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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1049/2021

ECLI:EU:C:2021:941
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0235

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 novembre 2021 ( 1 ) Causa C‑235/20 P [OSCURATO:PERSONA], Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Operatore di sistemi mobili via satellite – Presunzione generale di riservatezza dei documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] da un operatore selezionato in un invito a presentare domande – Diniego di accesso»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑734/17 , non pubblicata, EU:T:2020:123 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 gennaio 2018, che ha confermato il rifiuto iniziale della [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’accesso ai documenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

La decisione era fondata sulle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), riguardante la tutela degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, in quanto i documenti in questione consistevano in documentazione presentata da un richiedente selezionato a seguito di un invito sui generis a presentare domande.

2. Nel formulare la sua conclusione, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], per negare l’accesso a tali documenti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, poteva avvalersi di una presunzione generale di riservatezza per questo tipo di documenti, vale a dire domande presentate a seguito di un invito sui generis.

3. Nonostante l’obbligo generale, per qualsiasi istituzione dell’Unione che neghi l’accesso a un documento sulla base di una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, di spiegare, in linea di principio, in che modo l’accesso a tale documento potrebbe pregiudicare l’interesse tutelato da tale eccezione, unitamente a una valutazione del rischio associato ( 4 ), la Corte ha riconosciuto che le istituzioni dell’Unione possono, in taluni casi, fondare le loro decisioni su presunzioni generali ( 5 ).

La Corte di giustizia non ha ancora avuto l’opportunità di esaminare se una siffatta presunzione generale possa applicarsi ai documenti presentati dai richiedenti a seguito di un invito a presentare domande nell’ambito di una siffatta procedura di selezione.

II. Quadro normativo dell’Unione A. Regolamento n. 1049/2001

4. L’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 rubricato «Eccezioni», ai paragrafi 2, 6 e 7 così dispone: «2.

Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: – gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, – le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, – gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. (...)

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento.

Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni.

Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario».

B. Decisione n. 626/2008

5. In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( 6 ) (in prosieguo: la «decisione MSS»): «3.

L’accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione comparativa, comprese le domande, è accordato in conformità del [regolamento n. 1049/2001]».

III. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale

6. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è una società del settore della tecnologia che fornisce soluzioni di comunicazione destinate alle imprese, ai singoli e ai governi.

Il 2 maggio 2017 la ricorrente presentava una domanda di accesso a «[tutte le] informazioni presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA], e/o dalle sue consociate, in occasione della sua partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione conclusa il 13 maggio 2009 con la decisione n. 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( 7 ) e a tutti gli scambi di informazioni tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea in sede di gara d’appalto a seguito dell’offerta iniziale e fino alla decisione di aggiudicazione finale nonché a qualsiasi comunicazione successiva all’aggiudicazione» (in prosieguo: i «documenti richiesti») indirizzati alla Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (in prosieguo: la «DG Connect») della [OSCURATO:PERSONA] europea.

La richiesta è stata effettuata sulla base all’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001.

Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] è uno dei suoi diretti concorrenti ed è tra gli operatori che sono stati selezionati per fornire i servizi oggetto della gara.

7. Con lettera del 22 giugno 2017 la DG Connect informava la ricorrente di aver respinto integralmente la domanda di accesso, in quanto la divulgazione di tali documenti avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese la proprietà intellettuale, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale.

Secondo la DG Connect, i documenti richiesti erano interamente coperti dalle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

In assenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione di tali documenti, l’accesso – anche parziale – veniva negato.

8. Il 10 luglio 2017 la ricorrente presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di conferma per l’accesso ai documenti sulla base dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001.

9. In mancanza di una risposta esplicita a tale domanda di conferma, il 3 novembre 2017 la ricorrente proponeva un ricorso di annullamento della decisione implicita di rigetto di detta domanda, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

10. L’11 gennaio 2018 il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione esplicita di rigetto della domanda di conferma per l’accesso ai documenti.

A sostegno della suddetta decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] richiamava l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali), secondo trattino (tutela delle procedure giurisdizionali), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo), del regolamento n. 1049/2001.

Nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] individuava altresì un documento oggetto della richiesta che non era stato precedentemente identificato, segnatamente uno «scambio di e-mail tra la DG [“Società dell’informazione e media”] ( 8 ) e la [OSCURATO:PERSONA], ottobre/novembre 2008 (Ares(2017)439857)», relativo a una richiesta di informazioni supplementari inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2008 in merito ai requisiti di ammissibilità indicati nell’invito a presentare domande e alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2008 (in prosieguo: lo «scambio di e-mail»).

11. Il 22 gennaio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda di dichiarazione di non luogo a statuire a seguito dell’adozione della decisione impugnata.

12. Il 22 marzo 2018 la ricorrente depositava una dichiarazione di modifica del ricorso, cosicché con quest’ultimo veniva quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

13. Con ordinanza 4 settembre 2018 è stato autorizzato l’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

B. La sentenza impugnata

14. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi di annullamento in cui sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli interessi commerciali, in secondo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela delle procedure giurisdizionali, in terzo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela della vita privata, in quarto luogo, l’ultima clausola dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativa all’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, e, in quinto luogo, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo al diniego di accesso parziale.

15. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla legittimità della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto ha respinto il ricorso.

16. Il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse invocare una presunzione generale di riservatezza in relazione ai documenti richiesti, che riguardavano l’offerta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ).

Esso si è basato sulla propria giurisprudenza ( 10 ) secondo la quale, a causa della natura dei documenti in questione, l’accesso alle offerte dei concorrenti in materia di appalti pubblici, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali ( 11 ).

17. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha stabilito che questa presunzione non si applica solo alle richieste di accesso presentate da un offerente non aggiudicatario.

Oltre al fatto che sarebbe illogico concedere un accesso più ampio ai terzi rispetto agli offerenti non selezionati, la divulgazione di talune informazioni ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 12 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») non ha alcuna incidenza sull’applicazione di una presunzione di riservatezza ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ( 13 ).

18. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha aggiunto che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS, invocato dalla ricorrente, si limita a ribadire che qualsiasi domanda di accesso ai documenti deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 1049/2001, senza avere per oggetto o per effetto di modificare l’ambito di applicazione di detto regolamento ( 14 ).

19. Il Tribunale ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui la presunzione non dovrebbe applicarsi dato che sono trascorsi più di cinque anni dalla chiusura della procedura di selezione.

La ragione di tale diniego è che i documenti oggetto della domanda di accesso erano idonei, per loro natura, a contenere elementi tecnici ed economici riservati in merito all’offerente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e i metodi di lavoro di quest’ultimo, sul suo know-how, sulla sua organizzazione interna, sui costi e sui prezzi proposti.

Ciò a maggior ragione in quanto nel 2017 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora lanciato servizi di connettività in volo e l’attribuzione dello spettro a suo favore era valida almeno fino al 2027 ( 15 ).

20. Esso ha aggiunto che la decisione impugnata conteneva motivi sufficienti per escludere qualsiasi interesse pubblico prevalente alla divulgazione, conformemente all’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 ( 16 ).

Esso ha inoltre stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore nel ritenere che, sulla base delle circostanze invocate dalla ricorrente, non potesse essere individuata l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ( 17 ).

21. Il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 negando l’accesso parziale ai documenti richiesti, dal momento che gli stessi erano integralmente coperti da una presunzione generale di riservatezza ( 18 ).

22. Alla luce delle sue conclusioni, il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare la fondatezza del secondo e del terzo motivo riguardanti l’errata applicazione delle eccezioni relative, rispettivamente, alla tutela delle procedure giurisdizionali e alla tutela della vita privata ( 19 ).

C. L’impugnazione

23. Il 12 giugno 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), deducendo due motivi.

24. Il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli interessi commerciali, è suddiviso in quattro capi.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare una presunzione generale di riservatezza ai documenti richiesti, poiché tale presunzione si applicherebbe solo alle offerte presentate dai concorrenti nell’ambito delle procedure di appalto pubblico disciplinate dal regolamento finanziario.

In secondo luogo, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], se il Tribunale ha deciso di applicare una nuova presunzione generale, non ne ha fornito le ragioni.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una siffatta presunzione generale non potrebbe comunque applicarsi ai documenti richiesti, in quanto ciò priverebbe l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS del suo effetto utile e sarebbe contrario all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In quarto luogo, essa ha contestato la constatazione del Tribunale secondo cui la presunzione generale di riservatezza sarebbe applicabile alla totalità dei documenti richiesti.

25. Con il secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e ha quindi violato l’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

26. La [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] SE ( 21 ) ha parimenti depositato osservazioni scritte a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

27. Conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni al primo motivo di impugnazione.

IV. Analisi A. Sul primo capo del primo motivo

28. Con il primo capo del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente stabilito che ai documenti richiesti, vale a dire ai documenti presentati da un offerente in una procedura di gara al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento finanziario, è applicabile una presunzione generale di riservatezza basata sulla tutela degli interessi commerciali.

29. La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presunzione generale si applichi solo ai documenti presentati nell’ambito di una gara pubblica organizzata ai sensi del regolamento finanziario.

Essa sostiene che il regolamento finanziario prevede che gli offerenti non aggiudicatari possano ottenere almeno alcune informazioni (il nome dell’aggiudicatario, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta e il prezzo pagato o il valore dell’appalto).

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ottenuto alcuna informazione poiché il regolamento finanziario non è applicabile e la decisione MSS non contiene alcuna disposizione specifica che stabilisca il diritto di ottenere determinate informazioni.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere a un esame individuale della sua domanda di accesso ai documenti.

30. A sostegno della sua posizione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, per analogia, che la presunzione generale di riservatezza non si applica ai documenti prodotti nell’ambito degli inviti a presentare proposte di sovvenzioni coperti dal regolamento finanziario, in cui le istituzioni dell’Unione devono effettuare una valutazione individuale.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ) corrobora questa tesi.

31. Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, anche ammettendo che la domanda inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di selezione possa essere considerata della stessa natura delle offerte presentate dai concorrenti nelle procedure di appalto pubblico, lo scambio di e-mail tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato della stessa natura di tali offerte.

32. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non condividono il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA].

33. Come ho già rilevato, per giustificare un diniego di accesso ai documenti, non è sufficiente che l’istituzione dell’Unione interessata affermi che un documento richiesto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

In linea di principio, l’istituzione dell’Unione deve fornire una spiegazione adeguata su come tale accesso potrebbe concretamente ed effettivamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato da detta disposizione.

La Corte ha tuttavia altresì ammesso che, per negare l’accesso a taluni documenti, un’istituzione è legittimata a basarsi su presunzioni di carattere generale.

Una presunzione di carattere generale può applicarsi a categorie di documenti, posto che considerazioni di ordine generale simili possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura ( 23 ).

Inoltre, atteso che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo ( 24 ).

34. Ad oggi, i giudici dell’Unione hanno riconosciuto che talune categorie di documenti possono essere coperte da una presunzione generale di riservatezza ( 25 ).

Tuttavia, l’elenco di queste categorie di documenti non è esaustivo.

35. Come affermato dalla Corte nella sentenza ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], per riconoscere una nuova categoria di documenti, occorre che sia dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sia, in modo ragionevolmente prevedibile, idonea a pregiudicare l’interesse tutelato dall’eccezione in questione ( 26 ).

36. A mio avviso, il primo motivo di impugnazione solleva una questione primaria: i documenti presentati nell’ambito di una procedura di selezione a seguito di un invito sui generis a presentare domande devono essere coperti da una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali, sebbene tale procedura non sia disciplinata dal regolamento finanziario, come nel caso di specie?

37. A mio parere, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo.

Per completezza, occorre rilevare che, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del presente procedimento di impugnazione la Corte non è tenuta a decidere se una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali possa applicarsi ai documenti presentati nell’ambito di tutte le procedure di gara.

38. Facendo riferimento in particolare alle sentenze Cosepuri/EFSA ( 27 ) e Secolux/[OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), nella sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito che, a causa delle informazioni economiche e tecniche in esse contenute, le offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di una procedura di appalto possono rientrare nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali.

Esso ha aggiunto che è a causa della natura di tali documenti che si presume che l’accesso alle offerte dei concorrenti nell’ambito degli appalti pubblici pregiudichi, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali ( 29 ).

39. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato nella sentenza impugnata che, come aveva statuito nella causa Secolux/[OSCURATO:PERSONA], tali documenti, per loro natura, possono contenere elementi tecnici ed economici confidenziali dell’offerente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e i metodi di lavoro di quest’ultimo, sul suo know-how, sulla sua organizzazione interna, sui suoi costi e sui prezzi proposti ( 30 ).

40. Ritengo che il Tribunale abbia recepito correttamente questo ragionamento e abbia applicato una presunzione generale nelle circostanze del caso di specie.

Osservo che nella sentenza impugnata si legge che, secondo la decisione controversa, i documenti richiesti descrivono nel dettaglio il modello e le capacità imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] e riflettono un know-how tecnologico specifico nei settori interessati dalla procedura di selezione.

Inoltre, i documenti richiesti illustrano il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] prevede di utilizzare un’attribuzione paneuropea della frequenza in banda S al fine di fornire MSS a livello commerciale all’interno dell’Unione.

Tali informazioni hanno un valore commerciale per la [OSCURATO:PERSONA] e riflettono le conoscenze interne di quest’ultima, rispecchiando il know-how e i modelli imprenditoriali specifici di detta società, la cui divulgazione comprometterebbe i suoi interessi commerciali.

L’accesso a tali documenti non solo rivelerebbe ai concorrenti informazioni sui modelli e sulle capacità imprenditoriali, ma permetterebbe anche ad altri potenziali richiedenti in eventuali future gare di copiare la domanda della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle proprie domande ( 31 ).

41. Inoltre, osservo che, in virtù della decisione MSS, le ricorrenti erano tenute a presentare la prova della loro capacità di realizzare una serie di tappe specificate nell’allegato della decisione MSS; in particolare, la presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la fabbricazione del satellite, il contratto di lancio del satellite, le stazioni terrestri gateway, il completamento della fase di concezione e sviluppo, l’abbinamento dei moduli, il lancio dei satelliti, il coordinamento delle frequenze e la fornitura di MSS sui territori degli Stati membri.

42. Alla luce di quanto precede, ritengo che i documenti presentati da un richiedente nell’ambito di una procedura di selezione a seguito di un invito sui generis a presentare domande come quello in questione possano essere coperti da una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali.

43. Passo ora ad esaminare quattro argomenti supplementari addotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

44. In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la presunzione generale di riservatezza possa applicarsi alle procedure di selezione non organizzate ai sensi del regolamento finanziario, sono senz’altro convinto che essa ammetta una risposta affermativa.

45. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il regolamento finanziario contenga una disposizione che concede a soggetti specifici (segnatamente gli offerenti esclusi) il diritto di ottenere determinate informazioni ( 32 ) non incide sull’applicazione del regolamento n. 1049/2001, che disciplina le domande di accesso ai documenti da parte del pubblico.

Chiunque può invocare le disposizioni del regolamento n. 1049/2001, indipendentemente dal fatto che abbia un interesse legittimo (diverso da quello di qualsiasi altro membro del pubblico) a ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

Il regolamento n. 1049/2001 non ha l’obiettivo di tutelare gli interessi legittimi degli offerenti non aggiudicatari.

Ciò che è determinante non è se gli interessati possano ottenere determinate informazioni in forza di normative specifiche (come il regolamento finanziario), ma se, data la natura dei documenti richiesti, sia ragionevolmente prevedibile che la loro divulgazione al pubblico possa pregiudicare gli interessi commerciali del richiedente o dell’offerente in questione.

46. A tal riguardo, occorre aggiungere che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS si limita a ribadire che le domande di accesso ai documenti connessi alle procedure di selezione disciplinate da tale decisione sono esaminate sulla base del regolamento n. 1049/2001, senza avere l’obiettivo o l’effetto di modificare la portata di quest’ultimo ( 33 ).

47. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente relativo alla sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ) si basa su una lettura errata di tale sentenza.

Anche se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di effettuare un esame individuale in detta causa, nulla in questa sentenza indica che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basarsi invece su una presunzione generale di riservatezza nell’ambito degli inviti a presentare proposte di sovvenzioni.

Vale la pena ricordare che le istituzioni dell’Unione non sono obbligate a basarsi su siffatte presunzioni generali.

Il ricorso a una presunzione generale di riservatezza è quindi solo una facoltà per l’istituzione dell’Unione interessata.

Quest’ultima è sempre libera di decidere di effettuare un esame specifico e individuale dei documenti in questione ( 35 ).

48. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che lo scambio di e-mail tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] relativo al soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità non ha la stessa natura della domanda e, quindi, non dovrebbe rientrare nella presunzione generale.

Tralasciando la questione della ricevibilità di questa linea argomentativa, che la [OSCURATO:PERSONA] contesta, essa va respinta nel merito.

Le informazioni supplementari fornite dal richiedente in merito al soddisfacimento dei criteri di ammissibilità costituiscono parti integranti dell’offerta e devono essere trattate come tali.

Quantunque i criteri di ammissibilità siano pubblici, come sostiene la ricorrente, non ne consegue che le risposte alle richieste di chiarimenti sui motivi per cui una domanda soddisfa tali criteri siano, per loro natura, pubbliche.

49. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione se il lasso di tempo trascorso dalla selezione e dall’autorizzazione, nel 2009, abbia fatto venire meno la motivazione del segreto commerciale.

Come il Tribunale ha giustamente rilevato nella sua sentenza ( 36 ), la divulgazione potrebbe rivelare informazioni tecniche e finanziarie riservate sul richiedente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e sui metodi di lavoro, sul know-how, sull’organizzazione interna, sui costi e sui prezzi proposti dallo stesso.

Il Tribunale ha altresì giustamente osservato che la divulgazione di tali informazioni o di qualsiasi altra informazione di valore commerciale riflessa nell’offerta, sebbene a più di cinque anni di distanza dalla chiusura della procedura di selezione, sarebbe idonea ad arrecare pregiudizio alla tutela di competenze, strategia e creatività della [OSCURATO:PERSONA], e quindi alla sua forza commerciale.

Il Tribunale ha ricordato che al momento della richiesta di accesso ai documenti la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora lanciato i servizi di connettività in volo e che l’attribuzione dello spettro radio di cui trattasi a suo favore è valida almeno fino al 2027.

Non vi sono quindi ragioni per ritenere che tali preoccupazioni siano scemate a causa del tempo decorso dall’adozione della decisione di selezione e autorizzazione.

50. Ne consegue, pertanto, che il primo capo del primo motivo di impugnazione è infondato.

B. Sul secondo capo del primo motivo

51. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, supponendo che il Tribunale abbia inteso riconoscere una presunzione generale di riservatezza per tutti i documenti depositati dai richiedenti nell’ambito di tutte le gare d’appalto organizzate dalle istituzioni dell’Unione, esso non ne ha motivato le ragioni.

52. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

53. L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince.

Innanzi tutto, come indicato al precedente paragrafo 37, l’impugnazione di cui trattasi non solleva la questione dell’applicabilità di una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali ai documenti presentati in tutte le procedure di gara.

Inoltre, il Tribunale ha individuato motivi sufficienti per riconoscere l’esistenza di una presunzione nel caso di specie, in particolare ai punti 42, 43 e 48 della sentenza impugnata.

In sostanza, il Tribunale ha statuito che ciò è dovuto al fatto che, per loro natura, le offerte presentate nell’ambito di procedure di selezione a seguito di inviti a presentare domande come quella in questione possono includere informazioni economiche e tecniche la cui divulgazione, in linea di principio, potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela di interessi commerciali.

54. Ne consegue che il secondo capo del primo motivo di impugnazione è infondato.

C. Sul terzo capo del primo motivo

55. Con il terzo capo del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che a documenti come quelli richiesti nel caso di specie debba applicarsi una presunzione generale di riservatezza.

A sostegno della sua tesi, la ricorrente deduce tre argomenti.

56. In primo luogo, l’applicazione di una tale presunzione generale di riservatezza priverebbe del suo effetto utile l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS.

La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da detta disposizione si può dedurre che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che l’integrità della procedura di selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite non sarebbe pregiudicata se fosse consentito l’accesso ai documenti in questione.

57. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea il fatto che essa non può beneficiare del diritto specifico di accesso a determinate informazioni concesso dal regolamento finanziario agli offerenti esclusi in quanto non ha partecipato alla gara d’appalto.

In ogni caso, la decisione MSS non prevede un simile diritto di accesso a determinate informazioni.

58. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’applicazione di una presunzione generale di riservatezza al tipo di documenti in questione viola il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta.

La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in mancanza di accesso ai documenti richiesti, sarebbe estremamente difficile per un concorrente dimostrare l’inadempienza della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle condizioni della propria offerta. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di aver avviato dinanzi al Tribunale un contenzioso relativo all’asserita omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sul rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle condizioni dell’invito a presentare domande e della sua offerta ( 37 ).

59. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti della ricorrente.

60. A mio avviso, i primi due argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti per le ragioni già indicate ai precedenti paragrafi da 44 a

46. A questo proposito vorrei aggiungere che, se il legislatore dell’Unione avesse voluto conferire il diritto di ottenere determinate informazioni ai richiedenti non selezionati nell’ambito delle procedure di selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite, avrebbe potuto includere una disposizione analoga all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Tuttavia, non lo ha fatto.

Inoltre, come riconosce la stessa ricorrente, quand’anche una siffatta disposizione fosse esistita, la stessa non avrebbe potuto avvalersene in quanto non aveva partecipato alla procedura di selezione.

61. Per quanto riguarda il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato tale argomento dinanzi al Tribunale.

62. Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 190 del regolamento di procedura della Corte, non è consentito presentare motivi nuovi in sede di impugnazione.

Permettere a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale.

Nell’ambito dell’impugnazione, in linea di principio, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi.

Tuttavia, un argomento che non è stato dedotto in primo grado non costituisce un motivo nuovo, e pertanto irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale ( 38 ).

63. Ciò non si verifica nel caso di specie.

La [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun argomento basato sulla violazione dell’articolo 47 della Carta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Il motivo è, pertanto, irricevibile.

64. In ogni caso, questa terza linea argomentativa è altresì infondata.

65. L’obiettivo del regolamento n. 1049/2001 non è quello di assistere le parti interessate ai fini di un contenzioso, come risulta dal fatto che la persona che richiede l’accesso non deve motivare o dimostrare un interesse particolare all’ottenimento dell’accesso.

66. Inoltre, dubito che la decisione nella causa Varec ( 39 ), citata dalla [OSCURATO:PERSONA], possa offrire un aiuto concreto alla ricorrente.

Semmai essa suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel tentativo di avvalersi del regolamento n. 1049/2001 nell’ambito della presente controversia.

Nella causa Varec, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di un appalto pubblico in cui la sua offerta era stata respinta per mancato soddisfacimento dei criteri tecnici.

Essa ha quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici belgi al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione.

A tal fine, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa all’offerta dell’aggiudicatario.

Quest’ultimo si è naturalmente opposto a tale richiesta facendo valere la riservatezza dei propri documenti relativi all’offerta.

67. A seguito di un rinvio da parte dei giudici belgi, la Corte ha dichiarato che il principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali deve essere attuato in modo da conciliarlo con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia ( 40 ).

Conseguentemente, la Corte ha prescritto ai giudici nazionali di esaminare tali domande di divulgazione dei documenti di gara caso per caso, bilanciando l’interesse dell’offerente prescelto a salvaguardare la riservatezza dei segreti commerciali con le esigenze di una tutela giudica effettiva ( 41 ).

68. Quanto sopra dimostra che se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che i documenti oggetto di tale procedimento fossero necessari ai fini del contenzioso, avrebbe dovuto sollevare tale questione dinanzi al giudice investito della controversia.

Tale giudice avrebbe potuto quindi essere in grado di bilanciare gli interessi contrapposti per decidere in che misura e con quale procedimento talune informazioni o taluni documenti, se del caso, potessero essere divulgati.

Da nessun elemento del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia invocato tale procedura in alcun momento.

69. Ne deriva pertanto che il terzo capo del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

D. Sul quarto capo del primo motivo

70. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire che la presunzione generale si applicava alla totalità dei documenti richiesti.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene la presunzione generale di riservatezza possa coprire talune categorie di informazioni sensibili come le informazioni sui prezzi o il know-how, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un esame individuale dei documenti al fine di individuare quali riguardassero le caratteristiche e i vantaggi essenziali della proposta della [OSCURATO:PERSONA].

71. Mi sembra che l’argomento della ricorrente poggi su un fraintendimento circa le conseguenze dell’applicazione di una presunzione generale a determinate categorie di documenti.

Per definizione, quando una presunzione generale si applica a una determinata categoria di documenti, l’istituzione interessata non è tenuta a esaminare i documenti singolarmente per stabilire se parti dei medesimi debbano essere divulgate (ad esempio, le parti dei documenti relative alle caratteristiche e ai vantaggi essenziali dell’offerta prescelta) ( 42 ).

72. Ne consegue che il quarto capo del primo motivo è infondato.

V. Conclusione

73. In conclusione, propongo alla Corte di respingere il primo motivo d’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia il 12 giugno 2020. ( 3 ) GU 2001, L 145, pag. 43 . ( 4 ) Sentenze del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 51 ), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑576/19 P , EU:C:2020:873 , punto 51 ). ( 5 ) V., in tal senso, ex multis, sentenze del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punto 55 ) e del 22 gennaio 2020, PTC [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑175/18 P , EU:C:2020:23 , punto 58 ). ( 6 ) GU 2008, L 172, pag. 15 . ( 7 ) GU 2009, L 149, pag. 65 . ( 8 ) Successivamente DG Connect. ( 9 ) Punto 65 della sentenza impugnata. ( 10 ) Sentenze del 29 gennaio 2013, Cosepuri/EFSA ( T‑339/10 e T‑532/10 , EU:T:2013:38 ); del 21 settembre 2016, Secolux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑363/14 , EU:T:2016:521 ), e del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( T‑136/15 , EU:T:2017:915 ). ( 11 ) Punto 43 della sentenza impugnata. ( 12 ) GU 2002, L 248, pag. 1 . ( 13 ) Punti da 52 a 55 della sentenza impugnata. ( 14 ) Ibidem, punto

56. ( 15 ) Ibidem, punti 58 e

59. ( 16 ) Ibidem, punto

81. ( 17 ) Ibidem, punto

82. ( 18 ) Ibidem, punto

92. ( 19 ) Ibidem, punti da 95 a

98. ( 20 ) Sentenza del 26 marzo 2020 ( T‑734/17 , non pubblicata, EU:T:2020:123 ). ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] SE ha fornito la prova delle circostanze secondo cui in precedenza era registrata come [OSCURATO:PERSONA]., era stata oggetto di trasformazione e la sua sede statutaria era stata trasferita senza che si fosse verificato lo scioglimento della società. ( 22 ) Sentenza del 21 ottobre 2010 ( T‑439/08 , non pubblicata, EU:T:2010:442 ). ( 23 ) V., in tal senso, ex multis, sentenze del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punto 55 ), e del 22 gennaio 2020, PTC [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑175/18 P , EU:C:2020:23 , punto 58 ). ( 24 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) Nella sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 81 ), la Corte ha riconosciuto l’esistenza fino a tale data di cinque categorie di questo tipo, vale a dire: 1) i documenti di un fascicolo amministrativo afferente a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato; 2) le memorie depositate dinanzi ai giudici dell’Unione nel corso di un procedimento giurisdizionale durante la pendenza del medesimo; 3) i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti che hanno effettuato una notifica oppure soggetti terzi nell’ambito di un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese; 4) i documenti relativi a un procedimento precontenzioso per inadempimento, ivi inclusi i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato nell’ambito di una procedura EU Pilot; e 5) i documenti afferenti a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. ( 26 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 80 ). ( 27 ) Sentenza del 29 gennaio 2013 ( T‑339/10 e T‑532/10 , EU:T:2013:38 ). ( 28 ) Sentenza del 21 settembre 2016 ( T‑363/14 , EU:T:2016:521 ). ( 29 )

V. punti 42 e 43 della sentenza impugnata. ( 30 ) Ibidem, punto

51. ( 31 ) Punto 48 della sentenza impugnata. ( 32 ) Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile e che ne faccia domanda per iscritto può ottenere le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. ( 33 ) Sentenza impugnata, punto

56. ( 34 ) Sentenza del 21 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( T‑439/08 , non pubblicata, EU:T:2010:442 ). ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punti 56 e 57 ). ( 36 ) Punti da 58 a 61 della sentenza impugnata. ( 37 ) Il Tribunale ha respinto tale ricorso con la sentenza del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑245/17 , EU:T:2021:128 ), divenuta definitiva. ( 38 ) Sentenze del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/19 P , EU:C:2020:1007 , punto 28 ), e del 21 gennaio 2021, Leino‑Sandberg/Parlamento ( C‑761/18 P , EU:C:2021:52 , punto 27 ). ( 39 ) Sentenza del 14 febbraio 2008 ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 ). ( 40 ) Ibidem, punto

52. ( 41 ) Ibidem, punto

55. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/10 P , EU:C:2012:393 , punto 133 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0235 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 novembre 2021 ( 1 ) Causa C‑235/20 P [OSCURATO:PERSONA], Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Operatore di sistemi mobili via satellite – Presunzione generale di riservatezza dei documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] da un operatore selezionato in un invito a presentare domande – Diniego di accesso» I. Introduzione 1. Con la sua impugnazione ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑734/17 , non pubblicata, EU:T:2020:123 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 gennaio 2018, che ha confermato il rifiuto iniziale della [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’accesso ai documenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione era fondata sulle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), riguardante la tutela degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, in quanto i documenti in questione consistevano in documentazione presentata da un richiedente selezionato a seguito di un invito sui generis a presentare domande. 2. Nel formulare la sua conclusione, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], per negare l’accesso a tali documenti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, poteva avvalersi di una presunzione generale di riservatezza per questo tipo di documenti, vale a dire domande presentate a seguito di un invito sui generis. 3. Nonostante l’obbligo generale, per qualsiasi istituzione dell’Unione che neghi l’accesso a un documento sulla base di una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, di spiegare, in linea di principio, in che modo l’accesso a tale documento potrebbe pregiudicare l’interesse tutelato da tale eccezione, unitamente a una valutazione del rischio associato ( 4 ), la Corte ha riconosciuto che le istituzioni dell’Unione possono, in taluni casi, fondare le loro decisioni su presunzioni generali ( 5 ). La Corte di giustizia non ha ancora avuto l’opportunità di esaminare se una siffatta presunzione generale possa applicarsi ai documenti presentati dai richiedenti a seguito di un invito a presentare domande nell’ambito di una siffatta procedura di selezione. II. Quadro normativo dell’Unione A. Regolamento n. 1049/2001 4. L’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 rubricato «Eccezioni», ai paragrafi 2, 6 e 7 così dispone: «2.   Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: – gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, – le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, – gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. (...) 6.   Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate. 7.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario». B. Decisione n. 626/2008 5. In forza dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( 6 ) (in prosieguo: la «decisione MSS»): «3.   L’accesso ai documenti connessi alla procedura di selezione comparativa, comprese le domande, è accordato in conformità del [regolamento n. 1049/2001]». III. Fatti e procedimento A. Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale 6. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è una società del settore della tecnologia che fornisce soluzioni di comunicazione destinate alle imprese, ai singoli e ai governi. Il 2 maggio 2017 la ricorrente presentava una domanda di accesso a «[tutte le] informazioni presentate dall’[OSCURATO:PERSONA] PLC, [OSCURATO:PERSONA], e/o dalle sue consociate, in occasione della sua partecipazione alla gara d’appalto dell’Unione conclusa il 13 maggio 2009 con la decisione n. 2009/449/CE della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( 7 ) e a tutti gli scambi di informazioni tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea in sede di gara d’appalto a seguito dell’offerta iniziale e fino alla decisione di aggiudicazione finale nonché a qualsiasi comunicazione successiva all’aggiudicazione» (in prosieguo: i «documenti richiesti») indirizzati alla Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (in prosieguo: la «DG Connect») della [OSCURATO:PERSONA] europea. La richiesta è stata effettuata sulla base all’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] è uno dei suoi diretti concorrenti ed è tra gli operatori che sono stati selezionati per fornire i servizi oggetto della gara. 7. Con lettera del 22 giugno 2017 la DG Connect informava la ricorrente di aver respinto integralmente la domanda di accesso, in quanto la divulgazione di tali documenti avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese la proprietà intellettuale, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale. Secondo la DG Connect, i documenti richiesti erano interamente coperti dalle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In assenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione di tali documenti, l’accesso – anche parziale – veniva negato. 8. Il 10 luglio 2017 la ricorrente presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di conferma per l’accesso ai documenti sulla base dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001. 9. In mancanza di una risposta esplicita a tale domanda di conferma, il 3 novembre 2017 la ricorrente proponeva un ricorso di annullamento della decisione implicita di rigetto di detta domanda, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. 10. L’11 gennaio 2018 il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione esplicita di rigetto della domanda di conferma per l’accesso ai documenti. A sostegno della suddetta decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] richiamava l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino (tutela degli interessi commerciali), secondo trattino (tutela delle procedure giurisdizionali), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo), del regolamento n. 1049/2001. Nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] individuava altresì un documento oggetto della richiesta che non era stato precedentemente identificato, segnatamente uno «scambio di e-mail tra la DG [“Società dell’informazione e media”] ( 8 ) e la [OSCURATO:PERSONA], ottobre/novembre 2008 (Ares(2017)439857)», relativo a una richiesta di informazioni supplementari inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2008 in merito ai requisiti di ammissibilità indicati nell’invito a presentare domande e alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] del 6 novembre 2008 (in prosieguo: lo «scambio di e-mail»). 11. Il 22 gennaio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda di dichiarazione di non luogo a statuire a seguito dell’adozione della decisione impugnata. 12. Il 22 marzo 2018 la ricorrente depositava una dichiarazione di modifica del ricorso, cosicché con quest’ultimo veniva quindi chiesto l’annullamento della decisione impugnata. 13. Con ordinanza 4 settembre 2018 è stato autorizzato l’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. B. La sentenza impugnata 14. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi di annullamento in cui sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli interessi commerciali, in secondo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela delle procedure giurisdizionali, in terzo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela della vita privata, in quarto luogo, l’ultima clausola dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativa all’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, e, in quinto luogo, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo al diniego di accesso parziale. 15. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sulla legittimità della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto ha respinto il ricorso. 16. Il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse invocare una presunzione generale di riservatezza in relazione ai documenti richiesti, che riguardavano l’offerta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ). Esso si è basato sulla propria giurisprudenza ( 10 ) secondo la quale, a causa della natura dei documenti in questione, l’accesso alle offerte dei concorrenti in materia di appalti pubblici, in linea di principio, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali ( 11 ). 17. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha stabilito che questa presunzione non si applica solo alle richieste di accesso presentate da un offerente non aggiudicatario. Oltre al fatto che sarebbe illogico concedere un accesso più ampio ai terzi rispetto agli offerenti non selezionati, la divulgazione di talune informazioni ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 12 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») non ha alcuna incidenza sull’applicazione di una presunzione di riservatezza ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ( 13 ). 18. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha aggiunto che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS, invocato dalla ricorrente, si limita a ribadire che qualsiasi domanda di accesso ai documenti deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 1049/2001, senza avere per oggetto o per effetto di modificare l’ambito di applicazione di detto regolamento ( 14 ). 19. Il Tribunale ha respinto l’argomentazione della ricorrente secondo cui la presunzione non dovrebbe applicarsi dato che sono trascorsi più di cinque anni dalla chiusura della procedura di selezione. La ragione di tale diniego è che i documenti oggetto della domanda di accesso erano idonei, per loro natura, a contenere elementi tecnici ed economici riservati in merito all’offerente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e i metodi di lavoro di quest’ultimo, sul suo know-how, sulla sua organizzazione interna, sui costi e sui prezzi proposti. Ciò a maggior ragione in quanto nel 2017 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora lanciato servizi di connettività in volo e l’attribuzione dello spettro a suo favore era valida almeno fino al 2027 ( 15 ). 20. Esso ha aggiunto che la decisione impugnata conteneva motivi sufficienti per escludere qualsiasi interesse pubblico prevalente alla divulgazione, conformemente all’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 ( 16 ). Esso ha inoltre stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore nel ritenere che, sulla base delle circostanze invocate dalla ricorrente, non potesse essere individuata l’esistenza di un interesse pubblico prevalente ( 17 ). 21. Il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 negando l’accesso parziale ai documenti richiesti, dal momento che gli stessi erano integralmente coperti da una presunzione generale di riservatezza ( 18 ). 22. Alla luce delle sue conclusioni, il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare la fondatezza del secondo e del terzo motivo riguardanti l’errata applicazione delle eccezioni relative, rispettivamente, alla tutela delle procedure giurisdizionali e alla tutela della vita privata ( 19 ). C. L’impugnazione 23. Il 12 giugno 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 20 ), deducendo due motivi. 24. Il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli interessi commerciali, è suddiviso in quattro capi. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare una presunzione generale di riservatezza ai documenti richiesti, poiché tale presunzione si applicherebbe solo alle offerte presentate dai concorrenti nell’ambito delle procedure di appalto pubblico disciplinate dal regolamento finanziario. In secondo luogo, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], se il Tribunale ha deciso di applicare una nuova presunzione generale, non ne ha fornito le ragioni. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una siffatta presunzione generale non potrebbe comunque applicarsi ai documenti richiesti, in quanto ciò priverebbe l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS del suo effetto utile e sarebbe contrario all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In quarto luogo, essa ha contestato la constatazione del Tribunale secondo cui la presunzione generale di riservatezza sarebbe applicabile alla totalità dei documenti richiesti. 25. Con il secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e ha quindi violato l’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. 26. La [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] SE ( 21 ) ha parimenti depositato osservazioni scritte a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. 27. Conformemente alla richiesta della Corte, limiterò le mie conclusioni al primo motivo di impugnazione. IV. Analisi A. Sul primo capo del primo motivo 28. Con il primo capo del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente stabilito che ai documenti richiesti, vale a dire ai documenti presentati da un offerente in una procedura di gara al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento finanziario, è applicabile una presunzione generale di riservatezza basata sulla tutela degli interessi commerciali. 29. La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la presunzione generale si applichi solo ai documenti presentati nell’ambito di una gara pubblica organizzata ai sensi del regolamento finanziario. Essa sostiene che il regolamento finanziario prevede che gli offerenti non aggiudicatari possano ottenere almeno alcune informazioni (il nome dell’aggiudicatario, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta e il prezzo pagato o il valore dell’appalto). Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ottenuto alcuna informazione poiché il regolamento finanziario non è applicabile e la decisione MSS non contiene alcuna disposizione specifica che stabilisca il diritto di ottenere determinate informazioni. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere a un esame individuale della sua domanda di accesso ai documenti. 30. A sostegno della sua posizione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, per analogia, che la presunzione generale di riservatezza non si applica ai documenti prodotti nell’ambito degli inviti a presentare proposte di sovvenzioni coperti dal regolamento finanziario, in cui le istituzioni dell’Unione devono effettuare una valutazione individuale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ) corrobora questa tesi. 31. Nella sua risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, anche ammettendo che la domanda inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di selezione possa essere considerata della stessa natura delle offerte presentate dai concorrenti nelle procedure di appalto pubblico, lo scambio di e-mail tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato della stessa natura di tali offerte. 32. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non condividono il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA]. 33. Come ho già rilevato, per giustificare un diniego di accesso ai documenti, non è sufficiente che l’istituzione dell’Unione interessata affermi che un documento richiesto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. In linea di principio, l’istituzione dell’Unione deve fornire una spiegazione adeguata su come tale accesso potrebbe concretamente ed effettivamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato da detta disposizione. La Corte ha tuttavia altresì ammesso che, per negare l’accesso a taluni documenti, un’istituzione è legittimata a basarsi su presunzioni di carattere generale. Una presunzione di carattere generale può applicarsi a categorie di documenti, posto che considerazioni di ordine generale simili possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura ( 23 ). Inoltre, atteso che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo ( 24 ). 34. Ad oggi, i giudici dell’Unione hanno riconosciuto che talune categorie di documenti possono essere coperte da una presunzione generale di riservatezza ( 25 ). Tuttavia, l’elenco di queste categorie di documenti non è esaustivo. 35. Come affermato dalla Corte nella sentenza ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], per riconoscere una nuova categoria di documenti, occorre che sia dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sia, in modo ragionevolmente prevedibile, idonea a pregiudicare l’interesse tutelato dall’eccezione in questione ( 26 ). 36. A mio avviso, il primo motivo di impugnazione solleva una questione primaria: i documenti presentati nell’ambito di una procedura di selezione a seguito di un invito sui generis a presentare domande devono essere coperti da una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali, sebbene tale procedura non sia disciplinata dal regolamento finanziario, come nel caso di specie? 37. A mio parere, a tale questione occorre rispondere in senso affermativo. Per completezza, occorre rilevare che, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del presente procedimento di impugnazione la Corte non è tenuta a decidere se una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali possa applicarsi ai documenti presentati nell’ambito di tutte le procedure di gara. 38. Facendo riferimento in particolare alle sentenze Cosepuri/EFSA ( 27 ) e Secolux/[OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), nella sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito che, a causa delle informazioni economiche e tecniche in esse contenute, le offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di una procedura di appalto possono rientrare nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali. Esso ha aggiunto che è a causa della natura di tali documenti che si presume che l’accesso alle offerte dei concorrenti nell’ambito degli appalti pubblici pregiudichi, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali ( 29 ). 39. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato nella sentenza impugnata che, come aveva statuito nella causa Secolux/[OSCURATO:PERSONA], tali documenti, per loro natura, possono contenere elementi tecnici ed economici confidenziali dell’offerente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e i metodi di lavoro di quest’ultimo, sul suo know-how, sulla sua organizzazione interna, sui suoi costi e sui prezzi proposti ( 30 ). 40. Ritengo che il Tribunale abbia recepito correttamente questo ragionamento e abbia applicato una presunzione generale nelle circostanze del caso di specie. Osservo che nella sentenza impugnata si legge che, secondo la decisione controversa, i documenti richiesti descrivono nel dettaglio il modello e le capacità imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] e riflettono un know-how tecnologico specifico nei settori interessati dalla procedura di selezione. Inoltre, i documenti richiesti illustrano il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] prevede di utilizzare un’attribuzione paneuropea della frequenza in banda S al fine di fornire MSS a livello commerciale all’interno dell’Unione. Tali informazioni hanno un valore commerciale per la [OSCURATO:PERSONA] e riflettono le conoscenze interne di quest’ultima, rispecchiando il know-how e i modelli imprenditoriali specifici di detta società, la cui divulgazione comprometterebbe i suoi interessi commerciali. L’accesso a tali documenti non solo rivelerebbe ai concorrenti informazioni sui modelli e sulle capacità imprenditoriali, ma permetterebbe anche ad altri potenziali richiedenti in eventuali future gare di copiare la domanda della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle proprie domande ( 31 ). 41. Inoltre, osservo che, in virtù della decisione MSS, le ricorrenti erano tenute a presentare la prova della loro capacità di realizzare una serie di tappe specificate nell’allegato della decisione MSS; in particolare, la presentazione di una domanda di coordinamento presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, la fabbricazione del satellite, il contratto di lancio del satellite, le stazioni terrestri gateway, il completamento della fase di concezione e sviluppo, l’abbinamento dei moduli, il lancio dei satelliti, il coordinamento delle frequenze e la fornitura di MSS sui territori degli Stati membri. 42. Alla luce di quanto precede, ritengo che i documenti presentati da un richiedente nell’ambito di una procedura di selezione a seguito di un invito sui generis a presentare domande come quello in questione possano essere coperti da una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali. 43. Passo ora ad esaminare quattro argomenti supplementari addotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 44. In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la presunzione generale di riservatezza possa applicarsi alle procedure di selezione non organizzate ai sensi del regolamento finanziario, sono senz’altro convinto che essa ammetta una risposta affermativa. 45. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il regolamento finanziario contenga una disposizione che concede a soggetti specifici (segnatamente gli offerenti esclusi) il diritto di ottenere determinate informazioni ( 32 ) non incide sull’applicazione del regolamento n. 1049/2001, che disciplina le domande di accesso ai documenti da parte del pubblico. Chiunque può invocare le disposizioni del regolamento n. 1049/2001, indipendentemente dal fatto che abbia un interesse legittimo (diverso da quello di qualsiasi altro membro del pubblico) a ottenere l’accesso ai documenti richiesti. Il regolamento n. 1049/2001 non ha l’obiettivo di tutelare gli interessi legittimi degli offerenti non aggiudicatari. Ciò che è determinante non è se gli interessati possano ottenere determinate informazioni in forza di normative specifiche (come il regolamento finanziario), ma se, data la natura dei documenti richiesti, sia ragionevolmente prevedibile che la loro divulgazione al pubblico possa pregiudicare gli interessi commerciali del richiedente o dell’offerente in questione. 46. A tal riguardo, occorre aggiungere che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS si limita a ribadire che le domande di accesso ai documenti connessi alle procedure di selezione disciplinate da tale decisione sono esaminate sulla base del regolamento n. 1049/2001, senza avere l’obiettivo o l’effetto di modificare la portata di quest’ultimo ( 33 ). 47. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente relativo alla sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ) si basa su una lettura errata di tale sentenza. Anche se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di effettuare un esame individuale in detta causa, nulla in questa sentenza indica che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basarsi invece su una presunzione generale di riservatezza nell’ambito degli inviti a presentare proposte di sovvenzioni. Vale la pena ricordare che le istituzioni dell’Unione non sono obbligate a basarsi su siffatte presunzioni generali. Il ricorso a una presunzione generale di riservatezza è quindi solo una facoltà per l’istituzione dell’Unione interessata. Quest’ultima è sempre libera di decidere di effettuare un esame specifico e individuale dei documenti in questione ( 35 ). 48. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che lo scambio di e-mail tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] relativo al soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità non ha la stessa natura della domanda e, quindi, non dovrebbe rientrare nella presunzione generale. Tralasciando la questione della ricevibilità di questa linea argomentativa, che la [OSCURATO:PERSONA] contesta, essa va respinta nel merito. Le informazioni supplementari fornite dal richiedente in merito al soddisfacimento dei criteri di ammissibilità costituiscono parti integranti dell’offerta e devono essere trattate come tali. Quantunque i criteri di ammissibilità siano pubblici, come sostiene la ricorrente, non ne consegue che le risposte alle richieste di chiarimenti sui motivi per cui una domanda soddisfa tali criteri siano, per loro natura, pubbliche. 49. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] solleva la questione se il lasso di tempo trascorso dalla selezione e dall’autorizzazione, nel 2009, abbia fatto venire meno la motivazione del segreto commerciale. Come il Tribunale ha giustamente rilevato nella sua sentenza ( 36 ), la divulgazione potrebbe rivelare informazioni tecniche e finanziarie riservate sul richiedente prescelto, in particolare informazioni sulle competenze e sui metodi di lavoro, sul know-how, sull’organizzazione interna, sui costi e sui prezzi proposti dallo stesso. Il Tribunale ha altresì giustamente osservato che la divulgazione di tali informazioni o di qualsiasi altra informazione di valore commerciale riflessa nell’offerta, sebbene a più di cinque anni di distanza dalla chiusura della procedura di selezione, sarebbe idonea ad arrecare pregiudizio alla tutela di competenze, strategia e creatività della [OSCURATO:PERSONA], e quindi alla sua forza commerciale. Il Tribunale ha ricordato che al momento della richiesta di accesso ai documenti la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora lanciato i servizi di connettività in volo e che l’attribuzione dello spettro radio di cui trattasi a suo favore è valida almeno fino al 2027. Non vi sono quindi ragioni per ritenere che tali preoccupazioni siano scemate a causa del tempo decorso dall’adozione della decisione di selezione e autorizzazione. 50. Ne consegue, pertanto, che il primo capo del primo motivo di impugnazione è infondato. B. Sul secondo capo del primo motivo 51. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, supponendo che il Tribunale abbia inteso riconoscere una presunzione generale di riservatezza per tutti i documenti depositati dai richiedenti nell’ambito di tutte le gare d’appalto organizzate dalle istituzioni dell’Unione, esso non ne ha motivato le ragioni. 52. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 53. L’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non mi convince. Innanzi tutto, come indicato al precedente paragrafo 37, l’impugnazione di cui trattasi non solleva la questione dell’applicabilità di una presunzione generale di riservatezza relativa alla tutela degli interessi commerciali ai documenti presentati in tutte le procedure di gara. Inoltre, il Tribunale ha individuato motivi sufficienti per riconoscere l’esistenza di una presunzione nel caso di specie, in particolare ai punti 42, 43 e 48 della sentenza impugnata. In sostanza, il Tribunale ha statuito che ciò è dovuto al fatto che, per loro natura, le offerte presentate nell’ambito di procedure di selezione a seguito di inviti a presentare domande come quella in questione possono includere informazioni economiche e tecniche la cui divulgazione, in linea di principio, potrebbe arrecare pregiudizio alla tutela di interessi commerciali. 54. Ne consegue che il secondo capo del primo motivo di impugnazione è infondato. C. Sul terzo capo del primo motivo 55. Con il terzo capo del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che a documenti come quelli richiesti nel caso di specie debba applicarsi una presunzione generale di riservatezza. A sostegno della sua tesi, la ricorrente deduce tre argomenti. 56. In primo luogo, l’applicazione di una tale presunzione generale di riservatezza priverebbe del suo effetto utile l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione MSS. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da detta disposizione si può dedurre che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che l’integrità della procedura di selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite non sarebbe pregiudicata se fosse consentito l’accesso ai documenti in questione. 57. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea il fatto che essa non può beneficiare del diritto specifico di accesso a determinate informazioni concesso dal regolamento finanziario agli offerenti esclusi in quanto non ha partecipato alla gara d’appalto. In ogni caso, la decisione MSS non prevede un simile diritto di accesso a determinate informazioni. 58. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’applicazione di una presunzione generale di riservatezza al tipo di documenti in questione viola il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in mancanza di accesso ai documenti richiesti, sarebbe estremamente difficile per un concorrente dimostrare l’inadempienza della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle condizioni della propria offerta. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di aver avviato dinanzi al Tribunale un contenzioso relativo all’asserita omissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sul rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle condizioni dell’invito a presentare domande e della sua offerta ( 37 ). 59. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano gli argomenti della ricorrente. 60. A mio avviso, i primi due argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti per le ragioni già indicate ai precedenti paragrafi da 44 a 46. A questo proposito vorrei aggiungere che, se il legislatore dell’Unione avesse voluto conferire il diritto di ottenere determinate informazioni ai richiedenti non selezionati nell’ambito delle procedure di selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite, avrebbe potuto includere una disposizione analoga all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tuttavia, non lo ha fatto. Inoltre, come riconosce la stessa ricorrente, quand’anche una siffatta disposizione fosse esistita, la stessa non avrebbe potuto avvalersene in quanto non aveva partecipato alla procedura di selezione. 61. Per quanto riguarda il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato tale argomento dinanzi al Tribunale. 62. Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 190 del regolamento di procedura della Corte, non è consentito presentare motivi nuovi in sede di impugnazione. Permettere a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione, in linea di principio, la competenza della Corte è limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi. Tuttavia, un argomento che non è stato dedotto in primo grado non costituisce un motivo nuovo, e pertanto irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale ( 38 ). 63. Ciò non si verifica nel caso di specie. La [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun argomento basato sulla violazione dell’articolo 47 della Carta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Il motivo è, pertanto, irricevibile. 64. In ogni caso, questa terza linea argomentativa è altresì infondata. 65. L’obiettivo del regolamento n. 1049/2001 non è quello di assistere le parti interessate ai fini di un contenzioso, come risulta dal fatto che la persona che richiede l’accesso non deve motivare o dimostrare un interesse particolare all’ottenimento dell’accesso. 66. Inoltre, dubito che la decisione nella causa Varec ( 39 ), citata dalla [OSCURATO:PERSONA], possa offrire un aiuto concreto alla ricorrente. Semmai essa suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel tentativo di avvalersi del regolamento n. 1049/2001 nell’ambito della presente controversia. Nella causa Varec, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di un appalto pubblico in cui la sua offerta era stata respinta per mancato soddisfacimento dei criteri tecnici. Essa ha quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici belgi al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione. A tal fine, ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa all’offerta dell’aggiudicatario. Quest’ultimo si è naturalmente opposto a tale richiesta facendo valere la riservatezza dei propri documenti relativi all’offerta. 67. A seguito di un rinvio da parte dei giudici belgi, la Corte ha dichiarato che il principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali deve essere attuato in modo da conciliarlo con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia ( 40 ). Conseguentemente, la Corte ha prescritto ai giudici nazionali di esaminare tali domande di divulgazione dei documenti di gara caso per caso, bilanciando l’interesse dell’offerente prescelto a salvaguardare la riservatezza dei segreti commerciali con le esigenze di una tutela giudica effettiva ( 41 ). 68. Quanto sopra dimostra che se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che i documenti oggetto di tale procedimento fossero necessari ai fini del contenzioso, avrebbe dovuto sollevare tale questione dinanzi al giudice investito della controversia. Tale giudice avrebbe potuto quindi essere in grado di bilanciare gli interessi contrapposti per decidere in che misura e con quale procedimento talune informazioni o taluni documenti, se del caso, potessero essere divulgati. Da nessun elemento del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia invocato tale procedura in alcun momento. 69. Ne deriva pertanto che il terzo capo del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato. D. Sul quarto capo del primo motivo 70. La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire che la presunzione generale si applicava alla totalità dei documenti richiesti. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sebbene la presunzione generale di riservatezza possa coprire talune categorie di informazioni sensibili come le informazioni sui prezzi o il know-how, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un esame individuale dei documenti al fine di individuare quali riguardassero le caratteristiche e i vantaggi essenziali della proposta della [OSCURATO:PERSONA]. 71. Mi sembra che l’argomento della ricorrente poggi su un fraintendimento circa le conseguenze dell’applicazione di una presunzione generale a determinate categorie di documenti. Per definizione, quando una presunzione generale si applica a una determinata categoria di documenti, l’istituzione interessata non è tenuta a esaminare i documenti singolarmente per stabilire se parti dei medesimi debbano essere divulgate (ad esempio, le parti dei documenti relative alle caratteristiche e ai vantaggi essenziali dell’offerta prescelta) ( 42 ). 72. Ne consegue che il quarto capo del primo motivo è infondato. V. Conclusione 73. In conclusione, propongo alla Corte di respingere il primo motivo d’impugnazione. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia il 12 giugno 2020. ( 3 ) GU 2001, L 145, pag. 43 . ( 4 ) Sentenze del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 51 ), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑576/19 P , EU:C:2020:873 , punto 51 ). ( 5 ) V., in tal senso, ex multis, sentenze del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punto 55 ) e del 22 gennaio 2020, PTC [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑175/18 P , EU:C:2020:23 , punto 58 ). ( 6 ) GU 2008, L 172, pag. 15 . ( 7 ) GU 2009, L 149, pag. 65 . ( 8 ) Successivamente DG Connect. ( 9 ) Punto 65 della sentenza impugnata. ( 10 ) Sentenze del 29 gennaio 2013, Cosepuri/EFSA ( T‑339/10 e T‑532/10 , EU:T:2013:38 ); del 21 settembre 2016, Secolux/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑363/14 , EU:T:2016:521 ), e del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( T‑136/15 , EU:T:2017:915 ). ( 11 ) Punto 43 della sentenza impugnata. ( 12 ) GU 2002, L 248, pag. 1 . ( 13 ) Punti da 52 a 55 della sentenza impugnata. ( 14 ) Ibidem, punto 56. ( 15 ) Ibidem, punti 58 e 59. ( 16 ) Ibidem, punto 81. ( 17 ) Ibidem, punto 82. ( 18 ) Ibidem, punto 92. ( 19 ) Ibidem, punti da 95 a 98. ( 20 ) Sentenza del 26 marzo 2020 ( T‑734/17 , non pubblicata, EU:T:2020:123 ). ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA] SE ha fornito la prova delle circostanze secondo cui in precedenza era registrata come [OSCURATO:PERSONA]., era stata oggetto di trasformazione e la sua sede statutaria era stata trasferita senza che si fosse verificato lo scioglimento della società. ( 22 ) Sentenza del 21 ottobre 2010 ( T‑439/08 , non pubblicata, EU:T:2010:442 ). ( 23 ) V., in tal senso, ex multis, sentenze del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punto 55 ), e del 22 gennaio 2020, PTC [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑175/18 P , EU:C:2020:23 , punto 58 ). ( 24 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 80 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) Nella sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 81 ), la Corte ha riconosciuto l’esistenza fino a tale data di cinque categorie di questo tipo, vale a dire: 1) i documenti di un fascicolo amministrativo afferente a un procedimento di controllo degli aiuti di Stato; 2) le memorie depositate dinanzi ai giudici dell’Unione nel corso di un procedimento giurisdizionale durante la pendenza del medesimo; 3) i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti che hanno effettuato una notifica oppure soggetti terzi nell’ambito di un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese; 4) i documenti relativi a un procedimento precontenzioso per inadempimento, ivi inclusi i documenti scambiati tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato nell’ambito di una procedura EU Pilot; e 5) i documenti afferenti a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE. ( 26 ) Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , punto 80 ). ( 27 ) Sentenza del 29 gennaio 2013 ( T‑339/10 e T‑532/10 , EU:T:2013:38 ). ( 28 ) Sentenza del 21 settembre 2016 ( T‑363/14 , EU:T:2016:521 ). ( 29 ) V. punti 42 e 43 della sentenza impugnata. ( 30 ) Ibidem, punto 51. ( 31 ) Punto 48 della sentenza impugnata. ( 32 ) Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario, ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile e che ne faccia domanda per iscritto può ottenere le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. ( 33 ) Sentenza impugnata, punto 56. ( 34 ) Sentenza del 21 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( T‑439/08 , non pubblicata, EU:T:2010:442 ). ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, MSD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EMA ( C‑178/18 P , EU:C:2020:24 , punti 56 e 57 ). ( 36 ) Punti da 58 a 61 della sentenza impugnata. ( 37 ) Il Tribunale ha respinto tale ricorso con la sentenza del 10 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑245/17 , EU:T:2021:128 ), divenuta definitiva. ( 38 ) Sentenze del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/19 P , EU:C:2020:1007 , punto 28 ), e del 21 gennaio 2021, Leino‑Sandberg/Parlamento ( C‑761/18 P , EU:C:2021:52 , punto 27 ). ( 39 ) Sentenza del 14 febbraio 2008 ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 ). ( 40 ) Ibidem, punto 52. ( 41 ) Ibidem, punto 55. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/10 P , EU:C:2012:393 , punto 133 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris