CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 40838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Santucci) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte (n. 1 e 3) generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concreto, del reato di resistenza ed alla congruità della pena, mentre il secondo (riferito alla presunta sussistenza degli estremi della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa) appare indeducibile in questa fase, poiché non previamente dedotto in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte OrlanciolVilloni Angeli