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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 00621/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31717/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 22, presso lo studio dello Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA]- liano [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Mercalli, n. 13; – controricorrente – avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 3114/19, depositata il 28 marzo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'ac- coglimento dei primi due motivi di ricorso, con l'assorbimento degli altri mo- tivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 50.150,26, indebi- tamente corrisposta il 10 dicembre 2002, oltre interessi.

Premesso che il pagamento era stato effettuato a seguito di un procedi- mento di espropriazione forzata promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di creditrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s., nei confronti della terza debitrice Mediofac- toring S.p.a., dante causa di esso attore, e conclusosi con ordinanza di asse- gnazione del credito pignorato emessa il 30 settembre 2002, il Mediocredito riferì che con sentenza del 20 novembre 2002 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della debitrice.

Aggiunse che il curatore del fallimento l'aveva convenuta in giudizio per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia del pagamento, in quanto eseguito suc- cessivamente alla dichiarazione di fallimento, precisando che il giudizio si era concluso in appello, con sentenza dell'8 giugno 2015, passata in giudicato, la quale aveva accolto la domanda.

Si costituì la convenuta, ed eccepì l'intervenuta prescrizione del credito.

1.1. Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale di Milano accolse la domanda.

Premesso che l'attore aveva dimostrato di aver pagato due volte la me- desima somma, la prima indebitamente in favore della convenuta e la se- conda correttamente in favore del fallimento, il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione fosse sorto soltanto con il passaggio in giudicato della sen- tenza di appello che aveva accolto la domanda del curatore, concludendo che 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 dalla medesima data doveva essere fatto decorrere il relativo termine di pre- scrizione, e dichiarando pertanto infondata la relativa eccezione.

Precisato infatti che l'art. 44 della legge fall. prevede un'inefficacia relativa, che può essere dichiarata soltanto a seguito di un'azione proposta dal curatore del fallimento, osservò che, in qualità di debitore della società fallita, il Mediocre- dito non avrebbe potuto farla valere, essendo tenuto ad effettuare il paga- mento, a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'ese- cuzione.

Aggiunse che il pagamento eseguito in favore del fallimento, cristal- lizzato dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello, passata in giudicato, aveva comportato il venir meno della giustificazione giuridica di quello effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA], la quale si era soddisfatta per intero successivamente alla dichiarazione di fallimento, in contrasto con la par con- dicio creditorum, mentre il Mediocredito aveva sopportato le conseguenze della declaratoria d'inefficacia del pagamento.

2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 29 luglio 2019, emessa ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la quale ha ribadito che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione di un provvedi- mento giudiziale successivamente revocato sorge con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato che tale importo non era dovuto.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], successivamente incorporato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale ha spiegato intervento nel giudizio, mediante il deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

La causa, avviata alla trattazione in camera di consiglio, con ordinanza del 14 maggio 2021 è stata rinviata alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'inter- vento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa a titolo universale del [OSCURATO:PERSONA], al quale è succeduta a seguito di fusione per incor- porazione con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2019, rep. n. 15286, prodotto in giudizio.

Nel giudizio di cassazione, non risulta infatti precluso l'intervento di un terzo che intenda proseguire il giudizio in qualità di successore a titolo uni- versale di una delle parti già costituite, trovando applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 110 cod. proc. civ., la cui operatività non è espres- samente esclusa per il giudizio di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, a condizione che tale soggetto alleghi e documenti la predetta qualità attraverso le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ. e tramite un atto partecipato alla controparte mediante notificazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez.

V., 17/07/2019, n. 19172; Cass., Sez.

VI, 15/05/2020, n. 8973).

La necessità di quest'ultimo adempi- mento, volto ad assicurare il contraddittorio in ordine alla modificazione sog- gettiva intervenuta nel rapporto processuale, esclude, in linea di principio, l'ammissibilità di un intervento spiegato mediante il semplice deposito della memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui omessa notificazione può ritenersi tuttavia sanata qualora, come nella specie, la controparte abbia po- tuto prendere conoscenza dell'intervento, a seguito del rinvio della tratta- zione, ed abbia accettato il contraddittorio, astenendosi dal sollevare ecce- zioni (cfr. Cass., Sez.

V, 17/07/2019, n. 19172; Cass., Sez.

VI, 22/02/2016, n. 3471; Cass., Sez.

III, 31/03/2011, n. 7441).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 2935 e 2943 cod. civ. d dell'art. 44 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver an- corato la decorrenza del termine di prescrizione alla sentenza con cui era stata dichiarata l'inefficacia del pagamento, senza tener conto della natura meramente dichiarativa della stessa e della sua inopponibilità ad essa ricor- rente, rimasta estranea al relativo giudizio.

Premesso che la proposizione della domanda di cui all'art. 44 della legge fall. era stata preceduta da una 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 richiesta di pagamento del curatore fallimentare, sostiene che, nel ritenere necessario il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale non ha tenuto conto della natura non costitutiva, ma meramente dichiarativa della stessa, avente ad oggetto l'accertamento che il pagamento era stato effettuato con mezzi appartenenti al patrimonio del fallito, e della sua conseguente inido- neità ad interrompere il termine di prescrizione dell'obbligazione restitutoria, estranea all'oggetto del giudizio.

Aggiunge che quest'ultimo si poneva, ri- spetto a tale obbligazione, come un mero impedimento di fatto, derivante dalla decisione unilaterale del Mediocredito di opporsi alla legittima richiesta di pagamento del curatore, determinando l'instaurazione di un giudizio al quale essa ricorrente non era stata chiamata a partecipare.

2.1. Il motivo è fondato.

In tema di ripetizione dell'indebito, questa Corte, nell'affermare che la relativa azione presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, deri- vante dall'assenza originaria di un titolo che la giustifichi o dal successivo venir meno dello stesso per annullamento, rescissione o inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva (cfr. Cass., Sez.

III, 28/05/2013, n. 13207; 22/09/1979, n. 4889), ha precisato che le due fattispecie devono essere tenute distinte ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, che va ancorata nel primo caso alla data di effettuazione del pagamento, e nel secondo alla data in cui, per effetto del venir meno del titolo, sorge e diviene azionabile il diritto alla restituzione (cfr. Cass., Sez.

III, 11/02/2020, n. 3314; 3/12/2015, n. 24628).

E' stato inoltre chiarito che al primo gruppo di fatti- specie dev'essere ricondotta anche l'ipotesi in cui il pagamento sia stato ef- fettuato in virtù di un titolo del quale sia stata successivamente accertata la nullità, dal momento che tale forma d'invalidità, afferendo agli elementi ge- netici del negozio, si traduce nel difetto ab origine di una valida causa sol- vendi, rispetto al quale la pronuncia giudiziale opera con efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione re- stitutoria non può fatto decorrere dalla data di tale pronuncia, ma va ancorato a quella del pagamento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mancanza di un giudicato in ordine alla nullità del titolo (cfr. Cass., Sez.

III, 19/04/2015, n. 7749; 12/05/2014, n. 10250; 15/07/2011, n. 15669).

Ancora diversa è 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 infine l'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di una pronuncia di condanna successivamente riformata o cassata, trattandosi di una fattispecie comunemente ritenuta non riconducibile allo schema della ri- petizione dell'indebito, in quanto collegata all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore al provvedimento annullato, nonché indi- pendente da qualsiasi valutazione in ordine alla buona o alla mala fede dell'ac- cipiens, avuto riguardo alla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo in base al quale è stato effettuato il pagamento ed alla provvisorietà dei suoi effetti, che escludono la possibilità di attribuire rilievo a stati soggettivi (cfr. Cass., Sez.

III, 12/11/2021, n. 34011; 20/10/2011, n. 21699; Cass., Sez.

II, 1/10/2019, n. 24475).

Tale fattispecie, contrariamente a quanto ri- tenuto dalla Corte d'appello nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648-bis cod. proc. civ., non è in alcun modo assimilabile a quella in esame, caratte- rizzata dal fatto che la somma della quale è stata chiesta la restituzione è stata corrisposta in esecuzione non già di un provvedimento di condanna ri- formato o cassato, ma di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in un procedimento di espropriazione presso terzi promosso da un credi- tore nei confronti di un debitore successivamente dichiarato fallito, e conclu- sosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento con l'assegnazione del cre- dito pignorato, cui ha fatto seguito, in data successiva all'apertura della pro- cedura concorsuale, il pagamento da parte del debitor debitoris in favore del creditore assegnatario.

Conformemente ai principi richiamati, deve escludersi che qualora, come nella specie, il pagamento dovuto al creditore sia stato effettuato, in data successiva alla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, in favore di un sog- getto diverso dal curatore, a sua volta creditore del fallito, il diritto alla ripe- tizione del solvens nei confronti dell'accipiens, a seguito della dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 della legge fall., sorga soltanto per effetto della relativa pronuncia giudiziale, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della stessa.

L'inefficacia che colpisce gli atti, ivi compresi i pagamenti, posti in essere dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 44 cit., trovando la sua ratio non già nel pregiudizio sofferto dai creditori, ma nella perdita da parte del 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 debitore della disponibilità dei propri beni e diritti patrimoniali, che si deter- mina per effetto della sentenza di fallimento, si distingue infatti da quella prevista dall'art. 67 della legge fall., operando di pieno diritto, senza necessità di una apposita pronuncia giudiziale, sicché la relativa azione, a differenza della revocatoria, non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo, in quanto funzionale ad una declaratoria di nullità dell'atto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass., Sez.

I, 14/10/2015, n. 20742; 13/10/1970, n. 1979; Cass., Sez.

III, 30/03/2005, n. 6737).

Tale principio trova applicazione non solo ai pagamenti volontari, ma an- che a quelli coattivi, ivi compreso, in caso di fallimento del debitore già as- soggettato ad espropriazione presso terzi, quello eseguito dal debitor debito- ris in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., il quale estingue, oltre al debito del terzo nei confronti del creditore assegnatario, anche quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo: il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni, deve ritenersi infatti violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di falli- mento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indi- rettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (cfr. Cass., Sez.

VI, 22/01/2016, n. 1227; Cass., Sez.

I, 31/03/2011, n. 7508).

L'inefficacia di tali pagamenti, in caso di fallimento del debitore già assogget- tato ad espropriazione presso terzi, preclude al creditore procedente la facoltà di pretendere dal debitor debitoris l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento e non ancora eseguita a quest'ultima data, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegna- zione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del fallimento, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez.

I, 14/ 03/2011, n. 5994; 6/09/2007, n. 18714; Cass., Sez.

III, 30/03/2005, n. 6737).

E' noto d'altronde che, in quanto disposta salvo esazione, l'assegna- zione del credito pignorato non determina l'immediata estinzione del debito 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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I, I, 8/06/2020, n. 10867; 31/03/2011, n. 7508; Cass., Sez.

VI, 22/01/2016, n. 1227).

Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della controri- corrente, secondo cui, nonostante la dichiarazione di fallimento della società debitrice, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sottrarsi all'effettua- zione del pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto dell'efficacia vinco- lante dell'ordinanza di assegnazione, divenuta irretrattabile per effetto della mancata impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi: tale irretrattabi- lità, ricollegabile alla funzione propria dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata, preclude infatti al terzo debitore la deduzione di quei vizi che, in quanto incidenti sulla regolarità della procedura esecutiva, avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma non gli impedisce di far valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa del creditore sopravvenuti alla assegnazione, quali per l'appunto l'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, mediante l'opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità trova giu- stificazione nell'efficacia di titolo esecutivo propria del provvedimento in esame, azionabile in via esecutiva da parte del creditore assegnatario nei confronti del debitor debitoris (cfr. Cass., Sez.

VI, 3/06/2015, n. 11493; Cass., Sez.

III, 20/11/2012, n. 20310; 7/02/2000, n. 1339).

Non pertinente risulta invece il richiamo della sentenza impugnata al principio, enunciato da questa Corte in riferimento all'ipotesi di emissione di un assegno circolare su richiesta di un soggetto già dichiarato fallito, secondo cui la banca emittente non può sottrarsi al pagamento dell'assegno invocando l'inopponibilità al fal- limento dei trasferimenti per girata del titolo, dal momento che essa, quando emette un assegno circolare, adempie un'obbligazione di provvista nei con- fronti del richiedente e contestualmente assume, ai sensi degli artt. 82 e 83 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo (cfr. Cass., Sez.

I, 12/10/ 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 2018, n. 25558; 23/07/2009, n. 17310): l'inopponibilità al creditore asse- gnatario di eccezioni riguardanti il rapporto tra il debitore pignorato ed il terzo debitore non trova infatti giustificazione nell'astrattezza dell'obbligazione di quest'ultimo, come accade nei rapporti tra la banca emittente ed il giratario dell'assegno circolare, ma nel giudicato eventualmente formatosi in ordine all'accertamento del credito pignorato per effetto dell'irretrattabilità dell'ordi- nanza emessa ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. ovvero nell'effetto lato sensu confessorio della dichiarazione positiva resa dal terzo ai sensi dell'art.547 cod. proc. civ. e nella mancata proposizione dell'opposizione agli atti ese- cutivi avverso l'ordinanza di cui all'art. 553 cod. proc. civ., i quali non esclu- dono la possibilità di far valere fatti estintivi o impeditivi verificatisi successi- vamente all'assegnazione del credito.

Peraltro, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in fa- vore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore, non si può non tener conto della natura relativa dell'inefficacia prevista dallo art. 44 della legge fall., la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l'integrità dell'attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum.

In assenza dell'iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo all'esercizio dell'azione di ripetizione da parte del solvens: quest'ultimo, infatti, pur rimanendo esposto al rischio di dover adempiere nuovamente in favore del fallimento, non può chiedere la restituzione del pagamento già eseguito in favore del creditore, trovando lo stesso giustificazione in una causa solvendi ancora operante tra le parti.

Sol- tanto nel momento in cui il curatore faccia valere l'inefficacia di tale paga- mento, sollecitando un nuovo adempimento, il pagamento eseguito in favore del fallimento legittima il terzo debitore ad agire per la ripetizione di quello precedentemente effettuato in favore del creditore, da considerarsi ormai privo di causa giustificatrice, per effetto dell'iniziativa assunta dal curatore: ciò comporta, in ossequio al noto principio actio nondum nata non praescri- 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 bitur, che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto decorrere da una data anteriore a quella in cui, a seguito della rinnova- zione dell'adempimento in favore del fallimento, il solvens acquista il diritto di agire nei confronti dell'accipiens per la restituzione dell'importo allo stesso corrisposto.

In applicazione di tale principio, non può condividersi la sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Iu- rato, in virtù dell'osservazione che tale diritto era sorto soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con cui, ad iniziativa del curatore del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA], era stata dichiarata l'inefficacia del pre- detto pagamento, in quanto eseguito in data successiva alla dichiarazione di fallimento: è infatti pacifico che, mentre la sentenza di appello nel giudizio promosso dal curatore ai sensi dell'art. 44 della legge fall. era stata pronun- ciata l'8 giugno 2015, il pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] in fa- vore del fallimento aveva avuto luogo oltre dieci anni prima, ovverosia il 4 febbraio 2005, a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado.

Alla data del 30 giugno 2016, in cui è stata proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, il relativo diritto doveva quindi considerarsi ormai prescritto, non risultando che la terza debitrice avesse posto in essere alcun atto interruttivo nei confronti della creditrice assegnataria, e non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la pendenza ultrade- cennale del giudizio di accertamento dell'inefficacia del pagamento, avente un oggetto diverso dalla ripetizione dello stesso, e svoltosi comunque senza la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi, propo- sti in via subordinata, con cui la ricorrente ha censurato da un lato la sentenza di primo grado, per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal passag- gio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 44 della legge fall., senza che ne fosse stata offerta la prova, anziché dalla pronuncia dell'ingiun- zione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. nel corso del giudizio promosso dal curatore o dal pagamento effettuato in esecuzione di tale provvedimento, e dall'altro l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ai 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., per aver dichiarato inammissibile l'ap- pello sulla base di un principio di diritto diverso da quello posto a fondamento della sentenza di primo grado.

4. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, e, non risul- tando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].

5. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma il 27/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31717/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 22, presso lo studio dello Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA]- liano [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Mercalli, n. 13; – controricorrente – avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 3114/19, depositata il 28 marzo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'ac- coglimento dei primi due motivi di ricorso, con l'assorbimento degli altri mo- tivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 50.150,26, indebi- tamente corrisposta il 10 dicembre 2002, oltre interessi. Premesso che il pagamento era stato effettuato a seguito di un procedi- mento di espropriazione forzata promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di creditrice dell'[OSCURATO:PERSONA] S.a.s., nei confronti della terza debitrice Mediofac- toring S.p.a., dante causa di esso attore, e conclusosi con ordinanza di asse- gnazione del credito pignorato emessa il 30 settembre 2002, il Mediocredito riferì che con sentenza del 20 novembre 2002 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della debitrice. Aggiunse che il curatore del fallimento l'aveva convenuta in giudizio per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'inefficacia del pagamento, in quanto eseguito suc- cessivamente alla dichiarazione di fallimento, precisando che il giudizio si era concluso in appello, con sentenza dell'8 giugno 2015, passata in giudicato, la quale aveva accolto la domanda. Si costituì la convenuta, ed eccepì l'intervenuta prescrizione del credito. 1.1. Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale di Milano accolse la domanda. Premesso che l'attore aveva dimostrato di aver pagato due volte la me- desima somma, la prima indebitamente in favore della convenuta e la se- conda correttamente in favore del fallimento, il Tribunale ritenne che il diritto alla restituzione fosse sorto soltanto con il passaggio in giudicato della sen- tenza di appello che aveva accolto la domanda del curatore, concludendo che 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 dalla medesima data doveva essere fatto decorrere il relativo termine di pre- scrizione, e dichiarando pertanto infondata la relativa eccezione. Precisato infatti che l'art. 44 della legge fall. prevede un'inefficacia relativa, che può essere dichiarata soltanto a seguito di un'azione proposta dal curatore del fallimento, osservò che, in qualità di debitore della società fallita, il Mediocre- dito non avrebbe potuto farla valere, essendo tenuto ad effettuare il paga- mento, a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'ese- cuzione. Aggiunse che il pagamento eseguito in favore del fallimento, cristal- lizzato dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello, passata in giudicato, aveva comportato il venir meno della giustificazione giuridica di quello effettuato in favore della [OSCURATO:SOCIETA], la quale si era soddisfatta per intero successivamente alla dichiarazione di fallimento, in contrasto con la par con- dicio creditorum, mentre il Mediocredito aveva sopportato le conseguenze della declaratoria d'inefficacia del pagamento. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 29 luglio 2019, emessa ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la quale ha ribadito che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione di un provvedi- mento giudiziale successivamente revocato sorge con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato che tale importo non era dovuto. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], successivamente incorporato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la quale ha spiegato intervento nel giudizio, mediante il deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. La causa, avviata alla trattazione in camera di consiglio, con ordinanza del 14 maggio 2021 è stata rinviata alla pubblica udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'inter- vento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio dall'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa a titolo universale del [OSCURATO:PERSONA], al quale è succeduta a seguito di fusione per incor- porazione con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 30 ottobre 2019, rep. n. 15286, prodotto in giudizio. Nel giudizio di cassazione, non risulta infatti precluso l'intervento di un terzo che intenda proseguire il giudizio in qualità di successore a titolo uni- versale di una delle parti già costituite, trovando applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 110 cod. proc. civ., la cui operatività non è espres- samente esclusa per il giudizio di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, a condizione che tale soggetto alleghi e documenti la predetta qualità attraverso le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ. e tramite un atto partecipato alla controparte mediante notificazione (cfr. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. V., 17/07/2019, n. 19172; Cass., Sez. VI, 15/05/2020, n. 8973). La necessità di quest'ultimo adempi- mento, volto ad assicurare il contraddittorio in ordine alla modificazione sog- gettiva intervenuta nel rapporto processuale, esclude, in linea di principio, l'ammissibilità di un intervento spiegato mediante il semplice deposito della memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui omessa notificazione può ritenersi tuttavia sanata qualora, come nella specie, la controparte abbia po- tuto prendere conoscenza dell'intervento, a seguito del rinvio della tratta- zione, ed abbia accettato il contraddittorio, astenendosi dal sollevare ecce- zioni (cfr. Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172; Cass., Sez. VI, 22/02/2016, n. 3471; Cass., Sez. III, 31/03/2011, n. 7441). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 2935 e 2943 cod. civ. d dell'art. 44 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver an- corato la decorrenza del termine di prescrizione alla sentenza con cui era stata dichiarata l'inefficacia del pagamento, senza tener conto della natura meramente dichiarativa della stessa e della sua inopponibilità ad essa ricor- rente, rimasta estranea al relativo giudizio. Premesso che la proposizione della domanda di cui all'art. 44 della legge fall. era stata preceduta da una 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 richiesta di pagamento del curatore fallimentare, sostiene che, nel ritenere necessario il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale non ha tenuto conto della natura non costitutiva, ma meramente dichiarativa della stessa, avente ad oggetto l'accertamento che il pagamento era stato effettuato con mezzi appartenenti al patrimonio del fallito, e della sua conseguente inido- neità ad interrompere il termine di prescrizione dell'obbligazione restitutoria, estranea all'oggetto del giudizio. Aggiunge che quest'ultimo si poneva, ri- spetto a tale obbligazione, come un mero impedimento di fatto, derivante dalla decisione unilaterale del Mediocredito di opporsi alla legittima richiesta di pagamento del curatore, determinando l'instaurazione di un giudizio al quale essa ricorrente non era stata chiamata a partecipare. 2.1. Il motivo è fondato. In tema di ripetizione dell'indebito, questa Corte, nell'affermare che la relativa azione presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, deri- vante dall'assenza originaria di un titolo che la giustifichi o dal successivo venir meno dello stesso per annullamento, rescissione o inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva (cfr. Cass., Sez. III, 28/05/2013, n. 13207; 22/09/1979, n. 4889), ha precisato che le due fattispecie devono essere tenute distinte ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, che va ancorata nel primo caso alla data di effettuazione del pagamento, e nel secondo alla data in cui, per effetto del venir meno del titolo, sorge e diviene azionabile il diritto alla restituzione (cfr. Cass., Sez. III, 11/02/2020, n. 3314; 3/12/2015, n. 24628). E' stato inoltre chiarito che al primo gruppo di fatti- specie dev'essere ricondotta anche l'ipotesi in cui il pagamento sia stato ef- fettuato in virtù di un titolo del quale sia stata successivamente accertata la nullità, dal momento che tale forma d'invalidità, afferendo agli elementi ge- netici del negozio, si traduce nel difetto ab origine di una valida causa sol- vendi, rispetto al quale la pronuncia giudiziale opera con efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione re- stitutoria non può fatto decorrere dalla data di tale pronuncia, ma va ancorato a quella del pagamento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mancanza di un giudicato in ordine alla nullità del titolo (cfr. Cass., Sez. III, 19/04/2015, n. 7749; 12/05/2014, n. 10250; 15/07/2011, n. 15669). Ancora diversa è 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 infine l'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di una pronuncia di condanna successivamente riformata o cassata, trattandosi di una fattispecie comunemente ritenuta non riconducibile allo schema della ri- petizione dell'indebito, in quanto collegata all'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore al provvedimento annullato, nonché indi- pendente da qualsiasi valutazione in ordine alla buona o alla mala fede dell'ac- cipiens, avuto riguardo alla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo in base al quale è stato effettuato il pagamento ed alla provvisorietà dei suoi effetti, che escludono la possibilità di attribuire rilievo a stati soggettivi (cfr. Cass., Sez. III, 12/11/2021, n. 34011; 20/10/2011, n. 21699; Cass., Sez. II, 1/10/2019, n. 24475). Tale fattispecie, contrariamente a quanto ri- tenuto dalla Corte d'appello nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648-bis cod. proc. civ., non è in alcun modo assimilabile a quella in esame, caratte- rizzata dal fatto che la somma della quale è stata chiesta la restituzione è stata corrisposta in esecuzione non già di un provvedimento di condanna ri- formato o cassato, ma di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in un procedimento di espropriazione presso terzi promosso da un credi- tore nei confronti di un debitore successivamente dichiarato fallito, e conclu- sosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento con l'assegnazione del cre- dito pignorato, cui ha fatto seguito, in data successiva all'apertura della pro- cedura concorsuale, il pagamento da parte del debitor debitoris in favore del creditore assegnatario. Conformemente ai principi richiamati, deve escludersi che qualora, come nella specie, il pagamento dovuto al creditore sia stato effettuato, in data successiva alla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, in favore di un sog- getto diverso dal curatore, a sua volta creditore del fallito, il diritto alla ripe- tizione del solvens nei confronti dell'accipiens, a seguito della dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 44 della legge fall., sorga soltanto per effetto della relativa pronuncia giudiziale, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal passaggio in giudicato della stessa. L'inefficacia che colpisce gli atti, ivi compresi i pagamenti, posti in essere dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 44 cit., trovando la sua ratio non già nel pregiudizio sofferto dai creditori, ma nella perdita da parte del 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 debitore della disponibilità dei propri beni e diritti patrimoniali, che si deter- mina per effetto della sentenza di fallimento, si distingue infatti da quella prevista dall'art. 67 della legge fall., operando di pieno diritto, senza necessità di una apposita pronuncia giudiziale, sicché la relativa azione, a differenza della revocatoria, non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo, in quanto funzionale ad una declaratoria di nullità dell'atto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 14/10/2015, n. 20742; 13/10/1970, n. 1979; Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737). Tale principio trova applicazione non solo ai pagamenti volontari, ma an- che a quelli coattivi, ivi compreso, in caso di fallimento del debitore già as- soggettato ad espropriazione presso terzi, quello eseguito dal debitor debito- ris in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., il quale estingue, oltre al debito del terzo nei confronti del creditore assegnatario, anche quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo: il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei propri beni, deve ritenersi infatti violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di falli- mento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indi- rettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo (cfr. Cass., Sez. VI, 22/01/2016, n. 1227; Cass., Sez. I, 31/03/2011, n. 7508). L'inefficacia di tali pagamenti, in caso di fallimento del debitore già assogget- tato ad espropriazione presso terzi, preclude al creditore procedente la facoltà di pretendere dal debitor debitoris l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. in data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento e non ancora eseguita a quest'ultima data, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegna- zione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del fallimento, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/ 03/2011, n. 5994; 6/09/2007, n. 18714; Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737). E' noto d'altronde che, in quanto disposta salvo esazione, l'assegna- zione del credito pignorato non determina l'immediata estinzione del debito 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente si veri- fica soltanto a seguito della riscossione del credito, la quale, ove abbia luogo in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, sconta inevitabil- mente la sanzione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 cit. (cfr. Cass., Sez. I, I, 8/06/2020, n. 10867; 31/03/2011, n. 7508; Cass., Sez. VI, 22/01/2016, n. 1227). Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della controri- corrente, secondo cui, nonostante la dichiarazione di fallimento della società debitrice, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sottrarsi all'effettua- zione del pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto dell'efficacia vinco- lante dell'ordinanza di assegnazione, divenuta irretrattabile per effetto della mancata impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi: tale irretrattabi- lità, ricollegabile alla funzione propria dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata, preclude infatti al terzo debitore la deduzione di quei vizi che, in quanto incidenti sulla regolarità della procedura esecutiva, avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma non gli impedisce di far valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa del creditore sopravvenuti alla assegnazione, quali per l'appunto l'intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, mediante l'opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità trova giu- stificazione nell'efficacia di titolo esecutivo propria del provvedimento in esame, azionabile in via esecutiva da parte del creditore assegnatario nei confronti del debitor debitoris (cfr. Cass., Sez. VI, 3/06/2015, n. 11493; Cass., Sez. III, 20/11/2012, n. 20310; 7/02/2000, n. 1339). Non pertinente risulta invece il richiamo della sentenza impugnata al principio, enunciato da questa Corte in riferimento all'ipotesi di emissione di un assegno circolare su richiesta di un soggetto già dichiarato fallito, secondo cui la banca emittente non può sottrarsi al pagamento dell'assegno invocando l'inopponibilità al fal- limento dei trasferimenti per girata del titolo, dal momento che essa, quando emette un assegno circolare, adempie un'obbligazione di provvista nei con- fronti del richiedente e contestualmente assume, ai sensi degli artt. 82 e 83 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo (cfr. Cass., Sez. I, 12/10/ 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 2018, n. 25558; 23/07/2009, n. 17310): l'inopponibilità al creditore asse- gnatario di eccezioni riguardanti il rapporto tra il debitore pignorato ed il terzo debitore non trova infatti giustificazione nell'astrattezza dell'obbligazione di quest'ultimo, come accade nei rapporti tra la banca emittente ed il giratario dell'assegno circolare, ma nel giudicato eventualmente formatosi in ordine all'accertamento del credito pignorato per effetto dell'irretrattabilità dell'ordi- nanza emessa ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. ovvero nell'effetto lato sensu confessorio della dichiarazione positiva resa dal terzo ai sensi dell'art.547 cod. proc. civ. e nella mancata proposizione dell'opposizione agli atti ese- cutivi avverso l'ordinanza di cui all'art. 553 cod. proc. civ., i quali non esclu- dono la possibilità di far valere fatti estintivi o impeditivi verificatisi successi- vamente all'assegnazione del credito. Peraltro, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato in fa- vore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del creditore, non si può non tener conto della natura relativa dell'inefficacia prevista dallo art. 44 della legge fall., la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta a preservare l'integrità dell'attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum. In assenza dell'iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo all'esercizio dell'azione di ripetizione da parte del solvens: quest'ultimo, infatti, pur rimanendo esposto al rischio di dover adempiere nuovamente in favore del fallimento, non può chiedere la restituzione del pagamento già eseguito in favore del creditore, trovando lo stesso giustificazione in una causa solvendi ancora operante tra le parti. Sol- tanto nel momento in cui il curatore faccia valere l'inefficacia di tale paga- mento, sollecitando un nuovo adempimento, il pagamento eseguito in favore del fallimento legittima il terzo debitore ad agire per la ripetizione di quello precedentemente effettuato in favore del creditore, da considerarsi ormai privo di causa giustificatrice, per effetto dell'iniziativa assunta dal curatore: ciò comporta, in ossequio al noto principio actio nondum nata non praescri- 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 bitur, che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto decorrere da una data anteriore a quella in cui, a seguito della rinnova- zione dell'adempimento in favore del fallimento, il solvens acquista il diritto di agire nei confronti dell'accipiens per la restituzione dell'importo allo stesso corrisposto. In applicazione di tale principio, non può condividersi la sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Iu- rato, in virtù dell'osservazione che tale diritto era sorto soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con cui, ad iniziativa del curatore del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA], era stata dichiarata l'inefficacia del pre- detto pagamento, in quanto eseguito in data successiva alla dichiarazione di fallimento: è infatti pacifico che, mentre la sentenza di appello nel giudizio promosso dal curatore ai sensi dell'art. 44 della legge fall. era stata pronun- ciata l'8 giugno 2015, il pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] in fa- vore del fallimento aveva avuto luogo oltre dieci anni prima, ovverosia il 4 febbraio 2005, a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado. Alla data del 30 giugno 2016, in cui è stata proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, il relativo diritto doveva quindi considerarsi ormai prescritto, non risultando che la terza debitrice avesse posto in essere alcun atto interruttivo nei confronti della creditrice assegnataria, e non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la pendenza ultrade- cennale del giudizio di accertamento dell'inefficacia del pagamento, avente un oggetto diverso dalla ripetizione dello stesso, e svoltosi comunque senza la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi, propo- sti in via subordinata, con cui la ricorrente ha censurato da un lato la sentenza di primo grado, per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal passag- gio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 44 della legge fall., senza che ne fosse stata offerta la prova, anziché dalla pronuncia dell'ingiun- zione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 186-ter cod. proc. civ. nel corso del giudizio promosso dal curatore o dal pagamento effettuato in esecuzione di tale provvedimento, e dall'altro l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ai 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31717/2019 Numero sezionale 4329/2021 Numero di raccolta generale 621/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., per aver dichiarato inammissibile l'ap- pello sulla base di un principio di diritto diverso da quello posto a fondamento della sentenza di primo grado. 4. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, e, non risul- tando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 27/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 00621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris