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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20917/2026

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p.t., con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 2545/2025 depositata il30/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/05/2026;Numero registro generale 23180/2025Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 20917/2026Data pubblicazione 20/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo e inconsiderazione del carattere macroscopico della ragione di inammissibilità;Esclusa la possibilità di provvedere, nel rito previsto dall’art. 380-bisc.p.c., negli ulteriori sensi invocati dalla controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 (settemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.t., con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli n. 2545/2025 depositata il30/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 04/05/2026;Numero registro generale 23180/2025Numero sezionale 430/2026Numero di raccolta generale 20917/2026Data pubblicazione 20/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo e inconsiderazione del carattere macroscopico della ragione di inammissibilità;Esclusa la possibilità di provvedere, nel rito previsto dall’art. 380-bisc.p.c., negli ulteriori sensi invocati dalla controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 (settemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/06/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris