Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01590/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14624/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 154/2019 depositata il 26/02/2019, R.G.N. 404/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di accertamento della illecita interposizione di manodopera da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., formale datrice di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'appalto conferitole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto l'attività di recapito e connessi servizi accessori e affini; per l'effetto ha dichiarato l'esistenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.3.2010 con inquadramento nel livello D del contratto collettivo ed ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alle relative differenze retributive, oltre accessori;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., non ha svolto attività difensiva; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sostenendo che la prova orale non aveva confermato l'assoggettamento dell'attività prestata dal dipendente dell'appaltatrice al potere direttivo ed organizzativo della società committente;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.

Igs. n. 276/2003, che poneva a carico del lavoratore la dimostrazione dell'assoggettamento al potere organizzativo direttivo e disciplinare della società committente, onere in concreto non assolto, laddove la società, a conferma della genuinità dell'appalto, aveva provato sia l'esistenza del contratto di appalto sia del rischio di impresa;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 censurando la sentenza impugnata per non avere contenuto il risarcimento del danno nei limiti fissati dall'art. 32 cit.;

4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo con riferimento alla domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del soggetto appaltatore, domanda che la Corte di merito aveva ritenuto non dovesse essere esaminata non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo di appello; si duole dell'omesso esame di ulteriori circostanze asseritamente controverse e decisive, che assume non prese in considerazione nei precedenti gradi di giudizio;

5. con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo e/o apparenza di motivazione relativa ad alcuni fatti decisivi, in violazione dell'art. 111 Cost..

Denunzia, inoltre, contraddittorietà di motivazione assumendo il contrasto tra l'accertamento operato dalla Corte di merito e le risultanze istruttorie, in particolare in punto di assoggettamento della prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] al potere conformativo della committente;

6. il primo motivo di ricorso deve essere respinto;

6.1. va premesso che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cf. tra le altre, Cass. n. 24155/2017, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 8315/2013, Cass. n. 16698/2010, Cass. n. 16698/2010, Cass. n. 7394/2010);

6.2. da tanto deriva la inammissibilità delle censure sviluppate, per come concretamente articolate, con il motivo in esame, in quanto non incentrate sul significato e la portata applicativa dell'art. 2697 cod. civ. ma sul concreto accertamento di fatto del giudice del giudice di appello in punto di poteri conformativi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della prestazione del lavoratore, formalmente dipendente della società appaltatrice, accertamento del quale si chiede, come non consentito, una rivisitazione nel merito;

7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con la fattispecie della illecita interposizione delineata dal d.

Igs. n 276 /2003 ed in particolare con l'onere probatorio pacificamente gravante sul lavoratore che invoca l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto committente;

8. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la disciplina di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010 in tema di indennità risarcitoria è destinata a trovare applicazione alla luce della piana lettura della disposizione in esame nella sola ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato.

Come chiarito da questa Corte, in particolare con le sentenze n. 11424/2021 e n. 24100/2019, la disciplina in oggetto è chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", che compare al principio del comma 5: ove "conversione", in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che dalla dottrina giuslavoristica, e pertanto per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; a tale meccanismo è del tutto estranea l'ipotesi qui in esame che ha ad oggetto l'accertamento, sulla base delle concrete circostanze della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto diverso da quello formale;

9. il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

9.1. la sentenza impugnata, pur dando atto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva riproposto in seconde cure la domanda di manleva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., domanda respinta in primo grado, afferma che l'appellante non aveva formulato alcun motivo di gravame; in tal modo il giudice di appello ha mostrato di ritenere la statuizione sul punto di primo grado non validamente investita dal ricorso in appello, in considerazione della non conformità dell'atto di gravame al modello legale delineato dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal c1.1. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, i quali, per costante giurisprudenza vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa destinata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 13535/2018, Cass. n. 18932/2016); la ricostruzione del contenuto dell'atto di impugnazione come privo delle specifiche ragioni di critica alla decisione di primo grado non risulta validamente inficiata dalle deduzioni di parte ricorrente, non sorrette, in violazione del principio di specificità, dalla trascrizione del contenuto del ricorso in appello destinata a dimostrare, in contrasto con la sentenza di primo grado la esplicitazione di puntuali ragioni di critica alla sentenza di primo grado, riferite alle ragioni del rigetto della domanda di manleva;

10. il quinto motivo di ricorso è inammissibile;

10.1. la revisione dell'accertamento di merito attraverso la deduzione del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., risulta, infatti preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., ultimo comma, dalla esistenza di <<doppia conforme», non avendo parte ricorrente dimostrato come suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle della sentenza di appello sono fra loro diverse (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);

11. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14624/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 154/2019 depositata il 26/02/2019, R.G.N. 404/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di accertamento della illecita interposizione di manodopera da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., formale datrice di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'appalto conferitole da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto l'attività di recapito e connessi servizi accessori e affini; per l'effetto ha dichiarato l'esistenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.3.2010 con inquadramento nel livello D del contratto collettivo ed ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] alle relative differenze retributive, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sostenendo che la prova orale non aveva confermato l'assoggettamento dell'attività prestata dal dipendente dell'appaltatrice al potere direttivo ed organizzativo della società committente; 2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d. Igs. n. 276/2003, che poneva a carico del lavoratore la dimostrazione dell'assoggettamento al potere organizzativo direttivo e disciplinare della società committente, onere in concreto non assolto, laddove la società, a conferma della genuinità dell'appalto, aveva provato sia l'esistenza del contratto di appalto sia del rischio di impresa; 3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 5 legge n. 183/2010 censurando la sentenza impugnata per non avere contenuto il risarcimento del danno nei limiti fissati dall'art. 32 cit.; 4. con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo con riferimento alla domanda di manleva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del soggetto appaltatore, domanda che la Corte di merito aveva ritenuto non dovesse essere esaminata non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo di appello; si duole dell'omesso esame di ulteriori circostanze asseritamente controverse e decisive, che assume non prese in considerazione nei precedenti gradi di giudizio; 5. con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso e decisivo e/o apparenza di motivazione relativa ad alcuni fatti decisivi, in violazione dell'art. 111 Cost.. Denunzia, inoltre, contraddittorietà di motivazione assumendo il contrasto tra l'accertamento operato dalla Corte di merito e le risultanze istruttorie, in particolare in punto di assoggettamento della prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] al potere conformativo della committente; 6. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 6.1. va premesso che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cf. tra le altre, Cass. n. 24155/2017, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 8315/2013, Cass. n. 16698/2010, Cass. n. 16698/2010, Cass. n. 7394/2010); 6.2. da tanto deriva la inammissibilità delle censure sviluppate, per come concretamente articolate, con il motivo in esame, in quanto non incentrate sul significato e la portata applicativa dell'art. 2697 cod. civ. ma sul concreto accertamento di fatto del giudice del giudice di appello in punto di poteri conformativi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della prestazione del lavoratore, formalmente dipendente della società appaltatrice, accertamento del quale si chiede, come non consentito, una rivisitazione nel merito; 7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con la fattispecie della illecita interposizione delineata dal d. Igs. n 276 /2003 ed in particolare con l'onere probatorio pacificamente gravante sul lavoratore che invoca l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto committente; 8. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la disciplina di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010 in tema di indennità risarcitoria è destinata a trovare applicazione alla luce della piana lettura della disposizione in esame nella sola ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato. Come chiarito da questa Corte, in particolare con le sentenze n. 11424/2021 e n. 24100/2019, la disciplina in oggetto è chiaramente definita, nel suo perimetro applicativo, dalle parole "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato", che compare al principio del comma 5: ove "conversione", in un contesto normativo in cui è posto espresso riferimento alla materia dei contratti a termine, non può che essere intesa nel senso in cui la nozione è utilizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che dalla dottrina giuslavoristica, e pertanto per descrivere il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell'intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1419, secondo comma, cod. civ., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; a tale meccanismo è del tutto estranea l'ipotesi qui in esame che ha ad oggetto l'accertamento, sulla base delle concrete circostanze della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto diverso da quello formale; 9. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; 9.1. la sentenza impugnata, pur dando atto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva riproposto in seconde cure la domanda di manleva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., domanda respinta in primo grado, afferma che l'appellante non aveva formulato alcun motivo di gravame; in tal modo il giudice di appello ha mostrato di ritenere la statuizione sul punto di primo grado non validamente investita dal ricorso in appello, in considerazione della non conformità dell'atto di gravame al modello legale delineato dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal c1.1. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, i quali, per costante giurisprudenza vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa destinata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 13535/2018, Cass. n. 18932/2016); la ricostruzione del contenuto dell'atto di impugnazione come privo delle specifiche ragioni di critica alla decisione di primo grado non risulta validamente inficiata dalle deduzioni di parte ricorrente, non sorrette, in violazione del principio di specificità, dalla trascrizione del contenuto del ricorso in appello destinata a dimostrare, in contrasto con la sentenza di primo grado la esplicitazione di puntuali ragioni di critica alla sentenza di primo grado, riferite alle ragioni del rigetto della domanda di manleva; 10. il quinto motivo di ricorso è inammissibile; 10.1. la revisione dell'accertamento di merito attraverso la deduzione del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., risulta, infatti preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., ultimo comma, dalla esistenza di <<doppia conforme», non avendo parte ricorrente dimostrato come suo onere, che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle della sentenza di appello sono fra loro diverse (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); 11. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 01590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris