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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36819/2022

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ALBERTO chiede che vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata

1.1. Con la sentenza del 23 luglio 2021 la Corte di appello di Salerno, decidendo sugli appelli proposti in via principale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dalle parti civili Italia Nostra e Comitato no Crescent, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché, in via incidentale, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti, ha confermato la sentenza del 28 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Salerno: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., perché estinto per prescrizione il reato ex art. 479 cod. pen. (commesso in Salerno il 15 maggio 2007) di cui al capo A); - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato e [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G) ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 18 febbraio 2008); - per il reato ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 27 giugno 2008) sub capo G-bis);-i ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato e [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G- ter) ax art, 323 cod. per.. (commesso in Salerno il 10 dicembre 2008); - ha assoito [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dai delitti ex artt. 479„ 32'3 cod. pen. (commessi in Salerno il 2 marzo 2009) di cui al capo H); - re assoito [OSCURATO:PERSONA] perché i fatto non costituisce reato dal delitto ex art. 323 cod. ben. di cui al capo h) ed ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione i; reato di falso ex art. 479 cod. pen. di cui al capo H);

1.2. Triburiaie ha assoito con ia formula perché il fatto non sussiste tutti gli imputati dai reati contestati quali commessi in Salerno con condotta perdurante fino clic data dei 20 novembre 2013, di cui ai capi: I) ex art. 181, comma d.igs. n. 42 del 2004, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; I-bis) ex art. 181„ corrirna 1-b.is, ci.igs. n. 42 del ,2004 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., Giuseppe.

Zampino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; L) ex art. 323 cod. pen ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-,e, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], Maur:zio [OSCURATO:PERSONA].

Dattilo, [OSCURATO:PERSONA]; M) ex artt, 44, ;ett. o), d.P.R., n. 380 dei 2001 e 633, 639 -bis cod. pen. ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Sentile., [OSCURATO:PERSONA]; M-bis) ex artt. 44, lett. c), d.PR. n. 380 del 2001 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ex artt. 44, ;ett c), d.P.R. n, 380 del 2001, quale lottizzazione abusiva, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, nelle rispettive qualità di Sindaco pro tempore dei Comune di Salerno, di componenti della Giunta del Comune, di dipendenti del Comune di Salerno, dirigenti e funzionari della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno, avrebbero concorso, secondo le condotte soggettive descritte nelle diverse imputazioni, su input del [OSCURATO:PERSONA], all'adozione di una serie di atti illegittimi nell'ambito di un complesso iter amministrativo, al termine del quale furono rilasciate autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire, ritenuti illeciti, per l'intervento edilizio/urbanistico da realizzare nell'area di trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in Salerno.

Gli imputati avrebbero, secondo l'accusa, scientemente adottato provvedimenti e rilasciato pareri, inficiati da plurimi e macroscopici profili di illegittimità, ovvero omesso i doverosi controlli, al fine precipuo di consentire ai soggetti imprenditori privati - le società [OSCURATO:SOCIETA] (Dattilo e Chechile) e la società [OSCURATO:PERSONA] (Rainone) - attuatori del PUA e acquirenti dei DEP, di effettuare in tempi brevi la trasformazione edilizio-urbanistica dell'area in oggetto, acquisendo l'ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito: nella realizzazione dell'edificio Crescent con una superficie «residenziale e commerciale» maggiore di quella legittimamente autorizzabile; senza pianificazione degli standard urbanistici; senza determinazione degli oneri a carico dei soggetti privati attuatori del PUA; senza che i predetti soggetti venissero onerati della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno.

L'impugnazione concerne in primo luogo la parte dispositiva poiché la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, senza dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica come indicato nei paragrafi 4.b) e 4.d) della motivazione.

2.1. Con il primo motivo, relativo al paragrafo 4.b) della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato il motivo di appello relativo ai delitti di abuso di ufficio sub capi G), G-bis), G-ter) e H) inammissibile per carenza di interesse (pagg. 33 - 40 della sentenza), si deducono: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 593, comma 2, 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. 2.1.1.

Per i capi per i quali la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica non si applicherebbe l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata è una pronuncia in rito e non di proscioglimento.

2.1.2. La Corte di appello, rispetto ai reati di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H), già estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto inesistente l'interesse ad impugnare; ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare rileverebbe anche la causa interna al processo, come nel caso della sussistenza della connessione tra reati, e non solo quella esterna, come indicato dalla Corte territoriale.

2.1.3. Sussisterebbe, inoltre, l'interesse al ricorso per cassazione nonostante l'estinzione ad oggi di tutti i reati per prescrizione.

I fatti di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H) - i reati di abuso di ufficio e di falso contestati nella fase amministrativa delle autorizzazioni paesaggistiche - commessi rispettivamente il 18 febbraio 2008, il 27 giugno 2008, il 10 dicembre 2008 e il 2 marzo 2009, si sarebbero estinti per prescrizione già al momento della sentenza di assoluzione in primo grado.

I fatti contestati ai capi I) e I-bis) - i reati paesaggistici ex art. 181-bis del d.

Igs. n. 42/2004 - commessi fino alla data del 20 novembre 2013, di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione - tenuto conto dei 100 giorni di sospensione, come da corretto calcolo effettuato dal Tribunale, della sospensione dei termini per la legislazione emergenziale da Covid 19 nel corso del processo di secondo grado, per l'ulteriore sospensione dei termini in secondo grado (per la durata di gg. 20), si sarebbero estinti per prescrizione il 22 novembre 2021, ovvero nel corso del termine, prorogato, per il deposito della motivazione della sentenza di appello.

I fatti di cui ai capi L), M), M-bis) e N) - i reati di abuso di ufficio nella fase amministrativa dei permessi di costruire, i reati edilizi e la lottizzazione abusiva - commessi rispettivamente fino al 29 marzo 2012 e il 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione), si sarebbero estinti per prescrizione il capo L) prima dell'avvio del processo di secondo grado, ma dopo il deposito dell' appello; i capi M), M-bis) e N) si sarebbero estinti nel corso del processo di secondo grado.

L'interesse attuale e concreto al ricorso per cassazione sussisterebbe perché i reati sarebbero tutti in evidente connessione teleologica, avvinti da un unico disegno criminoso: gli abusi nella fase delle autorizzazioni paesaggistiche costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati paesaggistici di cui all'art. 181-bis del d.lgs. n. 42 del 2004; i reati di abuso di ufficio nella fase di rilascio dei permessi di costruire costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati di edilizi; infine, il tutto - ovvero la sostanziale assenza di valida ed efficace autorizzazione paesaggistica e la 14) sostanziale assenza di validi ed efficaci permessi di costruire - avrebbe consentito, come contestato ai capi M) e M-bis) quella trasformazione della destinazione urbanistica e edilizia dell'area interessata in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, realizzando la lottizzazione abusiva di cui al capo N).

Per tale reato, la declaratoria di prescrizione consentirebbe la confisca dell'area in questione.

Secondo il ricorrente, una volta ritenuta l'autorizzazione paesaggistica frutto di un accordo criminoso, i permessi di costruire sarebbero inefficaci, in quanto non preceduti da valida autorizzazione paesaggistica.

I progetti presentati al momento del deposito delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi non sarebbero stati oggetto di autonoma autorizzazione paesaggistica.

2.1.4. L'interesse attuale e concreto consisterebbe nel «... non far formare il giudicato definitivo con la formula assolutoria piena» ed ottenere con l'impugnazione per tutti i capi in questione, «una diversa formula definitoria ovvero la declaratoria di prescrizione ex art. 531 C.p.p. e non quella di assoluzione ex art.530 C.p.p.».

Sul punto si richiama Sez.

U. n. 6624 del 27/10/2011 e Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020 secondo cui l'interesse concreto e attale per l'organo dell'accusa può concretizzarsi anche nella mera «affermazione del corretto principio di diritto e (nel)la corretta applicazione della legge sostanziale».

L'interesse ad impugnare consisterebbe nel non far calare il giudicato di assoluzione su fatti che consistono in antefatti e presupposti giuridici della sussistenza delle altre imputazioni.

2.1.5. La tesi della Corte di appello, sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, contrasterebbe con la funzione del processo penale quale strumento di accertamento della verità; il frazionamento delle imputazioni pregiudicherebbe l'unitarietà e la coerenza dell'accusa.

La motivazione sulla carenza di interesse sarebbe, poi, in contrasto con il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, con conseguente nullità della sentenza ex art. 125, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; la rettifica del dispositivo non potrebbe avvenire neanche con la correzione dell'errore materiale.

2.2. Con il secondo motivo - relativo al paragrafo 4.c) della sentenza impugnata con cui la Corte di appello ha dichiarato il motivo di appello sui capi I) e I-bis) infondato (pagg. 40 - 44 della sentenza) - si deducono, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 181, comma 1-bis, 146 e 159 d.lgs. n. 42 del 2004.

2.2.1. La Corte di appello, in particolare nelle pagine 41 e 42, non avrebbe valutato nel complesso la vicenda ed avrebbe erroneamente applicato il principio di offensività dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, con sostanziale inosservanza della norma.

2.2.2. La Corte di appello non avrebbe applicato l'orientamento della giurisprudenza per cui ai fini della sussistenza del reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe sufficiente la mera illegittimità dell'atto.

Le due autorizzazioni paesaggistiche sarebbero state emesse in violazione degli artt. 146 e 159 d.lgs. n. 42 del 2004 perché emesse in favore del comune di Salerno che non aveva la qualità di proprietario, possessore o detentore; avrebbero potuto avere ad oggetto solo i progetti delle opere e non anche i piani urbanistici attuativi; avrebbero dovuto rispettare l'art. 16 della legge n.1150 del 1942.

Mancherebbe la documentazione, da esibire ad onere del comune di Salerno, in particolare quella fotografica, risultata carente.

Il reato sussisterebbe anche quando l'emanazione dell'atto amministrativo sia vietata (si richiamano i principi espressi da Sez. 3, n.37847 del 2012).

2.2.3. L'accertamento positivo della compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non escluderebbe la punibilità del reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, trattandosi di reato di pericolo.

Il principio di offensività andrebbe declinato in termini astratti e non concreti.

La Corte territoriale, quanto alla compatibilità ambientale, avrebbe ritenuto esistente una sorta di sanatoria postuma amministrativa, disapplicando così la norma penale; avrebbe parcellizzato gli interventi realizzati e da realizzare; le violazioni non sarebbero di carattere formale ma sostanziali con incidenza sull'assetto del territorio e sul piano paesaggistico. 2.3.

Con il terzo motivo si impugna il paragrafo 4.d) della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, previa declaratoria di prescrizione dei reati, di fatto avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello in ordine ai reati di abuso di ufficio e ai reati edilizi-urbanistici sub capi L), M), M-bis) e N) per carenza di «concreto e attuale interesse perché proposto al fine di disporre la confisca dell'Area e dell'edificio privato Crescent» (pagg. 44 - 59 sentenza).

Si deducono i seguenti vizi: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 593, comma 2, 597, comma 2, lett. b), 578-bis, 129 cod. proc. pen.; ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 44, commi 1, lett. c) e 2, d.P.R. n. 380 del 2001, 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. 2.3.1.

In estrema sintesi, secondo il ricorrente l'interesse all'impugnazione deriverebbe:- dal compito per il Pubblico ministero di vegliare sull'osservanza della legge e sulla tutela dei diritti dello Stato; - dalla decisione ingiusta, qualunque siano le conseguenze per l'imputato (si cita Sez. 1, n.176 del 1993); - dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 sulla obbligatorietà della sanzione amministrativa una volta accertata la lottizzazione abusiva, con sentenza anche non di condanna.

2.3.2. Erronei sarebbero i richiami, nella sentenza impugnata, a Sez.

U n.13539 del 2020, perché nel caso esaminato vi era stata la condanna in primo grado; sul punto si richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza citata.

2.3.3. Secondo il ricorrente, l'accertamento della lottizzazione abusiva sarebbe già avvenuto nel processo di primo grado, quando il reato non era ancora prescritto ed il cui esito assolutorio era stato oggetto dell'impugnazione; l'interesse deriverebbe, dunque, dal fine di ottenere il riconoscimento fattuale della lottizzazione abusiva già avvenuto in primo grado, anche se maturata la prescrizione successivamente.

2.3.4. La Corte di appello non avrebbe applicato correttamente il principio espresso dalla sentenza n.31182/2020 sul processo cumulativo che farebbe eccezione ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13539 del 2020; il ricorso nelle pagine 32 e 33 richiama i principi espressi dalla sentenza n.31182/2020.

Inoltre, sussisterebbe il cumulo oggettivo, tenuto conto della connessione tra reati edilizi ed ambientali.

2.3.5. Errata sarebbe stata anche l'affermazione della sentenza impugnata sull'irrilevanza della rinuncia alla prescrizione da parte di una imputata, perché dall'accoglimento dell'impugnazione deriverebbe l'accertamento della lottizzazione abusiva e l'applicazione della confisca.

2.3.6. Quanto alle cd. sopravvenienze amministrative, la motivazione sarebbe manifestamente illogica perché la non proporzionalità della confisca per le sopravvenienze amministrative non atterrebbe al profilo dell'interesse ad impugnare; si contesta, dunque, la conclusione della Corte territoriale per cui la non confiscabilità dell'area renderebbe non concreto ed attuale l'interesse del Procuratore della Repubblica all'impugnazione.

2.3.7. Si ribadisce, poi, il vizio della motivazione per il contrasto tra il dispositivo di conferma della sentenza di appello e la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente violazione degli artt. 125, comma 1, n.3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.8.

Sempre in ordine alle sopravvenienze amministrative, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2021 non sarebbe sufficiente, per la // contestazione: del reato ambientale che renderebbe il comune di Salerno, titolare della orocrarnmazione urbanistica e edilizia ma non di quella del vincolo paesaggistico.

Spetterebbe sol o alla Soprintendenza l'adozione di provvedimenti d; persistenza obi cessazione mentre sarebbero stati emessi nuovi provvedimenti, in sede ci rie.cizione del suo potere, a seguito del percorso indicato nel marzo del 2014 in seno di giudizio di ottemperanza dal Consiglio di Stato che aveva individuato ili Polo vizio qi motivazione.

Pertanto, gli arti amministrativi rieditati non potrebbero avere efficacia sanante ma costituirebbero un post factum non rilevante rispetto all'epoca del commesso reato (20 novembre 2013) - e sarebbe questo il motivo per cui tali atti amministrativi non sarebbero stati attinti da specifiche imputazioni.

Inoltre, sempre in relazione alle sopravvenienze amministrative, la Corte terrtureie non si sarebbe confrontata con il motivo di appello relativo alla questione den'onere di realizzazione della piazza, costituente opera di urbanizzazioni.e del cernparto il cui onere, secondo l'accusa, era stato assunto dal comune in violazione dente prescrizioni del PUC.

2.4. Con riferimento al paragrafo § 5), con cui la Corte territoriale ha dichiarato infondato il motivo di appello sui reati di abuso di ufficio e reati edilizi- urbams:ici contestati ai capi L), M), M -bis) e N), in relazione all'imputata [OSCURATO:PERSONA], che aveva espressamente hnunciato alla prescrizione (pagg. da 59 a 71 della sentenze)„ con i: quarto motivo si deducono: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., iia viola.zione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 44, lett. c), e 30 d.P.R. n. 380 del 2001, anche con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, in relazione agii adì:. 12,26„33 LP.. 16/2004 regione Campania, 83 [OSCURATO:PERSONA], 150, 151 e 167 norme tecniche di attuazione Puc Comune di Salerno.

2.4.1. La motivazione di conferma dell'assoluzione sarebbe apparente perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado.

Errato sarebbe il passaggio delia motivazione per cui l'appello non conterrebbe nuove censure rispetto a quelle già esaminate in primo grado.

Sarebbero stati espiicitati solo i passaggi sull'assenza del dolo intenzionale.

2.4.2. Sono, poi, riportati i punti dell'appello relativi alla questione della contestata sucldlv sione del comparto in sub -comparti, esaminati al punto

5.5.1. della sentenza di primo grado .(punto

4.2. del ricorso), la motivazione della sentenza bi appello, per concludere che la Corte di appello non avrebbe affrontato ie seguenti questioni dedotte con l'impugnazione: '.rr.Hevanza urbanistica della delibera del Consiglio Comunale del 2007, richiamata a supporto delia buona fede dell'imputata; - .'assenza di prece.c.lenti delibe.'re che prevedessero la divisione in sub -comparti e l'adozione di un PIA relativo ad un solo sub -comparto con conseguente divisione r'- dell'area di trasformazione e nella delibera di giunta si specificava che il PUA avrebbe dovuto essere adottato per l'intero comparto e quindi per l'intera area di trasformazione; - l'illegittimità del PUA che recepiva il SIU, che non pianificava gli standard indotti dagli interventi rinviandoli ad altro PUA da adottare per altra parte del comparto; - l'alterazione in sede di pianificazione attuativa della destinazione prevista dal piano regolatore generale.

2.4.3. La Corte di appello non avrebbe poi risposto ai motivi di appello, riportati nel ricorso, sulla questione del mancato ricorso all'accordo di programma (punto

5.5.1.2. della sentenza di primo grado) ma si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado; mancherebbe la risposta in particolare sulla consapevolezza degli organi comunali e dell'imputata sulla necessità di attivare l'accordo di programma e sull'interrelazione esistente tra l'adozione del PUA per il solo comparto 1 e l'omessa attivazione dell'accordo di programma e alla connessa rottura della gestione e della normazione unitaria.

Quanto alla questione dello sforamento degli indici urbanistici ed in particolare del mancato computo del volume della torre T4, dopo aver riportato i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe valutato la differente incidenza sui parametri delle superfici standard a seconda della collocazione in aree alle stesse riservate nel PRG ovvero in aree di trasformazione e dell'impossibilità di edificare all'interno della AT (area di trasformazione), in eccesso rispetto all'indice urbanistico fissato dal PUC per la stessa area.

2.4.4. Quanto alla questione degli standard urbanistici (punto 5.6 della sentenza di primo grado), dopo aver riportato i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, si deduce che essa sarebbe apparente: i motivi appello non sarebbero stati affrontati dalla Corte territoriale.

In particolare, la Corte di appello non avrebbe risposto alla circostanza per cui il PUA non può legittimamente rinviare ad altro PUA la pianificazione degli standard indotti dagli interventi che va ad attuare.

2.4.5. La Corte di appello avrebbe omesso la motivazione sui motivi di appello, riportati nel ricorso, sull'elemento soggettivo.

La Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna argomentazione sul fatto che le modifiche apportate dal SIU all'imputata erano state richieste dal vertice politico del comune, come affermato nella sentenza di primo grado; ciò emergerebbe dal documento indirizzato al sindaco a firma dell'imputata.

La Corte di appello non avrebbe risposto quanto ai tempi di emanazione e all'assenza di motivazione dei provvedimenti, all'esistenza di un beneficiario individuato al momento dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'imputata.

Si tratterebbe di punti decisivi ai fini dell'accertamento del reato ex art. 323 cod. pen. 2.4.6.

Infine, quanto ai reati contestati ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, la Corte territoriale non avrebbe ritenuto esistenti alcune violazioni sostanziali, indicate a pagina 61 del ricorso per cassazione, operando un'erronea applicazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001.

3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione anche il procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per l'erronea applicazione degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità, per mancanza di specificità, dell'appello della parte civile.

3.1. Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza impugnata sull'inammissibilità e la parte in diritto sull'art. 581 cod. proc. pen., si rileva che l'appello era stato suddiviso in parti che riproducevano le indicazioni contenute nei capi di imputazione, distinguendo i reati relativi alla fase dell'autorizzazione paesaggistica, con le conseguenti violazioni urbanistiche, e dei permessi di costruire, con le conseguenti violazioni edilizie.

3.1.1. Quanto alla prima fase, relativa ai reati G), G-bis), G-ter), H), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed al mancato annullamento da parte della Soprintendenza, i motivi di appello si sarebbero incentrati, in diritto, sull'erroneo convincimento del Tribunale dell'abrogazione dell'art. 16 della legge urbanistica, che avrebbe determinato, esclusa l'applicazione di tale norma, la dichiarazione di insussistenza dei delitti contestati nella fase paesaggistica.

La questione giuridica sarebbe stata, dunque, devoluta alla Corte di appello, tenendo anche conto delle posizioni espresse dal Tribunale, puntualmente ricapitolate, sicché l'appello sarebbe stato ictu °culi ammissibile ex art. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3.1.2.

Quanto, invece, alle violazioni urbanistiche contestate ai capi I) e I-bis) si contestò la tesi del Tribunale sulla non necessità delle autorizzazioni paesaggistiche che sarebbero state necessarie ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, o ex art. 159 ratione temporis.

Pertanto, la realizzazione delle opere in assenza delle autorizzazioni avrebbe concretizzato il reato ex art.181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004.

Le argomentazioni giuridiche contenute nell'appello erano volte a dimostrare l'esistenza dei reati sub capo I) ed I-bis).

3.1.3. Quanto alla fase dei permessi di costruire, capo L), ed alle conseguenti violazioni edilizie contestate ai capi M), M-bis), N), gli appelli si sarebbero soffermati su letture del dato tecnico antitetiche rispetto al Tribunale, e su una pluralità di elementi di fatto indicati a pagina 7 del ricorso, prendendo espressa posizione sulle valutazioni del Tribunale.

I motivi di appello sarebbero stati incentrati sulle contestazioni e sarebbero stati astrattamente idonei, se condivisi, a determinare la riforma della sentenza di primo grado.

Alcuni aspetti, le vicende del torrente Fusandola e l'inidoneità della superficie ad esprimere diritti edificatori, sarebbero stati rappresentati solo per avere un compiuto quadro di insieme.

3.1.4. Quanto alle questioni, ritenute dalla Corte di appello già ampiamente scrutinate nella sentenza di primo grado, la motivazione sarebbe contraria alla giurisprudenza sulla riproponibilità; alla Corte territoriale sarebbero state dedotte questioni giuridiche, di difficile interpretazione, risolte dal Tribunale in senso difforme a quanto prospettato.

In relazione alle questioni di fatto e di diritto rigettate dalla giustizia amministrativa, la Corte territoriale avrebbe ritenuto intangibile in sede penale il giudicato amministrativo, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza.

La parte civile avrebbe invocato la rivisitazione di una serie di questioni che, seppure già decise dalla giustizia amministrativa, avrebbero richiesto un differente approccio, per l'eterogeneità tra accertamento dei reati e verifica della legittimità degli atti amministrativi.

La dichiarazione di genericità dell'appello sull'operato del Sindaco e della Giunta comunale sarebbe avvenuta estrapolando passaggi marginali e secondari.

3.2. In relazione all'assenza di prova dell'an debeatur, si rileva che la sussistenza del danno deriva esclusivamente dalla lesione dell'interesse paesaggistico, urbanistico ed ambientale, lesione di cui Italia Nostra potrebbe conseguire il risarcimento in quanto associazione riconosciuta ex lege con finalità di contribuire alla tutela di tali interessi diffusi.

La Corte territoriale avrebbe sul punto confuso l'ammissibilità dell'appello con la sua fondatezza.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno nella parte in cui ha rigettato l'appello dell'imputato avverso la declaratoria di prescrizione del reato ex art. 479 cod. pen. contestato al capo H).

4.1. Con il primo motivo si deduce che la motivazione della sentenza sarebbe mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica.

Dopo la parte in diritto sul vizio della motivazione, si rileva che secondo la Corte territoriale la prova della condotta materiale si sostanzierebbe nella sottoscrizione della nota del 2 marzo 2009 e nel suo contenuto letterale.Nella motivazione mancherebbe qualunque riferimento alla condotta specificamente attuata dal ricorrente ma solo l'indicazione della soprintendenza di cui [OSCURATO:PERSONA] era un mero dipendente ed alla prova del dolo.

Sull'assenza di responsabilità si richiamano le prove documentali fornite dalla difesa, la testimonianza dell'Ing.

Miccio e l'esito dell'ispezione ministeriale conclusa con nota del 5 ottobre 2010.

4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 159 d.lgs. n.42 del 2004 che avrebbe indotto la Corte di appello a ritenere che il termine per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica del comune di Salerno sul PUA fosse scaduto alla data della nota del 2 marzo 2009.

Contraddittoria sarebbe la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che tale nota sarebbe servita alla Soprintendenza per coprire il comportamento inerte, per non aver valutato la premessa della nota.

4.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 233 del 2007, in relazione all'inoltro degli atti al comitato tecnico scientifico del Ministero dei beni culturali.

La Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello con cui si rappresentò che il caso sarebbe stato disciplinato dalla lett. e) dell'art. 14 d.P.R. n.233 del 2007 e non dalla lett. a).

5. Le memorie dei difensori

5.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile.

5.1.1. In relazione al ricorso del Procuratore generale, sarebbe erroneo il passaggio in cui si rappresenta che la Corte di appello avrebbe dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N) - e di conseguenza inammissibile l'appello del Pubblico ministero - mentre la Corte territoriale ha confermato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Quanto alla confisca urbanistica, in relazione ai principi della sentenza n. 13539 del 2000, il ricorso affermerebbe erroneamente che nel giudizio di appello sarebbe avvenuto l'accertamento della lottizzazione abusiva, mentre la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del fatto.

Errato, ai fini della dimostrazione dell'interesse ad impugnare, sarebbe il richiamo del ricorso al processo cumulativo perché l'accertamento della lottizzazione abusiva, nelle sue componenti oggettive e soggettive, non coinciderebbe con i reati paesaggistici.

Nella sentenza richiamata dal Procuratore generale ricorrente vi è un passaggio che escluderebbe l'applicazione della confisca ove il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione nel merito.

A sostegno delta tesi si riporta la motivazione della sentenza n.31182/2020 citata dal ricorrente.

Aspecifico sarebbe ricorso quanto alle cd. sopravvenienze amministrative. insussistente sareobe U vizio deila motivazione sul contrasto tra dispositivo e motivazione avendo la Corte hi appello nel merito escluso la possibilità della confisca R)er effetto delle od. sopravvenienze amministrative.

5.1.2. In relazione a; ricorsoi dea parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe correttamente dichiarato inammissibile l'appello in assenza di una minima confutazione Celie argomentazioni del Tribunale di Salerno.

5.2. difensore ai [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inamrnissibiie ricorso del Procuratore generale per l'insussistenza dennteresse concreto ed attuale ail'irnpugnazione, individuato dal ricorrente nella confisca dei corinpiesso immobiliare Crescent.

5.2.1. Sul punto il ricorso non si confronterebbe con la motivazione della sentenza iinpugnata che he esciuso„ in ogni caso, anche in caso di accertamento dei reato di lottizzazione illecita, che possa procedersi alla confisca urbanistica, per effetto dea variante' urbanistica del 2013, del nuovo PUA ([OSCURATO:PERSONA] generale). deiie nuove convenzioni urbanistiche, dei nuovi titoli edilizi e paesaggistici, assentiti dai Comune di Salerno dopo il sequestro del 2013, che nanna preservato Crescent nella sua attuale consistenza planovolumetrica e funzionaie.

Su taie punto, Si richiama la motivazione della sentenza della Corte di cessazione n.30410 del 18/07/2016 che confermò il dissequestro dell'immobile ed affermò principi di diritto che sono in contrasto con le affermazioni del ricorso sulle ce. sopravvenienze amministrative.

Quanto aie cd. sopravvenienze amministrative il ricorso sarebbe generico ed aspecifico in quanto non si confronterebbe con la motivazione della sentenza irnipugnaiAa,.

I ricorso non avrebbe - confutato la motivazione della sentenza sugli effetti degli atti amministrativi sopravvenuti sull'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica. li punto 3.10 dei ricorso dei Procuratore generale, sull'illegittimità dei nuovi provvedimenti amministrativi per il contrasto con la scheda del PUC del 2013, sarebbe :n contrasto con quanto oià statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.30410 dei 18/07/2016, per cui la scheda di PUC non ha valore di fonte legale e l'eventuale erronea determinazione degli oneri per il rilascio del permesso di cciis-truire non determina Viiiedittimità del titolo edilizio.

Sul punto si richiama per ragioni di sintesi, punto 7 memoria depositata dinanzi alla Corte territoriale.

Tenuto conto che i reati contestati agli imputati resistenti sarebbero, in ogni caso, prescritti, non sussisterebbe l'interesse a ricorrere del Procuratore generale.5.2.2.

Si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile perché incentrato solo sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello mentre non sono stati impugnati i capi della decisione con cui la Corte di appello ha confermato le assoluzioni degli imputati, ha motivato sull'insussistenza dei delitti paesistici di cui ai capi I) e I-bis), all'epoca non prescritti, ha assolto nel merito l'imputata [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato alla prescrizione.

5.3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile.

5.3.1. Nella premessa ed a punto 1) si individuano i profili di inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale per la carenza di interesse poiché la possibilità di procedere alla confisca urbanistica, a cui il Procuratore generale ancora la sussistenza dell'interesse ad impugnare, è stata esclusa - in base agli atti amministrativi sopravvenuti (si richiamano anche le decisioni del Consiglio di Stato n.6323/2013 e 1472/2014) - nel giudizio di merito dalla Corte territoriale e nel procedimento incidentale cautelare dal Tribunale del riesame di Salerno e dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 luglio 2016 n.30410.

Si argomenta sulla correttezza della decisione della Corte territoriale sulla declaratoria d'inammissibilità per la carenza di interesse per i reati già prescritti prima del giudizio di appello; si richiama la giurisprudenza sull'interesse ad impugnare in caso di pronuncia di sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ed il decorso del termine di prescrizione; si sottolinea l'assenza di un interesse ad impugnare anche per i delitti ambientali perché decorso il termine di prescrizione tra il dispositivo ed il deposito della motivazione della sentenza impugnata.

5.3.2. La possibilità di procedere alla confisca urbanistica, per l'avvenuta prescrizione dei reati, sarebbe impedita poi anche dall'art. 129 cod. proc. pen., dai principi espressi dalle Sezioni Unite con le sentenze Tettamanti (n.35490 del 28/05/2009) e n.13539 del 30/01/2020 (cfr. pag. 5 e ss. della memoria) e dalla necessità della pronuncia di condanna quanto meno nel primo grado di giudizio (si richiama sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019) e dall'ambito applicativo dell'art. 578- bis cod. proc. pen. 5.3.3.

Inoltre, il ricorso in presenza di una doppia conforme, sarebbe stato proposto, in violazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza una effettiva esplicitazione dei vizi di violazione di legge.

5.3.4. Il ricorso del Procuratore generale sarebbe inammissibile, quanto al capo I), perché proposto in presenza di una doppia assoluzione conforme in violazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; per l'assenza di interesse per la sopravvenuta prescrizione dei reati; per la mera riproposizione degli argomenti già vagliati e rigettati dalla Corte territoriale in maniera esaustiva - come argomentato nelle pagine 10 e ss. della memoria - in cui si richiamano, altresì, le decisioni del Consiglio di Stato n.6223/2013 e 1472/2014, nel giudizio di ottemperanza proposto proprio da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante, sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il vizio della motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche, poi rieditate, con giudizio di compatibilità ambientale.

Le opere sarebbero state realizzate prima del sequestro sulla base dei titoli autorizzativi paesaggistici esistenti, anche se poi dichiarati invalidi per il solo difetto di motivazione, e sono proseguite solo successivamente alla riemissione dei provvedimenti amministrativi a seguito del dissequestro. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato realizzato in base ai nuovi provvedimenti amministrativi rispetto ai quali nessuna censura è stata mossa.

Inoltre, l'imputazione farebbe riferimento all'assenza dell'autorizzazione perché illecita, per l'accordo collusivo tra privati e pubblici funzionari, escluso però dai giudici di merito.

5.3.5. Quanto ai capi L), M) ed N) - per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza dei fatti e l'appello dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché i reati, ove ritenuti esistenti, si sarebbero prescritti prima del giudizio di appello - sarebbe erronea la rappresentazione dell'interesse ad impugnare del Procuratore generale nell'ottenere una sentenza con formula diversa, di prescrizione, che impedirebbe la confisca: per le ragioni esposte in precedenza sulla carenza di interesse concreto ed attuale; per la mancanza di accertamento della sussistenza del fatto in presenza di una sentenza di assoluzione in primo grado; per l'adozione di successivi provvedimenti amministrativi che impediscono la confisca da parte del giudice penale.

In relazione al reato di cui al capo L), valutato dalla Corte territoriale per la posizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla prescrizione, si indicano le ragioni della infondatezza del ricorso (pag.15 e ss.).

5.3.6. Si sottolinea l'impossibilità di ritenere esistente l'unitarietà del disegno criminoso tra le scelte del Consiglio comunale di Salerno, che risalgono alle delibere n.59 del 16 novembre 2006 e del 28 dicembre 2007, e la comparsa nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA].

Alla seconda gara pubblica, aggiudicata solo dopo un aspro contenzioso amministrativo, partecipò il padre del resistente, il quale partecipò alle attività solo dopo la costituzione della società che aveva il compito di costruire l'edificio.

Dinanzi alla Corte d'appello i consulenti del pubblico ministero si sarebbero limitati a riproporre la propria tesi senza confrontarsi con gli elementi probatori emersi e con la sentenza di assoluzione in primo grado.5.3.7.

Sarebbero, poi, disancorate dai dati processuali le considerazioni del ricorrente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

In particolare, sarebbe insussistente la «fretta della procedura amministrativa» per l'iter realmente seguito descritto nelle pagine 17-19 della memoria.

Insussistente sarebbero le violazioni di legge macroscopiche posto che le illegittimità sono state escluse dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione nella procedura incidentale, e nei giudizi di merito.

In particolare, il Consiglio di Stato nominò anche un verificatore per controllare la legittimità della procedura amministrativa.

Manifestamente infondato è l'argomento dell'accusa che ritiene elemento sintomatico del reato la riedizione dei titoli edilizi attraverso una nuova procedura poiché i nuovi provvedimenti amministrativi sono stati emessi dopo le decisioni ed in conformità delle indicazioni del Consiglio di Stato.

Quanto alla decisione del Tribunale del riesame, che mantenne il vincolo reale solo per la residua parte relativa all'errato calcolo degli oneri di urbanizzazione, poi risultato corretto, si ripresenta che il resistente versò ulteriori oneri di urbanizzazione su richiesta del comune di Salerno; la Corte di cassazione ed il Tar, però, ritennero illegittimi tali ulteriori esborsi.

Le condotte relative alla riedizione dei nuovi titoli edilizi non sono state mai oggetto di contestazione.

Insussistente sarebbe il vantaggio patrimoniale per la società rappresentata dell'imputato tenuto conto degli oneri di urbanizzazione versati (cfr. pagina 22 della memoria).

Quanto al reato di cui al capo M), relativo all'abuso edilizio, oltre alle questioni relative all'inammissibilità del ricorso, si sottolinea l'insussistenza del reato.

I permessi a costruire furono rilasciati a seguito di una legittima procedura amministrativa.

Inoltre, l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo non concretizzerebbe il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, che sussisterebbe solo in caso di permesso illecito o viziato da macroscopica illegittimità.

Il reato di cui al capo N), la lottizzazione abusiva, sarebbe insussistente perché la trasformazione dell'area di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata programmata e voluta dal comune di Salerno, unico titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma.

L'iter amministrativo è stato correttamente ritenuto legittimo perché il PUA di [OSCURATO:PERSONA], relativo al comparto 1, è un piano d'iniziativa comunale; non è in contrasto con il PUC e non è espressione della volontà di incrementare il patrimonio di privati attuatori.

Inoltre, il comune di Salerno, a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle autorizzazioni paesaggistiche n. 20 e 164 rilasciate nel 2008, attivò una nuova procedura amministrativa - analiticamente descritta nelle pagine 25 e 26 della memoria - conclusa con il rilascio dei permessi di costruire n.4 e 5 del 2015 per l'edificio Crescent.

Il ricorrente non ha rappresentato che il comune di Salerno ha emesso i provvedimenti amministrativi indicati nella memoria.

La sussistenza del reato è stata esclusa dai giudici di merito i quali hanno anche motivato sulla impossibilità di procedere alla confisca dell'area anche ove si ritenesse sussistente il reato.

5.3.8. Al punto 3 si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale laddove ritiene esistente il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

Erroneo sarebbe richiamo all'art. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., in presenza di una motivazione completa della sentenza impugnata.

Inoltre, quanto dedotto al procuratore Generale, e cioè che nel dispositivo non si sia distinta la dichiarazione di ammissibilità dal rigetto dell'appello, non configurerebbe una causa di nullità, perché non mancherebbe nel dispositivo alcun elemento essenziale.

La Corte di appello non sarebbe stata tenuta ad indicare nel dispositivo, per alcuni capi d'imputazione, l'inammissibilità delle impugnazioni.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, spiegando poi nei paragrafi le questioni decise in relazione a ciascuna imputazione.

5.3.9. Al punto 4 si chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

La decisione della Corte di appello sarebbe corretta poiché l'appello della parte civile sarebbe generico, non si confronterebbe con la motivazione della sentenza impugnata; l'impugnazione si concentrerebbe sull'operato di [OSCURATO:PERSONA] senza far riferimento alle ragioni di fatto e di diritto della assoluzione.

Mancherebbe, poi, uno specifico motivo di ricorso sul punto della sentenza in cui la Corte territoriale ha rigettato l'appello della parte civile ritenendo insistente il danno ambientale, attuale, concreto e risarcibile.

5.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale per l'inesistenza dell'interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto nei due giudizi di merito si è esclusa la sussistenza della lottizzazione abusiva.

La Corte di appello, poiché la sentenza di primo grado ha concluso per l'insussistenza del reato, non avrebbe potuto disporre la confisca neanche ove avesse dichiarato la prescrizione, secondo i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.13539/2000 e l'applicazione degli artt. 129 e 578-bis cod. proc. pen.

Si chiede, altresì, di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile poiché non è stato impugnato il punto della sentenza della Corte territoriale con cui si è stabilita l'assenza di un danno risarcibile effettivamente subito dalla parte civile.

Dall'accoglimento dell'impugnazione, limitata alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non deriverebbe quindi alcun concreto vantaggio, non avendo subito alcun danno.

5.5. I difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con il primo punto, hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione delle impugnazioni dettate dall'art. 582 cod. proc. pen. 5.5.1.

Il ricorso, depositato il 27 dicembre 2021 presso la Cancelleria della Procura Generale della Repubblica di Salerno con timbro e firma del cancelliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato trasmesso con registro di passaggio e depositato in data 28 dicembre 2021 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Salerno, con timbro e firma del direttore amministrativo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza indicazione della persona che ha presentato il ricorso.

5.5.2. Con il secondo punto si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per l'esistenza di due assoluzioni nel merito e perché i reati sarebbero estinti per prescrizione prima della proposizione dell'appello e dello stesso ricorso per cassazione.

Si richiamano, altresì, le argomentazioni della sentenza impugnata sulle questioni relative agli oneri per la realizzazione della piazza, alla sua qualificazione come urbanizzazione primaria o secondaria.

5.5.3. Con il terzo punto si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per l'insussistenza dell'interesse a impugnare non essendo possibile disporre la confisca del bene: l'edificio e le opere in contestazione sono stati assentiti sulla scorta di un piano urbanistico attuativo, di autorizzazioni e di permessi di costruire che sono rimasti estranei all'imputazione e nei confronti dei quali la Procura della Repubblica ha omesso di estendere la contestazione ai sensi dell'art. 516, dell'art. 517 o dell'art. 518 cod. proc. pen. 5.5.4.

Con il quarto punto si rileva l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per violazione del principio del ne bis in idem, l'esistenza della preclusione per intervenuta formazione del giudicato cautelare per effetto delle sentenze della Corte di cassazione, sez. 3, del 11.05.2016 e del Tar di Salerno del 05.07.2016, passata in giudicato.

5.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato sull'insussistenza del dolo intenzionale del reato di abuso di ufficio e dell'illegittimità macroscopica della procedura amministrativa, sulla mancata partecipazione dell'imputata all'approvazione di una delibera.

6. Le note del Procuratore generale presso la Corte di cassazione Il Procuratore generale ha depositato note di udienza con cui ha chiesto, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale, di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo esame iirnitataimente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero e di rigettare, nei resto, li ricorso nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante alla prescrizione) e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e deir'[OSCURATO:PERSONA] con le statuizioni consequenziali.

Le note si incentrano, in particolare, sull'inapplicabilità dell'art. 608, comma 1-É.-Eis. cod. proc. pen., nel caso di ricorso per la cassazione della sentenza di lnammissibiiità deii'appeilo; sula nozione di interesse ad impugnare del Pubblico ministero., anche in reiaziorie a situazioni interne al processo; sul ruolo del Pubblico ministero di gerente celia osservanza della legge.

Il Pubblico ministero sarebbe titolare d: un interesse ad impugnare ogniqualvolta ravvisi una violazione di legge e pOSSa ottenere; tramite ia sua impugnazione, una decisione che produca effetti diversi.

Sarebbero, risultano fondati i primo ed il terzo motivo di ricorso del Procuratore generaie. [OSCURATO:PERSONA] Suia questione preiiminare di inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale

1.1. Secondo i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione dei Procuratore genera:e sarebbe inammissibile ai sensi degli art. 591, comma 1, iett. c), e 582 cod. proc. pen. percné il ricorso, depositato il 27 dicembre 2021 presso ia Cancelieria delia Procura generale della Repubblica di Salerno con timbro e firma dei canceliiere, è stato trasmesso con registro di passaggio e depositato in data 25 dicembre 2021 presso ia Cancelleria della Corte di appello di Salerno, con timbro e firma dei direttore amministrativo, senza indicazione della persona che ha presentato il ricorso.

1.2. La questione è manifestamente infondata.

1.2.1. La memoria si fonda sui principio affermato da Sez. 1, n. 3820 del 11/31/2017, dep. 2015, Errico, Rvi 272424 - 01, secondo cui in materia di irnpognazioni, è nammissibiie - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, iett. c), cod. proc. peni, con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - queila presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto mia ricezione presso ia cancelleria del giudice a quo (fattispecie relativa a ricorso per cassazione dei pubbiico ministero, depositato nella corrispondente segreterie e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio).

1.2.2. Tale principio non è stato riproposto dalla giurisprudenza successiva che ha affermato che iiinammissibilità dell'impugnazione per ì'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944 - 01).

La Corte di cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria.

Tale principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738; da Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630 - 03, secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto.

In applicazione del principio, è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria.

Tali principi sono stati ribaditi anche da Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 - 01; nel caso esaminato, la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello cautelare del Pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come «ausiliario Procura», senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto.

2. Sul calcolo della prescrizione del Procuratore generale e sulla incidenza sulle impugnazioni

2.1. Il Procuratore generale ricorrente ha rappresentato che i reati oggetto dell'impugnazione - quelli indicati nelle imputazioni ad esclusione del capo A) -, a prescindere dalle formule di assoluzione, sarebbero comunque, a ritenerli provati, tutti già estinti per prescrizione.

Occorre allora verificare l'incidenza della prescrizione dei reati sull'ammissibilità delle impugnazioni.

2.2. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Salerno, nel processo di primo grado risultano i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: dal 1 dicembre 2015 al 10 dicembre 2015 (giorni 9); dal 19 gennaio 2016 al 4 febbraio 2016 (giorni 16); dal 14 aprile 2017 al 23 maggio 2017 (giorni 39); dal 23 maggio 2017 a: 26 giugno 2017 dai 14 marzo 2018 al 16 marzo 2018 (giorni 2), per complessivi g orni

100. Nei processo di appelio b: è verificata una sola causa di sospensione della prescrizione, per 20 giorni per impedimento di un difensore dal 25 novembre 2020 (l'udienza successiva si è celebrata 15 dicembre 2020). il periodo di sospensione della prescrizione per la pandemia non deve essere computato in applicazione dei principio stabilito da Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 deo. 2021, Senna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito delVemeraenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del 17 marzo 2020 n: 18, conve.rtitc con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n: 27, si appiica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dai 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nei predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata., per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta aHart. 83 comma 4, di. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)».

Neilo stesso senso Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, per cui la sospensione dei decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento deila pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito„ con moclificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti,: :n corso ne: periodo ci riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina ernergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito denrnpugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per i giudizio dliappeilo. 2,2.1.

Secondo i Procuratore generale ricorrente e come risulta anche dalla sentenza impugnata, ove ritenuti esistenti, i reati di cui ai capi G), G-bis), G-ter), per i quali, come prima indicato, gli imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato e per non avere commesso il fatto, ed H) ex art. 323 cod. pen., per i! qíja:e vi è analoga formula di assoluzione — già dichiarato il reato di falso sub H) estinto per prescrizione e non impugnato dal Pubblico ministero e dalla parte civde con ali appelli - commessi rispettivamente il 18 febbraio 2008, il 27 giugno 2008, ii 10 dicembre 2008 e i; 2 marzo 2009, si sarebbero estinti per prescrizione già a. momento delia sentenza di assoluzione in primo grado.Precisamente, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati nelle sentenze di merito e della loro incidenza sul termine massimo di prescrizione, i reati predetti si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 18 agosto 2015, il 5 gennaio 2016 (rileva una sola sospensione della prescrizione per 9 giorni), il 5 luglio 2016 ed il 27 settembre 2016 (rilevano due sospensioni per complessivi 25 giorni), nel corso del processo in primo grado.

2.2.2. I reati di cui ai capi I) e I-bis) - ex art. 181-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, per i quali gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - commessi fino al 20 novembre 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione - tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, ove ritenuti esistenti si sarebbero estinti per prescrizione, secondo il Procuratore generale ricorrente, il 22 novembre 2021, prima del deposito della motivazione della sentenza di appello.

In realtà, tali reati si sarebbero estinti per prescrizione il 17 settembre 2021, dopo la sentenza di appello, non trovando applicazione la sospensione per il covid, per le ragioni già indicate.

2.2.3. Secondo il Procuratore generale ricorrente, i reati di cui ai capi L), M), M-bis) e N), per i quali gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - di abuso di ufficio nella fase amministrativa dei permessi di costruire, i reati edilizi e la lottizzazione abusiva - commessi rispettivamente fino al 29 marzo 2012 e il 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione), ove ritenuti esistenti si sono estinti per prescrizione il capo L) prima dell'avvio del processo di secondo grado, ma dopo il deposito dell'appello, i capi M), M-bis) e N) nel corso del processo di secondo grado.

Precisamente, il reato di cui al capo L) si sarebbe prescritto tra il 6 dicembre 2015 ed il 28 dicembre 2019, quindi in parte già prima della sentenza di primo grado.

2.2.4. Le contravvenzioni urbanistiche, per le quali il termine massimo è di 5 anni e si applicano solo le sospensioni del giudizio di primo grado, si sono estinte per prescrizione il 28 febbraio 2019, dopo la sentenza di primo grado ma prima dell'inizio del processo di appello, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.

3. Sull'ammissibilità del ricorso della parte civile Il ricorso della parte civile, come ritenuto dai resistenti, è inammissibile.

3.1. L'appello della parte civile, che aveva ad oggetto «tutti i capi della sentenza, esclusi quelli per i quali si è disposta la prescrizione ...», era inammissibile per carenza di interesse per i capi G), G-bis), G-ter), ed H) ex art. 24 323 cod. pen. e per le condotte di cui al capo L) estinte per prescrizione prima della sentenza di primo grado.

3.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto e potuto esercitare.

L'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che è espressione del principio di accessorietà, prevede che il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, quando pronuncia sentenza di condanna.

In primo grado, la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile: se emette sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere: artt. 529 e 531 cod. proc. pen.) quanto nel merito (sentenza di assoluzione: art. 530 cod. proc. pen.), il giudice non deve provvedere sulla domanda civile; se, invece, pronuncia sentenza di condanna (art. 533 cod. proc. pen.), provvede, altresì, sulla domanda restitutoria o risarcitoria, accogliendola o rigettandola.

Questa regola generale trova applicazione senza alcuna deroga nel giudizio penale di primo grado: il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno se - e solo se - pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili risarcitorie o restitutorie.

3.1.2. La Corte di appello, per i capi G), G-bis), G-ter), ed H) ex art. 323 cod. pen. e per le condotte di cui al capo L) estinte per prescrizione prima della sentenza di primo grado, preso atto che il termine di prescrizione era comunque decorso prima della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto pronunciare la condanna al risarcimento del danno, poiché la condanna al risarcimento del danno può essere disposta in primo grado solo con la sentenza di condanna.

La prescrizione in primo grado impedisce, infatti, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile.

3.2. Per gli altri reati, va accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dai resistenti, assorbente anche rispetto alla questione della mancanza di specificità estrinseca dell'appello della parte civile.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte civile ricorrente, la Corte di appello, oltre alla declaratoria di inammissibilità per le ragioni formali, ha rigettato nel merito l'appello ritenendo l'assenza di prova dell'an debeatur, come risulta da pagina 76 della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte di appello nelle pagine 75 e 76 ha motivato sul perché per i reati di cui ai capi I), I-bis), M), M-bis), ed N) non sussista il danno ambientale ed urbanistico lamentato e perché manchi la prova dell'an debeatur.Tale decisione è corretta perché il giudice penale, in particolare quando sia già maturata la prescrizione, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).

Deve verificare se la condotta oggetto dell'imputazione sia stata idonea a provocare un «danno ingiusto» secondo l'art.2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione sul rigetto nel merito della domanda della parte civile, limitandosi ad affermare, erroneamente, che la Corte territoriale avrebbe sul punto confuso l'ammissibilità dell'appello con la sua fondatezza e che l'interesse ad agire deriva dalle finalità riconosciute ex lege dell'associazione.

Sul rigetto nel merito della domanda di risarcimento del danno il ricorso è, dunque, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

4. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Tenuto conto della rinuncia alla prescrizione, occorre analizzare preliminarmente i motivi di ricorso del Procuratore generale relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

A tale imputata non sono ascritti i reati di cui ai capi I) e I-bis) a cui fa riferimento il Procuratore generale ricorrente (cfr. pag. 40 del ricorso), ma i reati relativi alla «fase dei permessi di costruire» di cui ai capi L) ex art. 323 cod. pen., M) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, M-bis) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, N) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, quale lottizzazione abusiva.

Secondo l'imputazione, la condotta ascritta all'imputata è l'aver redatto, quale direttore del settore urbanistica, lo studio di insediamento urbanistico per l'area di [OSCURATO:PERSONA] (prot. 193812) del 6 dicembre 2007 e la nota integrativa allegata alla delibera della Giunta del comune di Salerno n.803 del 4 luglio 2008.

4.2. Orbene, in presenza di una conferma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per i vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 4.3.

La motivazione della sentenza impugnata non può in alcun modo definirsi apparente perché, come risulta dallo stesso ricorso, la Corte di appello ha affermato la correttezza della sentenza di primo grado ma ha anche aggiunto specifiche considerazioni in risposta all'appello del Procuratore della Repubblica.

4.4. Il ricorrente si duole, esplicitamente, della mancata risposta ai motivi di appello, indicati a pag. 49, quanto al dolo intenzionale; a pag. 51, quanto alla questione del mancato ricorso all'accordo di programma; a pag. 54, in relazione al sostenuto sforamento degli indici urbanistici ed al mancato computo del volume della torre T4; a pag. 56, in relazione alla questione degli standard urbanistici; a pag. 58, quanto alla questione dell'elemento soggettivo.

4.5. Proprio in relazione all'elemento soggettivo del reato ex art. 323 cod. pen., occorre evidenziare che dal ricorso non risulta in alcun modo quali siano gli elementi di fatto da cui dovrebbe evincersi che le condotte realizzate nel 2007 e nel 2008 dall'imputata siano state finalizzate, in maniera consapevole, a favorire, come indicato a pag. 58 del ricorso in cui si riportano i motivi di appello, [OSCURATO:PERSONA]; per altro, l'illegittimità della condotta dell'imputata è ricondotta a pag. 59 del ricorso non ad una violazione di legge ma del [OSCURATO:PERSONA].

4.6. In realtà, il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione, per altro procedendo esclusivamente ad un confronto tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata senza neanche specificare perché tale motivazione sarebbe errata.

4.7. Inammissibile per genericità è poi il punto

4.6. del ricorso.

Scopo del ricorso non può che essere quello di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, per violazione di legge, al fine di accertare la responsabilità dell'imputata e quindi la sua successiva condanna.

Oltre a riproporre la tesi dell'accusa senza un reale confronto con la sentenza impugnata, esclusa dalla Corte di appello l'illiceità della condotta di cui al capo L), deve rilevarsi che nel ricorso non si indica minimamente in che modo la condotta dell'imputata, relativa esclusivamente allo studio di insediamento urbanistico per l'area di [OSCURATO:PERSONA] (prot. 193812) del 6 dicembre 2007 e la nota integrativa allegata alla delibera della Giunta del comune di Salerno n.803 del 4 luglio 2008, abbia contribuito alla commissione dei reati di cui ai capi M), M-bis) ed L), tenuto conto del successivo e complesso iter amministrativo conclusosi con l'adozione di più provvedimenti ammnistrativi e dei permessi di costruire del 2011 e del 2012.

Il ricorso per cassazione del Procuratore generale relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Sulla ammissibilità del ricorso per cassazione per ottenere una diversa formula di proscioglimento Occorre verificare se sia ammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello il quale ha rappresentato che i reati oggetto dell'impugnazione (quelli indicati nelle imputazioni ad esclusione del capo A), anche ove ritenuti esistenti, sarebbero tutti già estinti per prescrizione.

5.1. L'interesse ad impugnare, secondo il ricorrente, consisterebbe nel poter ottenere una sentenza di prescrizione anziché con le formule pronunciate di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., e la confisca dell'area per il reato di cui al capo N).

5.2. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, quale quella della sussistenza dell'interesse ad impugnare.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede.

Cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge».

5.3. Nel giudizio di appello (cfr. pag. 35 della sentenza), con riferimento ai reati pacificamente già prescritti prima della sentenza di primo grado - i capi G), G-bis), G-ter, H) ex art. 323 cod. pen. - l'interesse del Pubblico ministero fu rappresentato nell'evitare la formazione del giudicato su tali reati al fine di poter chiedere l'affermazione della penale responsabilità per i reati ambientali contestati ai capi I) e I-bis).

Sempre nel giudizio di appello, preso atto della prescrizione dei reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N), l'interesse del Pubblico ministero fu rappresentato nel poter ottenere la confisca per il reato di cui al capo N).

5.4. Il ricorso è certamente inammissibile con riferimento al reato ex art. 479 cod. pen. (commesso in Salerno il 2 marzo 2009) di cui al capo H), poiché dalla sentenza impugnata (pag. 35) risulta che l'appello del Procuratore della Repubblica non concerne anche tale impugnazione.

In ogni caso, seguendo l'impostazione del ricorrente, poiché già in primo grado tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, l'accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto giuridico. 5.5.

Come rilevato dai resistenti, la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione dei reati e ritenuto inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica per i reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N), come indicato a pag. 26 del ricorso, ma ha confermato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.5.6.

Secondo un orientamento della giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814 - 01).

In motivazione, la Corte afferma: «Ed infatti è stato affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) già maturata, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge.

Sez. 3, Sentenza n. 32527 del 28/04/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 248219 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 40896 del 28/09/2012 Ud. (dep. 18/10/2012) Rv. 255004 - 01).

Ed infatti per l'ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) o di assoluzione (art. 530 c.p.p.) non è un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l'interesse ad agire, per entrambe le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con l'impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza con una formula a sé più favorevole».

5.7. Ritiene, però, il collegio, in risposta anche alle argomentazioni del Procuratore generale nelle note di udienza, di aderire al diverso orientamento che si fonda sull'interpretazione dell'interesse ad impugnare fornita dalle Sezioni Unite.

5.7.1. Secondo la concezione utilitaristica accolta dalla dottrina, l'interesse ad impugnare non va inteso quale pretesa all'esattezza teorica della decisione bensì come misura dell'utilità pratica derivante dall'impugnazione e sussiste quando dal raffronto tra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa se l'impugnazione fosse accolta deriva per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica.

5.7.2. La giurisprudenza ha fatto propria tale nozione, richiedendo che l'interesse ad impugnare abbia i requisiti della concretezza e dell'attualità.

Cfr. in tal senso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01, che ha affermato il principio per cui «La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.

Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto».

Cfr. anche Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01, per cui «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole».

5.7.3. Le Sezioni Unite, anche quando hanno fatto riferimento al ricorso per cassazione del Pubblico ministero diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, hanno sempre affermato che non è possibile un ricorso volto a verificare l'esattezza teorica della decisione ed hanno richiesto che il ricorso fosse «... caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli. (Fattispecie in cui si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato; Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110 - 01)».

In motivazione, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la necessaria verifica circa l'esistenza di un interesse concreto ed attuale al gravame va compiuta, qualunque sia la parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, «attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire».

5.7.4. Tali principi sono stati di recente ribaditi da Sez.

U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935 - 01, in motivazione; si è affermato, che l'interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame; così Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01.

La sentenza Marinaj ha affermato il principio per cui la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo.

Nella sentenza Marinaj, le Sezioni Unite hanno osservato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità; deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione.

5.7.5. Sviluppando i principi espressi dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, PG in proc.

Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243; Sez. 3, n. 30423 del 20/04/2022, Piconese, (non massimata); Sez. 4, n. 29858 del 19/04/2022, Dall'Olio, non nnassimata.

5.7.6. Come affermato esplicitamente da Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928, e da Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651-01, l'interesse ad impugnare, concreto ed attuale, deve sorreggere anche il ricorso proposto dal pubblico ministero, che, pertanto, può essere ravvisato solo qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, e cioè, nella prospettiva accusatoria, per comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese.

Il mezzo di impugnazione, pertanto, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

5.7.7. Dunque, deve affermarsi che non sussiste l'interesse del Procuratore generale a ricorrere per cassazione, ove nelle more i reati si siano estinti per prescrizione, al solo fine di ottenere la diversa pronuncia di proscioglimento ex art.531 cod. proc. pen., non incidendo in modo effettivo tale sentenza sulla posizione dell'imputato, non comportando tale sentenza la condanna o l'aggravamento delle conseguenze lato sensu sanzionatorie.

Dunque, sotto tale profilo, secondo la rappresentazione dell'interesse ad impugnare operata dal ricorrente Procuratore generale presso la Corte di appello, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

6. Sull'interesse ad impugnare in relazione alla confisca urbanistica

6.1. Il Procuratore generale ricorrente ha, poi, ancorato la sussistenza dell'interesse al ricorso, nonostante la prescrizione di tutti i reati per cui si procede, alla possibilità di procedere alla confisca urbanistica.

Tale confisca è possibile solo ed esclusivamente per il capo N) e può al più riguardare solo gli imputati di tale reato; per tutti gli altri reati contestati, per i quali non è possibile disporre la confisca urbanistica, la prospettazione del ricorrente non è in alcun modo applicabile e pertanto deve escludersi la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale ad impugnare.

6.2. In linea generale ed astratta, deve ritenersi che il Pubblico ministero ha interesse alla proposizione dell'impugnazione volta ad ottenere la confisca urbanistica ove maturi nel corso del giudizio la prescrizione; la confisca urbanistica ha la natura di sanzione amministrativa inflitta dal giudice penale.

L'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, per quanto qui interessa, che «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione...».

La confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - che ha natura di sanzione amministrativa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, di pena ex art. 7 Cedu, secondo le sentenze della Corte Edu (cfr. la sentenza del 29/10/2013, Varvara contro Italia) - può, dunque, essere disposta, testualmente, non con una sentenza di condanna «formale», ma con una sentenza definitiva di accertamento della lottizzazione abusiva che, però, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e dalla Corte Edu (cfr. Sez. 3, n.43119 del 17/07/2019, Falconi, Rv. 277263-01; Sez.

U, n.13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870; Corte E.D.U. del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c.

Italia; Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c.

Italia) deve concretizzarsi in una condanna «sostanziale».

È, dunque, legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa (cfr., per la giurisprudenza costituzionale, Corte cost., n. 49 del 2015 e n. 187 del 2015, nonché, per la giurisprudenza di legittimità, tra le tante, dopo la pronuncia della sentenza Edu G.I.E.M., Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392 - 01; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756 - 05; Sez. 3, n. 14005 del 04/12/2018, P.M. in proc.

Bogni, Rv. 275356 - 01).

Va accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

6.3. Occorre, però, verificare se sussista in concreto l'interesse a ricorrere al fine di ottenere la confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza della verifica della responsabilità per il capo N), per il reato di lottizzazione abusiva.

6.3.1. Oltre a doversi rilevare l'inammissibilità del ricorso relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni già espresse, la rinuncia alla prescrizione da parte di tale imputata non rileva ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare per l'applicazione della confisca, perché tale sanzione non potrebbe esserle inflitta: l'imputata avrebbe agito nella qualità di dirigente del settore urbanistico del comune di Salerno e quindi non ha alcun diritto reale sul bene che dovrebbe essere confiscato.

Né sarebbe possibile, in assenza del dato normativo, estendere agli altri imputati gli effetti negativi, sulla loro posizione, dell'impugnazione del Procuratore generale, come deriverebbe dall'applicazione della confisca urbanistica.

6.3.2. Come già indicato in precedenza, il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo N), per il quale il termine massimo di prescrizione è di 5 anni e si applicano solo le sospensioni del giudizio di primo grado, si è estinto per prescrizione il 28 febbraio 2019, dopo la sentenza di primo grado ma prima dell'inizio del processo di appello, come correttamente rilevato dalla Corte di appello.

6.3.3. Le argomentazioni del Procuratore generale ricorrente sul processo cumulativo non sono corrette perché l'accertamento del reato di lottizzazione abusiva non implica in alcun modo la verifica della sussistenza del reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, come può evincersi dal testo dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 in cui non vi è alcun riferimento al vincolo ambientale o paesaggistico; non sussiste, pertanto, il nesso strumentale tra i due reati, invocato dal Procuratore generale con il riferimento alla connessione teleologica (la relativa circostanza aggravante non risulta essere stata contestata).

6.3.4. Inoltre, il reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non costituisce il reato presupposto della contravvenzione di lottizzazione abusiva: si tratta di reati del tutto autonomi; è, dunque, inconferente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza (cfr. pag.18 del ricorso) sul reato presupposto del delitto di riciclaggio.

6.3.5. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero, prendendo atto della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, per ragioni sostanziali e processuali.

Le ragioni sostanziali per cui non sarebbe possibile procedere alla confisca dell'area, con la conseguenza che non era possibile la prosecuzione del processo di appello attesa la prescrizione del reato di lottizzazione urbanistica, sono state indicate dalla Corte di appello nelle pagine 52-58 in relazione alle cd. sopravvenienze amministrative: oltre ai richiami alla giurisprudenza, è stato ricostruito l'iter amministrativo successivo alle sentenze del Consiglio di Stato, attuato secondo il percorso stabilito da tale organo.

In particolare, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, Iannelli, Rv. 278765, che in motivazione ha ricordato la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa prima del passaggio in giudicato della sentenza, comportino, quale conseguenza, se legittimamente emanati, l'impossibilità per il giudice di disporre la confisca, perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune (si richiamano Sez. 3, n. 23154 del 18/5/2006, Scalici, Rv. 234476; Sez. 3, n. 15404 del 21/1/2016, Bagliani e altri, Rv. 266811, in motivazione; Sez. 3, n. 43591 del 18/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265153; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258921).

6.3.6. Orbene, sul punto il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, non proponibile rispetto alla questione di diritto, e ha ribadito la questione del contrasto tra il dispositivo di conferma e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in relazione al capo N), per quanto qui interessa.

Va rilevato che la Corte territoriale ha deciso anche nel merito le impugnazioni, fra cui quella del Pubblico ministero, sicché in applicazione dell'art.605 cod. proc. pen. ha confermato la sentenza di primo grado, non dovendo procedere alla sua riforma.

Dunque, il vizio dedotto è insussistente.Soprattutto, il ricorso non smentisce in alcun modo che l'assetto del territorio determinato dai nuovi provvedimenti amministrativi impedisca la confisca urbanistica; il ricorso fa impropriamente riferimento alla contestazione del delitto ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ed all'impossibilità della sanatoria, non cogliendo invece la ratio della decisione che non si fonda sulla sanatoria della lottizzazione abusiva ma sull'assetto del territorio determinato dal Comune di Salerno, a cui andrebbero le aree in caso di confisca, con i nuovi provvedimenti amministrativi.

6.3.7. Irrilevante ai fini della configurabilità astratta della confisca urbanistica è poi il riferimento agli oneri di urbanizzazione.

6.3.8. Dunque, l'insussistenza dell'interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione deriva dall'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica per effetto dei provvedimenti amministrativi sull'assetto del territorio.

I principi della giurisprudenza applicati dalla Corte di appello di Salerno sulle sopravvenienze amministrative che impediscono la confisca urbanistica sono stati di recente richiamati anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n.146 del 2021 in cui si afferma: «Al di là di quanto previsto dall'art. 30, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, in vista dell'adozione della misura ablatoria ad opera del giudice, possono inoltre assumere rilievo i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa prima del passaggio in giudicato della sentenza, i quali, pur non producendo effetti riguardo all'accertamento del reato di lottizzazione, sono ritenuti nondimeno idonei a impedire l'applicazione della confisca ad opera del giudice, come il riconoscimento ex post della conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici vigenti (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 febbraio 2019, n. 8350).

Anche dopo il passaggio in giudicato, infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione conserva una piena potestà di programmazione e di gestione del territorio, fermo restando che dall'adeguamento successivo dell'area e degli edifici acquisiti per effetto della confisca ovvero dall'adozione di nuovi strumenti urbanistici non può farsi derivare un "retro- trasferimento" della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca, restando piuttosto il Comune legittimato a trasferire a titolo oneroso la proprietà dei terreni e dei manufatti a tutti o a parte dei precedenti proprietari, ove tale valutazione sia assistita da una finalità legittima (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 ottobre 2019, n. 43880)».

6.3.9. La sussistenza di tale nuovo assetto del territorio è oggetto di un accertamento in fatto effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito; in presenza di una sentenza di conferma dell'assoluzione per insussistenza del fatto, tale valutazione è impugnabile con il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

La Corte di appello ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza sopra richiamati, a seguito della verifica in atto del nuovo assetto del territorio.

6.3.9. Il profilo sostanziale è assorbente rispetto alle questioni processuali poste dal ricorrente e dai resistenti che, pertanto, non è necessario esaminare.

Dunque, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile non sussistendo, neanche con riferimento al capo N), l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione, essendo stata accertata l'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza, per effetto dei provvedimenti amministrativi sull'assetto del territorio.

7. Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

7.1. Come indicato in precedenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ex artt. 479 cod. pen., commesso in Salerno il 2 marzo 2009, di cui al capo H) ascritto [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale capo di imputazione non è stato proposto appello dal Pubblico ministero e dalla parte civile.

7.2. Va ricordato che l'art. 531 cod. proc. pen. richiama l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione, dichiarata sia in primo grado che in appello.

Il richiamo dell'art. 531 cod. proc. pen. all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., incide sul grado dell'accertamento che il giudice è tenuto a compiere in presenza di una causa di estinzione del reato.

Come affermato da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 531 cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento» e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Sempre la sentenza Tettamanti ha affermato che fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame • più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consiste nel rinunciare alla causa estintiva.

7.3. Pertanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione dichiarata del reato ascritto al ricorrente, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.

Di conseguenza si è affermato, in tema di impugnazione, che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 - 01).

Nello stesso senso Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131, ha affermato che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 7.4.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in primo luogo perché si deducono i vizi della motivazione.

Il ricorso, in relazione a tali motivi, è contrario al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 7.5.

Inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità in quanto non è stato indicato perché, sin dal primo grado, sarebbero emerse, in modo assolutamente non contestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, che il giudice avrebbe potuto «constatare», mediante una percezione icto ocu/i; si prospetta un'interpretazione normativa che inciderebbe sulla verifica del decorso del termine per l'annullamento della autorizzazione paesaggistica o la correttezza del canale di inoltro degli atti al Comitato tecnico-scientifico del Ministero dei beni culturali.

L'accoglimento del ricorso, però, non inciderebbe sulla constatazione immediata della presenza di elementi per il proscioglimento, ma imporrebbe la necessità di accertamenti o di approfondimenti nel giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALBERTO chiede che vengano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata 1.1. Con la sentenza del 23 luglio 2021 la Corte di appello di Salerno, decidendo sugli appelli proposti in via principale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dalle parti civili Italia Nostra e Comitato no Crescent, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonché, in via incidentale, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], previa separazione delle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti, ha confermato la sentenza del 28 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Salerno: - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., perché estinto per prescrizione il reato ex art. 479 cod. pen. (commesso in Salerno il 15 maggio 2007) di cui al capo A); - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato e [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G) ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 18 febbraio 2008); - per il reato ex art. 323 cod. pen. (commesso in Salerno il 27 giugno 2008) sub capo G-bis);-i ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato e [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dal delitto di cui al capo G- ter) ax art, 323 cod. per.. (commesso in Salerno il 10 dicembre 2008); - ha assoito [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto dai delitti ex artt. 479„ 32'3 cod. pen. (commessi in Salerno il 2 marzo 2009) di cui al capo H); - re assoito [OSCURATO:PERSONA] perché i fatto non costituisce reato dal delitto ex art. 323 cod. ben. di cui al capo h) ed ha dichiarato non doversi procedere perché estinto per prescrizione i; reato di falso ex art. 479 cod. pen. di cui al capo H); 1.2. Triburiaie ha assoito con ia formula perché il fatto non sussiste tutti gli imputati dai reati contestati quali commessi in Salerno con condotta perdurante fino clic data dei 20 novembre 2013, di cui ai capi: I) ex art. 181, comma d.igs. n. 42 del 2004, ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; I-bis) ex art. 181„ corrirna 1-b.is, ci.igs. n. 42 del ,2004 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., Giuseppe. Zampino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; L) ex art. 323 cod. pen ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-,e, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], Maur:zio [OSCURATO:PERSONA]. Dattilo, [OSCURATO:PERSONA]; M) ex artt, 44, ;ett. o), d.P.R., n. 380 dei 2001 e 633, 639 -bis cod. pen. ascritti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Sentile., [OSCURATO:PERSONA]; M-bis) ex artt. 44, lett. c), d.PR. n. 380 del 2001 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ex artt. 44, ;ett c), d.P.R. n, 380 del 2001, quale lottizzazione abusiva, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, nelle rispettive qualità di Sindaco pro tempore dei Comune di Salerno, di componenti della Giunta del Comune, di dipendenti del Comune di Salerno, dirigenti e funzionari della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno, avrebbero concorso, secondo le condotte soggettive descritte nelle diverse imputazioni, su input del [OSCURATO:PERSONA], all'adozione di una serie di atti illegittimi nell'ambito di un complesso iter amministrativo, al termine del quale furono rilasciate autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire, ritenuti illeciti, per l'intervento edilizio/urbanistico da realizzare nell'area di trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in Salerno. Gli imputati avrebbero, secondo l'accusa, scientemente adottato provvedimenti e rilasciato pareri, inficiati da plurimi e macroscopici profili di illegittimità, ovvero omesso i doverosi controlli, al fine precipuo di consentire ai soggetti imprenditori privati - le società [OSCURATO:SOCIETA] (Dattilo e Chechile) e la società [OSCURATO:PERSONA] (Rainone) - attuatori del PUA e acquirenti dei DEP, di effettuare in tempi brevi la trasformazione edilizio-urbanistica dell'area in oggetto, acquisendo l'ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito: nella realizzazione dell'edificio Crescent con una superficie «residenziale e commerciale» maggiore di quella legittimamente autorizzabile; senza pianificazione degli standard urbanistici; senza determinazione degli oneri a carico dei soggetti privati attuatori del PUA; senza che i predetti soggetti venissero onerati della realizzazione delle opere di urbanizzazione. 2. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno. L'impugnazione concerne in primo luogo la parte dispositiva poiché la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, senza dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica come indicato nei paragrafi 4.b) e 4.d) della motivazione. 2.1. Con il primo motivo, relativo al paragrafo 4.b) della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato il motivo di appello relativo ai delitti di abuso di ufficio sub capi G), G-bis), G-ter) e H) inammissibile per carenza di interesse (pagg. 33 - 40 della sentenza), si deducono: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 593, comma 2, 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. l'inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. 2.1.1. Per i capi per i quali la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica non si applicherebbe l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata è una pronuncia in rito e non di proscioglimento. 2.1.2. La Corte di appello, rispetto ai reati di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H), già estinti per prescrizione prima della sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto inesistente l'interesse ad impugnare; ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare rileverebbe anche la causa interna al processo, come nel caso della sussistenza della connessione tra reati, e non solo quella esterna, come indicato dalla Corte territoriale. 2.1.3. Sussisterebbe, inoltre, l'interesse al ricorso per cassazione nonostante l'estinzione ad oggi di tutti i reati per prescrizione. I fatti di cui ai capi G), G-bis), G-ter) e H) - i reati di abuso di ufficio e di falso contestati nella fase amministrativa delle autorizzazioni paesaggistiche - commessi rispettivamente il 18 febbraio 2008, il 27 giugno 2008, il 10 dicembre 2008 e il 2 marzo 2009, si sarebbero estinti per prescrizione già al momento della sentenza di assoluzione in primo grado. I fatti contestati ai capi I) e I-bis) - i reati paesaggistici ex art. 181-bis del d. Igs. n. 42/2004 - commessi fino alla data del 20 novembre 2013, di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione - tenuto conto dei 100 giorni di sospensione, come da corretto calcolo effettuato dal Tribunale, della sospensione dei termini per la legislazione emergenziale da Covid 19 nel corso del processo di secondo grado, per l'ulteriore sospensione dei termini in secondo grado (per la durata di gg. 20), si sarebbero estinti per prescrizione il 22 novembre 2021, ovvero nel corso del termine, prorogato, per il deposito della motivazione della sentenza di appello. I fatti di cui ai capi L), M), M-bis) e N) - i reati di abuso di ufficio nella fase amministrativa dei permessi di costruire, i reati edilizi e la lottizzazione abusiva - commessi rispettivamente fino al 29 marzo 2012 e il 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione), si sarebbero estinti per prescrizione il capo L) prima dell'avvio del processo di secondo grado, ma dopo il deposito dell' appello; i capi M), M-bis) e N) si sarebbero estinti nel corso del processo di secondo grado. L'interesse attuale e concreto al ricorso per cassazione sussisterebbe perché i reati sarebbero tutti in evidente connessione teleologica, avvinti da un unico disegno criminoso: gli abusi nella fase delle autorizzazioni paesaggistiche costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati paesaggistici di cui all'art. 181-bis del d.lgs. n. 42 del 2004; i reati di abuso di ufficio nella fase di rilascio dei permessi di costruire costituirebbero il necessario presupposto per la contestazione dei reati di edilizi; infine, il tutto - ovvero la sostanziale assenza di valida ed efficace autorizzazione paesaggistica e la 14) sostanziale assenza di validi ed efficaci permessi di costruire - avrebbe consentito, come contestato ai capi M) e M-bis) quella trasformazione della destinazione urbanistica e edilizia dell'area interessata in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, realizzando la lottizzazione abusiva di cui al capo N). Per tale reato, la declaratoria di prescrizione consentirebbe la confisca dell'area in questione. Secondo il ricorrente, una volta ritenuta l'autorizzazione paesaggistica frutto di un accordo criminoso, i permessi di costruire sarebbero inefficaci, in quanto non preceduti da valida autorizzazione paesaggistica. I progetti presentati al momento del deposito delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi non sarebbero stati oggetto di autonoma autorizzazione paesaggistica. 2.1.4. L'interesse attuale e concreto consisterebbe nel «... non far formare il giudicato definitivo con la formula assolutoria piena» ed ottenere con l'impugnazione per tutti i capi in questione, «una diversa formula definitoria ovvero la declaratoria di prescrizione ex art. 531 C.p.p. e non quella di assoluzione ex art.530 C.p.p.». Sul punto si richiama Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 e Sez. 5, n. 33109 del 28/09/2020 secondo cui l'interesse concreto e attale per l'organo dell'accusa può concretizzarsi anche nella mera «affermazione del corretto principio di diritto e (nel)la corretta applicazione della legge sostanziale». L'interesse ad impugnare consisterebbe nel non far calare il giudicato di assoluzione su fatti che consistono in antefatti e presupposti giuridici della sussistenza delle altre imputazioni. 2.1.5. La tesi della Corte di appello, sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, contrasterebbe con la funzione del processo penale quale strumento di accertamento della verità; il frazionamento delle imputazioni pregiudicherebbe l'unitarietà e la coerenza dell'accusa. La motivazione sulla carenza di interesse sarebbe, poi, in contrasto con il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, con conseguente nullità della sentenza ex art. 125, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; la rettifica del dispositivo non potrebbe avvenire neanche con la correzione dell'errore materiale. 2.2. Con il secondo motivo - relativo al paragrafo 4.c) della sentenza impugnata con cui la Corte di appello ha dichiarato il motivo di appello sui capi I) e I-bis) infondato (pagg. 40 - 44 della sentenza) - si deducono, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art. 181, comma 1-bis, 146 e 159 d.lgs. n. 42 del 2004. 2.2.1. La Corte di appello, in particolare nelle pagine 41 e 42, non avrebbe valutato nel complesso la vicenda ed avrebbe erroneamente applicato il principio di offensività dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, con sostanziale inosservanza della norma. 2.2.2. La Corte di appello non avrebbe applicato l'orientamento della giurisprudenza per cui ai fini della sussistenza del reato ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe sufficiente la mera illegittimità dell'atto. Le due autorizzazioni paesaggistiche sarebbero state emesse in violazione degli artt. 146 e 159 d.lgs. n. 42 del 2004 perché emesse in favore del comune di Salerno che non aveva la qualità di proprietario, possessore o detentore; avrebbero potuto avere ad oggetto solo i progetti delle opere e non anche i piani urbanistici attuativi; avrebbero dovuto rispettare l'art. 16 della legge n.1150 del 1942. Mancherebbe la documentazione, da esibire ad onere del comune di Salerno, in particolare quella fotografica, risultata carente. Il reato sussisterebbe anche quando l'emanazione dell'atto amministrativo sia vietata (si richiamano i principi espressi da Sez. 3, n.37847 del 2012). 2.2.3. L'accertamento positivo della compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata non escluderebbe la punibilità del reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, trattandosi di reato di pericolo. Il principio di offensività andrebbe declinato in termini astratti e non concreti. La Corte territoriale, quanto alla compatibilità ambientale, avrebbe ritenuto esistente una sorta di sanatoria postuma amministrativa, disapplicando così la norma penale; avrebbe parcellizzato gli interventi realizzati e da realizzare; le violazioni non sarebbero di carattere formale ma sostanziali con incidenza sull'assetto del territorio e sul piano paesaggistico. 2.3. Con il terzo motivo si impugna il paragrafo 4.d) della sentenza della Corte di appello nella parte in cui, previa declaratoria di prescrizione dei reati, di fatto avrebbe dichiarato inammissibile il motivo di appello in ordine ai reati di abuso di ufficio e ai reati edilizi-urbanistici sub capi L), M), M-bis) e N) per carenza di «concreto e attuale interesse perché proposto al fine di disporre la confisca dell'Area e dell'edificio privato Crescent» (pagg. 44 - 59 sentenza). Si deducono i seguenti vizi: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. a), 593, comma 2, 597, comma 2, lett. b), 578-bis, 129 cod. proc. pen.; ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 44, commi 1, lett. c) e 2, d.P.R. n. 380 del 2001, 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. 2.3.1. In estrema sintesi, secondo il ricorrente l'interesse all'impugnazione deriverebbe:- dal compito per il Pubblico ministero di vegliare sull'osservanza della legge e sulla tutela dei diritti dello Stato; - dalla decisione ingiusta, qualunque siano le conseguenze per l'imputato (si cita Sez. 1, n.176 del 1993); - dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 sulla obbligatorietà della sanzione amministrativa una volta accertata la lottizzazione abusiva, con sentenza anche non di condanna. 2.3.2. Erronei sarebbero i richiami, nella sentenza impugnata, a Sez. U n.13539 del 2020, perché nel caso esaminato vi era stata la condanna in primo grado; sul punto si richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza citata. 2.3.3. Secondo il ricorrente, l'accertamento della lottizzazione abusiva sarebbe già avvenuto nel processo di primo grado, quando il reato non era ancora prescritto ed il cui esito assolutorio era stato oggetto dell'impugnazione; l'interesse deriverebbe, dunque, dal fine di ottenere il riconoscimento fattuale della lottizzazione abusiva già avvenuto in primo grado, anche se maturata la prescrizione successivamente. 2.3.4. La Corte di appello non avrebbe applicato correttamente il principio espresso dalla sentenza n.31182/2020 sul processo cumulativo che farebbe eccezione ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13539 del 2020; il ricorso nelle pagine 32 e 33 richiama i principi espressi dalla sentenza n.31182/2020. Inoltre, sussisterebbe il cumulo oggettivo, tenuto conto della connessione tra reati edilizi ed ambientali. 2.3.5. Errata sarebbe stata anche l'affermazione della sentenza impugnata sull'irrilevanza della rinuncia alla prescrizione da parte di una imputata, perché dall'accoglimento dell'impugnazione deriverebbe l'accertamento della lottizzazione abusiva e l'applicazione della confisca. 2.3.6. Quanto alle cd. sopravvenienze amministrative, la motivazione sarebbe manifestamente illogica perché la non proporzionalità della confisca per le sopravvenienze amministrative non atterrebbe al profilo dell'interesse ad impugnare; si contesta, dunque, la conclusione della Corte territoriale per cui la non confiscabilità dell'area renderebbe non concreto ed attuale l'interesse del Procuratore della Repubblica all'impugnazione. 2.3.7. Si ribadisce, poi, il vizio della motivazione per il contrasto tra il dispositivo di conferma della sentenza di appello e la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente violazione degli artt. 125, comma 1, n.3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.8. Sempre in ordine alle sopravvenienze amministrative, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2021 non sarebbe sufficiente, per la // contestazione: del reato ambientale che renderebbe il comune di Salerno, titolare della orocrarnmazione urbanistica e edilizia ma non di quella del vincolo paesaggistico. Spetterebbe sol o alla Soprintendenza l'adozione di provvedimenti d; persistenza obi cessazione mentre sarebbero stati emessi nuovi provvedimenti, in sede ci rie.cizione del suo potere, a seguito del percorso indicato nel marzo del 2014 in seno di giudizio di ottemperanza dal Consiglio di Stato che aveva individuato ili Polo vizio qi motivazione. Pertanto, gli arti amministrativi rieditati non potrebbero avere efficacia sanante ma costituirebbero un post factum non rilevante rispetto all'epoca del commesso reato (20 novembre 2013) - e sarebbe questo il motivo per cui tali atti amministrativi non sarebbero stati attinti da specifiche imputazioni. Inoltre, sempre in relazione alle sopravvenienze amministrative, la Corte terrtureie non si sarebbe confrontata con il motivo di appello relativo alla questione den'onere di realizzazione della piazza, costituente opera di urbanizzazioni.e del cernparto il cui onere, secondo l'accusa, era stato assunto dal comune in violazione dente prescrizioni del PUC. 2.4. Con riferimento al paragrafo § 5), con cui la Corte territoriale ha dichiarato infondato il motivo di appello sui reati di abuso di ufficio e reati edilizi- urbams:ici contestati ai capi L), M), M -bis) e N), in relazione all'imputata [OSCURATO:PERSONA], che aveva espressamente hnunciato alla prescrizione (pagg. da 59 a 71 della sentenze)„ con i: quarto motivo si deducono: ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., iia viola.zione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 44, lett. c), e 30 d.P.R. n. 380 del 2001, anche con riferimento al reato di lottizzazione abusiva, in relazione agii adì:. 12,26„33 LP.. 16/2004 regione Campania, 83 [OSCURATO:PERSONA], 150, 151 e 167 norme tecniche di attuazione Puc Comune di Salerno. 2.4.1. La motivazione di conferma dell'assoluzione sarebbe apparente perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Errato sarebbe il passaggio delia motivazione per cui l'appello non conterrebbe nuove censure rispetto a quelle già esaminate in primo grado. Sarebbero stati espiicitati solo i passaggi sull'assenza del dolo intenzionale. 2.4.2. Sono, poi, riportati i punti dell'appello relativi alla questione della contestata sucldlv sione del comparto in sub -comparti, esaminati al punto 5.5.1. della sentenza di primo grado .(punto 4.2. del ricorso), la motivazione della sentenza bi appello, per concludere che la Corte di appello non avrebbe affrontato ie seguenti questioni dedotte con l'impugnazione: '.rr.Hevanza urbanistica della delibera del Consiglio Comunale del 2007, richiamata a supporto delia buona fede dell'imputata; - .'assenza di prece.c.lenti delibe.'re che prevedessero la divisione in sub -comparti e l'adozione di un PIA relativo ad un solo sub -comparto con conseguente divisione r'- dell'area di trasformazione e nella delibera di giunta si specificava che il PUA avrebbe dovuto essere adottato per l'intero comparto e quindi per l'intera area di trasformazione; - l'illegittimità del PUA che recepiva il SIU, che non pianificava gli standard indotti dagli interventi rinviandoli ad altro PUA da adottare per altra parte del comparto; - l'alterazione in sede di pianificazione attuativa della destinazione prevista dal piano regolatore generale. 2.4.3. La Corte di appello non avrebbe poi risposto ai motivi di appello, riportati nel ricorso, sulla questione del mancato ricorso all'accordo di programma (punto 5.5.1.2. della sentenza di primo grado) ma si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado; mancherebbe la risposta in particolare sulla consapevolezza degli organi comunali e dell'imputata sulla necessità di attivare l'accordo di programma e sull'interrelazione esistente tra l'adozione del PUA per il solo comparto 1 e l'omessa attivazione dell'accordo di programma e alla connessa rottura della gestione e della normazione unitaria. Quanto alla questione dello sforamento degli indici urbanistici ed in particolare del mancato computo del volume della torre T4, dopo aver riportato i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe valutato la differente incidenza sui parametri delle superfici standard a seconda della collocazione in aree alle stesse riservate nel PRG ovvero in aree di trasformazione e dell'impossibilità di edificare all'interno della AT (area di trasformazione), in eccesso rispetto all'indice urbanistico fissato dal PUC per la stessa area. 2.4.4. Quanto alla questione degli standard urbanistici (punto 5.6 della sentenza di primo grado), dopo aver riportato i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, si deduce che essa sarebbe apparente: i motivi appello non sarebbero stati affrontati dalla Corte territoriale. In particolare, la Corte di appello non avrebbe risposto alla circostanza per cui il PUA non può legittimamente rinviare ad altro PUA la pianificazione degli standard indotti dagli interventi che va ad attuare. 2.4.5. La Corte di appello avrebbe omesso la motivazione sui motivi di appello, riportati nel ricorso, sull'elemento soggettivo. La Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna argomentazione sul fatto che le modifiche apportate dal SIU all'imputata erano state richieste dal vertice politico del comune, come affermato nella sentenza di primo grado; ciò emergerebbe dal documento indirizzato al sindaco a firma dell'imputata. La Corte di appello non avrebbe risposto quanto ai tempi di emanazione e all'assenza di motivazione dei provvedimenti, all'esistenza di un beneficiario individuato al momento dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'imputata. Si tratterebbe di punti decisivi ai fini dell'accertamento del reato ex art. 323 cod. pen. 2.4.6. Infine, quanto ai reati contestati ex art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, la Corte territoriale non avrebbe ritenuto esistenti alcune violazioni sostanziali, indicate a pagina 61 del ricorso per cassazione, operando un'erronea applicazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001. 3. Il ricorso per cassazione della [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione anche il procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per l'erronea applicazione degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità, per mancanza di specificità, dell'appello della parte civile. 3.1. Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza impugnata sull'inammissibilità e la parte in diritto sull'art. 581 cod. proc. pen., si rileva che l'appello era stato suddiviso in parti che riproducevano le indicazioni contenute nei capi di imputazione, distinguendo i reati relativi alla fase dell'autorizzazione paesaggistica, con le conseguenti violazioni urbanistiche, e dei permessi di costruire, con le conseguenti violazioni edilizie. 3.1.1. Quanto alla prima fase, relativa ai reati G), G-bis), G-ter), H), al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed al mancato annullamento da parte della Soprintendenza, i motivi di appello si sarebbero incentrati, in diritto, sull'erroneo convincimento del Tribunale dell'abrogazione dell'art. 16 della legge urbanistica, che avrebbe determinato, esclusa l'applicazione di tale norma, la dichiarazione di insussistenza dei delitti contestati nella fase paesaggistica. La questione giuridica sarebbe stata, dunque, devoluta alla Corte di appello, tenendo anche conto delle posizioni espresse dal Tribunale, puntualmente ricapitolate, sicché l'appello sarebbe stato ictu °culi ammissibile ex art. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 3.1.2. Quanto, invece, alle violazioni urbanistiche contestate ai capi I) e I-bis) si contestò la tesi del Tribunale sulla non necessità delle autorizzazioni paesaggistiche che sarebbero state necessarie ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, o ex art. 159 ratione temporis. Pertanto, la realizzazione delle opere in assenza delle autorizzazioni avrebbe concretizzato il reato ex art.181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004. Le argomentazioni giuridiche contenute nell'appello erano volte a dimostrare l'esistenza dei reati sub capo I) ed I-bis). 3.1.3. Quanto alla fase dei permessi di costruire, capo L), ed alle conseguenti violazioni edilizie contestate ai capi M), M-bis), N), gli appelli si sarebbero soffermati su letture del dato tecnico antitetiche rispetto al Tribunale, e su una pluralità di elementi di fatto indicati a pagina 7 del ricorso, prendendo espressa posizione sulle valutazioni del Tribunale. I motivi di appello sarebbero stati incentrati sulle contestazioni e sarebbero stati astrattamente idonei, se condivisi, a determinare la riforma della sentenza di primo grado. Alcuni aspetti, le vicende del torrente Fusandola e l'inidoneità della superficie ad esprimere diritti edificatori, sarebbero stati rappresentati solo per avere un compiuto quadro di insieme. 3.1.4. Quanto alle questioni, ritenute dalla Corte di appello già ampiamente scrutinate nella sentenza di primo grado, la motivazione sarebbe contraria alla giurisprudenza sulla riproponibilità; alla Corte territoriale sarebbero state dedotte questioni giuridiche, di difficile interpretazione, risolte dal Tribunale in senso difforme a quanto prospettato. In relazione alle questioni di fatto e di diritto rigettate dalla giustizia amministrativa, la Corte territoriale avrebbe ritenuto intangibile in sede penale il giudicato amministrativo, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza. La parte civile avrebbe invocato la rivisitazione di una serie di questioni che, seppure già decise dalla giustizia amministrativa, avrebbero richiesto un differente approccio, per l'eterogeneità tra accertamento dei reati e verifica della legittimità degli atti amministrativi. La dichiarazione di genericità dell'appello sull'operato del Sindaco e della Giunta comunale sarebbe avvenuta estrapolando passaggi marginali e secondari. 3.2. In relazione all'assenza di prova dell'an debeatur, si rileva che la sussistenza del danno deriva esclusivamente dalla lesione dell'interesse paesaggistico, urbanistico ed ambientale, lesione di cui Italia Nostra potrebbe conseguire il risarcimento in quanto associazione riconosciuta ex lege con finalità di contribuire alla tutela di tali interessi diffusi. La Corte territoriale avrebbe sul punto confuso l'ammissibilità dell'appello con la sua fondatezza. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno nella parte in cui ha rigettato l'appello dell'imputato avverso la declaratoria di prescrizione del reato ex art. 479 cod. pen. contestato al capo H). 4.1. Con il primo motivo si deduce che la motivazione della sentenza sarebbe mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica. Dopo la parte in diritto sul vizio della motivazione, si rileva che secondo la Corte territoriale la prova della condotta materiale si sostanzierebbe nella sottoscrizione della nota del 2 marzo 2009 e nel suo contenuto letterale.Nella motivazione mancherebbe qualunque riferimento alla condotta specificamente attuata dal ricorrente ma solo l'indicazione della soprintendenza di cui [OSCURATO:PERSONA] era un mero dipendente ed alla prova del dolo. Sull'assenza di responsabilità si richiamano le prove documentali fornite dalla difesa, la testimonianza dell'Ing. Miccio e l'esito dell'ispezione ministeriale conclusa con nota del 5 ottobre 2010. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 159 d.lgs. n.42 del 2004 che avrebbe indotto la Corte di appello a ritenere che il termine per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica del comune di Salerno sul PUA fosse scaduto alla data della nota del 2 marzo 2009. Contraddittoria sarebbe la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che tale nota sarebbe servita alla Soprintendenza per coprire il comportamento inerte, per non aver valutato la premessa della nota. 4.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 233 del 2007, in relazione all'inoltro degli atti al comitato tecnico scientifico del Ministero dei beni culturali. La Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello con cui si rappresentò che il caso sarebbe stato disciplinato dalla lett. e) dell'art. 14 d.P.R. n.233 del 2007 e non dalla lett. a). 5. Le memorie dei difensori 5.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile. 5.1.1. In relazione al ricorso del Procuratore generale, sarebbe erroneo il passaggio in cui si rappresenta che la Corte di appello avrebbe dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N) - e di conseguenza inammissibile l'appello del Pubblico ministero - mentre la Corte territoriale ha confermato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Quanto alla confisca urbanistica, in relazione ai principi della sentenza n. 13539 del 2000, il ricorso affermerebbe erroneamente che nel giudizio di appello sarebbe avvenuto l'accertamento della lottizzazione abusiva, mentre la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del fatto. Errato, ai fini della dimostrazione dell'interesse ad impugnare, sarebbe il richiamo del ricorso al processo cumulativo perché l'accertamento della lottizzazione abusiva, nelle sue componenti oggettive e soggettive, non coinciderebbe con i reati paesaggistici. Nella sentenza richiamata dal Procuratore generale ricorrente vi è un passaggio che escluderebbe l'applicazione della confisca ove il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza di assoluzione nel merito. A sostegno delta tesi si riporta la motivazione della sentenza n.31182/2020 citata dal ricorrente. Aspecifico sarebbe ricorso quanto alle cd. sopravvenienze amministrative. insussistente sareobe U vizio deila motivazione sul contrasto tra dispositivo e motivazione avendo la Corte hi appello nel merito escluso la possibilità della confisca R)er effetto delle od. sopravvenienze amministrative. 5.1.2. In relazione a; ricorsoi dea parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe correttamente dichiarato inammissibile l'appello in assenza di una minima confutazione Celie argomentazioni del Tribunale di Salerno. 5.2. difensore ai [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare inamrnissibiie ricorso del Procuratore generale per l'insussistenza dennteresse concreto ed attuale ail'irnpugnazione, individuato dal ricorrente nella confisca dei corinpiesso immobiliare Crescent. 5.2.1. Sul punto il ricorso non si confronterebbe con la motivazione della sentenza iinpugnata che he esciuso„ in ogni caso, anche in caso di accertamento dei reato di lottizzazione illecita, che possa procedersi alla confisca urbanistica, per effetto dea variante' urbanistica del 2013, del nuovo PUA ([OSCURATO:PERSONA] generale). deiie nuove convenzioni urbanistiche, dei nuovi titoli edilizi e paesaggistici, assentiti dai Comune di Salerno dopo il sequestro del 2013, che nanna preservato Crescent nella sua attuale consistenza planovolumetrica e funzionaie. Su taie punto, Si richiama la motivazione della sentenza della Corte di cessazione n.30410 del 18/07/2016 che confermò il dissequestro dell'immobile ed affermò principi di diritto che sono in contrasto con le affermazioni del ricorso sulle ce. sopravvenienze amministrative. Quanto aie cd. sopravvenienze amministrative il ricorso sarebbe generico ed aspecifico in quanto non si confronterebbe con la motivazione della sentenza irnipugnaiAa,. I ricorso non avrebbe - confutato la motivazione della sentenza sugli effetti degli atti amministrativi sopravvenuti sull'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica. li punto 3.10 dei ricorso dei Procuratore generale, sull'illegittimità dei nuovi provvedimenti amministrativi per il contrasto con la scheda del PUC del 2013, sarebbe :n contrasto con quanto oià statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.30410 dei 18/07/2016, per cui la scheda di PUC non ha valore di fonte legale e l'eventuale erronea determinazione degli oneri per il rilascio del permesso di cciis-truire non determina Viiiedittimità del titolo edilizio. Sul punto si richiama per ragioni di sintesi, punto 7 memoria depositata dinanzi alla Corte territoriale. Tenuto conto che i reati contestati agli imputati resistenti sarebbero, in ogni caso, prescritti, non sussisterebbe l'interesse a ricorrere del Procuratore generale.5.2.2. Si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile perché incentrato solo sulla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello mentre non sono stati impugnati i capi della decisione con cui la Corte di appello ha confermato le assoluzioni degli imputati, ha motivato sull'insussistenza dei delitti paesistici di cui ai capi I) e I-bis), all'epoca non prescritti, ha assolto nel merito l'imputata [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato alla prescrizione. 5.3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile. 5.3.1. Nella premessa ed a punto 1) si individuano i profili di inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale per la carenza di interesse poiché la possibilità di procedere alla confisca urbanistica, a cui il Procuratore generale ancora la sussistenza dell'interesse ad impugnare, è stata esclusa - in base agli atti amministrativi sopravvenuti (si richiamano anche le decisioni del Consiglio di Stato n.6323/2013 e 1472/2014) - nel giudizio di merito dalla Corte territoriale e nel procedimento incidentale cautelare dal Tribunale del riesame di Salerno e dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 luglio 2016 n.30410. Si argomenta sulla correttezza della decisione della Corte territoriale sulla declaratoria d'inammissibilità per la carenza di interesse per i reati già prescritti prima del giudizio di appello; si richiama la giurisprudenza sull'interesse ad impugnare in caso di pronuncia di sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ed il decorso del termine di prescrizione; si sottolinea l'assenza di un interesse ad impugnare anche per i delitti ambientali perché decorso il termine di prescrizione tra il dispositivo ed il deposito della motivazione della sentenza impugnata. 5.3.2. La possibilità di procedere alla confisca urbanistica, per l'avvenuta prescrizione dei reati, sarebbe impedita poi anche dall'art. 129 cod. proc. pen., dai principi espressi dalle Sezioni Unite con le sentenze Tettamanti (n.35490 del 28/05/2009) e n.13539 del 30/01/2020 (cfr. pag. 5 e ss. della memoria) e dalla necessità della pronuncia di condanna quanto meno nel primo grado di giudizio (si richiama sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019) e dall'ambito applicativo dell'art. 578- bis cod. proc. pen. 5.3.3. Inoltre, il ricorso in presenza di una doppia conforme, sarebbe stato proposto, in violazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza una effettiva esplicitazione dei vizi di violazione di legge. 5.3.4. Il ricorso del Procuratore generale sarebbe inammissibile, quanto al capo I), perché proposto in presenza di una doppia assoluzione conforme in violazione dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; per l'assenza di interesse per la sopravvenuta prescrizione dei reati; per la mera riproposizione degli argomenti già vagliati e rigettati dalla Corte territoriale in maniera esaustiva - come argomentato nelle pagine 10 e ss. della memoria - in cui si richiamano, altresì, le decisioni del Consiglio di Stato n.6223/2013 e 1472/2014, nel giudizio di ottemperanza proposto proprio da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante, sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il vizio della motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche, poi rieditate, con giudizio di compatibilità ambientale. Le opere sarebbero state realizzate prima del sequestro sulla base dei titoli autorizzativi paesaggistici esistenti, anche se poi dichiarati invalidi per il solo difetto di motivazione, e sono proseguite solo successivamente alla riemissione dei provvedimenti amministrativi a seguito del dissequestro. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato realizzato in base ai nuovi provvedimenti amministrativi rispetto ai quali nessuna censura è stata mossa. Inoltre, l'imputazione farebbe riferimento all'assenza dell'autorizzazione perché illecita, per l'accordo collusivo tra privati e pubblici funzionari, escluso però dai giudici di merito. 5.3.5. Quanto ai capi L), M) ed N) - per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza dei fatti e l'appello dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché i reati, ove ritenuti esistenti, si sarebbero prescritti prima del giudizio di appello - sarebbe erronea la rappresentazione dell'interesse ad impugnare del Procuratore generale nell'ottenere una sentenza con formula diversa, di prescrizione, che impedirebbe la confisca: per le ragioni esposte in precedenza sulla carenza di interesse concreto ed attuale; per la mancanza di accertamento della sussistenza del fatto in presenza di una sentenza di assoluzione in primo grado; per l'adozione di successivi provvedimenti amministrativi che impediscono la confisca da parte del giudice penale. In relazione al reato di cui al capo L), valutato dalla Corte territoriale per la posizione dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla prescrizione, si indicano le ragioni della infondatezza del ricorso (pag.15 e ss.). 5.3.6. Si sottolinea l'impossibilità di ritenere esistente l'unitarietà del disegno criminoso tra le scelte del Consiglio comunale di Salerno, che risalgono alle delibere n.59 del 16 novembre 2006 e del 28 dicembre 2007, e la comparsa nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA]. Alla seconda gara pubblica, aggiudicata solo dopo un aspro contenzioso amministrativo, partecipò il padre del resistente, il quale partecipò alle attività solo dopo la costituzione della società che aveva il compito di costruire l'edificio. Dinanzi alla Corte d'appello i consulenti del pubblico ministero si sarebbero limitati a riproporre la propria tesi senza confrontarsi con gli elementi probatori emersi e con la sentenza di assoluzione in primo grado.5.3.7. Sarebbero, poi, disancorate dai dati processuali le considerazioni del ricorrente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In particolare, sarebbe insussistente la «fretta della procedura amministrativa» per l'iter realmente seguito descritto nelle pagine 17-19 della memoria. Insussistente sarebbero le violazioni di legge macroscopiche posto che le illegittimità sono state escluse dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione nella procedura incidentale, e nei giudizi di merito. In particolare, il Consiglio di Stato nominò anche un verificatore per controllare la legittimità della procedura amministrativa. Manifestamente infondato è l'argomento dell'accusa che ritiene elemento sintomatico del reato la riedizione dei titoli edilizi attraverso una nuova procedura poiché i nuovi provvedimenti amministrativi sono stati emessi dopo le decisioni ed in conformità delle indicazioni del Consiglio di Stato. Quanto alla decisione del Tribunale del riesame, che mantenne il vincolo reale solo per la residua parte relativa all'errato calcolo degli oneri di urbanizzazione, poi risultato corretto, si ripresenta che il resistente versò ulteriori oneri di urbanizzazione su richiesta del comune di Salerno; la Corte di cassazione ed il Tar, però, ritennero illegittimi tali ulteriori esborsi. Le condotte relative alla riedizione dei nuovi titoli edilizi non sono state mai oggetto di contestazione. Insussistente sarebbe il vantaggio patrimoniale per la società rappresentata dell'imputato tenuto conto degli oneri di urbanizzazione versati (cfr. pagina 22 della memoria). Quanto al reato di cui al capo M), relativo all'abuso edilizio, oltre alle questioni relative all'inammissibilità del ricorso, si sottolinea l'insussistenza del reato. I permessi a costruire furono rilasciati a seguito di una legittima procedura amministrativa. Inoltre, l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo non concretizzerebbe il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, che sussisterebbe solo in caso di permesso illecito o viziato da macroscopica illegittimità. Il reato di cui al capo N), la lottizzazione abusiva, sarebbe insussistente perché la trasformazione dell'area di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata programmata e voluta dal comune di Salerno, unico titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma. L'iter amministrativo è stato correttamente ritenuto legittimo perché il PUA di [OSCURATO:PERSONA], relativo al comparto 1, è un piano d'iniziativa comunale; non è in contrasto con il PUC e non è espressione della volontà di incrementare il patrimonio di privati attuatori. Inoltre, il comune di Salerno, a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle autorizzazioni paesaggistiche n. 20 e 164 rilasciate nel 2008, attivò una nuova procedura amministrativa - analiticamente descritta nelle pagine 25 e 26 della memoria - conclusa con il rilascio dei permessi di costruire n.4 e 5 del 2015 per l'edificio Crescent. Il ricorrente non ha rappresentato che il comune di Salerno ha emesso i provvedimenti amministrativi indicati nella memoria. La sussistenza del reato è stata esclusa dai giudici di merito i quali hanno anche motivato sulla impossibilità di procedere alla confisca dell'area anche ove si ritenesse sussistente il reato. 5.3.8. Al punto 3 si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale laddove ritiene esistente il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo. Erroneo sarebbe richiamo all'art. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., in presenza di una motivazione completa della sentenza impugnata. Inoltre, quanto dedotto al procuratore Generale, e cioè che nel dispositivo non si sia distinta la dichiarazione di ammissibilità dal rigetto dell'appello, non configurerebbe una causa di nullità, perché non mancherebbe nel dispositivo alcun elemento essenziale. La Corte di appello non sarebbe stata tenuta ad indicare nel dispositivo, per alcuni capi d'imputazione, l'inammissibilità delle impugnazioni. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, spiegando poi nei paragrafi le questioni decise in relazione a ciascuna imputazione. 5.3.9. Al punto 4 si chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La decisione della Corte di appello sarebbe corretta poiché l'appello della parte civile sarebbe generico, non si confronterebbe con la motivazione della sentenza impugnata; l'impugnazione si concentrerebbe sull'operato di [OSCURATO:PERSONA] senza far riferimento alle ragioni di fatto e di diritto della assoluzione. Mancherebbe, poi, uno specifico motivo di ricorso sul punto della sentenza in cui la Corte territoriale ha rigettato l'appello della parte civile ritenendo insistente il danno ambientale, attuale, concreto e risarcibile. 5.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale per l'inesistenza dell'interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto nei due giudizi di merito si è esclusa la sussistenza della lottizzazione abusiva. La Corte di appello, poiché la sentenza di primo grado ha concluso per l'insussistenza del reato, non avrebbe potuto disporre la confisca neanche ove avesse dichiarato la prescrizione, secondo i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n.13539/2000 e l'applicazione degli artt. 129 e 578-bis cod. proc. pen. Si chiede, altresì, di dichiarare inammissibile il ricorso della parte civile poiché non è stato impugnato il punto della sentenza della Corte territoriale con cui si è stabilita l'assenza di un danno risarcibile effettivamente subito dalla parte civile. Dall'accoglimento dell'impugnazione, limitata alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non deriverebbe quindi alcun concreto vantaggio, non avendo subito alcun danno. 5.5. I difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con il primo punto, hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione delle impugnazioni dettate dall'art. 582 cod. proc. pen. 5.5.1. Il ricorso, depositato il 27 dicembre 2021 presso la Cancelleria della Procura Generale della Repubblica di Salerno con timbro e firma del cancelliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato trasmesso con registro di passaggio e depositato in data 28 dicembre 2021 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Salerno, con timbro e firma del direttore amministrativo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], senza indicazione della persona che ha presentato il ricorso. 5.5.2. Con il secondo punto si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per l'esistenza di due assoluzioni nel merito e perché i reati sarebbero estinti per prescrizione prima della proposizione dell'appello e dello stesso ricorso per cassazione. Si richiamano, altresì, le argomentazioni della sentenza impugnata sulle questioni relative agli oneri per la realizzazione della piazza, alla sua qualificazione come urbanizzazione primaria o secondaria. 5.5.3. Con il terzo punto si chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per l'insussistenza dell'interesse a impugnare non essendo possibile disporre la confisca del bene: l'edificio e le opere in contestazione sono stati assentiti sulla scorta di un piano urbanistico attuativo, di autorizzazioni e di permessi di costruire che sono rimasti estranei all'imputazione e nei confronti dei quali la Procura della Repubblica ha omesso di estendere la contestazione ai sensi dell'art. 516, dell'art. 517 o dell'art. 518 cod. proc. pen. 5.5.4. Con il quarto punto si rileva l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale per violazione del principio del ne bis in idem, l'esistenza della preclusione per intervenuta formazione del giudicato cautelare per effetto delle sentenze della Corte di cassazione, sez. 3, del 11.05.2016 e del Tar di Salerno del 05.07.2016, passata in giudicato. 5.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato sull'insussistenza del dolo intenzionale del reato di abuso di ufficio e dell'illegittimità macroscopica della procedura amministrativa, sulla mancata partecipazione dell'imputata all'approvazione di una delibera. 6. Le note del Procuratore generale presso la Corte di cassazione Il Procuratore generale ha depositato note di udienza con cui ha chiesto, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale, di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno per nuovo esame iirnitataimente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero e di rigettare, nei resto, li ricorso nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante alla prescrizione) e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e deir'[OSCURATO:PERSONA] con le statuizioni consequenziali. Le note si incentrano, in particolare, sull'inapplicabilità dell'art. 608, comma 1-É.-Eis. cod. proc. pen., nel caso di ricorso per la cassazione della sentenza di lnammissibiiità deii'appeilo; sula nozione di interesse ad impugnare del Pubblico ministero., anche in reiaziorie a situazioni interne al processo; sul ruolo del Pubblico ministero di gerente celia osservanza della legge. Il Pubblico ministero sarebbe titolare d: un interesse ad impugnare ogniqualvolta ravvisi una violazione di legge e pOSSa ottenere; tramite ia sua impugnazione, una decisione che produca effetti diversi. Sarebbero, risultano fondati i primo ed il terzo motivo di ricorso del Procuratore generaie. [OSCURATO:PERSONA] Suia questione preiiminare di inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale 1.1. Secondo i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per cassazione dei Procuratore genera:e sarebbe inammissibile ai sensi degli art. 591, comma 1, iett. c), e 582 cod. proc. pen. percné il ricorso, depositato il 27 dicembre 2021 presso ia Cancelieria delia Procura generale della Repubblica di Salerno con timbro e firma dei canceliiere, è stato trasmesso con registro di passaggio e depositato in data 25 dicembre 2021 presso ia Cancelleria della Corte di appello di Salerno, con timbro e firma dei direttore amministrativo, senza indicazione della persona che ha presentato il ricorso. 1.2. La questione è manifestamente infondata. 1.2.1. La memoria si fonda sui principio affermato da Sez. 1, n. 3820 del 11/31/2017, dep. 2015, Errico, Rvi 272424 - 01, secondo cui in materia di irnpognazioni, è nammissibiie - alla stregua della lettera dell'art. 591, comma 1, iett. c), cod. proc. peni, con riferimento all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. - queila presentata da un soggetto di cui non vi sia l'indicazione onomastica, giusta formale attestazione di deposito estesa sull'originale dell'atto dal pubblico ufficiale addetto mia ricezione presso ia cancelleria del giudice a quo (fattispecie relativa a ricorso per cassazione dei pubbiico ministero, depositato nella corrispondente segreterie e da questa trasmesso alla cancelleria della corte d'appello a mezzo di registro di passaggio). 1.2.2. Tale principio non è stato riproposto dalla giurisprudenza successiva che ha affermato che iiinammissibilità dell'impugnazione per ì'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944 - 01). La Corte di cassazione ha escluso l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria. Tale principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738; da Sez. 4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630 - 03, secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. In applicazione del principio, è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria. Tali principi sono stati ribaditi anche da Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 - 01; nel caso esaminato, la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello cautelare del Pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come «ausiliario Procura», senza l'indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell'atto. 2. Sul calcolo della prescrizione del Procuratore generale e sulla incidenza sulle impugnazioni 2.1. Il Procuratore generale ricorrente ha rappresentato che i reati oggetto dell'impugnazione - quelli indicati nelle imputazioni ad esclusione del capo A) -, a prescindere dalle formule di assoluzione, sarebbero comunque, a ritenerli provati, tutti già estinti per prescrizione. Occorre allora verificare l'incidenza della prescrizione dei reati sull'ammissibilità delle impugnazioni. 2.2. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Salerno, nel processo di primo grado risultano i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: dal 1 dicembre 2015 al 10 dicembre 2015 (giorni 9); dal 19 gennaio 2016 al 4 febbraio 2016 (giorni 16); dal 14 aprile 2017 al 23 maggio 2017 (giorni 39); dal 23 maggio 2017 a: 26 giugno 2017 dai 14 marzo 2018 al 16 marzo 2018 (giorni 2), per complessivi g orni 100. Nei processo di appelio b: è verificata una sola causa di sospensione della prescrizione, per 20 giorni per impedimento di un difensore dal 25 novembre 2020 (l'udienza successiva si è celebrata 15 dicembre 2020). il periodo di sospensione della prescrizione per la pandemia non deve essere computato in applicazione dei principio stabilito da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 deo. 2021, Senna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito delVemeraenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del 17 marzo 2020 n: 18, conve.rtitc con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n: 27, si appiica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dai 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nei predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata., per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta aHart. 83 comma 4, di. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Neilo stesso senso Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, per cui la sospensione dei decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento deila pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito„ con moclificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti,: :n corso ne: periodo ci riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti; in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina ernergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito denrnpugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per i giudizio dliappeilo. 2,2.1. Secondo i Procuratore generale ricorrente e come risulta anche dalla sentenza impugnata, ove ritenuti esistenti, i reati di cui ai capi G), G-bis), G-ter), per i quali, come prima indicato, gli imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato e per non avere commesso il fatto, ed H) ex art. 323 cod. pen., per i! qíja:e vi è analoga formula di assoluzione — già dichiarato il reato di falso sub H) estinto per prescrizione e non impugnato dal Pubblico ministero e dalla parte civde con ali appelli - commessi rispettivamente il 18 febbraio 2008, il 27 giugno 2008, ii 10 dicembre 2008 e i; 2 marzo 2009, si sarebbero estinti per prescrizione già a. momento delia sentenza di assoluzione in primo grado.Precisamente, tenuto conto dei periodi di sospensione indicati nelle sentenze di merito e della loro incidenza sul termine massimo di prescrizione, i reati predetti si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 18 agosto 2015, il 5 gennaio 2016 (rileva una sola sospensione della prescrizione per 9 giorni), il 5 luglio 2016 ed il 27 settembre 2016 (rilevano due sospensioni per complessivi 25 giorni), nel corso del processo in primo grado. 2.2.2. I reati di cui ai capi I) e I-bis) - ex art. 181-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, per i quali gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - commessi fino al 20 novembre 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione - tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, ove ritenuti esistenti si sarebbero estinti per prescrizione, secondo il Procuratore generale ricorrente, il 22 novembre 2021, prima del deposito della motivazione della sentenza di appello. In realtà, tali reati si sarebbero estinti per prescrizione il 17 settembre 2021, dopo la sentenza di appello, non trovando applicazione la sospensione per il covid, per le ragioni già indicate. 2.2.3. Secondo il Procuratore generale ricorrente, i reati di cui ai capi L), M), M-bis) e N), per i quali gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste - di abuso di ufficio nella fase amministrativa dei permessi di costruire, i reati edilizi e la lottizzazione abusiva - commessi rispettivamente fino al 29 marzo 2012 e il 20 novembre 2013 (data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere allora in corso di realizzazione), ove ritenuti esistenti si sono estinti per prescrizione il capo L) prima dell'avvio del processo di secondo grado, ma dopo il deposito dell'appello, i capi M), M-bis) e N) nel corso del processo di secondo grado. Precisamente, il reato di cui al capo L) si sarebbe prescritto tra il 6 dicembre 2015 ed il 28 dicembre 2019, quindi in parte già prima della sentenza di primo grado. 2.2.4. Le contravvenzioni urbanistiche, per le quali il termine massimo è di 5 anni e si applicano solo le sospensioni del giudizio di primo grado, si sono estinte per prescrizione il 28 febbraio 2019, dopo la sentenza di primo grado ma prima dell'inizio del processo di appello, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. 3. Sull'ammissibilità del ricorso della parte civile Il ricorso della parte civile, come ritenuto dai resistenti, è inammissibile. 3.1. L'appello della parte civile, che aveva ad oggetto «tutti i capi della sentenza, esclusi quelli per i quali si è disposta la prescrizione ...», era inammissibile per carenza di interesse per i capi G), G-bis), G-ter), ed H) ex art. 24 323 cod. pen. e per le condotte di cui al capo L) estinte per prescrizione prima della sentenza di primo grado. 3.1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto e potuto esercitare. L'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che è espressione del principio di accessorietà, prevede che il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, quando pronuncia sentenza di condanna. In primo grado, la condanna penale costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile: se emette sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere: artt. 529 e 531 cod. proc. pen.) quanto nel merito (sentenza di assoluzione: art. 530 cod. proc. pen.), il giudice non deve provvedere sulla domanda civile; se, invece, pronuncia sentenza di condanna (art. 533 cod. proc. pen.), provvede, altresì, sulla domanda restitutoria o risarcitoria, accogliendola o rigettandola. Questa regola generale trova applicazione senza alcuna deroga nel giudizio penale di primo grado: il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno se - e solo se - pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili risarcitorie o restitutorie. 3.1.2. La Corte di appello, per i capi G), G-bis), G-ter), ed H) ex art. 323 cod. pen. e per le condotte di cui al capo L) estinte per prescrizione prima della sentenza di primo grado, preso atto che il termine di prescrizione era comunque decorso prima della sentenza di primo grado, non avrebbe potuto pronunciare la condanna al risarcimento del danno, poiché la condanna al risarcimento del danno può essere disposta in primo grado solo con la sentenza di condanna. La prescrizione in primo grado impedisce, infatti, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile. 3.2. Per gli altri reati, va accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dai resistenti, assorbente anche rispetto alla questione della mancanza di specificità estrinseca dell'appello della parte civile. Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte civile ricorrente, la Corte di appello, oltre alla declaratoria di inammissibilità per le ragioni formali, ha rigettato nel merito l'appello ritenendo l'assenza di prova dell'an debeatur, come risulta da pagina 76 della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di appello nelle pagine 75 e 76 ha motivato sul perché per i reati di cui ai capi I), I-bis), M), M-bis), ed N) non sussista il danno ambientale ed urbanistico lamentato e perché manchi la prova dell'an debeatur.Tale decisione è corretta perché il giudice penale, in particolare quando sia già maturata la prescrizione, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Deve verificare se la condotta oggetto dell'imputazione sia stata idonea a provocare un «danno ingiusto» secondo l'art.2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione sul rigetto nel merito della domanda della parte civile, limitandosi ad affermare, erroneamente, che la Corte territoriale avrebbe sul punto confuso l'ammissibilità dell'appello con la sua fondatezza e che l'interesse ad agire deriva dalle finalità riconosciute ex lege dell'associazione. Sul rigetto nel merito della domanda di risarcimento del danno il ricorso è, dunque, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Tenuto conto della rinuncia alla prescrizione, occorre analizzare preliminarmente i motivi di ricorso del Procuratore generale relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. A tale imputata non sono ascritti i reati di cui ai capi I) e I-bis) a cui fa riferimento il Procuratore generale ricorrente (cfr. pag. 40 del ricorso), ma i reati relativi alla «fase dei permessi di costruire» di cui ai capi L) ex art. 323 cod. pen., M) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, M-bis) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, N) ex artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, quale lottizzazione abusiva. Secondo l'imputazione, la condotta ascritta all'imputata è l'aver redatto, quale direttore del settore urbanistica, lo studio di insediamento urbanistico per l'area di [OSCURATO:PERSONA] (prot. 193812) del 6 dicembre 2007 e la nota integrativa allegata alla delibera della Giunta del comune di Salerno n.803 del 4 luglio 2008. 4.2. Orbene, in presenza di una conferma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per i vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 4.3. La motivazione della sentenza impugnata non può in alcun modo definirsi apparente perché, come risulta dallo stesso ricorso, la Corte di appello ha affermato la correttezza della sentenza di primo grado ma ha anche aggiunto specifiche considerazioni in risposta all'appello del Procuratore della Repubblica. 4.4. Il ricorrente si duole, esplicitamente, della mancata risposta ai motivi di appello, indicati a pag. 49, quanto al dolo intenzionale; a pag. 51, quanto alla questione del mancato ricorso all'accordo di programma; a pag. 54, in relazione al sostenuto sforamento degli indici urbanistici ed al mancato computo del volume della torre T4; a pag. 56, in relazione alla questione degli standard urbanistici; a pag. 58, quanto alla questione dell'elemento soggettivo. 4.5. Proprio in relazione all'elemento soggettivo del reato ex art. 323 cod. pen., occorre evidenziare che dal ricorso non risulta in alcun modo quali siano gli elementi di fatto da cui dovrebbe evincersi che le condotte realizzate nel 2007 e nel 2008 dall'imputata siano state finalizzate, in maniera consapevole, a favorire, come indicato a pag. 58 del ricorso in cui si riportano i motivi di appello, [OSCURATO:PERSONA]; per altro, l'illegittimità della condotta dell'imputata è ricondotta a pag. 59 del ricorso non ad una violazione di legge ma del [OSCURATO:PERSONA]. 4.6. In realtà, il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione, per altro procedendo esclusivamente ad un confronto tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata senza neanche specificare perché tale motivazione sarebbe errata. 4.7. Inammissibile per genericità è poi il punto 4.6. del ricorso. Scopo del ricorso non può che essere quello di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, per violazione di legge, al fine di accertare la responsabilità dell'imputata e quindi la sua successiva condanna. Oltre a riproporre la tesi dell'accusa senza un reale confronto con la sentenza impugnata, esclusa dalla Corte di appello l'illiceità della condotta di cui al capo L), deve rilevarsi che nel ricorso non si indica minimamente in che modo la condotta dell'imputata, relativa esclusivamente allo studio di insediamento urbanistico per l'area di [OSCURATO:PERSONA] (prot. 193812) del 6 dicembre 2007 e la nota integrativa allegata alla delibera della Giunta del comune di Salerno n.803 del 4 luglio 2008, abbia contribuito alla commissione dei reati di cui ai capi M), M-bis) ed L), tenuto conto del successivo e complesso iter amministrativo conclusosi con l'adozione di più provvedimenti ammnistrativi e dei permessi di costruire del 2011 e del 2012. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Sulla ammissibilità del ricorso per cassazione per ottenere una diversa formula di proscioglimento Occorre verificare se sia ammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello il quale ha rappresentato che i reati oggetto dell'impugnazione (quelli indicati nelle imputazioni ad esclusione del capo A), anche ove ritenuti esistenti, sarebbero tutti già estinti per prescrizione. 5.1. L'interesse ad impugnare, secondo il ricorrente, consisterebbe nel poter ottenere una sentenza di prescrizione anziché con le formule pronunciate di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen., e la confisca dell'area per il reato di cui al capo N). 5.2. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, quale quella della sussistenza dell'interesse ad impugnare. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto; tale vizio nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede. Cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 5.3. Nel giudizio di appello (cfr. pag. 35 della sentenza), con riferimento ai reati pacificamente già prescritti prima della sentenza di primo grado - i capi G), G-bis), G-ter, H) ex art. 323 cod. pen. - l'interesse del Pubblico ministero fu rappresentato nell'evitare la formazione del giudicato su tali reati al fine di poter chiedere l'affermazione della penale responsabilità per i reati ambientali contestati ai capi I) e I-bis). Sempre nel giudizio di appello, preso atto della prescrizione dei reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N), l'interesse del Pubblico ministero fu rappresentato nel poter ottenere la confisca per il reato di cui al capo N). 5.4. Il ricorso è certamente inammissibile con riferimento al reato ex art. 479 cod. pen. (commesso in Salerno il 2 marzo 2009) di cui al capo H), poiché dalla sentenza impugnata (pag. 35) risulta che l'appello del Procuratore della Repubblica non concerne anche tale impugnazione. In ogni caso, seguendo l'impostazione del ricorrente, poiché già in primo grado tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, l'accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto giuridico. 5.5. Come rilevato dai resistenti, la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione dei reati e ritenuto inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica per i reati di cui ai capi L), M), M-bis) ed N), come indicato a pag. 26 del ricorso, ma ha confermato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.5.6. Secondo un orientamento della giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814 - 01). In motivazione, la Corte afferma: «Ed infatti è stato affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione) già maturata, atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge. Sez. 3, Sentenza n. 32527 del 28/04/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 248219 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 40896 del 28/09/2012 Ud. (dep. 18/10/2012) Rv. 255004 - 01). Ed infatti per l'ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) o di assoluzione (art. 530 c.p.p.) non è un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l'interesse ad agire, per entrambe le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con l'impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza con una formula a sé più favorevole». 5.7. Ritiene, però, il collegio, in risposta anche alle argomentazioni del Procuratore generale nelle note di udienza, di aderire al diverso orientamento che si fonda sull'interpretazione dell'interesse ad impugnare fornita dalle Sezioni Unite. 5.7.1. Secondo la concezione utilitaristica accolta dalla dottrina, l'interesse ad impugnare non va inteso quale pretesa all'esattezza teorica della decisione bensì come misura dell'utilità pratica derivante dall'impugnazione e sussiste quando dal raffronto tra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa se l'impugnazione fosse accolta deriva per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica. 5.7.2. La giurisprudenza ha fatto propria tale nozione, richiedendo che l'interesse ad impugnare abbia i requisiti della concretezza e dell'attualità. Cfr. in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01, che ha affermato il principio per cui «La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto». Cfr. anche Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01, per cui «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole». 5.7.3. Le Sezioni Unite, anche quando hanno fatto riferimento al ricorso per cassazione del Pubblico ministero diretto a ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, hanno sempre affermato che non è possibile un ricorso volto a verificare l'esattezza teorica della decisione ed hanno richiesto che il ricorso fosse «... caratterizzato dalla concretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli. (Fattispecie in cui si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento di una decisione di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110 - 01)». In motivazione, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la necessaria verifica circa l'esistenza di un interesse concreto ed attuale al gravame va compiuta, qualunque sia la parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, «attraverso lo scrutinio concatenato della pronuncia che si assume lesiva della norma; degli specifici petita che avevano contraddistinto la posizione della parte; del mezzo di impugnazione attivato come congruente alla rimozione degli effetti che si assumono pregiudizievoli, e dei risultati favorevoli a quei petita che dal successo del gravame possono scaturire». 5.7.4. Tali principi sono stati di recente ribaditi da Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935 - 01, in motivazione; si è affermato, che l'interesse ad impugnare, con riferimento alle molteplici situazioni che caratterizzano il procedimento penale nelle sue varie articolazioni, non può essere ancorato semplicisticamente al concetto di soccombenza, che è proprio del sistema delle impugnazioni civili, ma deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame; così Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01. La sentenza Marinaj ha affermato il principio per cui la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. Nella sentenza Marinaj, le Sezioni Unite hanno osservato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità; deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. 5.7.5. Sviluppando i principi espressi dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile. Cfr. in tal senso Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, PG in proc. Cozzolino, Rv. 279928; Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, Capozzo, Rv. 282243; Sez. 3, n. 30423 del 20/04/2022, Piconese, (non massimata); Sez. 4, n. 29858 del 19/04/2022, Dall'Olio, non nnassimata. 5.7.6. Come affermato esplicitamente da Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Cozzolino, Rv. 279928, e da Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651-01, l'interesse ad impugnare, concreto ed attuale, deve sorreggere anche il ricorso proposto dal pubblico ministero, che, pertanto, può essere ravvisato solo qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, e cioè, nella prospettiva accusatoria, per comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese. Il mezzo di impugnazione, pertanto, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. 5.7.7. Dunque, deve affermarsi che non sussiste l'interesse del Procuratore generale a ricorrere per cassazione, ove nelle more i reati si siano estinti per prescrizione, al solo fine di ottenere la diversa pronuncia di proscioglimento ex art.531 cod. proc. pen., non incidendo in modo effettivo tale sentenza sulla posizione dell'imputato, non comportando tale sentenza la condanna o l'aggravamento delle conseguenze lato sensu sanzionatorie. Dunque, sotto tale profilo, secondo la rappresentazione dell'interesse ad impugnare operata dal ricorrente Procuratore generale presso la Corte di appello, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 6. Sull'interesse ad impugnare in relazione alla confisca urbanistica 6.1. Il Procuratore generale ricorrente ha, poi, ancorato la sussistenza dell'interesse al ricorso, nonostante la prescrizione di tutti i reati per cui si procede, alla possibilità di procedere alla confisca urbanistica. Tale confisca è possibile solo ed esclusivamente per il capo N) e può al più riguardare solo gli imputati di tale reato; per tutti gli altri reati contestati, per i quali non è possibile disporre la confisca urbanistica, la prospettazione del ricorrente non è in alcun modo applicabile e pertanto deve escludersi la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale ad impugnare. 6.2. In linea generale ed astratta, deve ritenersi che il Pubblico ministero ha interesse alla proposizione dell'impugnazione volta ad ottenere la confisca urbanistica ove maturi nel corso del giudizio la prescrizione; la confisca urbanistica ha la natura di sanzione amministrativa inflitta dal giudice penale. L'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, per quanto qui interessa, che «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione...». La confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - che ha natura di sanzione amministrativa, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, di pena ex art. 7 Cedu, secondo le sentenze della Corte Edu (cfr. la sentenza del 29/10/2013, Varvara contro Italia) - può, dunque, essere disposta, testualmente, non con una sentenza di condanna «formale», ma con una sentenza definitiva di accertamento della lottizzazione abusiva che, però, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e dalla Corte Edu (cfr. Sez. 3, n.43119 del 17/07/2019, Falconi, Rv. 277263-01; Sez. U, n.13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870; Corte E.D.U. del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia; Corte E.D.U. del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia) deve concretizzarsi in una condanna «sostanziale». È, dunque, legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa (cfr., per la giurisprudenza costituzionale, Corte cost., n. 49 del 2015 e n. 187 del 2015, nonché, per la giurisprudenza di legittimità, tra le tante, dopo la pronuncia della sentenza Edu G.I.E.M., Sez. 3, n. 14743 del 20/02/2019, Amodio, Rv. 275392 - 01; Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756 - 05; Sez. 3, n. 14005 del 04/12/2018, P.M. in proc. Bogni, Rv. 275356 - 01). Va accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 6.3. Occorre, però, verificare se sussista in concreto l'interesse a ricorrere al fine di ottenere la confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, quale conseguenza della verifica della responsabilità per il capo N), per il reato di lottizzazione abusiva. 6.3.1. Oltre a doversi rilevare l'inammissibilità del ricorso relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per le considerazioni già espresse, la rinuncia alla prescrizione da parte di tale imputata non rileva ai fini della valutazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare per l'applicazione della confisca, perché tale sanzione non potrebbe esserle inflitta: l'imputata avrebbe agito nella qualità di dirigente del settore urbanistico del comune di Salerno e quindi non ha alcun diritto reale sul bene che dovrebbe essere confiscato. Né sarebbe possibile, in assenza del dato normativo, estendere agli altri imputati gli effetti negativi, sulla loro posizione, dell'impugnazione del Procuratore generale, come deriverebbe dall'applicazione della confisca urbanistica. 6.3.2. Come già indicato in precedenza, il reato di lottizzazione abusiva di cui al capo N), per il quale il termine massimo di prescrizione è di 5 anni e si applicano solo le sospensioni del giudizio di primo grado, si è estinto per prescrizione il 28 febbraio 2019, dopo la sentenza di primo grado ma prima dell'inizio del processo di appello, come correttamente rilevato dalla Corte di appello. 6.3.3. Le argomentazioni del Procuratore generale ricorrente sul processo cumulativo non sono corrette perché l'accertamento del reato di lottizzazione abusiva non implica in alcun modo la verifica della sussistenza del reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, come può evincersi dal testo dell'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 in cui non vi è alcun riferimento al vincolo ambientale o paesaggistico; non sussiste, pertanto, il nesso strumentale tra i due reati, invocato dal Procuratore generale con il riferimento alla connessione teleologica (la relativa circostanza aggravante non risulta essere stata contestata). 6.3.4. Inoltre, il reato ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non costituisce il reato presupposto della contravvenzione di lottizzazione abusiva: si tratta di reati del tutto autonomi; è, dunque, inconferente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza (cfr. pag.18 del ricorso) sul reato presupposto del delitto di riciclaggio. 6.3.5. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico ministero, prendendo atto della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, per ragioni sostanziali e processuali. Le ragioni sostanziali per cui non sarebbe possibile procedere alla confisca dell'area, con la conseguenza che non era possibile la prosecuzione del processo di appello attesa la prescrizione del reato di lottizzazione urbanistica, sono state indicate dalla Corte di appello nelle pagine 52-58 in relazione alle cd. sopravvenienze amministrative: oltre ai richiami alla giurisprudenza, è stato ricostruito l'iter amministrativo successivo alle sentenze del Consiglio di Stato, attuato secondo il percorso stabilito da tale organo. In particolare, la Corte territoriale ha richiamato la sentenza di Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, Iannelli, Rv. 278765, che in motivazione ha ricordato la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa prima del passaggio in giudicato della sentenza, comportino, quale conseguenza, se legittimamente emanati, l'impossibilità per il giudice di disporre la confisca, perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune (si richiamano Sez. 3, n. 23154 del 18/5/2006, Scalici, Rv. 234476; Sez. 3, n. 15404 del 21/1/2016, Bagliani e altri, Rv. 266811, in motivazione; Sez. 3, n. 43591 del 18/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265153; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258921). 6.3.6. Orbene, sul punto il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, non proponibile rispetto alla questione di diritto, e ha ribadito la questione del contrasto tra il dispositivo di conferma e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in relazione al capo N), per quanto qui interessa. Va rilevato che la Corte territoriale ha deciso anche nel merito le impugnazioni, fra cui quella del Pubblico ministero, sicché in applicazione dell'art.605 cod. proc. pen. ha confermato la sentenza di primo grado, non dovendo procedere alla sua riforma. Dunque, il vizio dedotto è insussistente.Soprattutto, il ricorso non smentisce in alcun modo che l'assetto del territorio determinato dai nuovi provvedimenti amministrativi impedisca la confisca urbanistica; il ricorso fa impropriamente riferimento alla contestazione del delitto ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ed all'impossibilità della sanatoria, non cogliendo invece la ratio della decisione che non si fonda sulla sanatoria della lottizzazione abusiva ma sull'assetto del territorio determinato dal Comune di Salerno, a cui andrebbero le aree in caso di confisca, con i nuovi provvedimenti amministrativi. 6.3.7. Irrilevante ai fini della configurabilità astratta della confisca urbanistica è poi il riferimento agli oneri di urbanizzazione. 6.3.8. Dunque, l'insussistenza dell'interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione deriva dall'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica per effetto dei provvedimenti amministrativi sull'assetto del territorio. I principi della giurisprudenza applicati dalla Corte di appello di Salerno sulle sopravvenienze amministrative che impediscono la confisca urbanistica sono stati di recente richiamati anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n.146 del 2021 in cui si afferma: «Al di là di quanto previsto dall'art. 30, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, in vista dell'adozione della misura ablatoria ad opera del giudice, possono inoltre assumere rilievo i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa prima del passaggio in giudicato della sentenza, i quali, pur non producendo effetti riguardo all'accertamento del reato di lottizzazione, sono ritenuti nondimeno idonei a impedire l'applicazione della confisca ad opera del giudice, come il riconoscimento ex post della conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici vigenti (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 febbraio 2019, n. 8350). Anche dopo il passaggio in giudicato, infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione conserva una piena potestà di programmazione e di gestione del territorio, fermo restando che dall'adeguamento successivo dell'area e degli edifici acquisiti per effetto della confisca ovvero dall'adozione di nuovi strumenti urbanistici non può farsi derivare un "retro- trasferimento" della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca, restando piuttosto il Comune legittimato a trasferire a titolo oneroso la proprietà dei terreni e dei manufatti a tutti o a parte dei precedenti proprietari, ove tale valutazione sia assistita da una finalità legittima (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 ottobre 2019, n. 43880)». 6.3.9. La sussistenza di tale nuovo assetto del territorio è oggetto di un accertamento in fatto effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito; in presenza di una sentenza di conferma dell'assoluzione per insussistenza del fatto, tale valutazione è impugnabile con il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. La Corte di appello ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza sopra richiamati, a seguito della verifica in atto del nuovo assetto del territorio. 6.3.9. Il profilo sostanziale è assorbente rispetto alle questioni processuali poste dal ricorrente e dai resistenti che, pertanto, non è necessario esaminare. Dunque, il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile non sussistendo, neanche con riferimento al capo N), l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione, essendo stata accertata l'impossibilità di procedere alla confisca urbanistica, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza, per effetto dei provvedimenti amministrativi sull'assetto del territorio. 7. Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Come indicato in precedenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ex artt. 479 cod. pen., commesso in Salerno il 2 marzo 2009, di cui al capo H) ascritto [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale capo di imputazione non è stato proposto appello dal Pubblico ministero e dalla parte civile. 7.2. Va ricordato che l'art. 531 cod. proc. pen. richiama l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione, dichiarata sia in primo grado che in appello. Il richiamo dell'art. 531 cod. proc. pen. all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., incide sul grado dell'accertamento che il giudice è tenuto a compiere in presenza di una causa di estinzione del reato. Come affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 531 cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di «apprezzamento» e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Sempre la sentenza Tettamanti ha affermato che fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame • più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc., consiste nel rinunciare alla causa estintiva. 7.3. Pertanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione dichiarata del reato ascritto al ricorrente, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. Di conseguenza si è affermato, in tema di impugnazione, che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200 - 01). Nello stesso senso Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131, ha affermato che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 7.4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in primo luogo perché si deducono i vizi della motivazione. Il ricorso, in relazione a tali motivi, è contrario al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 7.5. Inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità in quanto non è stato indicato perché, sin dal primo grado, sarebbero emerse, in modo assolutamente non contestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, che il giudice avrebbe potuto «constatare», mediante una percezione icto ocu/i; si prospetta un'interpretazione normativa che inciderebbe sulla verifica del decorso del termine per l'annullamento della autorizzazione paesaggistica o la correttezza del canale di inoltro degli atti al Comitato tecnico-scientifico del Ministero dei beni culturali. L'accoglimento del ricorso, però, non inciderebbe sulla constatazione immediata della presenza di elementi per il proscioglimento, ma imporrebbe la necessità di accertamenti o di approfondimenti nel giudizio
Sentenza Cassazione n. 36819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris