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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10222/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto all'esclusione della recidiva, per l'assenza di una concreta verifica di rapporto tra il fatto contestato e le precedenti condanne, e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto della mancata prevalenza tra recidiva ritenuta sussistente e le attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, peraltro, che i giudici di appello, con motivazione congrua, hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata in ragione delle numerosissime condanne riportate dall'imputato, alcune anche per delitti di evasione, e della ricaduta nel delitto nonostante l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e hanno escluso la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva in ragione dell'«allarmante profilo soggettivo» del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto all'esclusione della recidiva, per l'assenza di una concreta verifica di rapporto tra il fatto contestato e le precedenti condanne, e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto della mancata prevalenza tra recidiva ritenuta sussistente e le attenuanti generiche; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, peraltro, che i giudici di appello, con motivazione congrua, hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata in ragione delle numerosissime condanne riportate dall'imputato, alcune anche per delitti di evasione, e della ricaduta nel delitto nonostante l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e hanno escluso la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva in ragione dell'«allarmante profilo soggettivo» del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbrai
Sentenza Cassazione n. 10222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris