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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03867/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale di condanna alla pena di quattro anni ed C 1000 di multa per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 2.8.2014.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento dell'art. 49 c.p., è meramente reiterativo della doglianza correttamente disattesa in sede di appello, e comunque versato in fatto, dunque inammissibile.

Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Considerato che il secondo motivo di censura, inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il tentativo, è manifestamente infondato, non essendo illegittimo considerare già operata la riduzione per il tentativo in sede di commisurazione della pena, purché l'esito finale non ecceda la cornice edittale concretamente applicabile, sfociandosi in tal modo nella illegalità della pena.

Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte regolatrice affermare che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato„ oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 40020 del 18/6/2019, Kalilovic, Ftv. 277528).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ft Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale di condanna alla pena di quattro anni ed C 1000 di multa per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 2.8.2014. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento dell'art. 49 c.p., è meramente reiterativo della doglianza correttamente disattesa in sede di appello, e comunque versato in fatto, dunque inammissibile. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il secondo motivo di censura, inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il tentativo, è manifestamente infondato, non essendo illegittimo considerare già operata la riduzione per il tentativo in sede di commisurazione della pena, purché l'esito finale non ecceda la cornice edittale concretamente applicabile, sfociandosi in tal modo nella illegalità della pena. Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte regolatrice affermare che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato„ oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 40020 del 18/6/2019, Kalilovic, Ftv. 277528). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ft Così deciso il
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