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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19495/2025

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4tdi&O il » • i - • - • • • II'.

I.* D ' e 1 e A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa il 10 maggio 2023 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato l'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2-bis, 2- sexies e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. L'odierno imputato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] (tg.

TP360780), dopo aver procurato un incidente stradale per avere impattato con violenza su un'autovettura in sosta, tentava la fuga, poi interrotta dal distaccamento della ruota anteriore destra del mezzo.

Raggiunto successivamente sul luogo, il prevenuto veniva invitato dagli operanti della iplizia municipale a sottoporsi ad accertamento alcolemico, ma eludeva il controllo, immettendo nell'apparecchio una quantità d'aria insufficiente per la rilevazione.

Ciò nonostante, al terzo tentativo di misurazione, gli operanti riuscivano a rilevare il tasso alcolemico che risultava pari a 2,46 g/I.

2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha sollevato quattro motivi, con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e della mancata rinnovazione della discussione, dopo il rinvio disposto il 19.3.2024 per vizio afferente alla citazione;

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 23-bis, d.l. 137/2020, per l'omessa notifica al codifensore dell'avviso di deposito del dispositivo della sentenza impugnata;

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e decisione;

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata omessa la motivazione relativa all'unica contravvenzione ascritta, e cioè il rifiuto dell'alcoltest, fondandosi la motivazione esclusivamente sul reato, mai contestato, di guida in stato di ebbrezza.

A tale vizio farebbe diretta eco l'apparente motivazione circa la ritenuta compatibilità dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, per cui è stata omessa ogni considerazione circa le ragioni difensive e cioè l'impossibilità di ritenere integrata tale aggravante rispetto al reato di rifiuto dell'accertamento etilometrico.

A tale vuoto argomentativo farebbero seguito motivazioni apparenti sulla non tenuità del fatto, sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché non sussiste alcun obbligo di rinnovare la discussione in ipotesi di rinvio dell'udienza di appello, laddove si proceda, come nel caso di specie, con rito a trattazione scritta.

Quanto alla requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di appello, la stessa - come peraltro si riconosce esplicitamente nel ricorso - era stata notificata all'imputato per la prima udienza del 19 marzo 2024, cui aveva fatto seguito il deposito delle conclusioni della difesa.

Il secondo motivo è del tutto generico perché nulla si dice in ordine all'asserito codifensore ("uno dei co-difensori"), di cui non viene indicato né il nome né quando lo stesso sia stato nominato; il motivo è anche inammissibile per carenza di interesse, atteso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente ricevuto la comunicazione di cui si tratta.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perché già il Giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il solo reato più grave, alla luce della clausola di sussidiarietà contenuta nel comma 8 dell'art. 187 cod. strada ("Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto...") ed in considerazione del pieno accertamento dello stato di alterazione psicofisica dell'imputato, sia alla luce dell'unico accertamento eseguito con l'etilometro, sia per il concorso delle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti di polizia e contenute nell'annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile in ragione del rito prescelto.

Nessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata, apparendo altresì la relativa doglianza del tutto generica.

In definitiva, non vi è stata riqualificazione, né condanna per fatto diverso o non contestato, ma solo perimetrazione dell'imputazione da parte del Giudice di primo grado ad un solo reato, pur potendo astrattamente i due fatti commessi concorrere ed essendo entrambi contestati.

Richiamate le considerazioni testé svolte, la doglianza riguardante l'aggravante dell'incidente stradale, di cui al quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, non avendo i Giudici di merito pronunciato condanna per il reato di rifiuto; il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è stato logicamente e congruamente giustificato, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, in considerazione del pericolo cagionato alla circolazione, della fuga e dell'aggressione nei confronti degli agenti operanti, oltre che per il precedente specifico.

Deve, infine, escludersi la prescrizione del reato accertato, poiché, come affermato dalle Sezioni Unite nella recente decisione del 12.12.2024, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continua ad essere applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra i quali rientra il reato oggetto del presente procedimento, commesso in data 3 giugno 2019.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4tdi&O il » • i - • - • • • II'. I.* D ' e 1 e A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa il 10 maggio 2023 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato l'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2-bis, 2- sexies e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.1. L'odierno imputato, alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] (tg. TP360780), dopo aver procurato un incidente stradale per avere impattato con violenza su un'autovettura in sosta, tentava la fuga, poi interrotta dal distaccamento della ruota anteriore destra del mezzo. Raggiunto successivamente sul luogo, il prevenuto veniva invitato dagli operanti della iplizia municipale a sottoporsi ad accertamento alcolemico, ma eludeva il controllo, immettendo nell'apparecchio una quantità d'aria insufficiente per la rilevazione. Ciò nonostante, al terzo tentativo di misurazione, gli operanti riuscivano a rilevare il tasso alcolemico che risultava pari a 2,46 g/I. 2. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha sollevato quattro motivi, con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale e della mancata rinnovazione della discussione, dopo il rinvio disposto il 19.3.2024 per vizio afferente alla citazione; 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 23-bis, d.l. 137/2020, per l'omessa notifica al codifensore dell'avviso di deposito del dispositivo della sentenza impugnata; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e decisione; 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata omessa la motivazione relativa all'unica contravvenzione ascritta, e cioè il rifiuto dell'alcoltest, fondandosi la motivazione esclusivamente sul reato, mai contestato, di guida in stato di ebbrezza. A tale vizio farebbe diretta eco l'apparente motivazione circa la ritenuta compatibilità dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, per cui è stata omessa ogni considerazione circa le ragioni difensive e cioè l'impossibilità di ritenere integrata tale aggravante rispetto al reato di rifiuto dell'accertamento etilometrico. A tale vuoto argomentativo farebbero seguito motivazioni apparenti sulla non tenuità del fatto, sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché non sussiste alcun obbligo di rinnovare la discussione in ipotesi di rinvio dell'udienza di appello, laddove si proceda, come nel caso di specie, con rito a trattazione scritta. Quanto alla requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di appello, la stessa - come peraltro si riconosce esplicitamente nel ricorso - era stata notificata all'imputato per la prima udienza del 19 marzo 2024, cui aveva fatto seguito il deposito delle conclusioni della difesa. Il secondo motivo è del tutto generico perché nulla si dice in ordine all'asserito codifensore ("uno dei co-difensori"), di cui non viene indicato né il nome né quando lo stesso sia stato nominato; il motivo è anche inammissibile per carenza di interesse, atteso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente ricevuto la comunicazione di cui si tratta. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché già il Giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il solo reato più grave, alla luce della clausola di sussidiarietà contenuta nel comma 8 dell'art. 187 cod. strada ("Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto...") ed in considerazione del pieno accertamento dello stato di alterazione psicofisica dell'imputato, sia alla luce dell'unico accertamento eseguito con l'etilometro, sia per il concorso delle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti di polizia e contenute nell'annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile in ragione del rito prescelto. Nessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata, apparendo altresì la relativa doglianza del tutto generica. In definitiva, non vi è stata riqualificazione, né condanna per fatto diverso o non contestato, ma solo perimetrazione dell'imputazione da parte del Giudice di primo grado ad un solo reato, pur potendo astrattamente i due fatti commessi concorrere ed essendo entrambi contestati. Richiamate le considerazioni testé svolte, la doglianza riguardante l'aggravante dell'incidente stradale, di cui al quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, non avendo i Giudici di merito pronunciato condanna per il reato di rifiuto; il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è stato logicamente e congruamente giustificato, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, in considerazione del pericolo cagionato alla circolazione, della fuga e dell'aggressione nei confronti degli agenti operanti, oltre che per il precedente specifico. Deve, infine, escludersi la prescrizione del reato accertato, poiché, come affermato dalle Sezioni Unite nella recente decisione del 12.12.2024, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continua ad essere applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra i quali rientra il reato oggetto del presente procedimento, commesso in data 3 giugno 2019. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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