terzo motivo è anche inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non riporta le parti degli atti processuali rilevanti ai fini della censura, non facendo comprendere al collegio la questione prospettata; - entrambi i motivi sono poi inammissibil i , con riferimento al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc., operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 16.01.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - con il quarto motivo, articolato a sua volta in quattro censure, la ricorrente denuncia: 4)la nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.e di norme di diritto in ordine all’omessa pronuncia in relazione alla domanda riguardante i l ciclo di produzione, i tempi e i costi necessari , oggetto dell’appello, con conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4A) l’omesso esame e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e relativo alla mancata dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento, in quanto redatto in modo non conforme e privo di sufficiente motivazione in ordine alle risultanze del contraddittorio, non svolto per l’annualità 2005; 4B) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per la mancata produzione della copia cartacea della notizia di reato inviata all’autorità giudiziaria, da cui conseguiva la nullità dell’accertamento e l’illegittimità della sentenza; 4C) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, fra cui gli ar tt. 74, commi 4 e 5, del TUIR e 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR effettuato accertamenti in ordine alla concreta deducibilità dei costi che dovevano considerarsi deducibili, in forza dell’art. 14, comma 4-bis, anche in presenza di operazioni fraudolente, se risultavano rispettati i principi di effettività, inerenza, competenza, determinatezza o determinabilità; - la censura è complessivamente inammissibile, perché sovrappone motivi di impugnazione eterogene i, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e tale sovrapposizione non può essere in alcun modo superata, in quanto la formulazione del motivo non permette di cogliere conchiarezza l e doglianze prospettate (Cass. n. 38169 del 9.12.2021; Sez. U. n. 37552 del 30.11.2021), dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23.10.2018,n. 26874 e Cass. 23.09.2011, n. 19443); - il motivo è in ogni caso inammissibile per difetto di specificità, non avendola contribuente riportato nel corpo del ricorso per cassazione le pertinenti deduzioni contenute negli atti processuali dei gradi di merito e non avendo illustrato in modo specifico gli elementi di prova in quella sede dedotti, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in ordine alle denunciate censure; - in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizi o di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
Sentenza Cassazione n. 25010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris